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Via libera del Senato ai nuovi reati di omicidio e lesioni personali stradali

Via libera del Senato ai nuovi reati di omicidio e lesioni personali stradali
Via libera del Senato ai nuovi reati di omicidio e lesioni personali stradali

Premessa

Il 2 marzo 2016 il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge (unificante i disegni n. 859-1357-1378-1484-1553-D) recante l’introduzione nell’ordito codicistico del reato di omicidio stradale (art. 589-bis), del reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis) e delle fattispecie di fuga del conducente in caso di omicidio stradale o di lesioni personali stradali (artt. 589-ter e art. 590-ter). A ciò si aggiunge la predisposizione di una norma ad hoc volta a regolare il computo delle circostanze (art. 590-quater), nonché di una specifica disposizione volta a perimetrare gli elementi normativi di “strade urbane e strade extraurbane” (art. 590-quinquies).

Il testo licenziato dall’Assemblea - non ancora pubblicato - pone fine al tormentato iter parlamentare riguardante la rivisitazione dello statuto normativo e sanzionatorio predisposto in materia di omicidio e di lesioni stradali. La vexata quaestio che ha ipotecato le discussioni parlamentari e il dibattito in seno all’opinione pubblica si colloca sul piano della dimensione soggettiva delle fattispecie di nuovo conio - in particolare di quelle di omicidio stradale[1] - e si è risolta nell’alternativa tra la strutturazione in chiave colposa o dolosa degli illeciti considerati. In questo senso è possibile notare un andamento “circolare” delle opzioni politico-criminali prospettate: alla tradizionale collocazione dell’omicidio stradale nell’alveo degli omicidi colposi ha fatto seguito la proposta di configurare secondo le cadenze del modello doloso le nuove fattispecie, a sua volta superata dal ritorno al contesto colposo d’origine, come confermato nel testo da ultimo approvato in Senato.

L’evoluzione normativa in materia: un rapido sguardo

Per lungo tempo gli eventi mortali o lesivi, conseguenti a incidente stradale, sono andati incontro al medesimo trattamento sanzionatorio previsto per le ipotesi generiche di omicidio o lesioni colpose (artt. 589 e 590 c.p.). Il crescente numero di sinistri e il parallelo acuirsi della drammaticità delle statistiche sui “morti della strada”, hanno spinto il legislatore a valutare l’opportunità di approntare un regime normativo specificamente dedicato agli eventi lesivi derivanti dalla circolazione stradale, capace di garantire un trattamento sanzionatorio più severo e più adeguato rispetto alla notevole pericolosità insita nell’attività di guida di veicoli.

Un primo intervento normativo è stato operato con l’articolo 2, legge 21 febbraio 2006, n. 102, mediante il quale è stato modificato il capoverso dell’articolo 589 del codice penale: tale innovazione prevedeva che, qualora l’evento morte fosse realizzato «con la violazione delle norme sulla circolazione stradale […] la pena è della reclusione da due a cinque anni». La cornice edittale aveva subito dunque un innalzamento nel minimo, posto che nel caso di omicidio colposo generico la forbice sanzionatoria restava (e tuttora resta) più estesa, andando dai sei mesi ai cinque anni di reclusione[2].

Di ben più ampio respiro si è rivelata la modifica operata dall’articolo 1, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 125. Ispirata dall’esigenza di far fronte all’incremento del pericolosissimo fenomeno del c.d. drive drinking, la novella si è mossa lungo una duplice direttrice: per un verso, il legislatore ha inasprito il trattamento sanzionatorio previsto per le ipotesi di omicidio stradale derivante da violazione della norme sulla circolazione stradale, sanzionato con la reclusione da due a sette anni; per altro verso, ha introdotto - al comma terzo dell’articolo 589 del codice penale - un’aggravante a effetto speciale per il caso di omicidio cagionato da conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l, oppure sotto l’effetto di stupefacenti, fissando la cornice edittale tra i tre e i dieci anni di reclusione. Pena che, a mente del comma quarto dell’articolo 589 del codice penale, poteva arrivare sino ai quindici anni di reclusione nei casi di omicidi plurimi[3]. Ai sensi del nuovo articolo 590-bis del codice penale, inoltre, le maggiori sanzioni irrogate al ricorrere della circostanza di cui all’articolo 589, comma 3, codice penale o di cui all’articolo 590, comma 3, codice penale non vengono coinvolte nel giudizio di bilanciamento delle circostanze: più precisamente, «le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti». Il giro di vite sul corredo sanzionatorio in materia di circolazione stradale è stato completato con la modifica del comma sesto dell’articolo 157 codice penale il quale statuisce il raddoppio dei termini di prescrizione per le ipotesi di cui all’articolo 589, comma secondo, terzo e quarto.

In sintesi, il doppio intervento normativo operato nel biennio 2006-2008 ha progressivamente emancipato le ipotesi di omicidio e lesioni stradali dal regime “comune” previsto per l’omicidio e le lesioni colpose, creando di fatto delle fattispecie autonome di reato, più gravemente sanzionate.

