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La prescrizione e le cause di sospensione e d’interruzione della medesima nei codici penali della RFT e dell’ Austria

Bologna
Ph. Marta Stranges / Bologna

Abstract:

La “ratio” dell’ istituto della prescrizione va individuata, da un lato, nel fatto che con il passare del tempo lo scopo della pena si attenua sensibilmente, dall’altro lato, le difficoltà di accertamento dei reati aumentano notevolmente con il trascorrere del tempo. In favore della prescrizione “militano”, quindi, sia ragioni di diritto sostanziale, sia di natura processuale.

 

Indice:

1. La prescrizione del reato quale “gemischtes Institut”

2. Gli effetti della prescrizione

3. Il tempo necessario a prescrivere

4. Le cause di sospensione del decorso della prescrizione

5. Gli atti interruttivi del decorso della prescrizione

6. La disciplina della prescrizione secondo il codice penale dell’Austria

7. Imprescrittibilità anche di reati punibili con pena detentiva temporanea

8. Correlazione tra pene detentive temporanee e tempo necessario a prescrivere

9. Aumenti delle “Verjährungsfristen” e cause di improcedibilità previste da norme costituzionali

10. Ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere (“Verjährungsfrist”), non si tiene conto del periodo di tempo intercorrente tra il primo interrogatorio dell’ indagato e l’ emanazione della sentenza irrevocabile

11. Decorrenza dei termini a prescrivere, se la parte offesa è minorenne e nei casi di “diversioneller Erledigung”

12. Modifiche legislative intervenute durante il decorso del termine a prescrivere

 

RFT

1. La prescrizione del reato quale “gemischtes Institut”

Preliminarmente va osservato, che, sia il codice penale della RFT, che quello austriaco, distinguono tra “Verfolgungsverjährung” (prescrizione del reato) e “Vollstreckungsverjährung” (prescrizione della pena). Con entrambe, lo Stato, trascorso un determinato periodo di tempo, rinuncia di procedere – penalmente – contro chi ha commesso reato, fatta eccezione per i reati più gravi. Mentre la “Verfolgungsverjährung”, che preclude che si possa procedere e che termina con il passaggio in giudicato della sentenza, la “Vollstreckungsverjährung”, osta all’ esecuzione della pena inflitta con sentenza irrevocabile e alla comminazione di misure di sicurezza.

Per quanto concerne la natura giuridica della “Verfolgungsverjährung”, che è oggetto del presente articolo, essa viene qualificata, da parte della dottrina della RFT (p. es. dal Roxin e dal Mitsch), quale “Prozesshindernis” (“ostacolo” a che si possa procedere), vale a dire, determina improcedibilità . È quindi considerata un istituto di carattere processuale (“hat prozessualen Charakter” – ved. BVerfGE – Corte costituzionale federale – 25, 287 e BGH – Corte suprema federale – 2, 306 e 8, 270). Passato un considerevole lasso di tempo dalla commissione del reato, non si ravviserebbe più , né la “kriminalpolitische Notwendigkeit” di procedere né il procedimento corrisponderebbe a giustizia. Inoltre si ritiene che, più il tempo passa, più sia difficoltoso per l’ indagato/imputato, provare la propria innocenza/estraneità al fatto contestato/di cui è imputato (si parla in proposito di “Entwertung der Beweismittel”, che consegue al trascorrere del tempo, specie se si tratta di reati non gravi); è statisticamente provato, che dopo alcuni anni, i testi, in casi del genere, appalesano (effettivamente) crescenti difficoltà di memoria (mnemoniche).

 Non va poi trascurato, che, secondo la Corte suprema federale (BGH 11, 396), la prescrizione ha anche una “Disziplinierungsfunktion”, nel senso che opererebbe quale “Vorbeugung gegen die Untätigkeit der Stafverfolgungsbehörden” (prevenzione contro l’inattività degli inquirenti e quindi contro il clientelismo e il mercantilismo). Che la prescrizione sia un istituto di carattere processuale, è stato affermato in parecchie statuizioni della Corte suprema federale (ved. p. es. anche BGH 11, 395); pure la Corte costituzionale federale ha condiviso quest’ orientamento (BVerfGE 25, 287), come già sopra accennato.

