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Legittima la clausola di gradimento nei contratti di appalto

Appalto di servizi
Appalto di servizi

1. Il caso in esame

2. La decisione del Tribunale di Bologna

 

Il Tribunale di Bologna (Sezione Lavoro, Ordinanza 17 dicembre 2018) ha stabilito che, in tema di appalto di servizi, la clausola di gradimento contenuta nel contratto è pienamente legittima e il ricorso alla stessa da parte del committente impedisce all’appaltatore di impiegare il lavoratore “non gradito” nell’appalto.

 

1. Il caso in esame

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., un lavoratore conveniva in giudizio due società, la prima datrice di lavoro e la seconda committente presso il cui stabilimento lo stesso svolgeva le proprie mansioni, in ragione della stipulazione di un contratto di appalto tra le due società.

Con il ricorso, il lavoratore lamentava l’illegittimità dell’allontanamento dal posto di lavoro disposto dalla società datrice di lavoro, a seguito della richiesta formulata dalla società committente.

Il ricorrente affermava di essere stato in passato dipendente della società committente, la quale aveva poi ceduto il ramo d’azienda, di cui l’attore faceva parte, ad altra società, poi ceduto all’altra società convenuta, con la quale la prima società aveva sottoscritto un contratto di appalto di servizi. Ciò nonostante, aveva continuato ad utilizzare strumenti di lavoro della società committente e ad essere da questa coordinato nello svolgimento delle proprie mansioni.

Lamentava, pertanto, l’illegittimità della cessione del ramo d’azienda e il carattere illecito dell’appalto di servizi intercorrente tra le società convenute, chiedendo il reintegro immediato nel proprio posto di lavoro.

Infine, nelle more del giudizio, il ricorrente era stato definitivamente licenziato.

 

2. La decisione del Tribunale di Bologna

All’esito dell’istruzione svolta e, in particolare, dell’esame della documentazione prodotta dalle società convenute, il giudice ha ritenuto pienamente provata la genuinità della cessione del ramo d’azienda e l’appartenenza del ricorrente al ramo ceduto.

Ha, inoltre, ritenuto provato il fatto che aveva dato origine al provvedimento disciplinare contestato. Il ricorrente, infatti, mentre era in servizio presso lo stabilimento della committente, aveva attivato manualmente uno degli allarmi antincendio, senza che vi fosse alcun principio o sospetto di incendio, né presenza di fumo, dunque senza giustificato motivo.

A seguito di quanto accaduto, la committente aveva, pertanto, chiesto ed ottenuto dalla società appaltatrice l’esonero del lavoratore dal servizio presso la propria sede, attivando la clausola di gradimento presente nel contratto di appalto in essere.

In ragione di quanto accertato, il Tribunale ha ritenuto pienamente legittimo l’esercizio del diritto della committente di richiedere l’allontanamento del dipendente della società appaltatrice, stabilendo che la clausola di gradimento “non è incompatibile con il sistema giuslavoristico atteso che la stessa è strumento per intervenire in ipotesi di incompatibilità aziendale che rilevano nel nostro ordinamento in ragione dello stato di disorganizzazione e disfunzione che può verificarsi nell’unità produttiva” (Cfr. Cass. Civ. sez. l. n. 4265/2007).

Il ricorso – legittimo – a tale clausola determina per il datore di lavoro l’impossibilità oggettiva di impiegare il lavoratore presso l’appalto in oggetto.

Da ciò ne consegue l’impossibilità per il lavoratore di ottenere la riammissione in servizio presso lo stabilimento della società committente senza il consenso di quest’ultima, essendo la stessa estranea al rapporto di lavoro.

Per le ragioni esposte, il Tribunale ha ritenuto il ricorso proposto dal lavoratore infondato, respingendolo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile su http://www.giuraemilia.it/