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Legge di tutela contro malattie infettive

oltre i colori
Ph. Fabio Toto / oltre i colori

Abstract

Il diritto alla salute (“Recht auf Gesundheit”), è un diritto fondamentale, che lo Stato deve garantire “umfassend”, ma che “geht über ein solches Recht weit hinaus” nel senso, che non è limitato allo “Schutzbereich” del singolo individuo, come delineato in parecchie Costituzioni europee. L’obbligo di vaccinazione – costituente un “Eingriff in die körperliche Integrität” di una persona - è lecito soltanto, qualora - valutando i rischi che ne possono derivare - l’interesse pubblico a prevenire e a debellare malattie contagiose, è sicuramente prevalente su quello concernente la “körperliche Integrität”.

 

Premessa

Nella terza decade di novembre 2021, Il “Bundestag” e il “Bundesrat”, i due organi parlamentari della RFT, hanno approvato la legge di modifica dell’”Infektionsschutzgesetz – IfSH (Legge di tutela contro malattie infettive). Questa legge di riforma è entrata in vigore il 24.11.2021 e nella stessa, è stato sancito che l’“epidemische Notlage von nationaler Tragweite” (la situazione di emergenza di portata nazionale), proclamata ai sensi del § 5, comma 1, parte 1^, “IfSG”, ha avuto termine a decorre dal 25.11.21. Parecchie delle misure applicabili ai fini della prevenzione di malattie infettive, sono state però prorogate, ma con scadenza 19.3.22; possono essere ulteriormente “verlängert”, una sola volta e per la durata di tre mesi, con delibera del “Bundestag”.

 

Modifiche all’”IfSG della RFT

Quali sono le norme più importanti dell’”Infektionsschutzänderungsgesetz? Vengono introdotte misure di protezione “valevoli” per l’intero territorio della RFT:

  1. sui posti di lavoro vige il 3 G”. L’accesso al posto di lavoro è, pertanto, consentito soltanto a chi è vaccinato, sottoposto a test, oppure è “genesen” (guarito). A tal fine, il lavoratore deve essere in possesso del relativo certificato, ha l’obbligo di esibirlo a richiesta o di depositarlo presso il posto di lavoro. I datori di lavoro, sono obbligati a controllare – giornalmente – che sia stato eseguito il test anti-COVID-19 di coloro, che non sono stati vaccinati e, degli avvenuti controlli, deve rimanere traccia documentale. Tutti i datori di lavoro hanno facoltà, di accertare l’”Impfstatus” (le condizioni personali con riferimento alla vaccinazione) delle persone impiegate nelle loro aziende
  2. la cosiddetta Homeoffice – Pflicht, viene nuovamente introdotta.
  3. obblighi ulteriori di sottoporsi a test, sono sanciti per datori di lavoro, visitatori e dipendenti di case di riposo nonchè di strutture di riabilitazione; dagli stessi, non sono esclusi i vaccinati e i “Genesenen” (guariti). L’obbligo di sottoporre a test i dipendenti incombe al datore di lavoro.
  4. sui mezzi di trasporto locale, nonchè su quelli di trasporto aereo, deve essere osservata la3 G”, che vige per il personale di servizio, per i controllori e per i trasportati. L’obbligo de quo non sussiste per scolari, per studenti e per i trasportati sui tassí.
  5. I “Länder hanno facoltà emanare norme concernenti:
  1. la distanza da tenere nei luoghi pubblici
  2. la limitazione dei contatti interpersonali
  3. l’obbligo di indossare mascherine di protezione.
  4. limiti del numero di persone, che partecipano a eventi e a riunioni
  5. obblighi da rispettare nelle scuole, nelle università e nelle altre strutture di carattere educativo
  6. disposizioni atte a elaborare dati relativi a contatti tra persone, al fine di interrompere “Infektionsketten”.

 Dopo la cessazione dell’”epidemischen Notlage von nationaler Tragweite”, i Länder” hanno facoltà - se e fino a quando sussiste il pericolo concreto della diffusione del COVID - 19 e se il parlamento del “Land” constata questo pericolo – di adottare misure più incisive. Tuttavia, non è più consentito 1) disporre divieti di lasciare la propria residenza/il proprio domicilio, 2) ordinare, a fini di prevenzione, la chiusura a) di scuole, se estesa a intere circoscrizioni, b) di ristoranti, c) di negozi.

Non è, inoltre, più consentito, vietare funzioni religiose o riunioni, se il divieto riguarda l’intero territorio. Parimenti, non possono più essere vietate attività sportive e viaggi.

