x

x

La tessera del tifoso: una schedatura o un’opportunità per il tifoso?

Tra inevitabili mugugni e discordanti pareri, é ormai realtà il fatto che, a far data dal 1 gennaio 2010, tutte le società di calcio professionistiche (Serie A, Serie B, Prima Divisione e Seconda Divisione), dovranno garantire il rilascio della c.d. tessera del tifoso (conformemente alle direttive emanate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive -O.N.M.S.-) a chiunque, senza alcuna obbligatorietà, ne farà specifica richiesta, seppur con alcune limitazioni che, come si dirà meglio nel prosieguo, hanno generato qualche diffuso dissenso.

L’iniziativa (il cui progetto originario risale all’anno 2005), almeno nelle intenzioni, é, o dovrebbe essere, strumentalmente preordinata a garantire un sempre maggiore

standard di sicurezza in occasione dello svolgimento degli incontri di calcio e, dunque, auspicabilmente, una decisa regressione dei fenomeni di violenza, favorendo, di conseguenza, una più diffusa partecipazione all’evento sportivo da parte di famiglie e bambini, ovvero, di un maggior numero di spettatori e in assoluta sicurezza.

Tuttavia, il progetto “Tessera del tifoso” non é sfuggito, e non avrebbe potuto essere altrimenti, alle più svariate critiche, determinando decise prese di posizione soprattutto da parte dei gruppi Ultrà, le quali, però, dovrebbero scemare entro breve, alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministro dell’Interno in sede di audizione (24/09/2009) presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato.

Infatti, le perplessità sono sorte relativamente alla legittimità o meno dei criteri stabiliti in base ai quali viene rilasciata la tessera del tifoso.

La norma che in concreto disciplina l’istituzione della tessera del tifoso é l’art. 9 L. n. 41/07 (c.d. Legge Amato).

Ebbene, tale norma prescrive che “é fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio ... omissis ... di vendere o distribuire titoli di accesso (all’impianto sportivo) a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6 L. n. 401/89 -c-d- D.A.SPO.-, ovvero a soggetti che siano stati comunque condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive -c.d. reati da stadio-”.

Se così é -hanno ritenuto le frange Ultrà- il tifoso sottoposto a D.A.SPO. o condannato per reati da stadio in passato, non potrà mai beneficiare della tessera del tifoso, restando, per così dire, un diffidato a vita.

Tuttavia, il documento finale (Programma Tessera del Tifoso) approvato dall’O.N.M.S., a differenza di quanto stabilisce l’art. 9 L. n. 41/07, precisa che la preclusione in ordine al rilascio della tessera del tifoso opera nei riguardi dei soggetti che siano sottoposti a D.A.SPO. o che siano condannati, anche con sentenza non definitiva (negli ultimi 5 anni), per reati da stadio.

Una sottile differenza tra il “siano stati” della Legge Amato e il “siano” di cui alla determinazione dell’O.N.M.S., il che, però, non serve a fare chiarezza, poiché il dettato normativo del richiamato art. 9 L. n. 41/07 é palese, né può essere derogato da una semplice determinazione assunta dall’O.N.M.S..

Sul punto, per la verità, é intervenuto lo stesso Ministro dell’Interno che, pur riconoscendo l’opportunità di modificare il richiamato art. 9 L. n. 41/07, ha fornito, nel contempo, ampie garanzie circa il fatto che le determinazioni dell’O.N.M.S. legittimano, in via assoluta, l’adozione della tessera del tifoso.

In particolare, tre sono stati i punti fondamentali oggetto di chiarimento:

1) il diritto al rilascio della tessera del tifoso é escluso solo per i soggetti sottoposti attualmente a D.A.SPO. o ad altre misure, quali la sorveglianza speciale;

2) quanto alle condanne per reati da stadio o alla sottoposizione a D.A.SPO., il periodo di cinque anni di divieto di concessione della tessera del tifoso dovrà tenere conto di quello già scontato;

3) in ipotesi di assoluzione o revisione, totale o parziale, del D.A.SPO., i motivi ostativi all’attribuzione del tessera del tifoso saranno considerati immediatamente decaduti.