La qualificazione di cui sopra, non è, tuttavia, almeno in dottrina, del tutto pacifica, poiché’ autorevoli cattedratici (p. es. l’ Alfeld, il v. Liszt, il Radke) hanno ritenuto, che si tratti di un istituto “materiellen Rechts” (di diritto sostanziale) e precisamente di uno “Strafaufhebungsgrund”. Altri hanno parlato di “Bestrafungshindernis auf Grund des Zeitablaufs”. Infine, c’è stato, chi ha parlato di “Unrechtsaufhebungsgrund”.

Attualmente la dottrina largamente dominante (ved. p. es. Fischer e Jescheck) è dell’ avviso, che si tratti di un „gemischten Institut“ e non di un “materiell-rechtlichen Institut“ (in quest’ ultimo senso, vi è stata la giurisprudenza della Suprema Corte prima del 1945). La tesi del “materiell-rechtlichen Institut”, ha portato alla configurazione della “Verfolgungsverjährung” quale “normierten Strafaufhebungsgrund”. Secondo la Corte Suprema Federale (BGH 50, 138 (139)) e anche secondo la Corte costituzionale federale (Bundesverfassungsgericht – BVerfGE 418 (423, 427)), si tratta semplicemente di un “rein prozessuales Hindernis lediglich formeller Natur”. In altre parole, il fatto sarebbe punibile dal punto di vista del diritto penale sostanziale, facendo però difetto la procedibilità (la “Verfolgbarkeit” di cui al § 152, 2° c., StPO (CPP)). Questa tesi non appare però fondata, in quanto non giustificherebbe il diverso lasso di tempo necessario ai fini della “maturazione” della prescrizione e che dipende dal grado di colpevolezza riscontrabile nei reati contemplati dal § 78 StGB (CP).

 

2. Gli effetti della prescrizione

La tesi oggigiorno prevalente, è quella di una combinazione “materieller und prozessueller Gesichtspunkte”, tesi che tiene conto, sia degli aspetti di natura sostanziale, che di quelli di carattere processuale. Di quelli di natura sostanziale, in quanto l’ esigenza di punire (lo “Strafbedürfnis”), con il trascorrere del tempo, svanisce (“schwindet” – ved. BGH St 29, 370 (372) e, in dottrina, p. es. il Maurach). Di quelli di natura processuale, dato che, più il tempo passa, più diventa difficoltoso per l’ indagato/imputato provare la propria innocenza. Il decorso del tempo, se rilevante, rende anche (più ) arduo per il giudice procedere all’ ”Erforschung der Wahrheit” (la “Wahrheitspflicht” è sancita dal § 244, 2° c., StPO (CPP)).

Dalla natura processuale della prescrizione discende, che al maturarsi della stessa, si debba disporre la “Verfahrenseinstellung” (non doversi procedere). L’ ”Einstellung” – fuori dal dibattimento - avviene con ordinanza ex § 206 a StPO (CPP); altrimenti, con sentenza lautend auf “Einstellung” e, di norma, non “auf Freispruch” (assoluzione). Va tuttavia emessa sentenza di assoluzione, se una “derartige Sachentscheidung (decisione nel merito), ist ohne weiteres möglich” (ved. BGH 13, 80).

Se il reato è stato commesso all’ estero, ai fini della maturazione del tempo necessario a prescrivere, si tiene conto unicamente di quanto previsto dal codice penale della RFT, anche se, secondo il “Tatortrecht” (diritto vigente nel luogo, nel quale il reato è stato commesso), il reato sarebbe prescritto.