Sono fatte salve le disposizioni emanate dai Länder entro il 24.11.21, ma esse cesseranno di avere vigore con decorrenza 15.12. 21.

 

Contributi a ospedali e a strutture di assistenza

Gli ospedali, a decorrere dall’1.11.21, otterranno contributi per il ricovero di pazienti affetti dal virus COVID - 19.

A strutture di assistenza continueranno a essere rimborsate, fino al 31.3. 22, le maggiori spese derivanti dall’osservanza delle prescrizioni sanitarie anti - COVID -19.

I contributi attualmente previsti per lassistenza a persona affette da COVID -19, verranno corrisposti fino al 31.3.22.

Coloro che assisteranno minorenni in caso di infermità degli stessi, otterranno il “Kinderkrankengeldanche nel 2022 – per la durata (massima) di 30 giorni, anzichè per quella di 10 giorni. Se all’assistenza deve provvedere un solo familiare, la durata è di giorni 60.

 

Modifiche e integrazioni del Codice penale

La riforma comporta anche modifiche del Codice penale e precisamente del Capo 23.mo dello StGB in materia di reati di falso. Prevedono i §§ 275-279 fattispecie di reato concernenti la falsificazione, il rilascio e l’uso di certificati sanitari (falsi). I §§ ora menzionati (la cui formulazione risale al 1872), non rispondono più alle esigenze di una “modernen Strafrechtspflege” e sono, in parte, in contrasto con altre norme dello StGB.

Per quanto concerne il § 275 StGB, la previsione normativa viene ampliata rispetto a quella in vigore prima del 24.11.21, per effetto dell’aggiunta del comma 1 a . Ciò si desume giá dall’intitolazione di questo paragrafo riformato. Nella versione antecedente al 24.11.21, si leggeva: ”Vorbereitung der Fälschung von amtlichen Ausweisen” (Atti preparatori in vista della falsificazione di documenti di riconoscimento); in quella ora in vigore, leggiamo: ”Vorbereitung der Fälschung von amtlichen Ausweisen; Vorbereitung der Herstellung von unrichtigen Impfausweisen”. Pertanto, la fattispecie è “allargata” nel senso dell’aggiunta del comma 1°.

La pena prevista per la fattispecie de qua, è ora quella detentiva fino a 2 anni; in alternativa, la sanzione della multa.

È stato modificato anche il comma 2 del § 275 StGB (che contiene un’aggravante a effetto speciale), nel quale ora sono comprese anche azioni di cui al comma 1 a. La predetta aggravante prevede la pena detentiva da tre mesi a 5 anni, per chi “handelt gewerbsmäßig” (vale a dire, si procura, con ripetuti azioni illecite, “entrate” (utilità) di una certa consistenza e per un periodo non breve) oppure quale partecipe di unassociazione per delinquere, che si è proposta di commettere reati continuati (“zur fortgesetzten Begehung von Straftaten”) previsti dai commi 1 e 1a del (novellato) § 275 StGB.

E passiamo al § 277 StGB, originariamente intitolato “Fälschung von Gesundheitszeugnissen” (falsificazione di certificati sanitari). La nuova intitolazione è: Unbefugtes Ausstellen von Gesundheitszeugnissen” (rilascio di certificati sanitari senza averne titolo). Nella “vecchia” versione, veniva punito il rilascio, da parte di persona indicata nella parte iniziale del § 277, l’alterazione di un certificato del genere, genuino e l’uso dello stesso allo scopo della “deceptio” (dell’inganno) di un’autorità o di compagnie di assicurazione.

Il comma 1, nella parte iniziale dello stesso, indica ora quale scopo dell’”unbefugten Ausstellen”,

la Täuschung im Rechtsverkehr” (non limitata, quindi, a “Behörden” e compagnie di assicurazione), con conseguente “ampliamento” della fattispecie di reato.

Per quanto concerne la sanzione prevista dal “nuovo” § 277, comma 1, StGB, la stessa è quella della pena detentiva fino a un anno o della multa. Tuttavia, nella parte finale del comma 1, è previsto, che le sanzioni ora menzionate, trovano applicazione, se il fatto non è punibile con pena più grave prevista da altra norma inclusa nel Capo 23.mo.

