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Legge sui contratti dei Consumatori - Giappone

Legge sui contratti dei Consumatori

Legge n. 21 del 2000.

Ultimo emendamento legge n. 129 del 2001.

Indice

Capitolo 1 - Disposizioni Generali (articolo 1 - 3).

Capitolo 2 – Annullamento dell’adesione ad un contratto del consumatore (Articolo 4 – 7)

Capitolo 3 - Nullità delle Clausole dei Contrattuali del Consumatore (Articolo 8 – 10)

Capitolo 4 – Previsioni Supplementari (Articolo 11 – 12).

Capitolo 1 - Disposizioni Generali

Articolo 1 (Scopo)

Lo scopo di questa Legge è proteggere gli interessi dei consumatori e contribuire alla stabilizzazione ed al miglioramento del benessere generale delle persone ed al sano sviluppo dell’economia nazionale, in considerazione del divario, in qualità e quantità, dell’informazione e del potere di negoziazione fra i consumatori ed gli operatori professionali, per evitare l’accettazione di contratti dei consumatori dovuti ad errore o all’insistenza di determinati comportamenti degli operatori professionali, ed annullando, in parte o interamente, le clausole che tengono esenti dalla responsabilità per danni gli operatori professionali o che al contrario, non equamente, alterano gli interessi dei consumatori.

Articolo 2 (Definizioni)

Nell’ambito della presente Legge, il termine "consumatore" significa un individuo (tuttavia, tale significato non si applica nei casi in cui tale l’individuo contragga il contratto in qualità di operatore professionale o a scopo commerciale)

Nell’ambito della presente Legge, il termine "operatore professionale" significa le persone giuridiche, le associazioni e gli individui che contraggono il contratto in qualità di operatori professionali o a scopo commerciale.

Nell’ambito della presente Legge, il termine "contratto del consumatore" significa i contratti stipulati fra i consumatori da una parte e gli operatori professionali d’altro.

Articolo 3 (Impegno degli operatori professionali e dei consumatori)

Gli operatori professionali che redigono le clausole di un contratto del consumatore si sforzeranno di esporre i diritti, i doveri dei consumatori, e qualsiasi altra cosa utile, citandoli nei contratti rivolti ai consumatori, in modo chiaro e semplice e, allo scopo di garantire la piena comprensione del consumatore nei casi in cui essi siano sollecitati con insistenza a contrarre tali contratti, forniranno le necessarie informazioni relative ai diritti del consumatore e ai doveri, e qualsiasi altra cosa utile, citandoli nel contratto del consumatore.

I consumatori che stipulano tale contratto si sforzeranno di utilizzare attivamente le informazioni fornite dagli operatori professionali e di comprendere i loro diritti e doveri, e qualsiasi altra cosa utile, citati nel contratto del consumatore.

Capitolo 2 – Annullamento dell’adesione ad un contratto del consumatore

Articolo 4 (Annullamento dell’accettazione espressa ad un contratto)

I consumatori possono richiedere l’annullamento della loro accettazione ad un contratto dei consumatori se resa in seguito alle insistenti sollecitazioni da parte di un operatore commerciale, nel caso in cui i consumatori siano incorsi in uno degli errori qui di seguito specificati in conseguenza dei seguenti ed enumerati atti, posti in essere dagli operatori commerciali.

- (1) Rappresentare quello che non è vero relativamente ad un punto essenziale (ndr: del contratto).

Errore che ricade nel considerare veritiero il contenuto di tale rappresentazione.

- (2) Fornire valutazioni sui prezzi futuri, sugli importi di denaro che un consumatore dovrebbe ricevere in avvenire e su altri elementi incerti che mutano con il corso del tempo riguardo alle merci, ai diritti, ai servizi e ad altri punti essenziali che possono essere oggetto dei contratti del consumatore.

Errore che ricade sulla veridicità del contenuto di tali valutazioni.

I consumatori possono revocare la propria accettazione nel caso in cui siano stati insistentemente sollecitati a contrarre dall’operatore professionale, che ha descritto ai consumatori i vantaggi dell’oggetto del contratto e della prestazione, ma che intenzionalmente ha omesso di descriverne le caratteristiche negative (relativamente alle circostanze che il consumatore è portato a ritenere inesistenti se non descritte), poiché il consumatore è portato erroneamente a credere di tali circostanze non esistenti. Tuttavia, tale disposizione non si applicherà nel caso in cui l’operatore professionale si sia offerto di descrivere tali circostanze e il consumatore abbia rifiutato tale descrizione.