La prescrizione del reato deve essere rilevata d’ ufficio in ogni stato e grado e, quindi, anche in sede di “Revision”. Ciò vale pure, se il gravame è stato proposto soltanto per la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (ved. BGH 11, 394).

Reati, la cui prescrizione è stata accertata in giudizio, possono essere presi in considerazione in sede di determinazione della pena per un altro, successivo, reato (BGH 50, 138 f); non, se ne può invece tenere conto, quando si tratta di disporre una misura di sicurezza, per la quale è decisivo il presumibile, futuro comportamento del condannato.

Intervenuta la prescrizione, vi è “Ahndungsverbot” per quanto concerne pene, anche accessorie, “Nebenfolgen” e misure di sicurezza. Neppure lecita è l’ estradizione, anche se nello Stato estradando il reato non sarebbe ancora prescritto (sono però fatte salve le disposizioni comunitarie). Se è stata commessa una pluralità di reati, la prescrizione è da accertare con riferimento ad ogni singolo reato (ved. BGH 39, 353 (355)).

 

3. Il tempo necessario a prescrivere

Vediamo ora, qual é il tempo necessario per la “Verfolgungsverjährung”, previsto dal codice penale della RFT.

Premesso, che il reato di omicidio volontario non si prescrive (è prevista la c.d. Unverjährbarkeit), anche se si tratta (soltanto) di reato tentato, di concorso nel reato o di concorso tentato (“versuchter Teilnahme”) e che l’ ”Unverjährbarkeit” è prevista altresì - dal § 5 del “Völkerstrafgesetzbuch (VStGB)” della RFT – per i delitti ivi indicati (genocidio, reati contro l’ umanità , crimini di guerra, reati, tutti, per i quali “das Strafbedürfnis nie entfällt” (la necessità di punire non viene mai meno), La “Verjährungsfrist”, che preclude la “Verfolgbarkeit” (§ 78 StGB), è di:

  1. anni 30, per i reati per i quali é previsto l’ ergastolo
  2. anni 20, per i reati, per i quali è prevista la pena edittale massima superiore a 10 anni di reclusione
  3. anni 10, per reati puniti con pena detentiva superiore a 5 anni e fino a 10 anni
  4. anni 5, per reati puniti con pena detentiva superiore a un anno e fino a 5 anni
  5. 3 anni per gli altri reati (ivi compresi quelli puniti con la sola pena pecuniaria)

Ai fini del calcolo della Verjährungsfrist non si tiene conto delle circostanze aggravanti o attenuanti (delle “Schärfungen oder Minderungen”), previste nella Parte generale del codice penale, nè degli aumenti e delle diminuzioni di pena contemplate nella Parte speciale dello StGB per i “besonders schweren”, rispettivamente per i “minder schweren Fälle”. Irrilevante per le “Verjährungsfristen” è anche il fatto che si tratti di “Verbrechen” (delitti) o di “Vergehen” (contravvenzioni). Qualora, dopo la commissione del reato, intervenga un provvedimento legislativo di diminuzione della pena edittale, trova applicazione (§ 2, 3° c., StGB) la lex mitior (ved. BGH GA 1954, 22), quella più favorevole all’ imputato.

Le “Verjährungsfristen” sopra elencate, trovano applicazione anche quando si tratta di reati previsti da leggi speciali, salvo che nelle stesse sia contenuta un’ apposita disciplina in materia di termini di prescrizione. Norme particolari, che variano nei singoli Länder della RFT, valgono anche per i “Pressedelikte” (reati in materia di stampa). Ciò è dovuto al fatto, che il “Pressewesen”, nella RFT, è di competenza dei “Länder”. Pertanto può capitare (e capita), che un “Pressedelikt”, commesso in un “Land”, si prescriva entro un periodo di tempo più breve, rispetto a quello previsto in un altro “Land”.

Il decorso della prescrizione inizia – a mente del § 78 a StGB – nel momento in cui “die Tat beendet ist”, ma se si tratta di reato di evento, nel momento del verificarsi dell’ evento.