Ambiguità interpretative: il nodo della dimensione soggettiva

Pur a fronte del complessivo irrigidimento dell’impianto normativo, l’assetto sanzionatorio emergente dalla novella del 2008 non ha prodotto i risultati attesi, dal momento che l’esperienza giurisprudenziale ha ben presto rivelato la tendenziale ineffettività dell’intervento penale, quanto meno se inteso come effettiva incarcerazione degli autori dei reati stradali considerati. La cornice edittale tracciata per il reato di omicidio colposo, per quanto in grado di toccare nel massimo lidi sanzionatori elevati (sette anni, dieci anni o quindici anni di reclusione), restava infatti ancorata - nel minimo - a livelli punitivi tali per cui l’istanza repressiva statale finiva per essere vanificata in sede di quantificazione della pena: il combinato emergente dalla tendenza giurisprudenziale a individuare la pena concretamente irrogabile in prossimità dei minimi edittali, e dal (pressoché automatico) riconoscimento delle attenuanti generiche, consentiva infatti di far rientrare anche l’ipotesi di omicidio stradale aggravato (art. 589, co. 3, c.p.) nel range operativo della sospensione condizionale della pena.

Allo scopo di garantire una più incisiva reazione ordinamentale, quanto meno con riferimento a vicende particolarmente gravi, taluna - minoritaria - parte della giurisprudenza ha ritenuto di qualificare come dolosi gli omicidi stradali, cagionati da conducente in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, valorizzando lo schema del c.d. dolo eventuale: colui che si pone alla guida di un veicolo – si è affermato –, pur in condizione di ubriachezza o sotto l’effetto di droghe, si prospetta e accetta il rischio di causare qualche incidente stradale[4]. Di qui la qualificazione dell’eventuale omicidio o delle eventuali lesioni cagionate come eventi dolosi e non colposi.

Nel solco di questo indirizzo giurisprudenziale hanno trovato origine alcuni progetti di legge volti a fornire un aggancio positivo alla qualificazione dell’omicidio stradale in termini di omicidio doloso[5]. Ciò che veniva prospettata era l’introduzione di un articolo 577-bis nel codice penale, rubricato «Omicidio stradale», con trattamento sanzionatorio intermedio rispetto a quello previsto per l’omicidio doloso e quello stabilito per l’omicidio colposo: la dimensione oggettiva della nuova fattispecie postulerebbe la commissione di eventi mortali conseguenti a guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti[6], mentre sul piano soggettivo il mero porsi alla guida di un veicolo in condizioni psico-fisiche alterate avrebbe integrato gli estremi del dolo eventuale.

Questo progetto normativo sconta delle difficoltà operative notevoli, posto che alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite nel caso ThyssenKrupp[7], ai fini dell’accertamento del dolo eventuale, non è sufficiente verificare l’accettazione del rischio dell’evento lesivo, ma è altresì necessario dimostrare che l’agente «si sia per così dire confrontato con esso e infine, dopo aver tutto soppesato, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia consapevolmente determinato ad agire comunque, ad accettare l’eventualità della causazione dell’offesa». In considerazione di questo rigido standard probatorio, negli incidenti stradali mortali - specialmente quelli cagionati da conducente ubriaco o sotto l’effetto di stupefacenti - il dolo eventuale è pressoché indimostrabile[8].

Non solo, ma la nuova fattispecie di omicidio stradale si collocherebbe in rapporto di specialità rispetto all’omicidio doloso comune, così conducendo a un esito opposto rispetto a quell’enforcement della repressione penale che ha ispirato la proposta: la norma speciale sarebbe infatti sanzionata in maniera più mite rispetto a quella generale, con la conseguenza che un omicidio con dolo diretto, commesso alla guida di un veicolo e sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti, rientrerebbe nella più mite ipotesi di «Omicidio stradale», piuttosto che in quella generale di cui all’articolo 577 codice penale.

La nuova disciplina in materia di omicidio colposo e lesioni personali colpose derivanti da circolazione stradale

Tanto considerato sembra corretta la scelta di fare “un passo indietro” e di ricondurre l’omicidio e le lesioni stradali nell’alveo degli illeciti colposi.

Il testo dell’articolo 589-bis del codice penale approvato dal Senato è piuttosto articolato, comprendendo una pluralità di ipotesi di omicidio stradale. Il legislatore ha ritenuto di graduare il trattamento sanzionatorio delle diverse fattispecie in rapporto alla gravità della violazione delle norme sulla circolazione stradale, e dalla quale sia derivato l’evento mortale, ampliando lo spettro di condotte rilevanti, non più limitate a quelle della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.

Il primo comma sanziona l’ipotesi di omicidio colposo stradale, derivante dalla generica violazione delle norme del codice della strada, con la pena della reclusione da due a sette anni. L’opzione normativa è stata quella di confermare la disposizione originariamente contenuta nel comma secondo dell’articolo 589 del codice penale senza modificarne l’impianto sanzionatorio: si è semplicemente inteso dislocare topograficamente l’omicidio stradale “generico” in una sede autonoma.

