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Legge 122/2010: indicazioni applicative per enti locali

Legge 30 luglio 2010 n.122

1. PREMESSA

2. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AMMINISTRATORI

2.1 INDENNITÀ SINDACO, PRESIDENTE E ASSESSORI

2.2 – GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI

2.3 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI

2.4 UNICA INDENNITÀ

2.5 COMPENSI PER COMMISSIONI E ALTRI ORGANI COLLEGIALI

3. DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

3.1 TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI

3.2 INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO

3.3 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

3.4 INDENNITÀ PER I DIPENDENTI

4. RIDUZIONE DELLE SPESE

4.1 INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA

4.2 SPESE DI RAPPRESENTANZA, PUBBLICITÀ, CONVEGNI

4.3 SPESE PER SPONSORIZZAZIONI

4.4 SPESE PER MISSIONI

4.5 ACQUISTO E NOLEGGIO AUTOVETTURE

5. PATTO DI STABILITÀ’

5.1 SPESE DEL PERSONALE

5.2 PAGAMENTI

5.3 PARTECIPAZIONE DELLE PROVINCE AGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITÀ

6. ESERCIZIO DI FUNZIONI IN FORMA ASSOCIATA PER I COMUNI

7. TARIFFA RIFIUTI

8. SOPPRESSIONE AGENZIA DEI SEGRETARI

9. NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI

9.1 OBBLIGO DI CONVOCARE LA CONFERENZA DI SERVIZI

9.2 PARTECIPAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA ALLA CONFERENZA DI SERVIZI

9.3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

9.4 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

10. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

10.1 DISCIPLINA

10.2 ESCLUSIONI

10.3 PROBLEMI APPLICATIVI

10.4 DELEGA AL GOVERNO

1. PREMESSA

E’ stata pubblicata nel supplemento ordinario della gazzetta ufficiale del 30 luglio 2010 la Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

La Legge, oltre alle misure finanziarie, ha introdotto modifiche alla Legge 241/1990 in materia di conferenza di servizi.

2. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AMMINISTRATORI

2.1 - INDENNITÀ SINDACO, PRESIDENTE E ASSESSORI

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (entro il 28 settembre), con decreto del Ministero dell’Interno vanno rideterminati gli importi delle indennità prevedendo una riduzione pari al 7% di quella attualmente determinata ai sensi del D. M. 4 aprile 2000 n. 119 e successive integrazioni.

2.2 GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI

I consiglieri hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il sindaco o presidente della provincia (il decreto legge 78/2010 nel testo originario aveva eliminato il gettone di presenza sostituendolo con una indennità di funzione onnicomprensiva che, in ciascun mese, non avrebbe potuto superare l’importo pari ad un quinto dell’indennità massima prevista per il Presidente della Provincia; con la legge di conversione si torna alla previsione originaria).

La definizione concreta dell’ammontare del gettone di presenza, seppure non precisato dalla norma, può intendersi collegato all’atto di emanazione del Decreto Ministeriale (previsto entro il 28 settembre), in quanto il computo deve essere effettuato in rapporto all’indennità del sindaco e del presidente fissata dal Decreto Ministeriale e non rispetto all’indennità attuale determinata a seguito degli aumenti e delle riduzioni succedutesi nel tempo, per effetto delle norme sopravvenute, rispetto alle previsioni del D. M. del 2000 (es. la riduzione del 10% disposta dalla Legge Finanziaria 2006).

Inoltre l’art. 5, comma 7, precisa che con lo stesso D. M., con il quale deve essere fissata l’indennità per sindaco, presidente e assessori con le riduzioni previste, va determinato anche l’importo del gettone di presenza dei consiglieri.

Quindi si ritiene possa attendersi l’emanazione del D. M. per rendere applicabile la norma.

I parlamentari nazionali ed europei ed i consiglieri regionali non hanno diritto ad alcuna indennità di funzione o altro emolumento derivante dal ruolo di consigliere provinciale.

E’ disposto il divieto di percepire compensi o indennità di missione per la partecipazione da parte di presidente, assessori e consiglieri, ad organi o commissioni comunque denominati se la partecipazione è connessa all’esercizio delle funzioni pubbliche.

2.3 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI

Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute; è stato eliminato il “rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese”.

La disposizione è di dubbia applicazione circa il rimborso delle spese di soggiorno.

