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L’acquisto di beni e servizi. La garanzia legale e i diritti dell’acquirente in caso di ripensamento.

L’acquisto di beni e servizi. La garanzia legale e i diritti dell’acquirente in caso di ripensamento.

Quando si acquista un qualsiasi prodotto o si stipula un contratto per la fornitura di un servizio, possono verificarsi spiacevoli inconvenienti. Circa quelli che sono i comportamenti da adottare per vedersi riconosciuti i propri diritti, sembra indispensabile articolare la questione distinguendo in linea generale le seguenti ipotesi:

1. il bene o il servizio acquistati non presentano malfunzionamenti, ma, ad esempio, ci si pente della scelta effettuata o, ancora, si ritiene che di quel prodotto se ne potesse fare a meno;

2. il prodotto acquistato non è conforme al contratto di vendita o, in altre parole, presenta difetti di funzionamento.

1. Ripensamento e diritto di recesso

Occorre evidenziare che se il contratto risulta regolarmente concluso e il prodotto acquistato non presenta alcun difetto, non vi è alcuna possibilità di recedere dallo stesso. Pertanto in linea generale la restituzione e la sostituzione della merce acquistata, non difettosa (es. il capo di abbigliamento che non piace più, o che non è della taglia giusta), rientrano esclusivamente nell’ambito degli atti di pura cortesia da parte del venditore.

Vi sono, tuttavia, delle eccezioni (per le quali viene, quindi, – secondo precise modalità – riconosciuto il diritto di recesso) che risultano, oggi, tutte disciplinate dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (articoli da 45 a 61), noto come il “Codice del consumo” . Esse concernono:

-  la fornitura di beni o la prestazione di servizi mediante l’utilizzo di contratti negoziati fuori dei locali commerciali del venditore  [Sono esclusi i contratti per la vendita di beni immobili, per la fornitura di bevande, prodotti alimentari o di uso domestico consegnati a scadenze regolari, i contratti di assicurazione e relativi a strumenti finanziari e quelli concernenti i beni o i servizi per i quali il corrispettivo non supera i 26 euro] (es. a casa dell’acquirente, per strada o per corrispondenza);

-  i contratti a distanza aventi ad oggetto beni o servizi, stipulati con l’ausilio di qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza [Restano esclusi i contratti relativi a servizi finanziari, quelli conclusi tramite distributori automatici o con gli operatori delle telecomunicazioni tramite telefoni pubblici, quelli concernenti i beni immobili e quelli conclusi in occasione di vendite all’asta] (es. telefono, televisione, strumenti informatici e telematici).

Negli anzidetti casi, il consumatore, con le modalità descritte dagli articoli da 64 a 67 del predetto Codice – entrato in vigore il 23 ottobre 2005 – ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi.

2. Acquisto di prodotti difettosi.

Diversa, invece, è l’ipotesi in cui ci si avventuri nell’acquisto di beni che risultino non conformi al contratto di vendita, non essendo, pertanto, idonei allo scopo che l’acquirente si era prefissato. Si pensi, peraltro, che non sempre, all’atto dell’acquisto, vengono fornite informazioni chiare, e in termini di legge, sulla garanzia che ci salvaguarda dagli eventuali difetti e malfunzionamenti del prodotto.

È il caso, per fare qualche esempio, della videocamera che non funziona, della nuova macchina che ci lascia per strada, ecc…

Anche in questi casi bisogna far riferimento al già richiamato Codice del consumo che prevede, riproponendo le disposizioni già contemplate dalla previgente disciplina [ci si riferisce all’abrogato D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24], la garanzia legale sull’acquisto dei “beni di consumo”. Il bene di consumo, secondo l’art. 128 del Codice, viene definito come qualsiasi bene mobile anche da assemblare [Sono esclusi dalla normativa soltanto le cose mobili oggetto di vendite giudiziarie, l’acqua, l’elettricità e il gas]. Sono assoggettati alla disciplina in commento anche i beni usati, limitatamente, però, ai difetti non derivanti dalla normale usura.

Il venditore, ossia il titolare del negozio presso il quale si è acquistato il prodotto, secondo quanto previsto dal successivo art. 129, deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e quindi privi di difetti di conformità.

Circa il concetto di “conformità al contratto”, è utile precisare che sono conformi al contratto, tra l’altro, quei prodotti che riflettono la descrizione fatta dal venditore e che possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello.

Le norme in esame si applicano non solo ai contratti di vendita di beni di consumo, bensì anche ai contratti di permuta, di somministrazione, di appalto, di opera e a tutti gli altri contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre (es. quando si incarica un falegname di realizzare un mobile per la nostra casa).

