x

x

La giurisprudenza crea la "mezza" contestazione all’infrazione stradale

Nota a Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 3 giugno 2008, n. 14668

La sentenza della Cassazione 14668/2008, ribadendo un orientamento già espresso dallo stesso Collegio, avvalora la correttezza delle contestazioni verbali delle violazioni delle norme del Codice della Strada che non siano seguite dall’immediata consegna del verbale al trasgressore.

Ove non sia infatti possibile all’agente che procede a contestare oralmente la violazione procedere anche alla contestuale consegna del verbale, quest’ultimo può essere inviato in secondo tempo al trasgressore senza che ciò infici l’accertamento della violazione commessa e  purché nel verbale sia riportato il motivo che non ha consentito la consegna dell’atto seduta stante.

 In tali casi, la validità dell’accertamento dell’illecito discende dalla considerazione che, attraverso l’attività di contestazione verbale dell’infrazione al trasgressore, si realizza lo scopo per cui il Codice della Strada impone l’obbligo agli agenti accertatori delle violazioni di contestarle immediatamente al contravventore, scopo che è quello di dare immediata conoscenza all’utente della strada del fatto imputatogli e del tipo di violazione commessa, consentendo al destinatario della contestazione di sollevare obiezioni e far valere le proprie ragioni direttamente ed immediatamente nei confronti dello stesso accertatore.

Queste essendo, in estrema sintesi, le ragioni dell’asserto del Supremo collegio, va detto che l’impianto motivazionale su cui poggia l’asserto medesimo non persuade a fronte del chiaro ed inequivocabile dato riveniente dalla norma codicistica che regola la fattispecie.

Invero, il tenore dell’art. 200 del Codice della Strada è adamantino: <<  La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

2. Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello.

3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.>>

La contestazione verbale della infrazione è una fase della “contestazione immediata”, la quale non si perfezione, ai fini giuridici cui è preordinata, che con la consegna “brevi manu” dell’atto al trasgressore.

La ratio del dovere imposto all’agente accertatore di procedere statim alla consegna del documento     

al contravventore è piuttosto evidente: consentire al trasgressore di controllare immediatamente e quando l’agente è ancora presente se il contenuto del verbale sia esatto e pienamente  corrispondente a quanto gli è stato rappresentato a voce dall’agente in punto di fatto e di diritto (comportamento contestato, sua sussunzione in quella particolare fattispecie di illecito ecc…).

La conseguenza che da tale norma dovrebbe trarsi non è quella affermata dalla Suprema Corte nella sentenza de qua (validità dell’accertamento se seguito da notifica ex post del verbale al trasgressore riportante i motivi della mancata consegna), dovendosi, al contrario, ritenersi che il mancato svolgimento dell’intero procedimento di cui consta la “contestazione immediata” secondo l’art. 2000 del Codice renda nullo e non sanabile ex post con la notifica del verbale l’accertamento della violazione.

La sentenza della Cassazione 14668/2008, ribadendo un orientamento già espresso dallo stesso Collegio, avvalora la correttezza delle contestazioni verbali delle violazioni delle norme del Codice della Strada che non siano seguite dall’immediata consegna del verbale al trasgressore.

Ove non sia infatti possibile all’agente che procede a contestare oralmente la violazione procedere anche alla contestuale consegna del verbale, quest’ultimo può essere inviato in secondo tempo al trasgressore senza che ciò infici l’accertamento della violazione commessa e  purché nel verbale sia riportato il motivo che non ha consentito la consegna dell’atto seduta stante.

 In tali casi, la validità dell’accertamento dell’illecito discende dalla considerazione che, attraverso l’attività di contestazione verbale dell’infrazione al trasgressore, si realizza lo scopo per cui il Codice della Strada impone l’obbligo agli agenti accertatori delle violazioni di contestarle immediatamente al contravventore, scopo che è quello di dare immediata conoscenza all’utente della strada del fatto imputatogli e del tipo di violazione commessa, consentendo al destinatario della contestazione di sollevare obiezioni e far valere le proprie ragioni direttamente ed immediatamente nei confronti dello stesso accertatore.

Queste essendo, in estrema sintesi, le ragioni dell’asserto del Supremo collegio, va detto che l’impianto motivazionale su cui poggia l’asserto medesimo non persuade a fronte del chiaro ed inequivocabile dato riveniente dalla norma codicistica che regola la fattispecie.

Invero, il tenore dell’art. 200 del Codice della Strada è adamantino: <<  La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

2. Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello.

3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.>>

La contestazione verbale della infrazione è una fase della “contestazione immediata”, la quale non si perfezione, ai fini giuridici cui è preordinata, che con la consegna “brevi manu” dell’atto al trasgressore.

La ratio del dovere imposto all’agente accertatore di procedere statim alla consegna del documento     

al contravventore è piuttosto evidente: consentire al trasgressore di controllare immediatamente e quando l’agente è ancora presente se il contenuto del verbale sia esatto e pienamente  corrispondente a quanto gli è stato rappresentato a voce dall’agente in punto di fatto e di diritto (comportamento contestato, sua sussunzione in quella particolare fattispecie di illecito ecc…).

La conseguenza che da tale norma dovrebbe trarsi non è quella affermata dalla Suprema Corte nella sentenza de qua (validità dell’accertamento se seguito da notifica ex post del verbale al trasgressore riportante i motivi della mancata consegna), dovendosi, al contrario, ritenersi che il mancato svolgimento dell’intero procedimento di cui consta la “contestazione immediata” secondo l’art. 2000 del Codice renda nullo e non sanabile ex post con la notifica del verbale l’accertamento della violazione.