Al quarto e al quinto comma dell’articolo 589-bis trova cittadinanza un coacervo eterogeneo di ipotesi delittuose, tutte riconducibili al genus delle violazioni di norme sulla circolazione stradale ma che, per ragioni differenti, il legislatore ha considerato particolarmente gravi e ha ritenuto pertanto di sanzionare in modo più severo. È punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni l’omicidio colposo:

- derivante da guida con tasso alcolemico compreso tra 0,8 gr/l e 1,5 gr/l;

- derivante da guida in centro urbano con velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore ai 70 km/h, nonché quello derivante da guida in strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;

- conseguente a circolazione contromano o ad attraversamento di un’intersezione con semaforo rosso;

- conseguente a manovre di inversione in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, o a seguito di sorpasso effettuato in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

Al terzo e quarto comma trovano collocazione le ipotesi di omicidio stradale “aggravato”, conseguente a guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l o sotto l’effetti di stupefacenti, originariamente disciplinate al comma terzo dell’articolo 589 codice penale. Il legislatore ha modificato verso l’alto la cornice edittale di riferimento: la pena della reclusione da tre a dieci anni è stata sostituita con quella della reclusione da otto a dodici anni. Viene altresì confermata, al comma ottavo dell’articolo 589-bis, l’aggravante a effetto speciale per l’ipotesi di omicidio plurimo: in tal caso «si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo», fermo restando il limite massimo dei diciotto anni di reclusione, che va a sostituire quello di quindici anni originariamente previsto dal comma quarto dell’articolo 589 del codice penale.

Al comma sesto e al comma settimo del nuovo articolo 589-bis sono infine disciplinate delle circostanze aggravanti e attenuanti, le quali vanno a incidere sul trattamento sanzionatorio concretamente irrogabile. Per un verso viene introdotta una circostanza a effetto comune per l’ipotesi in cui il fatto «è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria». Per altro verso, il concorso di colpa nell’evento conduce a una diminuzione della pena sino alla metà.

L’articolo 590-bis del codice penale - rubricato «Lesioni personali stradali gravi o gravissime» - segue la medesima cadenza strutturale dell’articolo 589-bis del codice penale, confezionando uno statuto normativo ad hoc per le ipotesi di lesioni gravi o gravissime conseguenti a incidenti stradali, autonomo rispetto a quello delineato per le lesioni colpose “comuni” di cui all’articolo 590 del codice penale e connotato per la previsione di un apparato sanzionatorio comparativamente più severo di quello originariamente predisposto.

Sostanzialmente parallele e identiche sono poi le nuove disposizioni introdotte agli articoli 589-ter del codice penale e 590-ter del codice penale, concernenti l’ipotesi di fuga del conducente a seguito, rispettivamente, di omicidio o lesioni personali stradali: in entrambi i casi il legislatore ha statuito che «la pena è aumentata da un terzo a due terzi», con reclusione in ogni caso non inferiore a cinque anni - per il caso di omicidio - o a tre anni - qualora si versi nell’ipotesi delle lesioni personali -.

L’articolo 590-quater del codice penale sostituisce l’originario articolo 590-bis delcodice penale, confermandone il contenuto ma adeguandolo alle nuove disposizioni, con l’esito per cui il giudice dovrà sempre valutare come prevalenti le circostanze aggravanti disciplinate agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma; 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma; 589-ter e 590-ter: le eventuali attenuanti dovranno essere applicate una volta determinata la pena base alla luce delle predette aggravanti.

Resta fermo il raddoppio dei termini di prescrizione disposto al comma sesto dell’articolo 157 del codice penale: tale disposizione viene modificata sostituendo le parole «589, secondo, terzo e quarto comma» con «589, secondo e terzo comma, e 589-bis». La soglia dell’oblio punitivo, almeno per i casi di omicidio colposo ex articolo 589-bis, comma 2 e comma 3, scatta dunque dopo ventiquattro anni.

La novella incide anche sul versante processuale, ritoccando la disciplina in tema di arresto in flagranza. Il legislatore - dando risposta allo sdegno emerso nell’opinione pubblica nel vedere i «pirati della strada», pur autori di tragici incidenti, lasciati subito in libertà - ha disposto l’arresto obbligatorio nel caso di omicidio stradale conseguente a guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (articolo 380, comma 2, lettera m-quater), codice di procedura penale), mentre nelle altre ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali gravi o gravissime la regola è quella della facoltatività dell’arresto (articolo 381, comma 2, lettera m-quinquies), codice di procedura penale): resta escluso l’arresto nel caso in cui, pur in presenza di ferito grave o gravissimo, il conducente si sia fermato a prestare soccorso (articoli 186, co. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, c.d. codice della strada).

Criticità del nuovo assetto normativo e osservazioni conclusive

Dal testo licenziato in Senato emerge un assetto normativo complessivo - il quale delinea uno statuto penale autonomo per gli incidenti mortali o lesivi conseguenti a violazioni delle regole sulla circolazione stradale, accompagnato da un generale inasprimento del trattamento sanzionatorio applicabile - che, a prima lettura, ha sollevato non poche perplessità.

Al di là della recrudescenza sanzionatoria - veramente notevole per delle fattispecie delittuose solo colpose[9] - stupisce l’opzione politico-criminale di affiancare ai casi di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti le ipotesi di evento mortale o lesivo conseguente alla condotta, certamente colposa, e tuttavia “sobria”, di colui che procede a un’inversione di marcia, o che supera un altro veicolo in presenza di linea continua o in prossimità di attraversamenti pedonali ecc. (art. 589-bis, co. 4 e co. 5; art. 590-bis, co. 4 e co. 5). Il legislatore ha dunque sottoposto alla medesima pena condotte tutto sommato distinte per disvalore e grado di rimproverabilità, operando un appiattimento sanzionatorio difficilmente giustificabile sul piano del principio di proporzione e del principio di colpevolezza[10].

