Legge tutela dirigenti alle dipendenze di datori di lavoro privati
La retribuzione dei dirigenti nel corso del periodo di congedo per maternità o paternità ovvero per astensioni facoltative e per riposi per allattamento incomberà sull’INPS e non più sul datore di lavoro, sul quale graverà una maggiorazione contributiva mensile (sulla base di aliquote diverse a seconda dei settori di appartenenza dell’azienda).
Ricordiamo in particolare che a norma degli articoli 16 e 22 del Testo Unico citato, in materia di congedo di maternità: "è vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto". Durante il periodo di congedo di maternità, l’indennità giornaliera è pari all’80 per cento della retribuzione. Medesimo trattamento economico spetta al padre per il congedo di paternità che può essere goduto "per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre".
(Legge 24 febbraio 2006, n.104: Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti - pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 17 marzo 2006, n.64).
La retribuzione dei dirigenti nel corso del periodo di congedo per maternità o paternità ovvero per astensioni facoltative e per riposi per allattamento incomberà sull’INPS e non più sul datore di lavoro, sul quale graverà una maggiorazione contributiva mensile (sulla base di aliquote diverse a seconda dei settori di appartenenza dell’azienda).
Ricordiamo in particolare che a norma degli articoli 16 e 22 del Testo Unico citato, in materia di congedo di maternità: "è vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto". Durante il periodo di congedo di maternità, l’indennità giornaliera è pari all’80 per cento della retribuzione. Medesimo trattamento economico spetta al padre per il congedo di paternità che può essere goduto "per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre".
(Legge 24 febbraio 2006, n.104: Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti - pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 17 marzo 2006, n.64).