Tuttavia, poiché il comma 2 dell’art. 84 del D. Lgs. 267/2000, “La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell’interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione”, non è stato modificato, si può ritenere che spetti il rimborso di tutte le spese di viaggio e di soggiorno documentate.

Resta, altresì, in vigore anche il Comma 3 dell’art. 84 che dispone che: “Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”.

Per “amministratori” vanno intesi sindaco, presidente, assessori e consiglieri (art. 77, comma 2, del D. Lgs. 267/2000).

2.4 - UNICA INDENNITÀ

Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di una indennità di funzione o altro emolumento comunque denominato a sua scelta.

2.5 - COMPENSI PER COMMISSIONI E ALTRI ORGANI COLLEGIALI

Sindaco, presidente, assessori e consiglieri non possono percepire alcun compenso, neanche quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3 DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

3.1 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI

Per gli anni 2011,2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche dirigenti, non può superare in ogni caso il trattamento il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio

Le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti superiori a 90.000,00 euro lordi annui sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo.

Dal 31 maggio 2010 non si applicano più le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione a favore dei dirigenti di importi derivanti da incarichi aggiuntivi.

I rinnovi contrattuali riferiti al biennio 2008-2009 non possono in ogni caso determinare aumenti retributivi superiori al 3,2%; i contratti già sottoscritti che prevedano una percentuale superiore vanno adeguati a detto limite.

Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 per tutto il personale. E’ fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale nella misura prevista a decorrere dall’anno 2010.

3.2 - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO

Il riconoscimento dell’indennità di fine rapporto è riconosciuta in un unico importo annuale se pari o inferiore al loro a 90.000,00 Euro; in due importi annuali (90.000,00 il primo anno e il residuo il secondo anno) se l’ammontare complessivo è superiore a 90.000,00 euro ma inferiore a 150.000,00; in tre importi annuali negli altri casi.

3.3 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

A decorrere dal 2011 la spesa per attività esclusivamente di formazione dei dipendenti non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009.

Le amministrazioni svolgono prioritariamente l’attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

La violazione di tale limite costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale

3.4 - INDENNITÀ PER I DIPENDENTI

I dipendenti componenti di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di enti concessionari dell’amministrazione o sottoposti alla vigilanza della medesima non possono percepire alcun compenso ed i compensi dovuti dalla società o dall’ente sono corrisposti direttamente all’amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.

4 RIDUZIONE DELLE SPESE

4.1 - INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA

A decorrere dal 2011 la spesa annua non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009. L’affidamento di incarichi in violazione di tale limite costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

4.2 - SPESE DI RAPPRESENTANZA, PUBBLICITÀ, CONVEGNI

A decorrere dal 2011 non è possibile effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità.

4.3 - SPESE PER SPONSORIZZAZIONI

A decorrere dal 2011 le spese per sponsorizzazioni sono vietate.

4.4 - SPESE PER MISSIONI

A decorrere dal 2011, le spese per missioni non possono superare l’ammontare del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009.

Il limite non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi.

Dal 1 giugno 2010 non sono più dovute le diarie per le missioni all’estero.

Dal computo si ritiene possano essere esclusi i rimborsi previsti per gli amministratori dall’art. 84, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 (vedi punto 1.3).

Va richiamata inoltre l’attenzione all’ultimo capoverso dell’art. 6 comma 12 che prevede che “gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n.417 e relative disposizioni di attuazione non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d. lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”.

Pertanto, a seguito di quanto suddetto, al personale che effettua missioni, non potranno più essere concesse autorizzazioni all’uso del mezzo proprio e dovranno considerarsi sospese quelle che sono già state accordate.

Lo stesso comma 12 prevede testualmente che: “Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi”.

Per coloro che svolgono compiti ispettivi, nelle more di eventuali chiarimenti forniti dai competenti Ministeri, è opportuno che ci si attenga ai principi di contenimento della spesa contenuti nelle disposizioni in esame; in tale ottica essi useranno prioritariamente mezzi di trasporto diversi dal mezzo proprio, facendo ricorso al mezzo proprio solo nei casi in cui detta scelta sia imposta da obiettive esigenze di servizio preventivamente attestate dalla specifica autorizzazione rilasciata di volta in volta dal Dirigente responsabile.

