L’individuazione dell’opera d’arte contemporanea
La legge italiana sul Diritto D’Autore fornisce la definizione di opera dell’ingegno all’art. 1 come di seguito: “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Tale definizione indica le caratteristiche che l’opera deve possedere per ammetterne la tutela. Cosa accade se l’opera non viene identificata?
La conditio sine qua non per verificare l’esistenza dei sopraindicati requisiti è l’individuazione dell’opera d’arte; saranno di seguito riportati dei casi interessanti, principalmente in materia doganale, volti a dimostrare la complessità di tale individuazione.
Nel 1892 la Corte americana ha cercato di delimitare la nozione di opera d’arte con la pronuncia del caso Perri. Vennero importate in America alcune finestre rappresentanti delle figure bibliche, i beni furono classificati nel paragrafo 122 del Tariff Act del 1890 come “all stained or painted window glass and stained or painted glass windows” applicando una tassazione del 45% sul valore dei beni. Ad avviso di Perri una corretta classificazione dei beni ai sensi del Tariff Act del 1890 avrebbe dovuto collocarli nel paragrafo 465 di questo, ovvero applicando una tassazione del 15% “on painting in oils and watercolors” affermando che le opere in questione rappresentassero comunque un lavoro creato da “artists of superior merit”. La Corte sostenne che il lavoro potesse esser considerato artistico perché bello ma non rientrava, ad avviso di questa, nella categoria delle arti figurative.
La Corte decise di suddividere le opere in quattro distinte categorie: la prima per le arti figurative dal carattere ornamentale come dipinti in olio e la seconda per oggetti destinati a fini ornamentali ma di minor valore rispetto ai primi, in quanto suscettibili di una riproduzione illimitata come accade per le statue o i vasi. La terza categoria racchiude gli oggetti con un fine ornamentale che però sono anche utili e proprio in questa categoria la corte decide di far rientrare il lavoro di Perri. La quarta e ultima classe invece racchiude tutti gli oggetti che hanno valore prettamente funzionale, ma dotati di un elemento ornamentale per renderli più piacevoli allo sguardo. Più un oggetto risultava essere utile, minori erano le probabilità che potesse esser collocato nella categoria delle arti figurative.
Nel 1926 il transatlantico Paris arrivò a New York con a bordo circa 20 opere di uno degli scultori più noti del novecento, Costantin Brancusi. La scultura “Bird in Space” venne erroneamente catalogata come un utensile da cucina e non come un’opera d’arte. L’opera fu descritta come un oggetto “in bronze about 4 1\2 feethigh supported by as cylindrical baseabout 6 inches in diameter and 6 inches in high”, fu tassata per il 40% del valore materiale, ovvero non sottoposta al regime di agevolazione fiscale previsto per le opere d’arte. Lo scultore rumeno decise di citare in giudizio il Governo degli USA rivendicando i suoi diritti ai sensi dell’art. 1704 del Tariff Act, il quale prevedeva l’esenzione dalle tasse di importazioni per le opere d’arte, senza però indicare cosa si intendesse per opera d’arte.
Il processo durò due anni e l’avvocato del Governo degli USA citò a sostegno della propria tesi il caso Olivotti vs. USA del 1916. Furono importate negli USA delle riproduzioni in marmo di opere greche, nello specifico una seduta e un’acquasantiera. Il lavoro importato fu tassato del 45% perché rientrante nel paragrafo 98 del Tariff Act del 1913 come “marble wholly or partly manufactured into monuments, benches, vases and other articles”, mentre l’importatore sosteneva che la voce corretta fosse quella sotto il paragrafo 376 per gli “works of arts including...sculptures”, tassata del 15% sul valore del bene. In questo caso la corte determinò i criteri per definire cosa può essere considerato arte ai fini dell’esenzione fiscale e quali requisiti occorrono. Fondamentalmente, la Corte americana crea con il caso Olivotti un vero e proprio test e cioè il test della rappresentazione per cui è possibile tutelare “natural objects as the artist sees them appealing to the the emotion through the eye alone”. Nel caso in questione manca quindi il requisito considerato fondamentale dalla corte. Infatti non vi è una rappresentazione di oggetti naturali. A tal proposito, questa afferma: “In our opinion the expression work of art was not designed by the congress to cover the whole range of the beautifull and artistic, but only those production of the artists which are something more than ornamentasl or decorative”. Nonostante il precedente Olivotti vs. USA, la Corte decise di riconoscere la natura di opera d’arte alla controversa scultura del Brancusi.