La garanzia.

Il Codice (art. 132) prevede un termine di garanzia di due anni dalla consegna, mentre i consumatori hanno 60 giorni di tempo, dal momento in cui vengono a conoscenza del vizio, per denunciare al venditore o all’artigiano il difetto del prodotto acquistato.

L’azione diretta a far valere i difetti nei confronti del venditore, quindi, si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene. Addirittura, se i difetti si manifestano entro 6 mesi dall’acquisto, sussiste una presunzione di legge per la quale si ritiene che essi esistano già dalla data di consegna del bene.

La denuncia del difetto di conformità, va fatta per iscritto – si consiglia di usare una raccomandata A/R – entro il termine di cui sopra. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto oppure l’ha occultato.

I diritti del consumatore.

Il consumatore (art. 130 del Codice) può innanzitutto chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro (es. in presenza di un difetto lieve, che può essere facilmente riparato da parte del venditore, è eccessivamente oneroso richiedere sin da subito la sostituzione del prodotto, mentre se il difetto è così grave da causare il mancato funzionamento del prodotto, oppure ragionevolmente si ritiene che la riparazione possa arrecare notevoli inconvenienti al consumatore o richiedere molto tempo, allora la richiesta di sostituzione sarà senz’altro giustificata e dovuta).

Da sottolineare il fatto che la legge prevede espressamente che il consumatore ha diritto al ripristino della conformità senza alcun tipo di spesa (compresi: i costi di spedizione, manodopera e per i materiali).

Secondo la richiamata norma “le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore…”.

Al riguardo, il Ministero delle Attività Produttive ha chiarito che bisogna far riferimento al tipo di prodotto, alle circostanze ed al periodo in cui vengono richiesti i rimedi (es. se la riparazione si chiede nel mese di Agosto, si deve considerare che vi potrà essere un periodo di attesa più lungo a causa della minore attività esercitata in quel periodo).

Si può, poi, chiedere una riduzione del prezzo, oppure la risoluzione del contratto, quando:

· la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

· il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione entro il termine congruo di cui sopra;

· la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

È di fondamentale importanza conservare per almeno 26 mesi dall’acquisto lo scontrino o la ricevuta fiscale per dimostrare dove e quando si è acquistato il prodotto.



L’acquisto di beni e servizi. La garanzia legale e i diritti dell’acquirente in caso di ripensamento.

Quando si acquista un qualsiasi prodotto o si stipula un contratto per la fornitura di un servizio, possono verificarsi spiacevoli inconvenienti. Circa quelli che sono i comportamenti da adottare per vedersi riconosciuti i propri diritti, sembra indispensabile articolare la questione distinguendo in linea generale le seguenti ipotesi:

1. il bene o il servizio acquistati non presentano malfunzionamenti, ma, ad esempio, ci si pente della scelta effettuata o, ancora, si ritiene che di quel prodotto se ne potesse fare a meno;

2. il prodotto acquistato non è conforme al contratto di vendita o, in altre parole, presenta difetti di funzionamento.

1. Ripensamento e diritto di recesso

Occorre evidenziare che se il contratto risulta regolarmente concluso e il prodotto acquistato non presenta alcun difetto, non vi è alcuna possibilità di recedere dallo stesso. Pertanto in linea generale la restituzione e la sostituzione della merce acquistata, non difettosa (es. il capo di abbigliamento che non piace più, o che non è della taglia giusta), rientrano esclusivamente nell’ambito degli atti di pura cortesia da parte del venditore.

Vi sono, tuttavia, delle eccezioni (per le quali viene, quindi, – secondo precise modalità – riconosciuto il diritto di recesso) che risultano, oggi, tutte disciplinate dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (articoli da 45 a 61), noto come il “Codice del consumo” . Esse concernono:

-  la fornitura di beni o la prestazione di servizi mediante l’utilizzo di contratti negoziati fuori dei locali commerciali del venditore  [Sono esclusi i contratti per la vendita di beni immobili, per la fornitura di bevande, prodotti alimentari o di uso domestico consegnati a scadenze regolari, i contratti di assicurazione e relativi a strumenti finanziari e quelli concernenti i beni o i servizi per i quali il corrispettivo non supera i 26 euro] (es. a casa dell’acquirente, per strada o per corrispondenza);

-  i contratti a distanza aventi ad oggetto beni o servizi, stipulati con l’ausilio di qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza [Restano esclusi i contratti relativi a servizi finanziari, quelli conclusi tramite distributori automatici o con gli operatori delle telecomunicazioni tramite telefoni pubblici, quelli concernenti i beni immobili e quelli conclusi in occasione di vendite all’asta] (es. telefono, televisione, strumenti informatici e telematici).