In sede di riforma, il legislatore ha aggiunto al § 277 StGB un 2° comma, che prevede “besonders schwere Fälle (casi di particolare gravità), con conseguente aumento notevole della pena massima edittale fino a 5 anni di reclusione. Ha precisato, il legislatore, che la particolare gravità, di norma, è ravvisabile, se l’autore del reato agisce gewerbsmäßig” o quale appartenente a unassociazione per delinquere costituita al fine di commettere reiteratamente il rilascio di certificazioni sanitarie, senza averne titolo oppure di certificati di vaccinazione o attestanti lavvenuta esecuzione di tests, sempre che le certificazioni o i tests eseguiti, abbiano avuto per oggetto malattie infettive.

Il novellato § 278 StGB prevede, anch’esso, modifiche al comma 1, nel senso che - come nel comma 1 del § 277 StGB – lo scopo, per il quale agisce l’autore del reato, è quello della Täuschung (inganno) im Rechtsverkehr” e non semplicemente l’“Ausstellung eines unrichtigen Zeugnisses” concernente lo stato di salute di una persona.

Invariata, è rimasta la pena edittale (fino a 2 anni di reclusione o la multa).

Il comma 2 (aggiunto) prevede – analogamente al contenuto del riformato § 177 StGB besonders schwere Fälle”, nei quali la pena edittale minima, è di tre mesi e quella massima di anni 5 di reclusione. Al giudice è preclusa la facoltà di optare per la pena – alternativa – della multa.

Per il resto, le previsioni di questa norma sono analoghe a quelle contenute nel comma 2 del § 277 StGB, con l’eccezione, che oggetto del reato aggravato, non è “das unbefugte Ausstellen”, ma “das unrichtige Ausstellen” di certificati sanitari o di certificati di vaccinazione oppure relativi a eseguiti tests.

La “Täuschung im Rechtsverkehr”, e non la “deceptio” della PA o di una compagnia di assicurazione, è indicata come fine del reato previsto e punito dal riformato § 279 StGB. Anche la nuova fattispecie è integrata dal Gebrauch machen (fare uso). A proposito di certificati sanitari, il “nuovo” § 279 StGB, rinvia ai §§ 277 e 278 StGB. Nella parte terminale del novellato § 279, viene disposto, che la sanzione della pena detentiva fino a un anno o quella della multa, è applicabile, qualora il fatto non sia punito – con pena più grave - da altre disposizioni contemplate dal Capo 23.mo della Parte Speciale del Codice penale.

Per quanto concerne il § 281 StGB, a seguito della riforma, è rimasta invariata l’intitolazione (“Missbrauch von Ausweispapieren”). Nessuna modifica, è stata apportata al comma 1 di questo paragrafo, mentre il comma 2 equipara a un Ausweispapier”, non soltanto “Zeugnisse und andere Urkunden”, che vengono usati als “Ausweis im Verkehr”, ma, espressamente, Gesundheitszeugnisse” (certificati sanitari) e anche solche Zeugnisse, die im Verkehr als Ausweis verwendet werden”.

Da notare è, che il novellato comma 2 del § 281 StGB prevede, nella parte terminale dello stesso, la punibilità del tentativo (“Der Versuch ist strafbar”).

 

Riduzioni in materia di Vermögensprüfung – Assenze dal posto di lavoro

Al fine di assicurare in futuro un “accesso rapido a contributi economici previsti dal “sozialen Mindestsicherungssystem” in favore di persone a basso reddito, che hanno subito perdite a seguito dell’epidemia COVD – 19, saranno ridotte le modalita di accertamento inerenti alla “Vermögensprüfung”. Quest’agevolazione varrà fino al 31.3.22.

Ai lavoratori dipendenti sarà consentito – a certe condizioni – di assentarsi dal posto di lavoro, per sottoporsi alle vaccinazioni contro il COVID - 19; ciò, al fine di aumentare il numero delle persone “immunizzate” contro questo virus.

Un’apposita Arbeitsschutzregel” contiene norme atte a informare datori di lavoro e dipendenti sulle misure da adottare sui posti di lavoro e per individuare persone, che abbisognano di particolari misure di protezione contro il virus, che imperversa anche nella RFT.

 

Oneri finanziari derivanti dalla riforma

Quali saranno gli oneri finanziari, che deriveranno dal “Bund”, nel 2022, per effetto delle misure di natura assistenziale di cui sopra?

Vengono preventivate in 300 mio. Euro. Altrettanti dovranno essere spesi a causa dell’estensione del Kinderkrankengeld”, di cui sopra abbiamo parlato.

Oneri non indifferenti deriveranno anche per il settore delleconomia: l’”Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft” viene preventivato 1.234 mio Euro.