L’apertura nei confronti della tifoseria organizzata é evidente ma, tuttavia, sarebbe stato opportuno chiarire meglio anche un altro fondamentale profilo applicativo connesso al progetto tessera del tifoso.

Di recente, infatti, il Prefetto di Roma ha dichiarato che l’accesso di chiunque allo Stadio Olimpico sarà condizionato dal possesso delle tessera del tifoso, per cui il nulla osta della Questura competente, al fine di verificare la sussistenza di motivi ostativi al rilascio del documeno, sarà necessario per tutti e non solo per chi intenda seguire la squadra in trasferta, contrariamente a quanto inizialmente previsto.

Da un punto di vista più eminente pratico, si ritiene opportuno formulare solo qualche considerazione generale in ordine alla struttura, per così dire, della tessera del tifoso.

Potremmo assumerne la natura di strumento di partenariato pubblico-privato che permette ai supporters, fidelizzati grazie al possesso del documento in questione, di accedere ad una serie di servizi e agevolazioni, quali l’ingresso agli impianti sportivi (stadi) attraverso varchi preferenziali, convenzioni con aziende di trasporto e di ristoro, ecc..

A titolo esemplificativo, merita di essere menzionata l’iniziativa del F.C. Internazionale S.p.a. la cui tessera del tifoso, denominata “Siamo noi”, permetterà ai supporters nerazzurri che ne siano in possesso di usufruire di una serie di vantaggi (c.d. “Black and blue advantages”), ovvero di sconti presso ristoranti, centri benessere e terme, centri sportivi, parchi divertimento, negozi agriturismi e tanto altro ancora.

Ci sembra che tali aspetti, unitamente all’apertura manifestata dal Ministro dell’Interno nei riguardi della tifoseria organizzata, possa determinare i presupposti per un consenso sempre più diffuso che permetta al progetto tessera del tifoso di assurgere a strumento di reale fidelizzazione del tifoso (come da anni si é verificato in altri Paesi, soprattutto il Regno Unito) e non come una limitazione nei riguardi dei tifosi e degli sportivi.

Tra inevitabili mugugni e discordanti pareri, é ormai realtà il fatto che, a far data dal 1 gennaio 2010, tutte le società di calcio professionistiche (Serie A, Serie B, Prima Divisione e Seconda Divisione), dovranno garantire il rilascio della c.d. tessera del tifoso (conformemente alle direttive emanate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive -O.N.M.S.-) a chiunque, senza alcuna obbligatorietà, ne farà specifica richiesta, seppur con alcune limitazioni che, come si dirà meglio nel prosieguo, hanno generato qualche diffuso dissenso.

L’iniziativa (il cui progetto originario risale all’anno 2005), almeno nelle intenzioni, é, o dovrebbe essere, strumentalmente preordinata a garantire un sempre maggiore

standard di sicurezza in occasione dello svolgimento degli incontri di calcio e, dunque, auspicabilmente, una decisa regressione dei fenomeni di violenza, favorendo, di conseguenza, una più diffusa partecipazione all’evento sportivo da parte di famiglie e bambini, ovvero, di un maggior numero di spettatori e in assoluta sicurezza.

Tuttavia, il progetto “Tessera del tifoso” non é sfuggito, e non avrebbe potuto essere altrimenti, alle più svariate critiche, determinando decise prese di posizione soprattutto da parte dei gruppi Ultrà, le quali, però, dovrebbero scemare entro breve, alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministro dell’Interno in sede di audizione (24/09/2009) presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato.

Infatti, le perplessità sono sorte relativamente alla legittimità o meno dei criteri stabiliti in base ai quali viene rilasciata la tessera del tifoso.

La norma che in concreto disciplina l’istituzione della tessera del tifoso é l’art. 9 L. n. 41/07 (c.d. Legge Amato).

Ebbene, tale norma prescrive che “é fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio ... omissis ... di vendere o distribuire titoli di accesso (all’impianto sportivo) a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6 L. n. 401/89 -c-d- D.A.SPO.-, ovvero a soggetti che siano stati comunque condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive -c.d. reati da stadio-”.