I consumatori possono revocare la loro accettazione nel caso in cui siano stati insistentemente sollecitati a concludere il contratto da un operatore professionale, quando essi siano stati messi in difficoltà da una delle seguenti attività poste in essere dall’operatore professionale, qui di seguito enumerate.

- (1) Non lasciare il luogo in cui un consumatore risiede o esercitare la propria attività commerciale senza rispettare la richiesta del consumatore di interrompere tale attività.

- (2) Non permettere che un consumatore lasci il luogo nel quale è stato sollecitato ad entrare per concludere il contratto dall’operatore professionale, senza rispettare la richiesta del consumatore di lasciare tale luogo.

Con il termine "punti essenziali", usato nel paragrafo 1 al punto (1) e nel paragrafo 2, si intendono gli elementi di un contratto del consumatore, di seguito indicati, che normalmente producono un effetto sulla decisione del consumatore di stipulare un contratto.

- (1) Qualità, uso ed altre caratteristiche delle merci, dei diritti, dei servizi e di altri beni oggetto del contratto.

- (2) Prezzo e altri condizioni relative alla negoziazione delle merci, dei diritti, dei servizi e di beni oggetti del contratto.

Il diritto di recesso dalla dichiarazione di accettazione del contratto di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere esercitato contro i terzi in buona fede.

Articolo 5 (Terze parti incaricate come intermediari ed agenti)

L’articolo precedente si applicherà ai casi in cui un operatore professionale incarichi un terzo di esercitare attività di intermediazione tra egli e un consumatore (al quale semplicemente si farà riferimento nel presente paragrafo con il termine "incaricato"), terze parti (le persone incaricate da tali terzi, incluse le persone incaricate ad un livello secondario e più elevato). Tali soggetti (alle quali ci si riferirà con il termine" incaricati ecc." nell’ambito del presente paragrafo) redigeranno un documento in ossequio delle disposizioni fornite nei paragrafi da 1 a 3 dell’articolo precedente, nel rispetto del consumatore. In tale caso, il termine "operatore commerciale" presente nell’ultima parte del secondo paragrafo dell’articolo precedente dovrà essere letto "l’operatore commerciale o l’incaricato ecc., come previsto nel primo paragrafo del seguente articolo".

I rappresentanti dei consumatori, degli operatori professionali e degli incaricati (ndr: intermediari), nel concludere contratti dei consumatori, saranno rispettivamente considerati come consumatori, operatori professionali e incaricati, in applicazione dei paragrafi da 1 a 3 dell’articolo precedente (compreso il caso previsto nel paragrafo precedente).

La stessa disposizione si applicherà all’articolo seguente e all’articolo 7.

Articolo 6 (Disposizioni interpretative)

Le disposizioni previste dai paragrafi da 1 a 3 dell’articolo 4 non potranno essere interpretate con l’intento di escludere l’applicazione dell’articolo 96 del codice civile (Legge n. 89, 1896), seppure in presenza di espressa accettazione da parte del consumatore, come previsto in tali paragrafi.

Articolo 7 (Limitazione al diritto di recesso)

Il diritto di recesso previsto nei paragrafi da 1 a 3 dell’articolo 4 decadrà in prescrizione se non esercitato entro sei mesi dal tempo in cui in la ratifica sia divenuta possibile. Ugualmente, nel caso in cui siano trascorsi cinque anni dal momento della conclusione del contratto.

Gli articoli 191 e 280-12 (oltre ai casi in cui questi articoli sono citati in altre Leggi) del codice commerciale (Legge n. 48, 1899) si applicheranno all’annullamento dell’acquisto di azioni in un contratto dei consumatori, previsto nei paragrafi da 1 a 4 dell’articolo 4. In tali casi, la frase "nessuno che abbia acquistato azioni può richiedere la nullità della propria sottoscrizione per motivazioni basate su errore o sulla mancanza di conformità con uno qualsiasi dei requisiti relativi al modulo di domanda e al diritto di opzione certificato per nuove azioni, né può richiedere l’annullamento della propria sottoscrizione sulla base di frode o coercizione" presente nell’articolo 280-12 della Legge dovrà essere letto come" nessuno può annullare la propria sottoscrizione per applicazione dei paragrafi da 1 a 3 dell’articolo 4 della Legge dei contratti dei consumatori (incluse le ipotesi in cui è applicabile l’articolo 5 della medesima Legge)".

