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L’assurdo paradosso della rilevanza dei praticanti legali ai fini dell’autonoma organizzazione prevista ai fini IRAP nei confronti degli avvocati

Nota a Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 20 ottobre 2010,n. 21563

Con la recentissima sentenza n. 21563 depositata lo scorso 20 ottobre, la Corte di cassazione, sezione Tributaria, ha stabilito che sia soggetto ad Irap l’avvocato che, nell’esercizio della sua attività professionale, si avvalga della collaborazione di un praticante, ancorchè “part-time”.

Secondo l’ormai consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte (v. ex multis sent. 3672/2007)  il presupposto impositivo dell’Irap, costituito dalla sussistenza di un’autonoma organizzazione in capo al professionista, deve ritenersi soddisfatto quando il contribuente sia responsabile della propria struttura organizzativa, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, ovvero si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Sotto quest’ultimo aspetto, i giudici di legittimità, con la richiamata sentenza n. 21563/2010 hanno ritenuto che la circostanza che l’avvocato si sia avvalso di un lavoratore dipendente, ancorchè ci si riferisca ad “una sola apprendista part time”, sia indice di quell’autonoma organizzazione individuata quale premessa ai fini impositivi.

Sul punto, va preliminarmente osservato che il ragionamento della Suprema Corte appare, in effetti, incensurabile. La presenza, infatti, di un collaboratore non occasionale che presti la propria opera a supporto del contribuente costituisce certamente un elemento aggiuntivo rispetto all’opera personale dell’avvocato, e come tale è indice di una - seppur ridotta - organizzazione professionale eccedente il “minimo indispensabile” individuato quale requisito ai fini Irap.

Tuttavia, così come appare indubbio che un praticante avvocato inserito nella struttura organizzativa del professionista e da questi regolarmente retribuito possa essere in tutto e per tutto assimilato ai fini impositivi ad un lavoratore dipendente, lascia invece altrettanto perplessi che tale equiparazione possa avvenire anche nei confronti di quella grande maggioranza di tirocinanti che sono soliti prestare la propria collaborazione in difetto di qualsivoglia riconoscimento, sia sotto il profilo dell’inserimento  nell’organizzazione del dominus, sia, soprattutto, sotto l’aspetto economico.

Se, infatti, prima della sentenza esaminata, la presenza di dipendenti regolarmente assunti con un contratto di lavoro subordinato soddisfava indubbiamente quel requisito organizzativo sopra individuato dalla giurisprudenza ai fini Irap, la collaborazione di un tirocinante, di fatto, poteva non essere ritenuta tale.

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte, al di là, forse, dei propri intenti, ha posto le basi per la costruzione di un valido punto di partenza affinchè i praticanti avvocati che prestino in maniera stabile e continuativa la propria opera nei confronti del dominus possano essere effettivamente assimilati, quantomeno sotto il profilo contributivo, a lavoratori dipendenti.

Lo spunto offerto dalla sentenza emessa ai fini tributari, consente, infatti, di compiere una breve riflessione sul paradosso relativo alla presenza, all’interno delle organizzazioni professionali degli avvocati, di numerosi praticanti privi di un seppur minimo riconoscimento contrattuale ed economico ma che, di fatto, svolgono mansioni in tutto e per tutto equiparabili ad un lavoratore dipendente.

In Italia infatti, la legge professionale (v. art. 17  del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578) prescrive l’obbligatorietà dello svolgimento di due anni di pratica forense, in relazione alla quale molti regolamenti attuativi della medesima normativa prevedono, trascorso un iniziale periodo di prova, il riconoscimento di un equo compenso a favore del tirocinante.

Nella prassi, tuttavia, si registra che non sempre al praticante viene riconosciuta una gratificazione economica a fronte della collaborazione prestata e, anche nelle ipotesi in cui questa venga corrisposta all’apprendista, difficilmente risulta equiparabile ad un salario, senza contare l’assoluta assenza di previsioni contributive e previdenziali, con la conseguenza che oggi, molto spesso, il praticante è, di fatto, un volontario.

Senza voler cadere in uno sterile processo alle intenzioni, occorre, infatti, osservare che, sulla base di tali presupposti, risulta difficile credere che un avvocato non trovi più vantaggioso il ricorso alla collaborazione di un praticante avvocato anziché di un impiegato, ciò non solo sotto il profilo del minor esborso retributivo, bensì anche dal punto di vista contributivo e, come si è visto, fiscale.

La recente pronuncia della Suprema Corte, sebbene abbia accennato la questione esclusivamente sotto il profilo impositivo, ha toccato un argomento molto sentito dalla nuova generazioni di aspiranti avvocati, a favore dei quali si auspica che nell’annunciato progetto di riforma dell’ordinamento forense - tra il previsto irrigidimento delle modalità di accesso alla professione e la creazione dell’ “avvocato specializzato”  - trovi spazio anche la situazione relativa al riconoscimento contrattuale dei praticanti avvocati, considerato che, allo stato attuale, senza il loro apporto molti studi legali avrebbero problemi ben più gravi del contestato pagamento dell’odiata Irap.