 

4. Le cause di sospensione del decorso della prescrizione

Il codice penale della RFT prevede una serie di cause di sospensione del decorso della prescrizione. Le più importanti sono le seguenti:

  1. fino al compimento del 18.mo anno di età, a) se la parte lesa da un reato in materia di libertà sessuale, al momento del fatto, era minorenne, b) se ha subito maltrattamenti o in caso di lesioni personali gravi o pericolose
  2. fino a quando non può procedersi o il procedimento non può essere proseguito. Questa disposizione non trova applicazione, qualora per il reato non possa procedersi a causa della mancata proposizione della querela o della mancanza di autorizzazione.

Se non può procedersi o il procedimento non può essere proseguito in quanto l’ autore del reato è membro del “Bundestag” (che corrisponde alla Camera dei Deputati in Italia) o dell’ organo legislativo di una dieta regionale, la sospensione della prescrizione decorre soltanto dal giorno in cui:

  1. il PM o la PG ha avuto notizia del reato e del nome dell’ autore dello stesso oppure b) se è stata fatta denuncia o proposta querela contro il sospettato.

Se prima della scadenza del termine di prescrizione, è stata emanata sentenza di 1° grado, la prescrizione non decorre prima che il procedimento abbia avuto termine con sentenza irrevocabile.

Se la pena prevista per “besonders schwere Fälle” (casi particolarmente gravi), è superiore a 5 anni di reclusione e se già è stato disposto il dibattimento dinanzi al “Landgericht” (Tribunale), la prescrizione è sospesa dalla data, in cui è stato disposto il dibattimento, ma comunque per un periodo di tempo non superiore a 5 anni.

Se l’ indagato è all’ estero e se l’ autorità competente della RFT ha inoltrato richiesta di estradizione, il decorso della sospensione della prescrizione inizia con la data in cui l’ “Auslieferungsersuchen” (la richiesta di estradizione) è pervenuto allo Stato estero e perdura:

  1. fino all’ avvenuta consegna dell’ indagato all’ autorità della RFT
  2. fino a quando l’ indagato ha lasciato il territorio dello Stato, al quale è stata inoltrata richiesta di estradizione
  3. fino a quando non perviene all’ autorità della RFT la notizia, che lo Stato estero richiesto abbia rigettato la richiesta di estradizione oppure
  4. fino a quando l’ autorità della RFT non ha rinunciato alla richiesta di estradizione.

Qualora non sia possibile accertare la data, nella quale la richiesta di estradizione è pervenuta allo Stato estero richiesto, si presume che l’ “Auslieferungsersuchen” sia pervenuto allo Stato estero, trascorso un mese dalla data di spedizione o di consegna allo Stato richiesto, salvo che l’ autorità richiedente della RFT non abbia notizia certa, che la richiesta non sia pervenuta allo Stato richiesto oppure è pervenuta oltre un mese dall’ invio o dall’avvenuta consegna. Quanto ora esposto, non trova applicazione, se si procede secondo la decisione-quadro 2002/584/GAI del Consiglio dd. 13.6.2002 (mandato di arresto europeo) oppure in base ad altre Convenzioni internazionali che prevedono una disciplina difforme.

 

5. Gli atti interruttivi del decorso della prescrizione

Il decorso della prescrizione viene Interrotto:

A) 1. dalla data, in cui è avvenuto il primo interrogatorio del sospettato/indagato, al quale hanno proceduto organi di polizia o il PM oppure dalla data del provvedimento, con il quale è stato disposto l’ interrogatorio (poi non avvenuto)

2. dalla notizia di inizio del procedimento di cui è stato informato l’ indagato o il suo difensore

B) da ogni interrogatorio dell’ indagato/imputato, compiuto o disposto dal giudice

C) dalla data di conferimento dell’ incarico a un perito – disposto dal giudice o dal PM – se l’ indagato/imputato è già stato interrogato oppure se ha avuto notizia dell’ inizio di un procedimento nei suoi confronti