4.5 - ACQUISTO E NOLEGGIO AUTOVETTURE

A decorrere dal 2011 e fatti salvi eventuali contratti pluriennali in essere, la spesa per acquisto, manutenzione, noleggio di autovetture non può essere superiore all’80% della spesa sostenuta nel 2009.

5 PATTO DI STABILITÀ’

5.1 - SPESE DEL PERSONALE

E’ necessario procedere alla riduzione delle spese di personale, al loro degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, attraverso:

a) La riduzione dell’incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso la parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) Razionalizzazione della struttura organizzativa, con accorpamenti di uffici e riduzione dell’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

Costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e per il personale di cui all’art. 110 del D. lgs. 267/2000.

5.2 - PAGAMENTI

E’ possibile escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità relativo all’anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78% dell’ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell’esercizio 2008.

5.3 – PARTECIPAZIONE DELLE PROVINCE AGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITÀ

I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell’interno sono ridotti di 300 milioni per l’anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012

Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell’interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria . In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell’anno precedente, il decreto del Ministro dell’interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, riportando la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale.

6 ESERCIZIO DI FUNZIONI IN FORMA ASSOCIATA PER I COMUNI

I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono obbligati a svolgere in forma associata, attraverso convenzione o unione di comuni, le seguenti funzioni:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale

I Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società e devono mettere in liquidazione, entro il 31 dicembre 2011, le società già costituite., fatta eccezione per le società tra comuni, a partecipazione paritaria o proporzionale al numero degli abitanti, la cui popolazione complessiva supera i 30.000 abitanti,

7 TARIFFA RIFIUTI

La tariffa di igiene ambientale non ha natura tributaria. Con questa norma si risolve la questione del rimborso IVA. Trattandosi di corrispettivo di un servizio e non di una tassa, come aveva ritenuto la Corte Costituzionale, è soggetta ad IVA.

8 SOPPRESSIONE AGENZIA DEI SEGRETARI

L’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali è soppressa e le relative funzioni e personale sono assegnati al Ministero dell’interno.

Con decreto del Ministro dell’interno saranno stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e individuate le risorse umane strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell’interno.

Il contributo a carico delle Amministrazioni provinciali e dei Comuni previsto dal comma 5 dell’articolo 102 del decreto legislativo 267 del 2000 è soppresso dal 1º gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle Amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dall’esercizio delle funzioni da parte del Ministero.

9 NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI

9.1 - OBBLIGO DI CONVOCARE LA CONFERENZA DI SERVIZI

Secondo la nuova formulazione dell’art. 14 della Legge 241/1990, la conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta.

La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all’amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.

9.2 - PARTECIPAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA ALLA CONFERENZA DI SERVIZI

Per consentire la partecipazione della Soprintendenza ai lavori della Conferenza di Servizi, il nuovo testo dell’art. 14-ter della Legge 241/1990 prevede che I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti (pertanto anche la Provincia), concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il comma 3-bis precisa che In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata.

Pertanto, in alternativa all’autorizzazione paesaggistica, con la procedura prevista dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, nel caso sia convocata la conferenza di servizi, la Sovrintendenza dovrà esprimersi in sede di conferenza; in questo caso, fermo restando che prima della convocazione della conferenza, deve essere predisposta tutta la documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti individuata dal D.P.C.M 12/12/2005, la Sovrintendenza potrà chiedere un rinvio della riunione che va fissata entro i quindici giorni successivi.

Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso (nuova formulazione art. 14-quater comma 1).

9.3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

L’art. 14-ter, comma 4, prevede che nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di conclusione del procedimento resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.

Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto.

Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

Per assicurare il rispetto dei tempi, l’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Nei casi in cui l’intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 10 del D. Lgs. 152/2006, devono essere utilizzati, senza modificazioni , ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 152/2006 (art. 14-ter comma 4-bis).

9.4 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

All’esito dei lavori della conferenza e in ogni caso scaduto il termine previsto per il procedimento di cui trattasi, l’amministrazione, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato.

Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento (nuova formulazione art. 14-ter, comma 6-bis).