Capitolo 3 Nullità delle Clausole dei Contratti del Consumatore

Articolo 8 (Nullità delle clausole che esentano gli operatori professionali dalla responsabilità per danni)

Le seguenti clausole sono nulle.

- (1) clausole che escludono totalmente un operatore professionale dalla responsabilità per risarcimento dei danni sofferti da un consumatore per l’inadempimento del contratto.

-(2) le clausole che escludono parzialmente un operatore professionale dalla responsabilità risarcimento dei danni sofferti da un consumatore per l’inadempimento del contratto (tali inadempimenti sono limitati alle ipotesi in cui l’inadempimento sia dovuto a dolo o a grave negligenza dell’operatore professionale, del rappresentante dell’operatore professionale o dell’impiegato).

-(3) le clausole che escludono totalmente un operatore professionale dalla responsabilità per il risarcimento dei danni sofferti da un consumatore dovuti al mancato rispetto di una delle previsioni contenute nel codice civile, commesso dall’operatore professionale nell’adempimento del contratto.

-(4) le clausole che escludono parzialmente un operatore commerciale dalla responsabilità per il risarcimento dei danni sofferti da un consumatore dovuti al mancato rispetto di una delle previsioni contenute nel codice civile, commesso dall’operatore professionale nell’adempimento del contratto (tali previsioni sono limitate ai casi in cui l’inadempimento sia dovuto a dolo o a grave negligenza dell’operatore professionale, del rappresentante dell’operatore professionale o dell’impiegato).

-(5) quando un contratto del consumatore è un contratto di valutazione e ed esiste un difetto latente nell’oggetto materiale del contratto (nel caso un contratto dei consumatore è un contratto di lavoro, esiste un difetto nell’oggetto della prestazione lavorativa. La stessa disposizione si applicherà nel seguente paragrafo), sono nulle le clausole che escludono totalmente un operatore commerciale dalla responsabilità per il risarcimento dei danni sofferti da un consumatore a causa di tale difetto.

La disposizione presente nel quinto punto del paragrafo precedente non si applicherà ai casi regolati nei punti seguenti.

- (1) nel caso in cui il contratto prevede che l’operatore professionale è tenuto a consegnare le merci sostitutive senza difetti o a riparare l’oggetto se esiste un qualsiasi difetto nell’oggetto del contratto.

- (2) nel caso in cui il contratto stipulato fra il consumatore e un incaricato dell’operatore professionale o un contratto fra un operatore ed altro operatore professionale che agisce  a favore del consumatore, e tali contratti sono stati conclusi prime del contratto del consumatore, preveda che l’altro operatore professionale è tenuto a compensare in tutto o in parte i danni causati, consegnare le merci sostitutive senza difetti o riparare l’oggetto se esiste un qualsiasi difetto nell’oggetto del contratto.

Articolo 9 (Nullità delle clausole che determinano l’ammontare dei danni pagabili dal consumatore e altre clausole simili)

Le seguenti clausole sono nulle.

- (1) Con riferimento alle clausole che determinano l’ammontare dei danni nel caso di rescissione o che determinano una penale, quando l’ammontare totale dei danni, in aggiunta alla penale, eccede il limite medio dei danni liquidati per la rescissione di contratti del medesimo genere commerciale, conformi nella causa, nel tempo di rescissione e in altri elementi, la parte della clausola che eccede il limite medio in precedenza menzionato è nulla.

- (2) Con riferimento alle clausole che determinano l’ammontare dei danni nel caso di rescissione o che determinano una penale nel caso di inadempimento totale o parziale (se il numero di pagamenti è più di uno, ogni mancato pagamento deve essere considerato un inadempimento agli effetti della presente sezione) per il ritardo del consumatore, quando l’ammontare totale dei danni, in aggiunta alla penale, eccede l’importo calcolato deducendo la somma di denaro effettivamente pagata alla scadenza prefissata con l’importo che dovrebbe essere pagato, e moltiplicandolo per 14.6% (coefficiente annuale) con il numero di giorni intercorsi dalla citata scadenza sino al giorno dell’effettivo pagamento, è nulla la parte di tali clausole nella parte in cui eccedono l’importo calcolato con le modalità descritte.