D) da ogni atto di perquisizione o di sequestro disposto dal giudice nonchè da ogni decisione del giudice di convalidare una di queste misure

E) dalla data dell’ ”Erhebung der öffentlichen Klage” (che avviene con la presentazione dell’ ”Anklageschrift” (imputazione) al giudice competente)

F) dalla data di „Eröffnung des Hauptverfahrens“

G) dalla comunicazione della data fissata per l’ inizio del dibattimento

H) dalla data di emissione del decreto penale di condanna

I) dalla sospensione provvisoria del procedimento disposta dal giudice per assenza (“Abwesenheit”) dell’ indagato/imputato e da ogni provvedimento emanato da giudice o dal PM al fine di accertare, dopo l’ avvenuta sospensione, dove si trova l’ imputato/l’ indagato o allo scopo di procedere a incidente probatorio

J) dalla sospensione provvisoria del procedimento disposta dal giudice, se l’ imputato non è in grado di partecipare coscientemente al procedimento e da ogni provvedimento del giudice o del PM, disposto – dopo la sospensione provvisoria – al fine di verificare la “Verhandlungsfähigkeit” dell’ imputato

K) da ogni richiesta del giudice avente per oggetto il compimento di un atto istruttorio all’ estero.

L’ elenco delle cause di interruzione della prescrizione contenuto nello StGB ha carattere tassativo. Le cause di interruzione producono i loro effetti indipendentemente dal fatto, che l’ indagato/imputato ne abbia conoscenza o meno, fatta eccezione per la causa di interruzione di cui sub A) 2). Gli “Unterbrechungstatbestände” non producono i loro effetti, se si procede contro ignoti, anche se sono già stati compiuti atti di indagine.

L’ interruzione della prescrizione opera a decorrere dal momento, in cui l’ atto interruttivo è stato depositato in cancelleria.

Dopo ogni interruzione, il termine prescrizionale decorre nuovamente. Non può però procedersi contro l’ indagato/imputato, qualora sia trascorso il doppio dei termini di prescrizione previsti dal § 78 StGB, ma comunque un periodo di tempo non inferiore a 3 anni, se leggi speciali prevedono termini di prescrizione inferiori a 3 anni (è, questa, la c.d. absolute Verjährungsgrenze).

 

Austria

6. La disciplina della prescrizione secondo il codice penale dell’Austria

Per quanto concerne il diritto penale austriaco, la “Verfolgungsverjährung” (la prescrizione dei reati) viene considerata uno “Strafaufhebungsgrund” (al pari della concessione della grazia), nel senso, che la pretesa punitiva dello Stato è già sorta – per effetto della commissione del reato – ma è venuta meno a seguito al trascorrere del tempo (“wegen Zeitablaufs”). Pertanto, il semplice “Zeitablauf” fa sì, che contro l’ autore del reato non possa più procedersi.

Lo “Strafaufhebungsgrund” deve sempre essere rilevato d’ ufficio.

A “giustificazione” della prescrizione, dal punto di vista del diritto sostanziale, la dottrina austriaca adduce, più o meno, gli stessi argomenti della dottrina tedesca (e che abbiamo visto sopra), vale a dire, il progressivo attenuarsi – fino al venir meno - des “Bestrafungsbedürfnisses”, beziehungsweise der “Bestrafungsnotwendigkeit”. È stato detto, che “wenn die Strafe der Tat nicht auf dem Fuße folgt” (se la pena non “segue” speditamente alla commissione del reato), viene meno il fine di risocializzazione della pena, immanente alla stessa); la pena si trasformerebbe, in tal caso, in mera vendetta (“Vergeltung für geschehenes Unrecht”). Quest’ argomentazione vale in ispecie per la perpetrazione di reati non gravi; trattandosi invece di reati gravi, lo “Strafbedürfnis” permane per un periodo di tempo considerevolmente più lungo. Per questo motivo, anche l’ ordinamento austriaco, ha proceduto a una “Staffelung der Verjährungszeiten”, a una graduazione del tempo necessario a prescrivere.

