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Le Casse di Previdenza e assistenza per i liberi professionisti, tra disciplina pubblicistica, privatizzazione e principi comunitari

1) Premessa

La precisa individuazione del perimetro della pubblica amministrazione presuppone una ricostruzione coordinata della normativa comunitaria e di quella nazionale.

Il dinamico processo d’integrazione comunitaria, inoltre, comporta la necessità di individuare il criterio interpretativo conforme a un variegato e non sempre sistematico quadro normativo.

Infatti, la trasposizione d’istituti d’origine comunitaria nell’ordinamento del singolo stato non è operazione automatica giacché la stessa nozione può interpretarsi diversamente e dar luogo a numerosi dubbi interpretativi.

Il processo d’integrazione per settori, pur laddove è perseguita un’omogeneità di disciplina, implica poi una differenziazione che impedisce una piena identità di significato e funzione tra istituti nominalmente identici.

La sentenza in commento disegna, nel caso di specie, i confini dell’amministrazione pubblica individuando quali elementi necessari del conto consolidato dello stato gli Enti previdenziali privatizzati, la Società Servizi SPA del Coni e l’Autorità per il Gas e l’Energia elettrica.

Partendo dall’illustrazione della sentenza si tenterà di evidenziarne i punti caratterizzanti anche a proposito del pronunciamento dell’Autorità di vigilanza sui contratti e le pubbliche forniture e della sentenza del Tar Roma sezione Ter Quater 224/2012. che in qualche modo aiutano a definirne i confini.

Al contempo si cercherà di verificare se, dal punto di vista effettuale, la soluzione adottata, pur conforme alla specifica normativa comunitaria in materia di bilancio o contabilità pubblica, non collida con i principi che disciplinano il sistema previdenziale e con i sovra ordinati principi comunitari.

In altri termini, la conformità al Manuale di Contabilità o meglio al regolamento Sec , della normativa oggetto della ricostruzione effettuata dal Consiglio di Stato, potrebbe non essere sufficiente a evitare che la stessa disciplina si appalesi comunque lesiva dell’autonomia delle casse e non conforme al diritto primario comunitario o a quel convenzionale internazionale cui gli stati e la stessa comunità si sono vincolati.

2) Il quadro normativo: a) lo statuto delle casse ai sensi del 509/1994; b) Il conto consolidato dello Stato tra effetti formali e sostanziali;

a ) lo statuto delle Casse professionali ai sensi decreto legislativo 509/1994

La ricostruzione delle fattispecie presuppone la ricognizione dei poteri e del tipo di controllo cui le casse di previdenza e assistenza sono state assoggettate dopo la privatizzazione operata sulla base della legge di delega n. 537/1993 giacché è su tale statuto che vanno a incidere le norme che a partite dal 2004 hanno ricondotto tali enti all’interno del sistema statistico pubblico. Le linee generali nel cui ambito operano gli Enti di previdenza privati sono contenute nelle disposizioni dei decreti legislativi n.509/1994 e n.103/1996.

L’art. 3 del decreto legislativo 509/1994 attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispettivamente competenti, un’attività di vigilanza sugli Enti previdenziali privati, anche attraverso la presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni nei collegi dei sindaci. L’attività di vigilanza si sostanzia nell’approvazione dello statuto, dei regolamenti, e delle relative integrazioni o modificazioni riguardando, inoltre, le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti delle Casse.

Inoltre, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale , di intesa con gli altri Ministeri competenti, può formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi e i conti consuntivi, sulle note di variazione al bilancio di previsione, sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo, nonché sulle delibere contenenti criteri direttivi generali.

Con riferimento poi alla gestione economico-finanziaria degli Enti previdenziali privati l’art. 2, comma 2, del Dlgs. 509/1994, stabilisce che essa deve assicurare l’equilibrio di bilancio mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale .

Al fine di assicurare l’equilibrio finanziario di lungo periodo, l’orizzonte temporale del bilancio tecnico è stato progressivamente ampliato fino a raggiungere i cinquant’anni.

La disciplina è poi completata dall’articolo art. 14, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha attribuito alla COVIP , il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui ai citati decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996. Tale controllo prevede anche il potere di ispezione presso le Casse per richiedere la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari.