10 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

10.1 – DISCIPLINA

L’art. 49, comma 4-bis, della Legge 122/2010 riformula interamente l’art. 19 della Legge 241/1990 sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA), con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L’art. 19 della L. 241/1990, infatti, aveva previsto il meccanismo della Dichiarazione di inizio attività con la quale, in luogo dell’autorizzazione, l’interessato poteva produrre un’autodenuncia di inizio attività, rispetto alla quale l’amministrazione doveva effettuare i suoi controlli autoritativi entro un termine certo. L’attività oggetto della dichiarazione poteva essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della stessa all’amministrazione competente.

Le nuove regole prevedono che:

a) Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato (SCIA);

b) la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall’art. 38 comma 4 del D.L. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l’avvio dell’attività. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge;

c) l’attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione all’amministrazione competente;

d) in caso di accertata carenza dei requisiti necessari ed entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, l’amministrazione competente adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. L’interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. Inoltre, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, l’amministrazione può sempre adottare (quindi, si ritiene anche oltre il termine di 30 giorni) i suddetti provvedimenti;

e) è fatto salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21quinquies e 21nonies L. 241/1990;

f) al di là di tali casi e decorso il termine dei 60 giorni dalla SCIA, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente;

g) Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni;

h) Le espressioni ’’segnalazione certificata di inizio di attività’’ e ’’Scia’’ sostituiscono, rispettivamente, quelle di ’’dichiarazione di inizio di attività’’ e ’’Dia’’, ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina della SCIA sostituisce direttamente quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale.

10.2 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria.

10.3 - PROBLEMI APPLICATIVI

La nuova disciplina sulla SCIA porrà vari problemi interpretativi e applicativi, in particolare per definirne l’ambito di applicazione.

Sono annunciate e attese circolari esplicative da parte dei Ministeri competenti.

La norma espressamente prevede che la disciplina sulla Scia sostituisce tutti i regimi statali e regionali vigenti previsti per la Dia.

La nuova disposizione fa leva sui principi della tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117 della Costituzione per far imporre, con effetto immediato, alle Regioni le nuove regole, cercando così di evitare le censure possibili di incostituzionalità.

In generale si può affermare che:

a) Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA le autorizzazioni previste dal D. Lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale) in quanto generalmente imposti dalla normativa comunitaria e comunque richiedenti valutazioni tecniche specifiche non riconducibili al mero accertamento di requisiti generali imposti dalla norma;

b) Va tenuto conto che la SCIA si riferisce all’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale e pertanto vanno verificati i procedimenti e le autorizzazioni/abilitazioni rilasciate per tali attività;

c) Rimane esclusa l’applicabilità della Scia ad ogni procedimento per il quale siano previsti specifici strumenti di programmazione settoriale finalizzati al rilascio di atti di assenso dell’amministrazione: è il caso, ad esempio, dell’esercizio dell’attività di commercio nelle medie e grandi strutture di vendita e dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per le quali la legislazione prevede di norma un regime autorizzatorio, che risponde alle regole di una programmazione settoriale basata su criteri individuati dalle Regioni e dai Comuni;

d) In materia edilizia, seppure non espressamente dichiarato, la SCIA dovrebbe sostituire certamente la DIA prevista dal DPR 380/2001:

- Va tenuto conto infatti che, seppure la materia edilizia non attiene strettamente “alla tutela della concorrenza” come previsto a sostegno della introduzione della SCIA dal comma 4-ter dell’art. 49, ma al governo del territorio, non v’è dubbio che l’attività edilizia è attività di impresa fondamentale per l’economia;

- la Scia, secondo la formulazione dell’art. 19, va corredata (se del caso) da «attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati», che rappresenta un esplicito riferimento all’edilizia; inoltre la disciplina della DIA richiede un mero accertamento di requisiti e presupposti previsti da normativa generale perfettamente coincidenti con le previsioni che legittimano la SCIA.

Più controversa è l’applicabilità della SCIA in sostituzione del permesso di costruire; la conclusione dovrebbe essere negativa in quanto la Scia riguarda solo attività soggetta a mero accertamento di requisiti, mentre il permesso di costruire ha elementi di discrezionalità che si aggiungono alla mera verifica dei requisiti.