 

7. Imprescrittibilità anche di reati punibili con pena detentiva temporanea

Per i reati più gravi (per i quali è prevista la pena dell’ ergastolo o quella detentiva da 10 a 20 anni di reclusione, nonché per il genocidio, delitti contro l’ umanità’ , crimini di guerra, lo StGB della Repubblica austriaca prevede l’ “Unverjährbarkeit” (sono cioè imprescrittibili). Vi è però un’eccezione: per un delitto punibile con l’ ergastolo, trascorsi almeno 20 anni dal fatto, non può più essere comminata la “lebenslange Freiheitsstrafe”, ma va inflitta, in sostituzione di quest’ ultima, la detenzione da 20 a 10 anni.

Molto importante è anche il disposto del § 58, 2° c.,2^ parte, dello StGB, secondo il quale, se l’ autore di un reato, durante il periodo di decorrenza della prescrizione, commette un altro delitto, qualora questa “Straftat beruht auf derselben, schädlichen Neigung” (è indice della stessa “dannosa” inclinazione), il tempo necessario a prescrivere viene aumentato e la prescrizione per il primo reato si verifica soltanto qualora sia trascorso il tempo a prescrivere previsto anche per l’ ulteriore reato commesso dallo stesso “Täter”. L’ aumento della durata della “Verjährungszeit” viene giustificato con una maggiore “Bestrafungsnotwendigkeit” (esigenza di punire) di chi, durante il decorso del tempo a prescrivere, delinque nuovamente, commettendo reati “analoghi” a quelli perpetrati in precedenza.

Ad avviso di autorevole dottrina, sussistono anche ragioni di diritto processuale a “giustificare” la prescrizione nel senso che a seguito di un rilevante “Zeitablauf”, aumentano le “Beweisschwierigkeiten” (le difficoltà di prova) e, di conseguenza, il pericolo di “Fehlurteile” (sentenze errate). Anche il principio: “In dubio pro reo”, non è atto a evitare del tutto questo pericolo. Oltre a difficoltà mnemoniche dei testi, vanno menzionati anche “Einflüsse von außen”, che possono nuocere all’obiettività dei testimoni.

Se il reato è prescritto, non può essere inflitta, nè una pena, nè può essere comminata una misura di sicurezza; la stessa cosa vale per le “Unrechtsfolgen”. Non è più possibile (§ 57, 4° c., StGB) disporre il “Verfall”. Può invece essere disposta la confisca (§ 26, 3° c.,StGB).

 

8. Correlazione tra pene detentive temporanee e tempo necessario a prescrivere

Il tempo necessario a prescrivere è correlato alla gravità del reato commesso. La prescrizione, come già sopra accennato, è esclusa per reati particolarmente gravi: per quelli punibili con l’ ergastolo nonchè per quelli, per i quali è prevista la pena di reclusione da 10 a 20 anni.

Si prescrivono:

  1. in 20 anni, i reati punibili con la pena detentiva superiore ad anni 10
  2. in 10 anni, se il reato è punibile con la pena detentiva superiore, nel minimo, a 5 anni, ma non superiore, nel massimo, a 10 anni
  3. in 5 anni, se il reato è punibile con la pena edittale minima superiore a un anno di detenzione, ma con un massimo di pena non superiore a 5 anni
  4. in tre anni, se il reato è punibile con la pena edittale minima della reclusione superiore a sei mesi, ma non superiore, nel massimo, a un anno di reclusione
  5. in un anno, se il reato è punibile con la pena edittale non superiore a sei mesi oppure con la sola “Geldstrafe” (multa).

 Se il reato è punibile – alternativamente – con la pena detentiva o con quella pecuniaria, ai fini del tempo necessario a prescrivere, si tiene conto soltanto della pena detentiva.