Non sembra inoltre perfettamente equilibrata la complessiva e articolata disciplina delle circostanze applicabili, registrandosi infatti una netta inclinazione verso l’aggravio della pena, come dimostra la mancata introduzione - a fianco dell’aggravante per fuga dopo l’incidente - di una circostanza attenuante nell’ipotesi del conducente che si ferma e presta soccorso alla vittima. Sul versante opposto non si comprende quale sia il maggior disvalore insito nel provocare un incidente con un veicolo privo di assicurazione obbligatoria e, pertanto, per quale motivo tale ipotesi debba andare incontro a un aggravamento della pena (art. 589-bis, co. 6; art. 590-bis, co. 6).

Ancora, le nuove fattispecie incriminatrice prestano il fianco a censure sotto il profilo della determinatezza, dal momento che mancano delle espresse indicazioni capaci di chiarire elementi come quello di «in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi» (art. 589-bis, co. 5, n. 3): tale lacuna non potrà che essere colmata in via interpretativa, così esponendo alla discrezionalità del giudice la determinazione concreta della dimensione oggettiva delle fattispecie, con il serio rischio di vulnerare il principio di uguaglianza.

Le osservazioni ora effettuate impongono di soffermare brevemente l’attenzione su un profilo ulteriore, quello della necessità o meno delle nuove disposizioni codicistiche. La riflessione legislativa è stata infatti fortemente influenzata dal verificarsi di taluni episodi drammatici i quali, anche per la risonanza loro accordata a livello mediatico, hanno scosso l’opinione pubblica: di qui l’esigenza di fornire una risposta adeguata alla domanda - proveniente da più parti - di giustizia esemplare per chi, mettendosi al volante di un veicolo, lede o pone in pericolo la vita e l’integrità fisica.

Tale risposta - come visto - si è concretizzata sia accordando autonomia tassonomica alle fattispecie di omicidio e lesioni personali, orbitanti attorno alla circolazione di veicoli; sia innalzando l’afflittività dell’apparato sanzionatorio. Il precipitato codicistico, lungi dal garantire la coerenza del microcosmo normativo introdotto, presenta tuttavia diverse zone d’ombra, al punto che - forse - il fine del rafforzamento sanzionatorio avrebbe potuto essere realizzato in modo più mirato e lineare, sfruttando il sostrato normativo esistente: ad esempio, limitando l’intervento a un innalzamento del mimino edittale previsto all’articolo 589, comma 3, codice penale in modo tale da evitare la gora della sospensione condizionale della pena, vero tallone d’Achille della pregressa disciplina.

 

[1] Ma il tema coinvolge anche la diversa ipotesi di lesioni personali gravi o gravissime.

[2] È stato parallelamente rivisitato anche l’art. 590, il cui terzo comma è stato modificato nel senso che, nel caso di lesioni gravi conseguenti a violazione delle norme sulla circolazione stradale, la pena non è quella della reclusione da uno a sei mesi o della multa - prevista per le generiche lesioni colpose gravi dalla prima parte del comma secondo - e neppure quella della reclusione da tre mesi a due anni o della multa - irrogata nel caso di generiche lesioni colpose gravissime, ex comma secondo, parte seconda - bensì quella della reclusione da tre mesi a un anno o della multa; mentre nel caso di lesioni gravissime, la forbice edittale va da uno a tre anni di reclusione.

[3] Anche nel 2008 la riconfigurazione dell’omicidio stradale colposo è andata di pari passo con analoghi inasprimenti sanzionatori in tema di lesioni personali colpose, gravi o gravissime. In particolare l’art. 1, co. 1, lett. d), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, ha aggiunto un secondo periodo all’art. 590, co. 4, il quale prevede che «Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».

[4] Cfr. Cass., sez. I, 1 febbraio 2001, n. 10411; Cass., sez. VI, 24 gennaio 2014, n. 7389; Cass., sez. I, 26 marzo 2015, n. 37606.

[5] Sul punto Amati E., L’omicidio stradale tra istanze repressive e principi costituzionali in materia penale, Relazione tenuta al Convegno “Il nuovo reato di omicido stradale. Fra enfasi mediatica e problematiche giuridiche”, Udine, 6 marzo 2015.

[6] Oltre che nel caso di morte conseguente a circolazione con velocità superiore al doppio del limite prescritto.

[7] Cass., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343.

[8] Così Pisa P., L’omicidio stradale nell’eclissi giurisprudenziale del dolo eventuale, in Dir. pen. proc., 2, 2016, p. 147.

[9] L’innalzamento draconiano delle pene, disposto in tema di omicidio e lesioni colposi derivanti da circolazione stradale, potrebbe peraltro sollevare non pochi dubbi di compatibilità costituzionale se paragonato alla cornice edittale fissata per i gli incidenti, lesivi o mortali, verificatisi sul luogo di lavoro: i due settori - quello stradale e quello lavorativo - sono stati tradizionalmente disciplinati in via unitaria agli artt. 589 e 590 c.p., e il diverso trattamento sanzionatorio ora previsto non pare giustificato da un diverso disvalore delle relative condotte (eccezion fatta per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza o di guida sotto l’effetto di stupefacenti).