 

Obbligo di vaccinazione

Un’ultima annotazione. Mentre scriviamo, il “Bundestag e il Bundesrat della RFT, hanno approvato altre modifiche all’”IfSG”, rendendo obbligatoria la vaccinazione di certe categorie di lavoratori del settore medico-sanitario. Il tutto è avvenuto, in una mattinata al “Bundestag” e anche il “Bundesrat” riunitosi in seduta straordinaria, nel corso del pomeriggio dello stesso giorno – ha approvato, all’unanimità, la proposta novella all’”IfSG”. L’entrata in vigore è prevista tra pochi giorni.

Persone impiegate in strutture sanitarie (come ospedali, cliniche, case di cura e di riposo nonchè di riabilitazione), devono essere vaccinate (tre volte) contro il virus COVID -19, entro l1.3.22 oppure presentare un certificato a comprova dell’avvenuta guarigione da questo virus. L’”Impfpflicht” è prevista pure per gli occupati nelle istituzioni di ricovero di handicappati e per coloro, che prestano servizio in associazioni di soccorso. Soltanto se sussistono controindicazioni dal punto di vista medico-sanitario, attestate da un medico, può essere chiesta l’esenzione da quest’obbligo. Per chi viene assunto in una delle predette strutture, la “volle Impfung” (cioè la triplice vaccinazione), è presupposto per linizio dellattività lavorativa.

A seguito della modifica, le vaccinazioni di persone di età superiore ai 12 anni, possono essere effettuate, non soltanto da medici, ma anche da farmacisti, dentisti e veterinari; naturalmente, previa frequentazione di un (breve) corso di abilitazione e sul presupposto, che dispongano di adeguata struttura logistica. Queste persone possono eseguire vaccinazioni anche presso centri mobili di vaccinazione.

I legislatori della RFT hanno previsto l’”Impfpflicht”, non soltanto contro il virus COVID 19, ma anche contro la rosolia. Per motivi di brevità, si omettono le modalità previste per questa vaccinazione.

Con le misure di cui sopra, si spera, di arginare la diffusione, anche, della nuova variante Omicron del virus COVID-19, che imperversa da qualche tempo.

L’”Impfpflicht” è (già) stata criticata. È stato affermato, che “Impfverweigerer (persone, che rifiutano di farsi vaccinare), non potranno più esercitare una delle predette professioni. E questo, nella RFT, nella quale vi è un acuto Mangel an Pflegekräften”. È stato detto, che ci sarà anche, chi non intraprenderà neppure una professione del genere, sapendo che l’obbligo di vaccinazione è “unausweichlich (inevitabile). Alcuni deputati hanno affermato, che le ripetute modifiche dell’”IfSG”, provocano disorientamento nell’opinione pubblica.

 

Austria. Disegno di legge, che prevede lobbligo di vaccinazione – Sanzioni per i contravventori

In Austria verrà presentato a breve un disegno di legge, che prevederà l’”Impfpflicht per contrastare il virus COVID - 19. È previsto, che l’obbligo entrerà in vigore l1.2.22. Sono esentate persone di età inferiore ai 14 anni, le gestanti e le persone, per le quali alla vaccinazione ostano controindicazioni di natura sanitaria.

Il disegno di legge de quo, prevede, che, ai non vaccinati, il ministero della Salute invierà una lettera, con la quale saranno invitati a sottoporsi alla vaccinazione. A decorrere dal 15.2.22, saranno comminate sanzioni pecuniarie amministrative a carico dei “riluttanti”. L’impiego della forza fisica nei confronti degli “Impfverweigerer”, è preclusa dal “Gesetzentwurf”.

Ha adempiuto – ai sensi dell’approvanda legge – all’obbligo di vaccinazione, chi si è fatto vaccinare tre volte.

L’obbligo di vaccinazione contro il virus Covid – 19, dovrebbe riguardare 7.700.000 persone di età superiore a 14 anni. La maggior parte di essi, è stata vaccinata una volta. Tuttavia, ben 1.400.000 persone, finora, non hanno avuto neppure la 1^ dose di vaccino. È stato comunicato, che delle persone di età superiore ai 15 anni, l’81 % è stato vaccinato almeno una volta, mentre di quelle, al di sotto di 15 anni, 190.000 (il 15%) sono state vaccinate almeno una vol

Il disegno di legge verrà illustrato a due partiti di opposizione e ancora discusso con ilVerfassungsminister”, al fine di prevenire, per quanto prevedibile, che norme contenute nell’”Impfpflichtgesetz”, vengano poi dichiarate “verfassungswidrig” (in contrasto con la Costituzione federale). Successivamente, il “Gesetzentwurf” andrà “in Begutachtung” (nel corso della quale potranno essere fatte osservazioni). L’iter parlamentare proseguirà il 10.1.22. L`approvazione parlamentare del disegno di legge de quo, appare certa, dato che anche due partiti di opposizione hanno segnalato il loro voto favorevole. Un altro partito all’opposizione ha invece dichiarato, non soltanto, che esprimerà voto contrario, ma ha fatto pure sapere, che fornirà agli Impfverweigerer assistenza legale.