10.4 - DELEGA AL GOVERNO

Entro dodici mesi il Governo è chiamato ad emanare uno o più Regolamenti attuativi volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e media imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi

a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché alle esigenza di tutela degli interessi pubblici coinvolti;

b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell’impresa ovvero alle attività esercitate;

c) estensione dell’utilizzo dell’autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell’agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale, e successive modificazioni.

e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;

f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

1. PREMESSA

2. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AMMINISTRATORI

2.1 INDENNITÀ SINDACO, PRESIDENTE E ASSESSORI

2.2 – GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI

2.3 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI

2.4 UNICA INDENNITÀ

2.5 COMPENSI PER COMMISSIONI E ALTRI ORGANI COLLEGIALI

3. DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

3.1 TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI

3.2 INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO

3.3 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

3.4 INDENNITÀ PER I DIPENDENTI

4. RIDUZIONE DELLE SPESE

4.1 INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA

4.2 SPESE DI RAPPRESENTANZA, PUBBLICITÀ, CONVEGNI

4.3 SPESE PER SPONSORIZZAZIONI

4.4 SPESE PER MISSIONI

4.5 ACQUISTO E NOLEGGIO AUTOVETTURE

5. PATTO DI STABILITÀ’

5.1 SPESE DEL PERSONALE

5.2 PAGAMENTI

5.3 PARTECIPAZIONE DELLE PROVINCE AGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITÀ

6. ESERCIZIO DI FUNZIONI IN FORMA ASSOCIATA PER I COMUNI

7. TARIFFA RIFIUTI

8. SOPPRESSIONE AGENZIA DEI SEGRETARI

9. NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI

9.1 OBBLIGO DI CONVOCARE LA CONFERENZA DI SERVIZI

9.2 PARTECIPAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA ALLA CONFERENZA DI SERVIZI

9.3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

9.4 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

10. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

10.1 DISCIPLINA

10.2 ESCLUSIONI

10.3 PROBLEMI APPLICATIVI

10.4 DELEGA AL GOVERNO

1. PREMESSA

E’ stata pubblicata nel supplemento ordinario della gazzetta ufficiale del 30 luglio 2010 la Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

La Legge, oltre alle misure finanziarie, ha introdotto modifiche alla Legge 241/1990 in materia di conferenza di servizi.

2. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AMMINISTRATORI

2.1 - INDENNITÀ SINDACO, PRESIDENTE E ASSESSORI

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (entro il 28 settembre), con decreto del Ministero dell’Interno vanno rideterminati gli importi delle indennità prevedendo una riduzione pari al 7% di quella attualmente determinata ai sensi del D. M. 4 aprile 2000 n. 119 e successive integrazioni.

2.2 GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI

I consiglieri hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il sindaco o presidente della provincia (il decreto legge 78/2010 nel testo originario aveva eliminato il gettone di presenza sostituendolo con una indennità di funzione onnicomprensiva che, in ciascun mese, non avrebbe potuto superare l’importo pari ad un quinto dell’indennità massima prevista per il Presidente della Provincia; con la legge di conversione si torna alla previsione originaria).

La definizione concreta dell’ammontare del gettone di presenza, seppure non precisato dalla norma, può intendersi collegato all’atto di emanazione del Decreto Ministeriale (previsto entro il 28 settembre), in quanto il computo deve essere effettuato in rapporto all’indennità del sindaco e del presidente fissata dal Decreto Ministeriale e non rispetto all’indennità attuale determinata a seguito degli aumenti e delle riduzioni succedutesi nel tempo, per effetto delle norme sopravvenute, rispetto alle previsioni del D. M. del 2000 (es. la riduzione del 10% disposta dalla Legge Finanziaria 2006).

Inoltre l’art. 5, comma 7, precisa che con lo stesso D. M., con il quale deve essere fissata l’indennità per sindaco, presidente e assessori con le riduzioni previste, va determinato anche l’importo del gettone di presenza dei consiglieri.

Quindi si ritiene possa attendersi l’emanazione del D. M. per rendere applicabile la norma.

I parlamentari nazionali ed europei ed i consiglieri regionali non hanno diritto ad alcuna indennità di funzione o altro emolumento derivante dal ruolo di consigliere provinciale.

E’ disposto il divieto di percepire compensi o indennità di missione per la partecipazione da parte di presidente, assessori e consiglieri, ad organi o commissioni comunque denominati se la partecipazione è connessa all’esercizio delle funzioni pubbliche.

2.3 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI

Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute; è stato eliminato il “rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese”.

La disposizione è di dubbia applicazione circa il rimborso delle spese di soggiorno.