Premessa

Il 2 marzo 2016 il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge (unificante i disegni n. 859-1357-1378-1484-1553-D) recante l’introduzione nell’ordito codicistico del reato di omicidio stradale (art. 589-bis), del reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis) e delle fattispecie di fuga del conducente in caso di omicidio stradale o di lesioni personali stradali (artt. 589-ter e art. 590-ter). A ciò si aggiunge la predisposizione di una norma ad hoc volta a regolare il computo delle circostanze (art. 590-quater), nonché di una specifica disposizione volta a perimetrare gli elementi normativi di “strade urbane e strade extraurbane” (art. 590-quinquies).

Il testo licenziato dall’Assemblea - non ancora pubblicato - pone fine al tormentato iter parlamentare riguardante la rivisitazione dello statuto normativo e sanzionatorio predisposto in materia di omicidio e di lesioni stradali. La vexata quaestio che ha ipotecato le discussioni parlamentari e il dibattito in seno all’opinione pubblica si colloca sul piano della dimensione soggettiva delle fattispecie di nuovo conio - in particolare di quelle di omicidio stradale[1] - e si è risolta nell’alternativa tra la strutturazione in chiave colposa o dolosa degli illeciti considerati. In questo senso è possibile notare un andamento “circolare” delle opzioni politico-criminali prospettate: alla tradizionale collocazione dell’omicidio stradale nell’alveo degli omicidi colposi ha fatto seguito la proposta di configurare secondo le cadenze del modello doloso le nuove fattispecie, a sua volta superata dal ritorno al contesto colposo d’origine, come confermato nel testo da ultimo approvato in Senato.

L’evoluzione normativa in materia: un rapido sguardo

Per lungo tempo gli eventi mortali o lesivi, conseguenti a incidente stradale, sono andati incontro al medesimo trattamento sanzionatorio previsto per le ipotesi generiche di omicidio o lesioni colpose (artt. 589 e 590 c.p.). Il crescente numero di sinistri e il parallelo acuirsi della drammaticità delle statistiche sui “morti della strada”, hanno spinto il legislatore a valutare l’opportunità di approntare un regime normativo specificamente dedicato agli eventi lesivi derivanti dalla circolazione stradale, capace di garantire un trattamento sanzionatorio più severo e più adeguato rispetto alla notevole pericolosità insita nell’attività di guida di veicoli.

Un primo intervento normativo è stato operato con l’articolo 2, legge 21 febbraio 2006, n. 102, mediante il quale è stato modificato il capoverso dell’articolo 589 del codice penale: tale innovazione prevedeva che, qualora l’evento morte fosse realizzato «con la violazione delle norme sulla circolazione stradale […] la pena è della reclusione da due a cinque anni». La cornice edittale aveva subito dunque un innalzamento nel minimo, posto che nel caso di omicidio colposo generico la forbice sanzionatoria restava (e tuttora resta) più estesa, andando dai sei mesi ai cinque anni di reclusione[2].

Di ben più ampio respiro si è rivelata la modifica operata dall’articolo 1, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 125. Ispirata dall’esigenza di far fronte all’incremento del pericolosissimo fenomeno del c.d. drive drinking, la novella si è mossa lungo una duplice direttrice: per un verso, il legislatore ha inasprito il trattamento sanzionatorio previsto per le ipotesi di omicidio stradale derivante da violazione della norme sulla circolazione stradale, sanzionato con la reclusione da due a sette anni; per altro verso, ha introdotto - al comma terzo dell’articolo 589 del codice penale - un’aggravante a effetto speciale per il caso di omicidio cagionato da conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l, oppure sotto l’effetto di stupefacenti, fissando la cornice edittale tra i tre e i dieci anni di reclusione. Pena che, a mente del comma quarto dell’articolo 589 del codice penale, poteva arrivare sino ai quindici anni di reclusione nei casi di omicidi plurimi[3]. Ai sensi del nuovo articolo 590-bis del codice penale, inoltre, le maggiori sanzioni irrogate al ricorrere della circostanza di cui all’articolo 589, comma 3, codice penale o di cui all’articolo 590, comma 3, codice penale non vengono coinvolte nel giudizio di bilanciamento delle circostanze: più precisamente, «le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti». Il giro di vite sul corredo sanzionatorio in materia di circolazione stradale è stato completato con la modifica del comma sesto dell’articolo 157 codice penale il quale statuisce il raddoppio dei termini di prescrizione per le ipotesi di cui all’articolo 589, comma secondo, terzo e quarto.

In sintesi, il doppio intervento normativo operato nel biennio 2006-2008 ha progressivamente emancipato le ipotesi di omicidio e lesioni stradali dal regime “comune” previsto per l’omicidio e le lesioni colpose, creando di fatto delle fattispecie autonome di reato, più gravemente sanzionate.