Articolo 10 (Nullità delle clausole che alterano gli interessi dei consumatori unilateralmente)

Sono nulle le clausole che limitano i diritti del consumatore o ne dilatano i doveri, oltre i limiti indicati ed in violazione delle disposizioni del codice civile, del codice commerciale e delle altre leggi non relative all’ordine pubblico e che, allo stesso tempo, alterano gli interessi dei consumatori unilateralmente, in contrapposizione al principio fondamentale enunciato nel secondo paragrafo dell’articolo 1 del codice civile.

Capitolo 4 Disposizioni varie.

Articolo 11 (Applicazione di altre leggi)

Con riferimento al recesso dall’accettazione relativa ad un contratto dei consumatori ed alla validità di una clausola presente in tale contratto si applicheranno, oltre alla presente Legge, le disposizioni del codice civile e del codice commerciale.

Con riferimento al recesso dall’accettazione relativa ad un contratto dei consumatori ed alla validità di una clausola presente in tale contratto si applicheranno, oltre alle disposizioni del codice civile e del codice commerciale, le altre leggi che forniscono norme speciali sulla materia.

Articolo 12 (Esclusioni)

La presente Legge non si applicherà ai contratti di lavoro.

Appendice

La presente Legge entrerà in vigore dal 1 aprile 2001 e si applicherà ai contratti dei consumatore stipulati da allora in poi.

Questa traduzione ultimata il 29 luglio 2006 dal testo della normativa Giapponese all’italiano è opera dell’Avv. Francesco De Sanzuane. Per tale motivo deve considerarsi una traduzione ufficiosa, sottoposta alle norme a tutela del diritto d’autore. Soltanto i testi giapponesi originali delle leggi e dei regolamenti hanno effetto legale e tale traduzione deve essere usata solo come materiale di riferimento nella comprensione delle leggi e dei regolamenti giapponesi. Per tutti gli altri scopi, dall’interpretazione all’applicazione della legge, sino all’aspetto legale della professione, gli utenti devono consultare i testi giapponesi originali pubblicati nella gazzetta ufficiale.
Legge sui contratti dei Consumatori

Legge n. 21 del 2000.

Ultimo emendamento legge n. 129 del 2001.

Indice

Capitolo 1 - Disposizioni Generali (articolo 1 - 3).

Capitolo 2 – Annullamento dell’adesione ad un contratto del consumatore (Articolo 4 – 7)

Capitolo 3 - Nullità delle Clausole dei Contrattuali del Consumatore (Articolo 8 – 10)

Capitolo 4 – Previsioni Supplementari (Articolo 11 – 12).

Capitolo 1 - Disposizioni Generali

Articolo 1 (Scopo)

Lo scopo di questa Legge è proteggere gli interessi dei consumatori e contribuire alla stabilizzazione ed al miglioramento del benessere generale delle persone ed al sano sviluppo dell’economia nazionale, in considerazione del divario, in qualità e quantità, dell’informazione e del potere di negoziazione fra i consumatori ed gli operatori professionali, per evitare l’accettazione di contratti dei consumatori dovuti ad errore o all’insistenza di determinati comportamenti degli operatori professionali, ed annullando, in parte o interamente, le clausole che tengono esenti dalla responsabilità per danni gli operatori professionali o che al contrario, non equamente, alterano gli interessi dei consumatori.

Articolo 2 (Definizioni)

Nell’ambito della presente Legge, il termine "consumatore" significa un individuo (tuttavia, tale significato non si applica nei casi in cui tale l’individuo contragga il contratto in qualità di operatore professionale o a scopo commerciale)

Nell’ambito della presente Legge, il termine "operatore professionale" significa le persone giuridiche, le associazioni e gli individui che contraggono il contratto in qualità di operatori professionali o a scopo commerciale.

Nell’ambito della presente Legge, il termine "contratto del consumatore" significa i contratti stipulati fra i consumatori da una parte e gli operatori professionali d’altro.