Tuttavia, poiché il comma 2 dell’art. 84 del D. Lgs. 267/2000, “La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell’interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione”, non è stato modificato, si può ritenere che spetti il rimborso di tutte le spese di viaggio e di soggiorno documentate.

Resta, altresì, in vigore anche il Comma 3 dell’art. 84 che dispone che: “Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”.

Per “amministratori” vanno intesi sindaco, presidente, assessori e consiglieri (art. 77, comma 2, del D. Lgs. 267/2000).

2.4 - UNICA INDENNITÀ

Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di una indennità di funzione o altro emolumento comunque denominato a sua scelta.

2.5 - COMPENSI PER COMMISSIONI E ALTRI ORGANI COLLEGIALI

Sindaco, presidente, assessori e consiglieri non possono percepire alcun compenso, neanche quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3 DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

3.1 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI

Per gli anni 2011,2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche dirigenti, non può superare in ogni caso il trattamento il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio

Le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti superiori a 90.000,00 euro lordi annui sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo.

Dal 31 maggio 2010 non si applicano più le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione a favore dei dirigenti di importi derivanti da incarichi aggiuntivi.

I rinnovi contrattuali riferiti al biennio 2008-2009 non possono in ogni caso determinare aumenti retributivi superiori al 3,2%; i contratti già sottoscritti che prevedano una percentuale superiore vanno adeguati a detto limite.

Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 per tutto il personale. E’ fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale nella misura prevista a decorrere dall’anno 2010.

3.2 - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO

Il riconoscimento dell’indennità di fine rapporto è riconosciuta in un unico importo annuale se pari o inferiore al loro a 90.000,00 Euro; in due importi annuali (90.000,00 il primo anno e il residuo il secondo anno) se l’ammontare complessivo è superiore a 90.000,00 euro ma inferiore a 150.000,00; in tre importi annuali negli altri casi.

3.3 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

A decorrere dal 2011 la spesa per attività esclusivamente di formazione dei dipendenti non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009.

Le amministrazioni svolgono prioritariamente l’attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

La violazione di tale limite costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale

3.4 - INDENNITÀ PER I DIPENDENTI

I dipendenti componenti di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di enti concessionari dell’amministrazione o sottoposti alla vigilanza della medesima non possono percepire alcun compenso ed i compensi dovuti dalla società o dall’ente sono corrisposti direttamente all’amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.

4 RIDUZIONE DELLE SPESE

4.1 - INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA

A decorrere dal 2011 la spesa annua non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009. L’affidamento di incarichi in violazione di tale limite costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

4.2 - SPESE DI RAPPRESENTANZA, PUBBLICITÀ, CONVEGNI

A decorrere dal 2011 non è possibile effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità.

4.3 - SPESE PER SPONSORIZZAZIONI

A decorrere dal 2011 le spese per sponsorizzazioni sono vietate.

4.4 - SPESE PER MISSIONI

A decorrere dal 2011, le spese per missioni non possono superare l’ammontare del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009.

Il limite non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi.

Dal 1 giugno 2010 non sono più dovute le diarie per le missioni all’estero.

Dal computo si ritiene possano essere esclusi i rimborsi previsti per gli amministratori dall’art. 84, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 (vedi punto 1.3).

Va richiamata inoltre l’attenzione all’ultimo capoverso dell’art. 6 comma 12 che prevede che “gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n.417 e relative disposizioni di attuazione non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d. lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”.

Pertanto, a seguito di quanto suddetto, al personale che effettua missioni, non potranno più essere concesse autorizzazioni all’uso del mezzo proprio e dovranno considerarsi sospese quelle che sono già state accordate.

Lo stesso comma 12 prevede testualmente che: “Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi”.

Per coloro che svolgono compiti ispettivi, nelle more di eventuali chiarimenti forniti dai competenti Ministeri, è opportuno che ci si attenga ai principi di contenimento della spesa contenuti nelle disposizioni in esame; in tale ottica essi useranno prioritariamente mezzi di trasporto diversi dal mezzo proprio, facendo ricorso al mezzo proprio solo nei casi in cui detta scelta sia imposta da obiettive esigenze di servizio preventivamente attestate dalla specifica autorizzazione rilasciata di volta in volta dal Dirigente responsabile.