Ambiguità interpretative: il nodo della dimensione soggettiva

Pur a fronte del complessivo irrigidimento dell’impianto normativo, l’assetto sanzionatorio emergente dalla novella del 2008 non ha prodotto i risultati attesi, dal momento che l’esperienza giurisprudenziale ha ben presto rivelato la tendenziale ineffettività dell’intervento penale, quanto meno se inteso come effettiva incarcerazione degli autori dei reati stradali considerati. La cornice edittale tracciata per il reato di omicidio colposo, per quanto in grado di toccare nel massimo lidi sanzionatori elevati (sette anni, dieci anni o quindici anni di reclusione), restava infatti ancorata - nel minimo - a livelli punitivi tali per cui l’istanza repressiva statale finiva per essere vanificata in sede di quantificazione della pena: il combinato emergente dalla tendenza giurisprudenziale a individuare la pena concretamente irrogabile in prossimità dei minimi edittali, e dal (pressoché automatico) riconoscimento delle attenuanti generiche, consentiva infatti di far rientrare anche l’ipotesi di omicidio stradale aggravato (art. 589, co. 3, c.p.) nel range operativo della sospensione condizionale della pena.

Allo scopo di garantire una più incisiva reazione ordinamentale, quanto meno con riferimento a vicende particolarmente gravi, taluna - minoritaria - parte della giurisprudenza ha ritenuto di qualificare come dolosi gli omicidi stradali, cagionati da conducente in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, valorizzando lo schema del c.d. dolo eventuale: colui che si pone alla guida di un veicolo – si è affermato –, pur in condizione di ubriachezza o sotto l’effetto di droghe, si prospetta e accetta il rischio di causare qualche incidente stradale[4]. Di qui la qualificazione dell’eventuale omicidio o delle eventuali lesioni cagionate come eventi dolosi e non colposi.

Nel solco di questo indirizzo giurisprudenziale hanno trovato origine alcuni progetti di legge volti a fornire un aggancio positivo alla qualificazione dell’omicidio stradale in termini di omicidio doloso[5]. Ciò che veniva prospettata era l’introduzione di un articolo 577-bis nel codice penale, rubricato «Omicidio stradale», con trattamento sanzionatorio intermedio rispetto a quello previsto per l’omicidio doloso e quello stabilito per l’omicidio colposo: la dimensione oggettiva della nuova fattispecie postulerebbe la commissione di eventi mortali conseguenti a guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti[6], mentre sul piano soggettivo il mero porsi alla guida di un veicolo in condizioni psico-fisiche alterate avrebbe integrato gli estremi del dolo eventuale.

Questo progetto normativo sconta delle difficoltà operative notevoli, posto che alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite nel caso ThyssenKrupp[7], ai fini dell’accertamento del dolo eventuale, non è sufficiente verificare l’accettazione del rischio dell’evento lesivo, ma è altresì necessario dimostrare che l’agente «si sia per così dire confrontato con esso e infine, dopo aver tutto soppesato, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia consapevolmente determinato ad agire comunque, ad accettare l’eventualità della causazione dell’offesa». In considerazione di questo rigido standard probatorio, negli incidenti stradali mortali - specialmente quelli cagionati da conducente ubriaco o sotto l’effetto di stupefacenti - il dolo eventuale è pressoché indimostrabile[8].

Non solo, ma la nuova fattispecie di omicidio stradale si collocherebbe in rapporto di specialità rispetto all’omicidio doloso comune, così conducendo a un esito opposto rispetto a quell’enforcement della repressione penale che ha ispirato la proposta: la norma speciale sarebbe infatti sanzionata in maniera più mite rispetto a quella generale, con la conseguenza che un omicidio con dolo diretto, commesso alla guida di un veicolo e sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti, rientrerebbe nella più mite ipotesi di «Omicidio stradale», piuttosto che in quella generale di cui all’articolo 577 codice penale.

La nuova disciplina in materia di omicidio colposo e lesioni personali colpose derivanti da circolazione stradale

Tanto considerato sembra corretta la scelta di fare “un passo indietro” e di ricondurre l’omicidio e le lesioni stradali nell’alveo degli illeciti colposi.

Il testo dell’articolo 589-bis del codice penale approvato dal Senato è piuttosto articolato, comprendendo una pluralità di ipotesi di omicidio stradale. Il legislatore ha ritenuto di graduare il trattamento sanzionatorio delle diverse fattispecie in rapporto alla gravità della violazione delle norme sulla circolazione stradale, e dalla quale sia derivato l’evento mortale, ampliando lo spettro di condotte rilevanti, non più limitate a quelle della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.

Il primo comma sanziona l’ipotesi di omicidio colposo stradale, derivante dalla generica violazione delle norme del codice della strada, con la pena della reclusione da due a sette anni. L’opzione normativa è stata quella di confermare la disposizione originariamente contenuta nel comma secondo dell’articolo 589 del codice penale senza modificarne l’impianto sanzionatorio: si è semplicemente inteso dislocare topograficamente l’omicidio stradale “generico” in una sede autonoma.