Articolo 3 (Impegno degli operatori professionali e dei consumatori)

Gli operatori professionali che redigono le clausole di un contratto del consumatore si sforzeranno di esporre i diritti, i doveri dei consumatori, e qualsiasi altra cosa utile, citandoli nei contratti rivolti ai consumatori, in modo chiaro e semplice e, allo scopo di garantire la piena comprensione del consumatore nei casi in cui essi siano sollecitati con insistenza a contrarre tali contratti, forniranno le necessarie informazioni relative ai diritti del consumatore e ai doveri, e qualsiasi altra cosa utile, citandoli nel contratto del consumatore.

I consumatori che stipulano tale contratto si sforzeranno di utilizzare attivamente le informazioni fornite dagli operatori professionali e di comprendere i loro diritti e doveri, e qualsiasi altra cosa utile, citati nel contratto del consumatore.

Capitolo 2 – Annullamento dell’adesione ad un contratto del consumatore

Articolo 4 (Annullamento dell’accettazione espressa ad un contratto)

I consumatori possono richiedere l’annullamento della loro accettazione ad un contratto dei consumatori se resa in seguito alle insistenti sollecitazioni da parte di un operatore commerciale, nel caso in cui i consumatori siano incorsi in uno degli errori qui di seguito specificati in conseguenza dei seguenti ed enumerati atti, posti in essere dagli operatori commerciali.

- (1) Rappresentare quello che non è vero relativamente ad un punto essenziale (ndr: del contratto).

Errore che ricade nel considerare veritiero il contenuto di tale rappresentazione.

- (2) Fornire valutazioni sui prezzi futuri, sugli importi di denaro che un consumatore dovrebbe ricevere in avvenire e su altri elementi incerti che mutano con il corso del tempo riguardo alle merci, ai diritti, ai servizi e ad altri punti essenziali che possono essere oggetto dei contratti del consumatore.

Errore che ricade sulla veridicità del contenuto di tali valutazioni.

I consumatori possono revocare la propria accettazione nel caso in cui siano stati insistentemente sollecitati a contrarre dall’operatore professionale, che ha descritto ai consumatori i vantaggi dell’oggetto del contratto e della prestazione, ma che intenzionalmente ha omesso di descriverne le caratteristiche negative (relativamente alle circostanze che il consumatore è portato a ritenere inesistenti se non descritte), poiché il consumatore è portato erroneamente a credere di tali circostanze non esistenti. Tuttavia, tale disposizione non si applicherà nel caso in cui l’operatore professionale si sia offerto di descrivere tali circostanze e il consumatore abbia rifiutato tale descrizione.

I consumatori possono revocare la loro accettazione nel caso in cui siano stati insistentemente sollecitati a concludere il contratto da un operatore professionale, quando essi siano stati messi in difficoltà da una delle seguenti attività poste in essere dall’operatore professionale, qui di seguito enumerate.

- (1) Non lasciare il luogo in cui un consumatore risiede o esercitare la propria attività commerciale senza rispettare la richiesta del consumatore di interrompere tale attività.

- (2) Non permettere che un consumatore lasci il luogo nel quale è stato sollecitato ad entrare per concludere il contratto dall’operatore professionale, senza rispettare la richiesta del consumatore di lasciare tale luogo.

Con il termine "punti essenziali", usato nel paragrafo 1 al punto (1) e nel paragrafo 2, si intendono gli elementi di un contratto del consumatore, di seguito indicati, che normalmente producono un effetto sulla decisione del consumatore di stipulare un contratto.

- (1) Qualità, uso ed altre caratteristiche delle merci, dei diritti, dei servizi e di altri beni oggetto del contratto.

- (2) Prezzo e altri condizioni relative alla negoziazione delle merci, dei diritti, dei servizi e di beni oggetti del contratto.

Il diritto di recesso dalla dichiarazione di accettazione del contratto di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere esercitato contro i terzi in buona fede.

Articolo 5 (Terze parti incaricate come intermediari ed agenti)

L’articolo precedente si applicherà ai casi in cui un operatore professionale incarichi un terzo di esercitare attività di intermediazione tra egli e un consumatore (al quale semplicemente si farà riferimento nel presente paragrafo con il termine "incaricato"), terze parti (le persone incaricate da tali terzi, incluse le persone incaricate ad un livello secondario e più elevato). Tali soggetti (alle quali ci si riferirà con il termine" incaricati ecc." nell’ambito del presente paragrafo) redigeranno un documento in ossequio delle disposizioni fornite nei paragrafi da 1 a 3 dell’articolo precedente, nel rispetto del consumatore. In tale caso, il termine "operatore commerciale" presente nell’ultima parte del secondo paragrafo dell’articolo precedente dovrà essere letto "l’operatore commerciale o l’incaricato ecc., come previsto nel primo paragrafo del seguente articolo".