Per quanto concerne gli aumenti facoltativi – di pena previsti dal § 39 StGB ## per i recidivi (“Strafschärfung wegen Rückfalls”), degli stessi non si tiene conto, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, in quanto questo fatto è rilevante soltanto ai fini della determinazione della pena. Idem, per quanto concerne la facoltà di aumentare la pena per il pubblico ufficiale prevista dal § 313 StGB ###.

 ## Dispone il § 39, 1° c., StGB: ”Chiunque è già stato condannato due volte a pena detentiva per fatti che rivelano la stessa “schädliche Neigun”g, se ha espiato, almeno in parte, le pene e se, dopo il compimento del 19.mo anno di età’ , commette nuovamente un reato, indice della stessa “schädlichen Neigung”, la pena, detentiva o quella pecuniaria previste per questo ulteriore reato, può essere aumentata della metà ; tuttavia, la pena detentiva non può mai essere superiore a 20 anni.

Non si tiene conto di una condanna, se tra l’ espiazione della pena e la commissione del nuovo reato, sono trascorsi più di 5 anni. Se in sede di espiazione della pena si tiene conto della custodia cautelare in carcere, il quinquennio decorre soltanto dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

### Prevede il § 313 StGB: “Se il pubblico ufficiale commette un reato doloso, approfittando della propria qualifica e in occasione dell’ esercizio dei propri poteri, la pena detentiva o pecuniaria può essere aumentata della metà , ma la pena detentiva non può comunque essere superiore a 20 anni.

Se il reato è stato commesso da un minorenne, ai fini della prescrizione, si tiene conto delle riduzioni di pena previste dal § 5, commi da 2 a 5, dello “Jugendgerichtsgesetz (JGG)”.

Il termine di prescrizione decorre dal momento, in cui l’ azione criminosa ha avuto termine o è cessato il comportamento penalmente sanzionato.

Ai fini del calcolo del termine di prescrizione, non è, di norma, rilevante, il verificarsi dell’ evento; ciò è importante per i reati rimasti allo stadio del tentativo. Tuttavia, il verificarsi dell’ evento, può comportare un aumento del termine della prescrizione (§ 58 StGB).

Infatti, se intercorre un rilevante periodo tra il momento, in cui l’ azione illecita ha avuto termine e il verificarsi dell’ evento, il termine di prescrizione deve essere calcolato con decorrenza dal momento, in cui l’ evento si è verificato. In tal caso, però , il reato è prescritto, una volta che è decorso un tempo pari all’ ”eineinhalbfachen Zeit”, prevista dal § 57 StGB e comunque dopo che sono passati almeno tre anni decorrenti dal momento in cui ha avuto termine l’ azione criminosa.

 

9. Aumenti delle “Verjährungsfristen” e cause di improcedibilità previste da norme costituzionali

Il termine di prescrizione è suscettibile di aumento, se chi ha commesso il reato, durante il decorso della prescrizione, ha commesso nuovamente un (altro) reato. In questo caso, la prescrizione non matura, prima che sia decorso il termine di prescrizione per il nuovo reato, purché questo reato sia indice della stessa “schädlichen Neigung” (“inclinazione dannosa”). Per “schädlichen Neigung” s’ intende la violazione dello stesso bene giuridico, gli stessi motivi (abietti) a delinquere. Va però osservato, che il reato, che determina “l’ allungamento” del termine di prescrizione, deve essere stato giudizialmente accertato.

Nel termine necessario a prescrivere, non può essere calcolato il periodo di tempo, in cui – per legge (“nach gesetzlichen Vorschriften”) – non può procedersi. È , questo, il caso dell’immunità parlamentare prevista dagli artt. 57 e 58 della Costituzione federale austriaca (e precisamente dal “Bundesverfassungegesetz, B-VG”). Per la procedibilità contro il Presidente della Repubblica, si veda l’ art. 63 B-VG; contro i membri delle diete regionali, si veda l’ art. 96 B-VG. Va però rilevato, che l’ improcedibiltà (il “Verfolgungshindernis”) è operante soltanto per i reati connessi con l’ esercizio delle funzioni istituzionali di questi esponenti politici. Inoltre è da osservare, che ogniVerfolgungshandlung” deve immediatamente cessare, qualora il deputato o un terzo dei membri dell’ ”Immunitätsausschuss”, richiedano una decisione del “Nationalrat” in proposito.