Al quarto e al quinto comma dell’articolo 589-bis trova cittadinanza un coacervo eterogeneo di ipotesi delittuose, tutte riconducibili al genus delle violazioni di norme sulla circolazione stradale ma che, per ragioni differenti, il legislatore ha considerato particolarmente gravi e ha ritenuto pertanto di sanzionare in modo più severo. È punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni l’omicidio colposo:

- derivante da guida con tasso alcolemico compreso tra 0,8 gr/l e 1,5 gr/l;

- derivante da guida in centro urbano con velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore ai 70 km/h, nonché quello derivante da guida in strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;

- conseguente a circolazione contromano o ad attraversamento di un’intersezione con semaforo rosso;

- conseguente a manovre di inversione in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, o a seguito di sorpasso effettuato in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

Al terzo e quarto comma trovano collocazione le ipotesi di omicidio stradale “aggravato”, conseguente a guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l o sotto l’effetti di stupefacenti, originariamente disciplinate al comma terzo dell’articolo 589 codice penale. Il legislatore ha modificato verso l’alto la cornice edittale di riferimento: la pena della reclusione da tre a dieci anni è stata sostituita con quella della reclusione da otto a dodici anni. Viene altresì confermata, al comma ottavo dell’articolo 589-bis, l’aggravante a effetto speciale per l’ipotesi di omicidio plurimo: in tal caso «si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo», fermo restando il limite massimo dei diciotto anni di reclusione, che va a sostituire quello di quindici anni originariamente previsto dal comma quarto dell’articolo 589 del codice penale.

Al comma sesto e al comma settimo del nuovo articolo 589-bis sono infine disciplinate delle circostanze aggravanti e attenuanti, le quali vanno a incidere sul trattamento sanzionatorio concretamente irrogabile. Per un verso viene introdotta una circostanza a effetto comune per l’ipotesi in cui il fatto «è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria». Per altro verso, il concorso di colpa nell’evento conduce a una diminuzione della pena sino alla metà.

L’articolo 590-bis del codice penale - rubricato «Lesioni personali stradali gravi o gravissime» - segue la medesima cadenza strutturale dell’articolo 589-bis del codice penale, confezionando uno statuto normativo ad hoc per le ipotesi di lesioni gravi o gravissime conseguenti a incidenti stradali, autonomo rispetto a quello delineato per le lesioni colpose “comuni” di cui all’articolo 590 del codice penale e connotato per la previsione di un apparato sanzionatorio comparativamente più severo di quello originariamente predisposto.

Sostanzialmente parallele e identiche sono poi le nuove disposizioni introdotte agli articoli 589-ter del codice penale e 590-ter del codice penale, concernenti l’ipotesi di fuga del conducente a seguito, rispettivamente, di omicidio o lesioni personali stradali: in entrambi i casi il legislatore ha statuito che «la pena è aumentata da un terzo a due terzi», con reclusione in ogni caso non inferiore a cinque anni - per il caso di omicidio - o a tre anni - qualora si versi nell’ipotesi delle lesioni personali -.

L’articolo 590-quater del codice penale sostituisce l’originario articolo 590-bis delcodice penale, confermandone il contenuto ma adeguandolo alle nuove disposizioni, con l’esito per cui il giudice dovrà sempre valutare come prevalenti le circostanze aggravanti disciplinate agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma; 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma; 589-ter e 590-ter: le eventuali attenuanti dovranno essere applicate una volta determinata la pena base alla luce delle predette aggravanti.

Resta fermo il raddoppio dei termini di prescrizione disposto al comma sesto dell’articolo 157 del codice penale: tale disposizione viene modificata sostituendo le parole «589, secondo, terzo e quarto comma» con «589, secondo e terzo comma, e 589-bis». La soglia dell’oblio punitivo, almeno per i casi di omicidio colposo ex articolo 589-bis, comma 2 e comma 3, scatta dunque dopo ventiquattro anni.

La novella incide anche sul versante processuale, ritoccando la disciplina in tema di arresto in flagranza. Il legislatore - dando risposta allo sdegno emerso nell’opinione pubblica nel vedere i «pirati della strada», pur autori di tragici incidenti, lasciati subito in libertà - ha disposto l’arresto obbligatorio nel caso di omicidio stradale conseguente a guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (articolo 380, comma 2, lettera m-quater), codice di procedura penale), mentre nelle altre ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali gravi o gravissime la regola è quella della facoltatività dell’arresto (articolo 381, comma 2, lettera m-quinquies), codice di procedura penale): resta escluso l’arresto nel caso in cui, pur in presenza di ferito grave o gravissimo, il conducente si sia fermato a prestare soccorso (articoli 186, co. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, c.d. codice della strada).

Criticità del nuovo assetto normativo e osservazioni conclusive

Dal testo licenziato in Senato emerge un assetto normativo complessivo - il quale delinea uno statuto penale autonomo per gli incidenti mortali o lesivi conseguenti a violazioni delle regole sulla circolazione stradale, accompagnato da un generale inasprimento del trattamento sanzionatorio applicabile - che, a prima lettura, ha sollevato non poche perplessità.

Al di là della recrudescenza sanzionatoria - veramente notevole per delle fattispecie delittuose solo colpose[9] - stupisce l’opzione politico-criminale di affiancare ai casi di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti le ipotesi di evento mortale o lesivo conseguente alla condotta, certamente colposa, e tuttavia “sobria”, di colui che procede a un’inversione di marcia, o che supera un altro veicolo in presenza di linea continua o in prossimità di attraversamenti pedonali ecc. (art. 589-bis, co. 4 e co. 5; art. 590-bis, co. 4 e co. 5). Il legislatore ha dunque sottoposto alla medesima pena condotte tutto sommato distinte per disvalore e grado di rimproverabilità, operando un appiattimento sanzionatorio difficilmente giustificabile sul piano del principio di proporzione e del principio di colpevolezza[10].