Brancusi fu sostenuto da influenti personaggi del panorama artistico, il fotografo, nonché acquirente dell’opera, Steichen, lo scultore Epstein, Crowninshield l’editore di Vanity Fair e il critico d’arte McBride. In particolare, Steichen era dell’opinione che per quanto l’opera potesse “apparentemente” non sembrare un volatile, a suo avviso lo rappresentava in quanto quella era la volontà dell’artista.
I giudici hanno preso le distanze dai criteri di identificazione dell’opera d’arte ai fini della tutela delimitati dal caso Olivotti, si prende coscienza dello sviluppo della corrente dell’astrattismo e delle caratteristiche di questa. Si pone l’accento sulla forma interna dell’opera e sul suo contenuto. La diversa valutazione dell’opera d’arte rispetto al passato permette di identificarla come oggetto di tutela con tutte le conseguenze che ne derivano. Il giudice Waite nel prendere la decisione finale afferma: “Bird in space è un oggetto bello, dal profilo simmetrico. Ci può essere qualche difficoltà ad associarla con un uccello, ma è piacevole da guardare ed è una produzione originale di uno scultore professionista”.
Nel 2006 la nota galleria Londinese Haunch of Venison importò due opere d’arte contemporanea dagli USA, precisamente delle luci al neon di Falvin e dei video di Viola. La galleria dichiarò le opere d’arte, in quanto il Chapter 97 del Common Customs Tariff britannico prevede per queste l‘esenzione dalla tassa doganale, e di poter apporre il VAT con l’aliquota del 5%.
Proprio come nel caso Brancusi, l’autorità doganale britannica catalogò le opere in questione come oggetti di uso comune, quindi non sottoponibili al regime delle agevolazioni fiscali.
La galleria decise di ricorrere al Vat and Duties Tribunal lamentando la difficoltà di collocare nelle sottocategorie previste dal Chapter 97 le opere d’arte contemporanea e richiamando, a tal riguardo, la sentenza Onnasch and in Krystyna Gmurzynska-Bscher v Oberfinanzdirektion Köln della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che stabilisce come classificare un articolo nel momento in cui rientra in più categorie, oppure se la natura dell’articolo fa sorgere dei dubbi.
La pronuncia riguarda una gallerista tedesca, di Colonia, che riteneva fosse possibile applicare al suo quadro di metallo una tariffa doganale ridotta, in quanto rientrante nelle voci 97 01 e 97 03 della tariffa doganale comune. Ad avviso dell’Oberfinanzdirektion invece il quadretto rientrava sotto la voce 83 06, la quale comprende “altri oggetti di ornamento di metalli comuni soggetti alla normale aliquota”. La gallerista sosteneva che seguendo la prassi comunitaria, le creazioni oggetto di disputa dovessero essere considerate a tutti gli effetti delle opere dell’ingegno, considerando le loro caratteristiche oggettive in quanto sculture oppure catalogandole come pezzi da collezione, in virtù del loro valore storico.
Il tribunale tedesco decise di rivolgersi alla Corte di Giustizia dellUnione Europea, in quanto la questione riguardava l‘interpretazione di una normativa comunitaria La Corte affermò che è possibile, nonché preferibile, far rientrare i lavori in questione all’interno della categoria delle opere d’arte, quindi nel capitolo 97 riguardante “oggetti d’arte di collezione e di antichità”. La nota 4 premessa al capitolo 97 della TDC è il fondamento della sentenza in questione, in quanto da questa nota evince che in caso di dubbi sulla natura dell’oggetto è preferibile farlo rientrare nel capitolo riguardante gli oggetti d’arte di collezione e di antichità.