Le sanzioni amministrative a carico degli “Impfverweigerer”, potranno essere applicate, in un primo momento, con un abgekürzten Verfahren (procedimento abbreviato), nella misura fino a 600 Euro. Se la sanzione von verrà pagata o se sarà proposta opposizione, scatterà il procedimento ordinario – al termine del quale è prevista la sanzione fino a 3.600 Euro - , procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria. La sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima potrà essere applicata a carico di chi è già stato sanzionato tre volte per violazione dellobbligo di vaccinazione.

Il disegno di legge de quo prevede il mancato adempimento dell’“Impfpflicht” quale “Dauerdelikt (reato permanete), per cui, ogni tre mesi, potrà essere inflitta (nuovamente) sanzione ai “Verweigerer”. C’è, però, chi obietta, che una disposizione del genere, sarebbe in contrasto con il Doppelbestrafungsverbot”, obiezione non condivisa da molti. Infatti, se, per esempio, una persona abita un immobile, per il quale non è stata rilasciataBenützungsgenehmigung” (certificato di abitabilità), questa persona (in Austria) viene sanzionata dalla PA. Se questa, successivamente, constata, che l’entità immobiliare è, tuttora, priva diBenützungsgenehmigung”, chi la abita, viene sanzionato nuovamente (sempre che, nel frattempo, non abbia ottenuto l’occorrente “Genehmigung”). Quindi, la “Mehrfachbestrafung”, in casi del genere, è (secondo giurisprudenza consolidata) lecita.

Qualche dubbio potrà, eventualmente, sorgere – con riferimento all’“Angemessenheitsgebot”, se nell’emananda legge sarà previsto, che il periodo intercorrente tra la 1^ e la 2^ inflizione della sanzione, potrà essere di soli tre mesi, anziché di una maggiore “Zeitspanne”. Vedremo. È però da notare, che l’“Angemessenheitsgebot si orienta”, in modo notevole, con riferimento – anche - allo scopo, che il legislatore tende a perseguire. Nel caso in esame, la vaccinazione tende a salvaguardare lafunzione” e la funzionabilità del sistema sanitario, oltre che la salute dei singoli individui.

Il competente ministero della Salute ha fatto sapere, che non sono escluse lievi modifiche alla proposta di legge, ivi compresa quella dell’allungamento del periodo tra la 1^ 1 e la 2^ sanzione. Ciò dipenderà, in parte, anche dallo sviluppo della situazione epidemiologica.

 

Possibili conseguenze per gli Impfverweigerer

Per qualche “Impfverweigerer” si potrebbe prospettare un futuro con conseguenze economiche anche gravi. Se entrerà in vigore l’“Impfschutzänderungsgesetz”, come da proposto, coloro, che rifiuteranno di farsi vaccinare, saranno (considerati) Rechtsbrecher”. Verranno, non soltanto soggetti alle sanzioni, di cui sopra abbiamo parlato (di ammontare tutt’altro che trascurabile, in ispecie per chi ha un reddito medio-basso), ma, nel caso in cui verrà provato, che avranno infettato altra persona, potrebbero essere chiamati a rispondere pure civilmente, dei danni subiti dallinfettato, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni concernenti le spese di trattamento medico, di ricovero e di mancato guadagno (per il periodo di infermità). In caso di morte dell’infettato, potrebbero aggiungersi le spese funerarie nonché quelle di mantenimento dei figli del defunto.