4.5 - ACQUISTO E NOLEGGIO AUTOVETTURE

A decorrere dal 2011 e fatti salvi eventuali contratti pluriennali in essere, la spesa per acquisto, manutenzione, noleggio di autovetture non può essere superiore all’80% della spesa sostenuta nel 2009.

5 PATTO DI STABILITÀ’

5.1 - SPESE DEL PERSONALE

E’ necessario procedere alla riduzione delle spese di personale, al loro degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, attraverso:

a) La riduzione dell’incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso la parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) Razionalizzazione della struttura organizzativa, con accorpamenti di uffici e riduzione dell’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

Costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e per il personale di cui all’art. 110 del D. lgs. 267/2000.

5.2 - PAGAMENTI

E’ possibile escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità relativo all’anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78% dell’ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell’esercizio 2008.

5.3 – PARTECIPAZIONE DELLE PROVINCE AGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITÀ

I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell’interno sono ridotti di 300 milioni per l’anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012

Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell’interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria . In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell’anno precedente, il decreto del Ministro dell’interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, riportando la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale.

6 ESERCIZIO DI FUNZIONI IN FORMA ASSOCIATA PER I COMUNI

I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono obbligati a svolgere in forma associata, attraverso convenzione o unione di comuni, le seguenti funzioni:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale

I Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società e devono mettere in liquidazione, entro il 31 dicembre 2011, le società già costituite., fatta eccezione per le società tra comuni, a partecipazione paritaria o proporzionale al numero degli abitanti, la cui popolazione complessiva supera i 30.000 abitanti,

7 TARIFFA RIFIUTI

La tariffa di igiene ambientale non ha natura tributaria. Con questa norma si risolve la questione del rimborso IVA. Trattandosi di corrispettivo di un servizio e non di una tassa, come aveva ritenuto la Corte Costituzionale, è soggetta ad IVA.

8 SOPPRESSIONE AGENZIA DEI SEGRETARI

L’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali è soppressa e le relative funzioni e personale sono assegnati al Ministero dell’interno.

Con decreto del Ministro dell’interno saranno stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e individuate le risorse umane strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell’interno.

Il contributo a carico delle Amministrazioni provinciali e dei Comuni previsto dal comma 5 dell’articolo 102 del decreto legislativo 267 del 2000 è soppresso dal 1º gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle Amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dall’esercizio delle funzioni da parte del Ministero.

9 NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI

9.1 - OBBLIGO DI CONVOCARE LA CONFERENZA DI SERVIZI

Secondo la nuova formulazione dell’art. 14 della Legge 241/1990, la conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta.

La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all’amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.

9.2 - PARTECIPAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA ALLA CONFERENZA DI SERVIZI

Per consentire la partecipazione della Soprintendenza ai lavori della Conferenza di Servizi, il nuovo testo dell’art. 14-ter della Legge 241/1990 prevede che I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti (pertanto anche la Provincia), concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il comma 3-bis precisa che In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata.

Pertanto, in alternativa all’autorizzazione paesaggistica, con la procedura prevista dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, nel caso sia convocata la conferenza di servizi, la Sovrintendenza dovrà esprimersi in sede di conferenza; in questo caso, fermo restando che prima della convocazione della conferenza, deve essere predisposta tutta la documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti individuata dal D.P.C.M 12/12/2005, la Sovrintendenza potrà chiedere un rinvio della riunione che va fissata entro i quindici giorni successivi.

Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso (nuova formulazione art. 14-quater comma 1).

9.3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

L’art. 14-ter, comma 4, prevede che nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di conclusione del procedimento resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.

Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto.

Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

Per assicurare il rispetto dei tempi, l’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Nei casi in cui l’intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 10 del D. Lgs. 152/2006, devono essere utilizzati, senza modificazioni , ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 152/2006 (art. 14-ter comma 4-bis).

9.4 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

All’esito dei lavori della conferenza e in ogni caso scaduto il termine previsto per il procedimento di cui trattasi, l’amministrazione, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato.

Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento (nuova formulazione art. 14-ter, comma 6-bis).

10 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

10.1 – DISCIPLINA

L’art. 49, comma 4-bis, della Legge 122/2010 riformula interamente l’art. 19 della Legge 241/1990 sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA), con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L’art. 19 della L. 241/1990, infatti, aveva previsto il meccanismo della Dichiarazione di inizio attività con la quale, in luogo dell’autorizzazione, l’interessato poteva produrre un’autodenuncia di inizio attività, rispetto alla quale l’amministrazione doveva effettuare i suoi controlli autoritativi entro un termine certo. L’attività oggetto della dichiarazione poteva essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della stessa all’amministrazione competente.

