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La truffa delle polizze copertura patente

Patente
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Abstract

Nei contributi fino ad oggi proposti abbiamo trattato una serie di situazioni fraudolente ai danni delle imprese di assicurazioni dietro le quali si nasconde la falsità del fatto storico, in quanto denunciato, ma mai accaduto. Il caso che andiamo a trattare oggi invece assume un velo di paradossalità in quanto si tratta di eventi effettivamente accaduti ed incontestabili nella loro storicità, ma tuttavia connotati da un fumus fraudolento estremamente significativo. Stiamo parlando di società che assicurano le patenti dei propri dipendenti con il solo intento di riscuotere le diarie dell’assicurazione al momento della sospensione.

 

Indice:

1. Polizze copertura patenti

2. Sinistri patenti

3. Best practices in caso di gestione di “sinistri patenti

4. Conclusioni

 

1. Polizze copertura patenti

La patente a punti è quel meccanismo introdotto in Italia 1º luglio 2003 attraverso il quale ad ogni automobilista vengono inizialmente assegnati 20 punti e in caso di violazione di alcune delle norme del Codice della Strada gli vengono detratti fino al ritiro della patente e della conseguente necessità di sostenere nuovamente l’esame di guida in caso dovesse perderli tutti.

La perdita dell’abilitazione alla guida, oltre ai costi necessari per sostenere nuovamente l’esame di guida, arrecherebbe un pregiudizio economico per qualunque automobilista, soprattutto per chi con l’auto svolge il proprio mestiere. Pensiamo ad autisti, tassisti o autotrasportatori, solo per citare alcune categorie professionali che sopravvivono ogni giorno guidando un mezzo gommato e a motore. Questo stesso pregiudizio talvolta rischia di ripercuotersi anche sulle aziende per le quali l’automobilista sanzionato lavora, che possono ritrovarsi da un giorno all’altro private di forza lavoro necessaria.

A questo “inconveniente” molte imprese di assicurazioni hanno inteso sopperire offrendo una “copertura sulla patente” che garantisce l’automobilista sostenendo per suo conto le spese necessarie per l’ottenimento della patente e garantisce l’azienda attraverso la corresponsione di un indennizzo per ogni giorno di sospensione della patente (diaria).

L’assicurazione può avere perciò ad oggetto la patente (identificata) o il veicolo (identificato). In questo caso sarà coperto chiunque utilizzi il mezzo assicurato.

Fino al 24 marzo 2009, questa garanzia accessoria era concessa anche ai privati prevedendo diarie giornaliere, anche di 50 €, a fronte di premi annui di 30 €. Alcuni prodotti garantivano addirittura il pagamento delle sanzioni amministrative comminate dall’autorità amministrativa.

È facile immaginare come un prodotto assicurativo di questo tipo faccia venir meno la portata deterrente della sanzione amministrativa e di riflesso il fine principe del codice della strada, ovvero la sicurezza stradale. In buona sostanza, polizze di questo genere avrebbero tutelato gli atteggiamenti indisciplinati degli automobilisti, vanificando così qualunque articolo del codice della strada. Su questo punto si è espressa l’IVASS – Istituto di Vigilanza della Assicurazioni – (all’epoca ISVAP – Istituto di Vigilanza Assicurazioni Private) stabilendo che le imprese di assicurazioni non possono più concedere ai privati contratti che prevedano la copertura della sospensione della patente o il pagamento delle multe stesse. Restano tuttavia assicurabili le “conseguenze della sanzione” derivanti dalla necessità di sostenere costi per corsi di recupero dei punti della patente, per il pagamento della revisione della licenza di guida e per riottenere la patente stessa.

Per ciò che riguarda invece le flotte aziendali, il discorso è differente. Un’azienda che ha un parco auto ha la facoltà di cautelarsi contro i rischi derivanti dalla sospensione o la revoca della patente dei suoi dipendenti. È irrilevante quanto grandi siano le aziende e quanto esteso sia il loro parco auto. In questo caso, il rischio è stato classificato dall’ISVAP come “perdite pecuniarie di vario genere“ ed è in capo al datore di lavoro, ovvero soggetto differente dal trasgressore.

 

2. Sinistri patenti

Con questo intervento, l’ente di vigilanza ha salvaguardato la portata deterrete del Codice della Strada, ma non ha messo al riparo le imprese di assicurazione dalle frodi, o per meglio dire, l’ha fatto solo in minima parte.

La possibilità di assicurare solo le imprese, da una parte ha senza dubbio salvaguardato la portata deterrente del codice della strada, ma dall’altra parte ha scoperto il fianco alla possibilità di frodi complesse legate a questo particolare prodotto assicurativo. Come anticipavamo la particolarità di questo genere di frodi assicurative sta proprio nell’effettivo verificarsi del rischio coperto dalla polizza, ovvero la sospensione della patente. In più occasioni abbiamo segnalato come le organizzazioni criminali si approfittino delle condizioni di indigenza degli ultimi della società, persuadendoli a prender parte a delle frodi assicurative a fronte di poche centinaia di euro.

