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Le nuove competenze tecnologiche richieste oggi ai grafologi forensi

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Le nuove competenze tecnologiche richieste oggi ai grafologi forensi

 

Abstract:
 

La trasformazione digitale ha coinvolto anche il grafologo forense che deve destreggiarsi con alcuni tra i nuovi strumenti informatici che hanno reso possibile l’imputazione del documento informatico. Oggi l’esperto, per essere considerato un valido ausilio di giudici e avvocati, deve saper effettuare l’analisi delle firme elettroniche user friendly, trattare e conservare correttamente i dati biometrici delle firme grafometriche, conoscere le norme base della protezione dei dati personali.

Digital trasformation involved forensic graphologist too, who has to juggle with some of the new IT tools that have made it possible signing the digital document. Nowadays graphologist, to be considered as an effective consultant for judges and lawyers, must know how to analyze electronic signatures; to know correctly process and store data; to be informed about basic rules of data protection.

 

L’avvento delle nuove tecnologie ha avuto un’ampia incidenza su molteplici ed eterogenee discipline, nonché su ambiti indistintamente pubblici e privati, ivi compresi quelli legati al mondo del diritto. Da qualche tempo infatti giudici, avvocati, notai ed altri operatori del settore, talvolta considerati meno agili e adattabili al cambio di paradigma, si stanno invece confrontando con la storica transizione dal documento cartaceo al documento informatico.

 

La grafologia forense

Tra le professioni interessate all’ondata innovativa c’è anche quella del grafologo: questo tradizionalmente studia l’attività grafica di un soggetto e ne individua le caratteristiche intrinseche dalle quali dedurre gli aspetti più significativi del carattere e dell’intelligenza dello scrivente. Ne consegue che la scrittura, risultante di una attività neuro-fisio-psicologica del cervello, è un atto fortemente personale e irripetibile. Il grafologo forense, definito più specificamente consulente tecnico del giudice nel caso di procedimento civile, perito nel caso di procedimento penale, sfruttando proprio l’elemento individualizzante della scrittura, ha il compito di cogliere quei tratti strettamente personali, inconfondibili e automatizzati di una firma o di uno scritto che l’autore non può modificare senza un particolare sforzo attentivo e nervoso, e ne stabilisce l’autenticità o l’apocrificità.

Nel tempo diversi autori, spinti anche dal dibattito generatosi intorno alle relazioni intercorrenti tra conoscenza scientifica e decisione giudiziaria, hanno avvertito la necessità di conferire maggiore scientificità alla perizia grafica; per cercare allora di infondere i caratteri di riproducibilità, affidabilità e maggiore scientificità alla perizia grafica, si è proceduto quantificando i parametri costitutivi di due o più scritture a confronto mediante misurazioni prima rilevate con reticoli millimetrati, lenti d’ingrandimento e goniometri, strumenti considerati d’avanguardia per l’epoca in cui venivano utilizzati. I numeri ricavati venivano poi convertiti in medie statistiche e grafici. Ciononostante, la grafologia, pur essendo una disciplina basata su una metodologia rigorosa, come le altre scienze forensi non mai è considerata una scienza esatta e ciò a causa di alcuni fattori come l’assenza di calcolo del tasso di errore conosciuto o potenziale, provocato dalle diverse variabili che intervengono sullo scritto oggetto di analisi; il fatto che i singoli segni grafici assumano un significato soltanto se posti in correlazione con altri segni e non in assoluto. 

Una spinta verso misurazioni puntuali e obbiettive proviene indubbiamente oggi dal mondo digitale con cui il grafologo, come detto, ha avuto finora poca dimestichezza. L’esperto si è quindi ritrovato a dover ampliare il proprio bagaglio professionale e a sviluppare nuove competenze anche a causa del progressivo sviluppo di nuovi metodi di imputazione dei documenti digitali. Approfittando delle innovazioni in atto, i più lungimiranti hanno anche cominciato ad intravedere nella nuova strumentazione sul mercato anche la possibilità di poter disporre di sistemi di misurazione e analisi della grafia scientificamente più performanti rispetto a quelli tradizionali finora utilizzati, in grado tra l’altro di consentire la condivisibilità e la ripetibilità dell’osservazione del dato.

 

La competenza del grafologo sulle firme elettroniche e digitali

Non va trascurato il fatto che oggi il grafologo possa trovarsi nella condizione di dover effettuare, su richiesta del giudice o di una parte, una consulenza su firme elettroniche, visto che le stesse sono diffuse da tempo nei più svariati settori (bancario, assicurativo, sanitario, lavorativo, commerciale, immobiliare, ecc.).  In questi casi bisogna capire immediatamente di soluzione di firma elettronica o digitale si sta parlando: oggi la normativa vigente individua tre essenzialmente tipologie di firme informatiche: firma elettronica semplice (FES), per es. la firma apposta con il dito sul tablet del corriere; firma elettronica avanzata (FEA), per es. la firma grafometrica; firma elettronica qualificata (FEQ) o digitale (FD), per es. la firma con il token; a queste va aggiunta la firma con l’identità digitale SPID.