Le concrete modalità in cui si esplica tale controllo, secondo quanto previsto nella stessa norma autorizzativa, sono poi contenute nel regolamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ministeriale del 5 giugno 2012. .

b) Il conto consolidato dello Stato tra effetti formali e sostanziali;

L’art. 1, comma 1) Premessa

La precisa individuazione del perimetro della pubblica amministrazione presuppone una ricostruzione coordinata della normativa comunitaria e di quella nazionale.

Il dinamico processo d’integrazione comunitaria, inoltre, comporta la necessità di individuare il criterio interpretativo conforme a un variegato e non sempre sistematico quadro normativo.

Infatti, la trasposizione d’istituti d’origine comunitaria nell’ordinamento del singolo stato non è operazione automatica giacché la stessa nozione può interpretarsi diversamente e dar luogo a numerosi dubbi interpretativi.

Il processo d’integrazione per settori, pur laddove è perseguita un’omogeneità di disciplina, implica poi una differenziazione che impedisce una piena identità di significato e funzione tra istituti nominalmente identici.

La sentenza in commento disegna, nel caso di specie, i confini dell’amministrazione pubblica individuando quali elementi necessari del conto consolidato dello stato gli Enti previdenziali privatizzati, la Società Servizi SPA del Coni e l’Autorità per il Gas e l’Energia elettrica.

Partendo dall’illustrazione della sentenza si tenterà di evidenziarne i punti caratterizzanti anche a proposito del pronunciamento dell’Autorità di vigilanza sui contratti e le pubbliche forniture e della sentenza del Tar Roma sezione Ter Quater 224/2012. che in qualche modo aiutano a definirne i confini.

Al contempo si cercherà di verificare se, dal punto di vista effettuale, la soluzione adottata, pur conforme alla specifica normativa comunitaria in materia di bilancio o contabilità pubblica, non collida con i principi che disciplinano il sistema previdenziale e con i sovra ordinati principi comunitari.

In altri termini, la conformità al Manuale di Contabilità o meglio al regolamento Sec , della normativa oggetto della ricostruzione effettuata dal Consiglio di Stato, potrebbe non essere sufficiente a evitare che la stessa disciplina si appalesi comunque lesiva dell’autonomia delle casse e non conforme al diritto primario comunitario o a quel convenzionale internazionale cui gli stati e la stessa comunità si sono vincolati.

2) Il quadro normativo: a) lo statuto delle casse ai sensi del 509/1994; b) Il conto consolidato dello Stato tra effetti formali e sostanziali;

a ) lo statuto delle Casse professionali ai sensi decreto legislativo 509/1994

La ricostruzione delle fattispecie presuppone la ricognizione dei poteri e del tipo di controllo cui le casse di previdenza e assistenza sono state assoggettate dopo la privatizzazione operata sulla base della legge di delega n. 537/1993 giacché è su tale statuto che vanno a incidere le norme che a partite dal 2004 hanno ricondotto tali enti all’interno del sistema statistico pubblico. Le linee generali nel cui ambito operano gli Enti di previdenza privati sono contenute nelle disposizioni dei decreti legislativi n.509/1994 e n.103/1996.

L’art. 3 del decreto legislativo 509/1994 attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispettivamente competenti, un’attività di vigilanza sugli Enti previdenziali privati, anche attraverso la presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni nei collegi dei sindaci. L’attività di vigilanza si sostanzia nell’approvazione dello statuto, dei regolamenti, e delle relative integrazioni o modificazioni riguardando, inoltre, le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti delle Casse.

Inoltre, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale , di intesa con gli altri Ministeri competenti, può formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi e i conti consuntivi, sulle note di variazione al bilancio di previsione, sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo, nonché sulle delibere contenenti criteri direttivi generali.

Con riferimento poi alla gestione economico-finanziaria degli Enti previdenziali privati l’art. 2, comma 2, del Dlgs. 509/1994, stabilisce che essa deve assicurare l’equilibrio di bilancio mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale .

Al fine di assicurare l’equilibrio finanziario di lungo periodo, l’orizzonte temporale del bilancio tecnico è stato progressivamente ampliato fino a raggiungere i cinquant’anni.

La disciplina è poi completata dall’articolo art. 14, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha attribuito alla COVIP , il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui ai citati decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996. Tale controllo prevede anche il potere di ispezione presso le Casse per richiedere la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari.

Le concrete modalità in cui si esplica tale controllo, secondo quanto previsto nella stessa norma autorizzativa, sono poi contenute nel regolamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ministeriale del 5 giugno 2012. .

b) Il conto consolidato dello Stato tra effetti formali e sostanziali;

L’art. 1, comma