 

10. Ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere (“Verjährungsfrist”), non si tiene conto del periodo di tempo intercorrente tra il primo interrogatorio dell’ indagato e l’ emanazione della sentenza irrevocabile

Nel calcolo del termine di prescrizione, non si tiene conto del tempo intercorrente tra il primo interrogatorio dell’ indagato e il termine del procedimento con provvedimento irrevocabile. Il primo interrogatorio (“erstmalige Vernehmung”) avviene, di norma, da parte della PG (“Kriminalpolizei”). Equiparati, per quanto concerne gli effetti, al primo interrogatorio, sono gli atti coercitivi compiuti nei confronti dell’ indagato, il primo atto d’ indagini compiuto dal PM, l’ interrogatorio dell’ indagato ad opera del PM, misure coercitive disposte dal giudice nei confronti dell’ indagato per un fatto determinato ed eseguite dalla PG. Gli atti ora elencati determinano, non l’ interruzione della prescrizione, ma il c.d. Ruhen der Verjährung (la sospensione del decorso della prescrizione).

Non si verifica la sospensione della “Verjährung”, qualora, trattandosi di “Ermächtigungsdelikt”, non venga concessa l’ autorizzazione a procedere.

 

11. Decorrenza dei termini a prescrivere, se la parte offesa è minorenne e nei casi di “diversioneller Erledigung”

 Il tempo necessario a prescrivere – quando si tratta di reati contro la vita, l’incolumità individuale, la libertà individuale o l’ integrità e la libertà sessuale, se la parte lesa, al momento del fatto, era ancora minorenne – decorre soltanto dal compimento del 28.mo anno di età della p. o. Queste disposizioni sono state introdotte nel codice penale per effetto del 2° “Gewaltschutzgesetz” (entrato in vigore l’ 1.6.2009, poi integrato con una legge del 2015 con effetto dall’ 1.1.2016) e trovano applicazione pure per fatti commessi prima dell’ 1.6.2009, qualora non già prescritti in questa data.

Nei casi di “diversioneller Erledigung” - cioè quando il PM desiste dal procedere con imposizione di determinati obblighi a carico dell’ indagato (quali sono, per esempio: 1) il pagamento di una somma di denaro, 2) lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità (“Erbringung gemeinnütziger Leistungen”), 3) il risarcimento dei danni cagionati, preceduto dall’ ammissione della colpevolezza) – nellaVerjährungsfrist”, non si calcola il periodo di tempo intercorrente tra il deposito, da parte dell’ indagato, dell’ istanza intesa a ottenere il pagamento a rate o l’ ammissione allo svolgimento di lavori di pubblica utilità e quello della comunicazione dell’ avvenuto integrale pagamento rispettivamente dell’ ultimazione della “gemeinnützigen Leistung”.

 

12. Modifiche legislative intervenute durante il decorso del termine a prescrivere

Vediamo, infine, gli effetti – sulla “Verjährungshemmung” (sospensione della prescrizione) – che si producono a seguito di modifiche di legge intervenute posteriormente all’ inizio della sospensione della prescrizione. Prevede il comma 3 a del § 58 StGB, che la sospensione della prescrizione, iniziata secondo il diritto anteriormente vigente, continua a produrre effetti (“die einmal eingetretene Hemmung der Verjährung bleibt wirksam”), anche se, secondo una successiva modifica della legge in materia di sospensione della prescrizione (più favorevole all’ indagato/imputato), il reato sarebbe (già) prescritto.