Il grafologo, esperto di scrittura e di firme, ovviamente non sarà competente ad effettuare verifiche su firme digitali o qualificate poiché le stesse, consistendo in formule matematiche ad elevata sicurezza e tutelate da infrastrutture di chiave pubblica, sono appannaggio del consulente informatico. Analoga considerazione può essere fatta a proposito della firma con SPID. Pertanto, il grafologo munito di idonee competenze può eseguire l’analisi e offrire la sua consulenza in merito a firme elettroniche avanzate e grafometriche, a firme elettroniche semplici, nella misura in cui queste ultime sottendano linee grafiche integranti la firma cosiddetta flat, cioè la rappresentazione grafica della firma senza dati biometrici.

 

La firma grafometrica e i dati biometrici

La firma grafometrica, come noto, è un particolare tipo di firma elettronica avanzata (FEA), che deve la sua diffusione al fatto di essere user friendly, in quanto può essere realizzata un gesto manuale del tutto analogo alla firma autografa su carta. I dati del firmatario, biometrici, vengono rilevati attraverso una penna elettronica utilizzata sull’apposito tablet e gli stessi vengono uniti in maniera indissolubile al documento elettronico firmato. I dati biometrici vengono crittografati, trasferiti in maniera sicura con una funzione di HASH - 256, memorizzati nel documento destinatario della firma (in formato PDF) e, infine, conservati insieme. Le principali informazioni biometriche che si possono trarre dalle soluzioni di firma grafometrica sul mercato sono la posizione dello stilo sui due assi cartesiani orizzontale e verticale (X, Y); la pressione, ossia la forza con cui la mano ha premuto lo stilo sul tablet; la quantificazione del tempo impiegato per realizzare la firma; i due dati derivati: la velocità, data dal rapporto tra spazio e tempo, e l’accelerazione (riguardante l’incremento o il decremento di velocità nella firma o in alcune parti di essa), data dal rapporto tra velocità e tempo. In alcune soluzioni di firma grafometrica vengono rilevati ulteriori dati biometrici, i cosiddetti movimenti aerei. Tutti i dati biometrici citati sono riassunti nel grafico seguente:

foto 1

Queste linee, ognuna di un colore diverso, corrispondono ai cosiddetti dati dinamici che forniscono informazioni alle caratteristiche biometriche del firmatario. Gli stessi si accompagnano in genere ai dati statici, rappresentati dal disegno grafico della sottoscrizione sotto riportata, la firma flat, realizzata con stilo e inchiostro digitale sul display del tablet:

foto 2

La firma flat è il parametro che rende il documento informatico sul quale l’utente appone la propria firma simile a un documento cartaceo.

Per comprendere le potenzialità dello strumento sotto il profilo giudiziario, va sottolineata la vera novità rispetto alla perizia tradizionale su carta, rappresentata dalla registrazione dei tratti in aria a pressione zero, prodotti dallo scrivente mentre impugna la penna digitale con la punta staccata dal tablet ma posizionata ad un’altezza inferiore ad un centimetro dal tablet:

foto 3

Nell’immagine sopra riportata il tratto aereo è contraddistinto dal segno di colore rosso. Il tratto aereo è anche detto “parametro invisibile” perché in modalità cartacea sarebbe inesistente.

I parametri menzionati vengono rilevati e campionati diverse volte al secondo, con una frequenza che varia da una soluzione di firma all’altra. È opportuno pertanto che il grafologo, in procinto di effettuare una verifica, indaghi sui sistemi di acquisizione dei dati biometrici impiegati, in particolare su parametri come la frequenza di campionamento (espressa in hertz), che non è uguale in tutti i sistemi di firma grafometrica.

Mediante il rilevamento dei parametri biometrici caratterizzanti la firma autografa e la corretta gestione dei dati acquisiti, è possibile identificare univocamente il firmatario del documento elettronico.

Nel caso in cui l’esperto sia chiamato ad esprimersi in ambito stragiudiziale su una firma grafometrica apposta su un documento PDF, lo stesso non potrà disporre di dati biometrici ma si troverà ad analizzare soltanto la firma cosiddetta “flat”: questo fattore comporterà dei limiti all’attività di consulenza.

 

Protezione dei dati

Il processo informatico alla base della tecnica grafometrica comporta l’acquisizione di dati biometrici comportamentali dell’autore della firma, il cui trattamento è espressamente disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR, dal decreto n. 101/2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati del 2003 nonché da provvedimenti e Linee Guida dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. È pertanto richiesto il rispetto di specifici adempimenti da parte di tutti coloro che trattano tali dati, anche se acquisiti in ambito giudiziario, sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto il profilo tecnico, soprattutto alla luce della solida struttura di cautele introdotte dal Legislatore europeo e nazionale a tutela indubitalmente delle persone fisiche.

 

Conclusione

Abbiamo visto finora l’importanza dell’utilizzo di strumenti informatici, utile per conferire maggiore scientificità alla produzione peritale. Ciò comporta la necessità, da parte del professionista esperto, di colmare il gap tra la sua preparazione tradizionale e la realtà esterna, in continua trasformazione. Il grafologo, come altri professionisti, dovrà adeguare sempre più il suo strumentario culturale a competenze base anche in materia di protezione dati, di sicurezza informatica e di diritto dell’informatica: tutto ciò per trasformare un ruolo, tradizionalmente statico, ad uno multidisciplinare, riconfigurabile, comunque adattabile con sempre maggiore agilità alle novità che scaturiscono dall’evoluzione tecnologica.