Con la recentissima sentenza n. 21563 depositata lo scorso 20 ottobre, la Corte di cassazione, sezione Tributaria, ha stabilito che sia soggetto ad Irap l’avvocato che, nell’esercizio della sua attività professionale, si avvalga della collaborazione di un praticante, ancorchè “part-time”.

Secondo l’ormai consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte (v. ex multis sent. 3672/2007)  il presupposto impositivo dell’Irap, costituito dalla sussistenza di un’autonoma organizzazione in capo al professionista, deve ritenersi soddisfatto quando il contribuente sia responsabile della propria struttura organizzativa, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, ovvero si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Sotto quest’ultimo aspetto, i giudici di legittimità, con la richiamata sentenza n. 21563/2010 hanno ritenuto che la circostanza che l’avvocato si sia avvalso di un lavoratore dipendente, ancorchè ci si riferisca ad “una sola apprendista part time”, sia indice di quell’autonoma organizzazione individuata quale premessa ai fini impositivi.

Sul punto, va preliminarmente osservato che il ragionamento della Suprema Corte appare, in effetti, incensurabile. La presenza, infatti, di un collaboratore non occasionale che presti la propria opera a supporto del contribuente costituisce certamente un elemento aggiuntivo rispetto all’opera personale dell’avvocato, e come tale è indice di una - seppur ridotta - organizzazione professionale eccedente il “minimo indispensabile” individuato quale requisito ai fini Irap.

Tuttavia, così come appare indubbio che un praticante avvocato inserito nella struttura organizzativa del professionista e da questi regolarmente retribuito possa essere in tutto e per tutto assimilato ai fini impositivi ad un lavoratore dipendente, lascia invece altrettanto perplessi che tale equiparazione possa avvenire anche nei confronti di quella grande maggioranza di tirocinanti che sono soliti prestare la propria collaborazione in difetto di qualsivoglia riconoscimento, sia sotto il profilo dell’inserimento  nell’organizzazione del dominus, sia, soprattutto, sotto l’aspetto economico.

Se, infatti, prima della sentenza esaminata, la presenza di dipendenti regolarmente assunti con un contratto di lavoro subordinato soddisfava indubbiamente quel requisito organizzativo sopra individuato dalla giurisprudenza ai fini Irap, la collaborazione di un tirocinante, di fatto, poteva non essere ritenuta tale.

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte, al di là, forse, dei propri intenti, ha posto le basi per la costruzione di un valido punto di partenza affinchè i praticanti avvocati che prestino in maniera stabile e continuativa la propria opera nei confronti del dominus possano essere effettivamente assimilati, quantomeno sotto il profilo contributivo, a lavoratori dipendenti.

Lo spunto offerto dalla sentenza emessa ai fini tributari, consente, infatti, di compiere una breve riflessione sul paradosso relativo alla presenza, all’interno delle organizzazioni professionali degli avvocati, di numerosi praticanti privi di un seppur minimo riconoscimento contrattuale ed economico ma che, di fatto, svolgono mansioni in tutto e per tutto equiparabili ad un lavoratore dipendente.

In Italia infatti, la legge professionale (v. art. 17  del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578) prescrive l’obbligatorietà dello svolgimento di due anni di pratica forense, in relazione alla quale molti regolamenti attuativi della medesima normativa prevedono, trascorso un iniziale periodo di prova, il riconoscimento di un equo compenso a favore del tirocinante.

Nella prassi, tuttavia, si registra che non sempre al praticante viene riconosciuta una gratificazione economica a fronte della collaborazione prestata e, anche nelle ipotesi in cui questa venga corrisposta all’apprendista, difficilmente risulta equiparabile ad un salario, senza contare l’assoluta assenza di previsioni contributive e previdenziali, con la conseguenza che oggi, molto spesso, il praticante è, di fatto, un volontario.

Senza voler cadere in uno sterile processo alle intenzioni, occorre, infatti, osservare che, sulla base di tali presupposti, risulta difficile credere che un avvocato non trovi più vantaggioso il ricorso alla collaborazione di un praticante avvocato anziché di un impiegato, ciò non solo sotto il profilo del minor esborso retributivo, bensì anche dal punto di vista contributivo e, come si è visto, fiscale.

La recente pronuncia della Suprema Corte, sebbene abbia accennato la questione esclusivamente sotto il profilo impositivo, ha toccato un argomento molto sentito dalla nuova generazioni di aspiranti avvocati, a favore dei quali si auspica che nell’annunciato progetto di riforma dell’ordinamento forense - tra il previsto irrigidimento delle modalità di accesso alla professione e la creazione dell’ “avvocato specializzato”  - trovi spazio anche la situazione relativa al riconoscimento contrattuale dei praticanti avvocati, considerato che, allo stato attuale, senza il loro apporto molti studi legali avrebbero problemi ben più gravi del contestato pagamento dell’odiata Irap.