Ciò nonostante, anche recentemente, in Austria, decine di migliaia di Impfgegner” hanno manifestato (nei giorni di sabato), per esternare la loro contrarietà alla vaccinazione - contro il virus COVID 19 - e all’introducendo obbligo di vaccinazione. Non sono mancati episodi di violenza, specie nei confronti della Polizei e neppure aggressioni contro passanti. Quo usque tandem? È semplicemente incredibile, fino a che punto può arrivare……Certi signori e signore, sembrano avere dimenticato i versi di Bacchilide (poeta greco nato verso la fine del VI° secolo a. C. e che, secondo alcuni, era figlio della sorella di Simonide):

L’uno dall’altro è sapiente / nel passato, come nel presente…

Si potrebbe dire, che c’è gente con tanta rabbia, ma con poco raziocinio; gente, che, facilmente, si fa aizzare contro “nemici”, che a essa vengono indicati da persone senza scrupoli, ma con scopi ben precisi. Gustave Le Bon ha affermato, che le masse sono come bambini, facilmente da suggestionare e, con ancora maggiore facilità, da pilotare”, se il “messaggio” alle stesse, viene ben “confezionato” e molte volte ripetuto. Sembra, che, ormai, la pandemia (COVID-19), non sia più soltanto un problema di natura sanitaria ma – cosí pare – si stia trasformando in un problema sociale (o, meglio, di coesione sociale), tutt’altro che trascurabile (fino a quando certi ambienti, non soltanto in Austria, getteranno benzina sul fuoco, sapendo che persone “disorientate”, sono preda facile per le loro mire). Forse non è azzardato, parlare anche di un grave problema di ordine pubblico.

Come sopra già accennato, l’emananda legge, prevederà l’obbligo di vaccinazione anche contro la rosolia. Questo, perché in Austria, sono stati riscontrati, negli ultimi anni, molti casi di questa malattia (l’Austria si è “classificata”, quanto a diffusione di questo morbo, al 2° posto in Europa). Negli anni passati, il numero delle persone vaccinate contro Masern”, è costantemente diminuito. A poco è valsa l’attività di informazione e di sollecitazione della popolazione. Esperti hanno paventato il pericolo di unepidemia e i politici sarebbero “gut beraten”, di ricorrere a misure legislative, per aumentare considerevolmente il numero dei vaccinati, anche contro questa malattia. La Commissione bioetica, anche a proposito di “Masern”, ha sottolineato l’obbligo dello Stato di salvaguardare la salute della popolazione. Trattasi di una Gewährleistungspflicht”, che incombe allo Stato.

 

Lobbligo di vaccinazione. Norme costituzionali e la CEDU – L’“Impfschadengesetz

Con riferimento all’introducendo obbligo di vaccinazione contro il virus COVID-19, è stato osservato, che allintroduzione di un’“Impfpflicht” contro questa malattia contagiosa, non osterebbero, nè norme di natura costituzionale,Verpflichtungen assunte dallAustria in sede internazionale, se l’obbligo de quo, verrà sancito, rispettando il principio dellaVerhältnismäßigkeit” (di proporzionalità). È ben vero, che l’“Impfpflicht” comporta un Eingriff in das Privatleben”. Questo diritto fondamentale è tutelato dall’art. 8 CEDU. La Corte EDU ha statuito, che l’effettuazione di un trattamento sanitario, anche se di minima importanza, senza o contro il consenso della persona sottoposta al medesimo, costituisce ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata della stessa ed è legittimo soltanto se giustificato dal comma 2 dell’art. 8 CEDU (Corte EDU: YF contro Turchia – 22.6.2003).

Misure contro malattie contagiose, possono essere adottate, senza dover attendere, che la stessa abbia raggiunto una diffusione su vasta scala”. Anche a questo proposito va menzionata la decisione della Corte EDU nel caso Solomakhin (24.9.12). Si trattava della vaccinazione – senza consenso – contro la difterite. La liceità di questa vaccinazione è stata motivata con riferimento alla tutela della salute pubblica e della prevenzione della diffusione di malattie contagiose.

Per quanto concerne la competenza – in Austria - di emanare norme in materia, non pare dubbio che la “Zuständigkeit” spetti al Bund”; ciò in base all’art. 10, comma 1, n. 12, del “Bundesverfassungsgesetz – B-VG”.

È da notare, che l’“Impfpflicht” nei confronti di coloro, che esercitano una professione sanitaria, potrebbe essere disposta – ai sensi del § 17, comma 3, dell’“Epidemiegesetz” – anche con regolamento.

Pare opportuno, infine, accennare al fatto, che il legislatore austriaco ha emanato, nel 1973, il cosiddetto “Impfschadengesetz”, per effetto del quale, spetta il risarcimento dei danni – da parte dello Stato – se una persona viene sottoposto a vaccinazione aufgrund einer behördlichen Anordnung ai sensi del § 17, comma 3, dell’Epidemiegesetz del 1950 e, in conseguenza della stessa, subisce danni.