Non sembra inoltre perfettamente equilibrata la complessiva e articolata disciplina delle circostanze applicabili, registrandosi infatti una netta inclinazione verso l’aggravio della pena, come dimostra la mancata introduzione - a fianco dell’aggravante per fuga dopo l’incidente - di una circostanza attenuante nell’ipotesi del conducente che si ferma e presta soccorso alla vittima. Sul versante opposto non si comprende quale sia il maggior disvalore insito nel provocare un incidente con un veicolo privo di assicurazione obbligatoria e, pertanto, per quale motivo tale ipotesi debba andare incontro a un aggravamento della pena (art. 589-bis, co. 6; art. 590-bis, co. 6).

Ancora, le nuove fattispecie incriminatrice prestano il fianco a censure sotto il profilo della determinatezza, dal momento che mancano delle espresse indicazioni capaci di chiarire elementi come quello di «in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi» (art. 589-bis, co. 5, n. 3): tale lacuna non potrà che essere colmata in via interpretativa, così esponendo alla discrezionalità del giudice la determinazione concreta della dimensione oggettiva delle fattispecie, con il serio rischio di vulnerare il principio di uguaglianza.

Le osservazioni ora effettuate impongono di soffermare brevemente l’attenzione su un profilo ulteriore, quello della necessità o meno delle nuove disposizioni codicistiche. La riflessione legislativa è stata infatti fortemente influenzata dal verificarsi di taluni episodi drammatici i quali, anche per la risonanza loro accordata a livello mediatico, hanno scosso l’opinione pubblica: di qui l’esigenza di fornire una risposta adeguata alla domanda - proveniente da più parti - di giustizia esemplare per chi, mettendosi al volante di un veicolo, lede o pone in pericolo la vita e l’integrità fisica.

Tale risposta - come visto - si è concretizzata sia accordando autonomia tassonomica alle fattispecie di omicidio e lesioni personali, orbitanti attorno alla circolazione di veicoli; sia innalzando l’afflittività dell’apparato sanzionatorio. Il precipitato codicistico, lungi dal garantire la coerenza del microcosmo normativo introdotto, presenta tuttavia diverse zone d’ombra, al punto che - forse - il fine del rafforzamento sanzionatorio avrebbe potuto essere realizzato in modo più mirato e lineare, sfruttando il sostrato normativo esistente: ad esempio, limitando l’intervento a un innalzamento del mimino edittale previsto all’articolo 589, comma 3, codice penale in modo tale da evitare la gora della sospensione condizionale della pena, vero tallone d’Achille della pregressa disciplina.

 

[1] Ma il tema coinvolge anche la diversa ipotesi di lesioni personali gravi o gravissime.

[2] È stato parallelamente rivisitato anche l’art. 590, il cui terzo comma è stato modificato nel senso che, nel caso di lesioni gravi conseguenti a violazione delle norme sulla circolazione stradale, la pena non è quella della reclusione da uno a sei mesi o della multa - prevista per le generiche lesioni colpose gravi dalla prima parte del comma secondo - e neppure quella della reclusione da tre mesi a due anni o della multa - irrogata nel caso di generiche lesioni colpose gravissime, ex comma secondo, parte seconda - bensì quella della reclusione da tre mesi a un anno o della multa; mentre nel caso di lesioni gravissime, la forbice edittale va da uno a tre anni di reclusione.

[3] Anche nel 2008 la riconfigurazione dell’omicidio stradale colposo è andata di pari passo con analoghi inasprimenti sanzionatori in tema di lesioni personali colpose, gravi o gravissime. In particolare l’art. 1, co. 1, lett. d), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, ha aggiunto un secondo periodo all’art. 590, co. 4, il quale prevede che «Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».

[4] Cfr. Cass., sez. I, 1 febbraio 2001, n. 10411; Cass., sez. VI, 24 gennaio 2014, n. 7389; Cass., sez. I, 26 marzo 2015, n. 37606.

[5] Sul punto Amati E., L’omicidio stradale tra istanze repressive e principi costituzionali in materia penale, Relazione tenuta al Convegno “Il nuovo reato di omicido stradale. Fra enfasi mediatica e problematiche giuridiche”, Udine, 6 marzo 2015.

[6] Oltre che nel caso di morte conseguente a circolazione con velocità superiore al doppio del limite prescritto.

[7] Cass., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343.

[8] Così Pisa P., L’omicidio stradale nell’eclissi giurisprudenziale del dolo eventuale, in Dir. pen. proc., 2, 2016, p. 147.

[9] L’innalzamento draconiano delle pene, disposto in tema di omicidio e lesioni colposi derivanti da circolazione stradale, potrebbe peraltro sollevare non pochi dubbi di compatibilità costituzionale se paragonato alla cornice edittale fissata per i gli incidenti, lesivi o mortali, verificatisi sul luogo di lavoro: i due settori - quello stradale e quello lavorativo - sono stati tradizionalmente disciplinati in via unitaria agli artt. 589 e 590 c.p., e il diverso trattamento sanzionatorio ora previsto non pare giustificato da un diverso disvalore delle relative condotte (eccezion fatta per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza o di guida sotto l’effetto di stupefacenti).