Il Vat and Duties Tribunal è ricorso ad un ulteriore precedente, ovvero il caso del 1985 Reinhard Onnasch v. Haupzollamt Berlin riguardante l’opera “Mood.1 motor section Giant Soft Fan”, importata da un commerciante d’arte di Berlino, la quale inizialmente è stata posta sotto un numero di codice 99 03, in cui rientrano le “opere originali dell’arte statutaria e dell’arte scultorea, di qualsiasi materia che è esente da dazi doganali”, e successivamente classificata dall’ufficio doganale principale di Berlino sotto la voce 39 01 che “congloba un gruppo di materie plastiche sintetiche, ed applicava il dazio doganale del 14.2 % sul valore dichiarato in dogana”. La sopracitata pronuncia rileva in quanto statuisce che se alcuni oggetti rientrano sia nel capitolo 99 della tariffa doganale comune che in altri capitoli, come in questo caso, è preferibile scegliere di farli rientrare nel capitolo 99, perché ad avviso della Corte risulta ingiusto tassare un’opera in virtù del materiale di cui l‘opera è composta.
Il Vat and Duties Tribunal, in virtù di questi precedenti, ammette un’interpretazione estensiva dei vari titoli del Chapter 97, per permettere alle opere d’avanguardia di rientravi e trovare una tutela adeguata prescindendo dal valore materiale dell’oggetto.
Viene accolta la richiesta avanzata dalla gallerista di riconoscere le opere di Viola e Falvin come sculture, ma rigettata la proposta di considerarli oggetti da collezione per il loro valore storico. Un’opera d’arte, ad avviso della Corte, non può essere considerata tale solo se assemblata.
Purtroppo, la Commissione Europea è tornata sulla questione con il Regolamento 731/2010. Molti uffici doganali di diversi stati membri si sono trovati ad affrontare casi simili, con non poche difficoltà ed hanno deciso quindi di far presente la questione alla Commissione Europea, la quale ha emesso il sopramenzionato regolamento effettuando una regressione nelle modalità identificative delle opere.
Nell’allegato 1 al regolamento l’opera di Bill Viola viene descritta come una semplice istallazione videosonora di cui si elencano le componenti, come di seguito: “È esclusa la classificazione dell’articolo alla voce 9703 00 00 quale scultura, in quanto nessuna delle sue componenti principali né l’intera installazione, se assemblata, può essere considerata tale. I componenti sono stati leggermente modificati dall’artista, ma le modifiche non alterano la funzione principale dei prodotti, appartenenti alla sezione XVI. È il contenuto registrato sul DVD, insieme ai componenti dell’installazione, che viene investito della connotazione di «arte moderna». L’installazione video-sonora non rappresenta né un oggetto composito, in quanto è costituita da singoli componenti, né una merce presentata in assortimento condizionato per la vendita al minuto ai sensi della regola generale 3(b). Di conseguenza, i componenti dell’installazione devono essere classificati separatamente. Gli apparecchi per la video-riproduzione devono pertanto essere classificati con il codice NC 8521 90 00, i proiettori con il codice NC 8528 69 10, gli altoparlanti con il codice NC 8518 21 00 e i DVD con il codice NC 8523 40 51.”. Nello stesso allegato viene riservato, purtroppo, lo stesso trattamento all’opera di Falvin, la quale viene considerata un mero apparecchio per illuminazioni da fissare al muro, specificando come di seguito: “La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 2(a) e 6 nonché dal testo dei codici NC 9405, 9405 10 e 9405 10 28. È esclusa la classificazione dell’articolo alla voce 9703 00 00 quale scultura, in quanto non è l’installazione a costituire «un’opera d’arte», ma lo sono il risultato (gli effetti luminosi) delle operazioni da essa svolte. È esclusa la classificazione dell’articolo alla voce 9705 00 00, in quanto l’installazione non costituisce un esemplare da collezione avente interesse storico. Le sue caratteristiche sono quelle degli apparecchi per l’illuminazione di cui alla voce 9405. Il prodotto deve pertanto essere classificato con il codice NC 9405 10 28 come apparecchio per illuminazione da fissare al muro”. Le componenti parti integranti dell’opera d’arte sono descritte nel regolamento tramite l’elencazione delle semplici funzioni che svolgono come oggetti di uso comune nella vita di tutti i giorni, trascendendo completamente dalla valutazione dell’opera nel suo insieme.