I rappresentanti dei consumatori, degli operatori professionali e degli incaricati (ndr: intermediari), nel concludere contratti dei consumatori, saranno rispettivamente considerati come consumatori, operatori professionali e incaricati, in applicazione dei paragrafi da 1 a 3 dell’articolo precedente (compreso il caso previsto nel paragrafo precedente).

La stessa disposizione si applicherà all’articolo seguente e all’articolo 7.

Articolo 6 (Disposizioni interpretative)

Le disposizioni previste dai paragrafi da 1 a 3 dell’articolo 4 non potranno essere interpretate con l’intento di escludere l’applicazione dell’articolo 96 del codice civile (Legge n. 89, 1896), seppure in presenza di espressa accettazione da parte del consumatore, come previsto in tali paragrafi.

Articolo 7 (Limitazione al diritto di recesso)

Il diritto di recesso previsto nei paragrafi da 1 a 3 dell’articolo 4 decadrà in prescrizione se non esercitato entro sei mesi dal tempo in cui in la ratifica sia divenuta possibile. Ugualmente, nel caso in cui siano trascorsi cinque anni dal momento della conclusione del contratto.

Gli articoli 191 e 280-12 (oltre ai casi in cui questi articoli sono citati in altre Leggi) del codice commerciale (Legge n. 48, 1899) si applicheranno all’annullamento dell’acquisto di azioni in un contratto dei consumatori, previsto nei paragrafi da 1 a 4 dell’articolo 4. In tali casi, la frase "nessuno che abbia acquistato azioni può richiedere la nullità della propria sottoscrizione per motivazioni basate su errore o sulla mancanza di conformità con uno qualsiasi dei requisiti relativi al modulo di domanda e al diritto di opzione certificato per nuove azioni, né può richiedere l’annullamento della propria sottoscrizione sulla base di frode o coercizione" presente nell’articolo 280-12 della Legge dovrà essere letto come" nessuno può annullare la propria sottoscrizione per applicazione dei paragrafi da 1 a 3 dell’articolo 4 della Legge dei contratti dei consumatori (incluse le ipotesi in cui è applicabile l’articolo 5 della medesima Legge)".

Capitolo 3 Nullità delle Clausole dei Contratti del Consumatore

Articolo 8 (Nullità delle clausole che esentano gli operatori professionali dalla responsabilità per danni)

Le seguenti clausole sono nulle.

- (1) clausole che escludono totalmente un operatore professionale dalla responsabilità per risarcimento dei danni sofferti da un consumatore per l’inadempimento del contratto.

-(2) le clausole che escludono parzialmente un operatore professionale dalla responsabilità risarcimento dei danni sofferti da un consumatore per l’inadempimento del contratto (tali inadempimenti sono limitati alle ipotesi in cui l’inadempimento sia dovuto a dolo o a grave negligenza dell’operatore professionale, del rappresentante dell’operatore professionale o dell’impiegato).

-(3) le clausole che escludono totalmente un operatore professionale dalla responsabilità per il risarcimento dei danni sofferti da un consumatore dovuti al mancato rispetto di una delle previsioni contenute nel codice civile, commesso dall’operatore professionale nell’adempimento del contratto.

-(4) le clausole che escludono parzialmente un operatore commerciale dalla responsabilità per il risarcimento dei danni sofferti da un consumatore dovuti al mancato rispetto di una delle previsioni contenute nel codice civile, commesso dall’operatore professionale nell’adempimento del contratto (tali previsioni sono limitate ai casi in cui l’inadempimento sia dovuto a dolo o a grave negligenza dell’operatore professionale, del rappresentante dell’operatore professionale o dell’impiegato).

-(5) quando un contratto del consumatore è un contratto di valutazione e ed esiste un difetto latente nell’oggetto materiale del contratto (nel caso un contratto dei consumatore è un contratto di lavoro, esiste un difetto nell’oggetto della prestazione lavorativa. La stessa disposizione si applicherà nel seguente paragrafo), sono nulle le clausole che escludono totalmente un operatore commerciale dalla responsabilità per il risarcimento dei danni sofferti da un consumatore a causa di tale difetto.