Le nuove regole prevedono che:

a) Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato (SCIA);

b) la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall’art. 38 comma 4 del D.L. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l’avvio dell’attività. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge;

c) l’attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione all’amministrazione competente;

d) in caso di accertata carenza dei requisiti necessari ed entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, l’amministrazione competente adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. L’interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. Inoltre, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, l’amministrazione può sempre adottare (quindi, si ritiene anche oltre il termine di 30 giorni) i suddetti provvedimenti;

e) è fatto salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21quinquies e 21nonies L. 241/1990;

f) al di là di tali casi e decorso il termine dei 60 giorni dalla SCIA, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente;

g) Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni;

h) Le espressioni ’’segnalazione certificata di inizio di attività’’ e ’’Scia’’ sostituiscono, rispettivamente, quelle di ’’dichiarazione di inizio di attività’’ e ’’Dia’’, ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina della SCIA sostituisce direttamente quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale.

10.2 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria.

10.3 - PROBLEMI APPLICATIVI

La nuova disciplina sulla SCIA porrà vari problemi interpretativi e applicativi, in particolare per definirne l’ambito di applicazione.

Sono annunciate e attese circolari esplicative da parte dei Ministeri competenti.

La norma espressamente prevede che la disciplina sulla Scia sostituisce tutti i regimi statali e regionali vigenti previsti per la Dia.

La nuova disposizione fa leva sui principi della tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117 della Costituzione per far imporre, con effetto immediato, alle Regioni le nuove regole, cercando così di evitare le censure possibili di incostituzionalità.

In generale si può affermare che:

a) Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA le autorizzazioni previste dal D. Lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale) in quanto generalmente imposti dalla normativa comunitaria e comunque richiedenti valutazioni tecniche specifiche non riconducibili al mero accertamento di requisiti generali imposti dalla norma;

b) Va tenuto conto che la SCIA si riferisce all’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale e pertanto vanno verificati i procedimenti e le autorizzazioni/abilitazioni rilasciate per tali attività;

c) Rimane esclusa l’applicabilità della Scia ad ogni procedimento per il quale siano previsti specifici strumenti di programmazione settoriale finalizzati al rilascio di atti di assenso dell’amministrazione: è il caso, ad esempio, dell’esercizio dell’attività di commercio nelle medie e grandi strutture di vendita e dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per le quali la legislazione prevede di norma un regime autorizzatorio, che risponde alle regole di una programmazione settoriale basata su criteri individuati dalle Regioni e dai Comuni;

d) In materia edilizia, seppure non espressamente dichiarato, la SCIA dovrebbe sostituire certamente la DIA prevista dal DPR 380/2001:

- Va tenuto conto infatti che, seppure la materia edilizia non attiene strettamente “alla tutela della concorrenza” come previsto a sostegno della introduzione della SCIA dal comma 4-ter dell’art. 49, ma al governo del territorio, non v’è dubbio che l’attività edilizia è attività di impresa fondamentale per l’economia;

- la Scia, secondo la formulazione dell’art. 19, va corredata (se del caso) da «attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati», che rappresenta un esplicito riferimento all’edilizia; inoltre la disciplina della DIA richiede un mero accertamento di requisiti e presupposti previsti da normativa generale perfettamente coincidenti con le previsioni che legittimano la SCIA.

Più controversa è l’applicabilità della SCIA in sostituzione del permesso di costruire; la conclusione dovrebbe essere negativa in quanto la Scia riguarda solo attività soggetta a mero accertamento di requisiti, mentre il permesso di costruire ha elementi di discrezionalità che si aggiungono alla mera verifica dei requisiti.

10.4 - DELEGA AL GOVERNO

Entro dodici mesi il Governo è chiamato ad emanare uno o più Regolamenti attuativi volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e media imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi

a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché alle esigenza di tutela degli interessi pubblici coinvolti;

b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell’impresa ovvero alle attività esercitate;

c) estensione dell’utilizzo dell’autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell’agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale, e successive modificazioni.

e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;

f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.