Definiamo complesso questo genere di frode, in quanto richiede la partecipazione di più soggetti e la costituzione di società di comodo finalizzate al conseguimento di profitti indebiti. Nello specifico, per conseguire l’indennizzo di cui l’impresa si obbliga alla corresponsione, il sodalizio criminale necessiterà di costituire una o più società di comodo. Le stesse possono avere più scopi criminali perché sia capitalizzata al massimo la loro costituzione, ma ci concentreremo essenzialmente sul perseguimento della frode assicurativa.

Queste società dovranno poi assumere dei dipendenti e assicurare le loro patenti. Il reclutamento dei futuri dipendenti deve rispettare due semplicissimi parametri: il candidato deve possedere la patente B e deve versare in condizioni di indigenza. Non è necessario che la società possieda un parco auto in quanto, come dicevamo, è possibile assicurare direttamente la patente del dipendente che nello svolgimento delle sue mansioni potrebbe utilizzare anche la sua auto.

A questo punto sarà sufficiente che il dipendente la cui patente è stata assicurata, alla guida della vettura violi uno o più articoli del Codice della Strada con il preciso intento di esser fermato dalle autorità. Solo a titolo esemplificativo le violazioni che sono coperte dalla polizza sono:

- articolo 142 comma 9 e 12 (Limiti di velocità);

- articolo 143 comma 12 (Posizione dei veicoli sulla carreggiata; circolazione di veicolo contromano);

- articolo 145 comma 11 (Precedenza);

- articolo 146 comma 3 bis (Violazione della segnaletica stradale);

-articolo 148 comma 15 con riferimento al comma 3 e ai commi 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16  (Sorpasso);

- articolo 149 comma 5 (Distanza di sicurezza tra i veicoli);

- articolo 172 comma 10 (Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta);

- articolo 176 comma 19 e 22 (Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali);

- articolo 186 comma 2 (Guida sotto l´influenza dell´alcool).

Sulla guida sotto effetto di sostanze alcoliche non tutte le polizze patenti garantiscono la copertura assicurativa e in alcuni casi, laddove garantita, è prevista la rivalsa nei confronti del trasgressore.

In seguito, una volta che al dipendente verrà ritirata la patente di guida, il datore di lavoro non dovrà fare altro che aprire il sinistro, allegando la sola copia del verbale di sospensione della patente.

 

3. Best practices in caso di gestione di “sinistri patenti

Gli allert più importanti ai quali le imprese di assicurazioni sono senza ombra di dubbio l’alta sinistrosità di uno stesso assicurato e l’alta frequenza nell’apertura di sinistri analoghi oltre che la prossimità temporale dalla stipula della polizza all’apertura del primo sinistro. A seguire sarà bene pe l’impresa operare degli approfondimenti più incisivi come ad esempio verificare la data di apertura della società contraente e il numero effettivo dei dipendenti confrontandolo con il numero di patenti assicurate dallo stesso contraente. Tanto più è recente l’apertura della società contraente tanto più saranno alti gli score antifrode.

Stessa logica circa il tempo intercorso tra l’assunzione del dipendente ed il verificarsi del sinistro. Inoltre, tanto più il numero di dipendenti sarà prossimo al numero di patenti assicurate tanto più lo score sarà alto. La logica che sottende questo indicatore sta nel fatto che una società nella sua normale operatività avrebbe nel suo organico dipendenti con differenti mansioni, dall’amministrativo al segretariale. Una società le cui patenti dei dipendenti sono tutte assicurate desterebbe inevitabilmente maggiori sospetti, in quanto non tutti i dipendenti nella stessa azienda avrebbero mansioni che richiedono l’impiego del veicolo.

Ancora, è importante verificare la ricorrenza delle targhe in uso ai conducenti al momento del sinistro. La ricorrenza della stessa targa costituisce uno score importante ed a maggior ragione se quella stessa targa ricorre tra dipendenti di differenti società. Questo permetterebbe di mettere in correlazione più aziende e permetterebbe di delineare un quadro fraudolento più intrecciato.

 

4. Conclusioni

Come abbiamo visto, la complessità nella gestione di questo genere di sinistri sta in primis nell’apertura di una società di comodo il cui scopo sia quello di assumere dipendenti le cui patenti costituirebbero una “miniera d’oro” per l’organizzazione criminale. In secondo luogo, è necessario reperire soggetti che non solo sono disposti a prestarsi ad una frode assicurativa, ma soprattutto, che siano disposti a farsi ritirare la patente di guida. La frode, nel caso di specie, come abbiamo detto a più riprese, non verte sul fatto che l’evento non si sia verificato, bensì sull’assenza meno dell’alea contrattuale, in quanto già in fase assuntiva il contraente era consapevole che il ritiro della patente non avrebbe costituito un rischio per sé stesso e per l’impresa di assicurazioni, bensì una certezza.