x

x

La R.M. 956-39/2018 e il reddito che non c’è

Note critiche sull’imponibilità del giroconto tra wallets e della conversione di valute virtuali
criptovalute
criptovalute

La R.M. 956-39/2018 e il reddito che non c’è


Abstract

La risposta ad interpello 956-39/2018 ritiene che la conversione di bitcoin in altra valuta virtuale dia luogo a reddito diverso, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. c-bis), D.P.R. 917/86 e che il giroconto tra wallets sia tassato. Ciò anche se tale scambio a pronti non sia un fenomeno realizzativo. Tale conclusione contrasta con i principi del nostro ordinamento tributario.


Sommario

  1. Come funziona la detenzione di criptovalute
  2. La R.M. 956-39/2018
  3. Trova l’intruso! – note critiche


1. Come funziona la detenzione di criptovalute

Prima di addentrarmi nell’analisi e nella critica delle conclusioni tratte dall’Agenzia delle Entrate nella R.M. 956-39/2018, ritengo opportuno premettere qualche accenno al funzionamento della detenzione delle criptovalute.

Il detentore apre un wallet, un borsellino elettronico, su cui accredita un dato importo di valuta FIAT (ad esempio Euro o dollari) che viene utilizzata per acquistare valute virtuali (ad esempio BITCOIN, ETHER, SIACOIN ecc.).

Il detentore può aprire più wallets per acquistare diversi tipi di criptovalute; perciò, l’alimentazione di un nuovo wallet può avvenire o con accredito di valuta FIAT oppure con giroconti da un wallet ad un altro.

Ad esempio, si apre un wallet su Binance accreditando € 2.000 ed acquistando il controvalore in Bitcoin.

Successivamente, si apre un wallet su CoinBase su cui si girocontano 2 Bitcoin per acquistare 4 Ether.

Come è noto, la quotazione delle valute virtuali è soggetta ad un’intensa fluttuazione di valore; pertanto, il controvalore in valute FIT può aumentare o diminuire notevolmente all’interno di una singola giornata.

È evidente che tale fluttuazione di valore non è un fenomeno realizzativo, ma semplicemente valutativo.

Semplificando questo concetto, se il controvalore in € del Bitcoin oggi alle 12 è di 1 a 5, ciò non significa che il detentore ha incassato 5 € per ogni Bitcoin che detiene.

Quando diventa fenomeno realizzativo?

Il detentore di valute virtuali avrà realizzato un guadagno se avrà prelevato dal proprio wallet il controvalore in valuta FIAT.

Per rimanere nell’esempio di cui sopra, il detentore decide di prelevare (in gergo “cash out”) 10 Bitcoin che hanno un controvalore unitario di 1 € e incassa 10 €.

Confrontando 10 € con il controvalore di acquisto di 3 € (controvalore unitario di € 0,30), ha realizzato una plusvalenza di 7 €.

Identico fenomeno realizzativo si ha quando il detentore realizza una minusvalenza, poiché aveva acquistato i Bitcoin ad un controvalore unitario di € 1,50.


2. La R.M. 956-39/2018

L’Agenzia delle Entrate risponde ad un’istanza di interpello di un contribuente che aveva acquistato nel 2013 Bitcoin, in parte utilizzati nel 2017 per acquistare 3 Kg di oro da investimento.

Nel rispondere al quesito l’Agenzia chiarisce che il regime applicabile alle valute virtuali detenute da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa sia quello delle valute tradizionali.

In particolare, le cessioni a pronti di valute virtuali non costituiscono redditi imponibili, mancando la finalità speculativa, salvo generare un reddito diverso qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet) per i quali la giacenza media superi un controvalore di € 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi dell’articolo 67, comma 1-ter), D.P.R. 917/86.

La risposta si premura di precisare che: “Ai fini dell’eventuale tassazione del reddito diverso occorre, dunque, verificare se la conversione di bitcoin con altra valuta virtuale (oppure da valute virtuali in euro)” avviene in riferimento ad una giacenza media che abbia superato un controvalore in euro di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta.

Applicando questa risposta all’esempio fatto nel paragrafo precedente, la plusvalenza di € 7, derivante dal cambio a pronti tra Bitcoin ed Euro, è tassata se la giacenza media di tutti i wallets detenuti nel periodo d’imposta supera il controvalore di € 51.645,69.

L’Agenzia delle Entrate equipara lo scambio tra valute virtuali e valute FIAT (il cash out) allo scambio di valute virtuali.


3. Trova l’intruso! – note critiche

L’equiparazione dello scambio tra valute virtuali a quello tra valute virtuali e valute FIAT non convince.

E’ il classico intruso.

Ecco perché.

La scambio a pronti di valute estere (ad esempio, Euro con Yen) è considerato reddito imponibile quando la plusvalenza è realizzata (articolo 67, comma 1-ter), D.P.R. 917/86).

Il participio passato “realizzata” allude all’incasso ed è il criterio di tassazione fissato dal legislatore per tutti i redditi diversi.

Inoltre, il primo comma dell’articolo 67, D.P.R. 917/86 qualifica la categoria dei redditi diversi come residuale: sono tali i redditi non conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o d’impresa, né in relazione alla qualità di lavoro dipendente.

Perciò, i redditi diversi devono essere considerati tali se sono realizzati e ad essi non può applicarsi il criterio stabilito per un’altra categoria reddituale, come il reddito d’impresa, regolato dal principio di competenza.

La R.M. 356-39/2018 fa emergere materia imponibile in mancanza di un realizzo.

Infatti, come spiegato nel par. 1, lo scambio di valute virtuali non è realizzo.

In altre parole, viene tassato ciò che non esiste e questo contrasta con il principio di capacità contributiva fissato dall’articolo 53 della Costituzione:

Lo scambio di valute virtuali è soggetto ad un apprezzamento o deprezzamento in riferimento al controvalore in valute tradizionali.

L’incremento o il decremento sono aspetti valutativi che per le persone fisiche non sono fiscalmente rilevanti.

È come tassare il “reddito che non c’è”.

Inoltre, la tassazione del giroconto tra wallets attua una disparità di trattamento rispetto al giroconto tra più conti correnti detenuti dallo stesso soggetto che non è tassato.