Negli anzidetti casi, il consumatore, con le modalità descritte dagli articoli da 64 a 67 del predetto Codice – entrato in vigore il 23 ottobre 2005 – ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi.

2. Acquisto di prodotti difettosi.

Diversa, invece, è l’ipotesi in cui ci si avventuri nell’acquisto di beni che risultino non conformi al contratto di vendita, non essendo, pertanto, idonei allo scopo che l’acquirente si era prefissato. Si pensi, peraltro, che non sempre, all’atto dell’acquisto, vengono fornite informazioni chiare, e in termini di legge, sulla garanzia che ci salvaguarda dagli eventuali difetti e malfunzionamenti del prodotto.

È il caso, per fare qualche esempio, della videocamera che non funziona, della nuova macchina che ci lascia per strada, ecc…

Anche in questi casi bisogna far riferimento al già richiamato Codice del consumo che prevede, riproponendo le disposizioni già contemplate dalla previgente disciplina [ci si riferisce all’abrogato D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24], la garanzia legale sull’acquisto dei “beni di consumo”. Il bene di consumo, secondo l’art. 128 del Codice, viene definito come qualsiasi bene mobile anche da assemblare [Sono esclusi dalla normativa soltanto le cose mobili oggetto di vendite giudiziarie, l’acqua, l’elettricità e il gas]. Sono assoggettati alla disciplina in commento anche i beni usati, limitatamente, però, ai difetti non derivanti dalla normale usura.

Il venditore, ossia il titolare del negozio presso il quale si è acquistato il prodotto, secondo quanto previsto dal successivo art. 129, deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e quindi privi di difetti di conformità.

Circa il concetto di “conformità al contratto”, è utile precisare che sono conformi al contratto, tra l’altro, quei prodotti che riflettono la descrizione fatta dal venditore e che possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello.

Le norme in esame si applicano non solo ai contratti di vendita di beni di consumo, bensì anche ai contratti di permuta, di somministrazione, di appalto, di opera e a tutti gli altri contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre (es. quando si incarica un falegname di realizzare un mobile per la nostra casa).

La garanzia.

Il Codice (art. 132) prevede un termine di garanzia di due anni dalla consegna, mentre i consumatori hanno 60 giorni di tempo, dal momento in cui vengono a conoscenza del vizio, per denunciare al venditore o all’artigiano il difetto del prodotto acquistato.

L’azione diretta a far valere i difetti nei confronti del venditore, quindi, si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene. Addirittura, se i difetti si manifestano entro 6 mesi dall’acquisto, sussiste una presunzione di legge per la quale si ritiene che essi esistano già dalla data di consegna del bene.

La denuncia del difetto di conformità, va fatta per iscritto – si consiglia di usare una raccomandata A/R – entro il termine di cui sopra. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto oppure l’ha occultato.

I diritti del consumatore.

Il consumatore (art. 130 del Codice) può innanzitutto chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro (es. in presenza di un difetto lieve, che può essere facilmente riparato da parte del venditore, è eccessivamente oneroso richiedere sin da subito la sostituzione del prodotto, mentre se il difetto è così grave da causare il mancato funzionamento del prodotto, oppure ragionevolmente si ritiene che la riparazione possa arrecare notevoli inconvenienti al consumatore o richiedere molto tempo, allora la richiesta di sostituzione sarà senz’altro giustificata e dovuta).

Da sottolineare il fatto che la legge prevede espressamente che il consumatore ha diritto al ripristino della conformità senza alcun tipo di spesa (compresi: i costi di spedizione, manodopera e per i materiali).

Secondo la richiamata norma “le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore…”.

Al riguardo, il Ministero delle Attività Produttive ha chiarito che bisogna far riferimento al tipo di prodotto, alle circostanze ed al periodo in cui vengono richiesti i rimedi (es. se la riparazione si chiede nel mese di Agosto, si deve considerare che vi potrà essere un periodo di attesa più lungo a causa della minore attività esercitata in quel periodo).

Si può, poi, chiedere una riduzione del prezzo, oppure la risoluzione del contratto, quando:

· la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

· il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione entro il termine congruo di cui sopra;

· la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

È di fondamentale importanza conservare per almeno 26 mesi dall’acquisto lo scontrino o la ricevuta fiscale per dimostrare dove e quando si è acquistato il prodotto.