Se così é -hanno ritenuto le frange Ultrà- il tifoso sottoposto a D.A.SPO. o condannato per reati da stadio in passato, non potrà mai beneficiare della tessera del tifoso, restando, per così dire, un diffidato a vita.

Tuttavia, il documento finale (Programma Tessera del Tifoso) approvato dall’O.N.M.S., a differenza di quanto stabilisce l’art. 9 L. n. 41/07, precisa che la preclusione in ordine al rilascio della tessera del tifoso opera nei riguardi dei soggetti che siano sottoposti a D.A.SPO. o che siano condannati, anche con sentenza non definitiva (negli ultimi 5 anni), per reati da stadio.

Una sottile differenza tra il “siano stati” della Legge Amato e il “siano” di cui alla determinazione dell’O.N.M.S., il che, però, non serve a fare chiarezza, poiché il dettato normativo del richiamato art. 9 L. n. 41/07 é palese, né può essere derogato da una semplice determinazione assunta dall’O.N.M.S..

Sul punto, per la verità, é intervenuto lo stesso Ministro dell’Interno che, pur riconoscendo l’opportunità di modificare il richiamato art. 9 L. n. 41/07, ha fornito, nel contempo, ampie garanzie circa il fatto che le determinazioni dell’O.N.M.S. legittimano, in via assoluta, l’adozione della tessera del tifoso.

In particolare, tre sono stati i punti fondamentali oggetto di chiarimento:

1) il diritto al rilascio della tessera del tifoso é escluso solo per i soggetti sottoposti attualmente a D.A.SPO. o ad altre misure, quali la sorveglianza speciale;

2) quanto alle condanne per reati da stadio o alla sottoposizione a D.A.SPO., il periodo di cinque anni di divieto di concessione della tessera del tifoso dovrà tenere conto di quello già scontato;

3) in ipotesi di assoluzione o revisione, totale o parziale, del D.A.SPO., i motivi ostativi all’attribuzione del tessera del tifoso saranno considerati immediatamente decaduti.

L’apertura nei confronti della tifoseria organizzata é evidente ma, tuttavia, sarebbe stato opportuno chiarire meglio anche un altro fondamentale profilo applicativo connesso al progetto tessera del tifoso.

Di recente, infatti, il Prefetto di Roma ha dichiarato che l’accesso di chiunque allo Stadio Olimpico sarà condizionato dal possesso delle tessera del tifoso, per cui il nulla osta della Questura competente, al fine di verificare la sussistenza di motivi ostativi al rilascio del documeno, sarà necessario per tutti e non solo per chi intenda seguire la squadra in trasferta, contrariamente a quanto inizialmente previsto.

Da un punto di vista più eminente pratico, si ritiene opportuno formulare solo qualche considerazione generale in ordine alla struttura, per così dire, della tessera del tifoso.

Potremmo assumerne la natura di strumento di partenariato pubblico-privato che permette ai supporters, fidelizzati grazie al possesso del documento in questione, di accedere ad una serie di servizi e agevolazioni, quali l’ingresso agli impianti sportivi (stadi) attraverso varchi preferenziali, convenzioni con aziende di trasporto e di ristoro, ecc..

A titolo esemplificativo, merita di essere menzionata l’iniziativa del F.C. Internazionale S.p.a. la cui tessera del tifoso, denominata “Siamo noi”, permetterà ai supporters nerazzurri che ne siano in possesso di usufruire di una serie di vantaggi (c.d. “Black and blue advantages”), ovvero di sconti presso ristoranti, centri benessere e terme, centri sportivi, parchi divertimento, negozi agriturismi e tanto altro ancora.

Ci sembra che tali aspetti, unitamente all’apertura manifestata dal Ministro dell’Interno nei riguardi della tifoseria organizzata, possa determinare i presupposti per un consenso sempre più diffuso che permetta al progetto tessera del tifoso di assurgere a strumento di reale fidelizzazione del tifoso (come da anni si é verificato in altri Paesi, soprattutto il Regno Unito) e non come una limitazione nei riguardi dei tifosi e degli sportivi.