La disposizione presente nel quinto punto del paragrafo precedente non si applicherà ai casi regolati nei punti seguenti.

- (1) nel caso in cui il contratto prevede che l’operatore professionale è tenuto a consegnare le merci sostitutive senza difetti o a riparare l’oggetto se esiste un qualsiasi difetto nell’oggetto del contratto.

- (2) nel caso in cui il contratto stipulato fra il consumatore e un incaricato dell’operatore professionale o un contratto fra un operatore ed altro operatore professionale che agisce  a favore del consumatore, e tali contratti sono stati conclusi prime del contratto del consumatore, preveda che l’altro operatore professionale è tenuto a compensare in tutto o in parte i danni causati, consegnare le merci sostitutive senza difetti o riparare l’oggetto se esiste un qualsiasi difetto nell’oggetto del contratto.

Articolo 9 (Nullità delle clausole che determinano l’ammontare dei danni pagabili dal consumatore e altre clausole simili)

Le seguenti clausole sono nulle.

- (1) Con riferimento alle clausole che determinano l’ammontare dei danni nel caso di rescissione o che determinano una penale, quando l’ammontare totale dei danni, in aggiunta alla penale, eccede il limite medio dei danni liquidati per la rescissione di contratti del medesimo genere commerciale, conformi nella causa, nel tempo di rescissione e in altri elementi, la parte della clausola che eccede il limite medio in precedenza menzionato è nulla.

- (2) Con riferimento alle clausole che determinano l’ammontare dei danni nel caso di rescissione o che determinano una penale nel caso di inadempimento totale o parziale (se il numero di pagamenti è più di uno, ogni mancato pagamento deve essere considerato un inadempimento agli effetti della presente sezione) per il ritardo del consumatore, quando l’ammontare totale dei danni, in aggiunta alla penale, eccede l’importo calcolato deducendo la somma di denaro effettivamente pagata alla scadenza prefissata con l’importo che dovrebbe essere pagato, e moltiplicandolo per 14.6% (coefficiente annuale) con il numero di giorni intercorsi dalla citata scadenza sino al giorno dell’effettivo pagamento, è nulla la parte di tali clausole nella parte in cui eccedono l’importo calcolato con le modalità descritte.

Articolo 10 (Nullità delle clausole che alterano gli interessi dei consumatori unilateralmente)

Sono nulle le clausole che limitano i diritti del consumatore o ne dilatano i doveri, oltre i limiti indicati ed in violazione delle disposizioni del codice civile, del codice commerciale e delle altre leggi non relative all’ordine pubblico e che, allo stesso tempo, alterano gli interessi dei consumatori unilateralmente, in contrapposizione al principio fondamentale enunciato nel secondo paragrafo dell’articolo 1 del codice civile.

Capitolo 4 Disposizioni varie.

Articolo 11 (Applicazione di altre leggi)

Con riferimento al recesso dall’accettazione relativa ad un contratto dei consumatori ed alla validità di una clausola presente in tale contratto si applicheranno, oltre alla presente Legge, le disposizioni del codice civile e del codice commerciale.

Con riferimento al recesso dall’accettazione relativa ad un contratto dei consumatori ed alla validità di una clausola presente in tale contratto si applicheranno, oltre alle disposizioni del codice civile e del codice commerciale, le altre leggi che forniscono norme speciali sulla materia.

Articolo 12 (Esclusioni)

La presente Legge non si applicherà ai contratti di lavoro.

Appendice

La presente Legge entrerà in vigore dal 1 aprile 2001 e si applicherà ai contratti dei consumatore stipulati da allora in poi.

Questa traduzione ultimata il 29 luglio 2006 dal testo della normativa Giapponese all’italiano è opera dell’Avv. Francesco De Sanzuane. Per tale motivo deve considerarsi una traduzione ufficiosa, sottoposta alle norme a tutela del diritto d’autore. Soltanto i testi giapponesi originali delle leggi e dei regolamenti hanno effetto legale e tale traduzione deve essere usata solo come materiale di riferimento nella comprensione delle leggi e dei regolamenti giapponesi. Per tutti gli altri scopi, dall’interpretazione all’applicazione della legge, sino all’aspetto legale della professione, gli utenti devono consultare i testi giapponesi originali pubblicati nella gazzetta ufficiale.