Ministero Lavoro: in alcuni casi no al sopralluogo prima dell’autorizzazione per la videosorveglianza

Il Ministero del Lavoro ha emanato una nota con la quale ha disposto uno snellimento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni all’uso di impianti audiovisivi, reso indispensabile "in quanto negli ultimi anni sono aumentate in maniera quasi esponenziale le richieste di autorizzazione sia per la grande diffusione di questi impianti sia perché l’utilizzo di tali sistemi, compatti e poco costosi, si è diffuso in moltissimi piccoli esercizi commerciali dove non sono presenti rappresentanze sindacali aziendali".

In sostanza, in alcune ipotesi (attività economiche quali ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante, ecc.) "le esigenze legate alla sicurezza dei lavoratori sono oggettivamente obbiettivate da tali circostanze" – vale a dire che "l’utilizzo di impianti audiovisivi rappresenta, sempre e comunque, sia un fattore deterrente che uno strumento per assicurare le fonti di prova nei giudizi relativi a eventuali condotte penalmente rilevanti" – "e pertanto in qualche modo oggetto di una “presunzione” di ammissibilità delle domande volte all’installazione delle apparecchiature che potranno – ed anzi dovranno – consentire la massima potenzialità di controllo dell’incolumità del personale lavorativo e dei terzi".

Secondo il Ministero in tali ipotesi "il rilascio dell’autorizzazione da parte della DTL non necessita di un accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi in quanto sostanzialmente ininfluente ai fini del rilascio dell’autorizzazione. Codesti Uffici potranno far riferimento esclusivamente alle specifiche dell’impianto risultanti dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro che diventa, per i profili tecnici, parte integrante del provvedimento autorizzativo".

Il Ministero ha poi elencato gli elementi maggioramente ricorrenti da inserire nel provvedimento autorizzativo:

1. Dovrà essere rispettata la disciplina dettata dal Decreto Legislativo n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dai successivi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, in particolare il Provvedimento dell’8 aprile 2010)

2. Dovrà essere rispettata tutta la normativa in materia di raccolta e conservazione delle immagini;

3. prima della messa in funzione dell’impianto l’azienda dovrà dare apposita informativa scritta al personale dipendente in merito all’attivazione dello stesso, al posizionamento delle telecamere ed alle modalità di funzionamento e dovrà informare i clienti con appositi cartelli

4. L’impianto, che registrerà solo le immagini indispensabili, sarà costituito da telecamere orientate verso le aree maggiormente esposte ai rischi di furto e di danneggiamento (limitando l’angolo delle riprese ed evitando, quanto non indispensabili, immagini dettagliate), l’eventuale ripresa di dipendenti avverrà esclusivamente in via incidentale e con criteri di occasionalità;

5. all’impianto non potrà essere apportata alcuna modifica e non potrà essere aggiunta alcuna ulteriore apparecchiature al sistema da installare, se non in conformità al dettato dell’articolo 4 della Legge n.300/1970 e previa relativa comunicazione alla DTL

6. le immagine registrate non potranno in nessun caso essere utilizzate per eventuali accertamenti sull’obbligo di diligenza da parte dei lavoratori né per l’adozione di provvedimenti disciplinari;

7. in occasione di ciascun accesso alle immagini (che di norma dovrebbe avvenire solo nelle ipotesi di verificazione di atti criminosi o di eventi dannosi), la ditta dovrà darne tempestiva informazione ai lavoratori occupati

8. I lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell’impianto

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, Nota 16 aprile 2012, Prot. 37/0007162: Procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dall’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n.300 - Statuto dei Lavoratori)

Il Ministero del Lavoro ha emanato una nota con la quale ha disposto uno snellimento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni all’uso di impianti audiovisivi, reso indispensabile "in quanto negli ultimi anni sono aumentate in maniera quasi esponenziale le richieste di autorizzazione sia per la grande diffusione di questi impianti sia perché l’utilizzo di tali sistemi, compatti e poco costosi, si è diffuso in moltissimi piccoli esercizi commerciali dove non sono presenti rappresentanze sindacali aziendali".

In sostanza, in alcune ipotesi (attività economiche quali ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante, ecc.) "le esigenze legate alla sicurezza dei lavoratori sono oggettivamente obbiettivate da tali circostanze" – vale a dire che "l’utilizzo di impianti audiovisivi rappresenta, sempre e comunque, sia un fattore deterrente che uno strumento per assicurare le fonti di prova nei giudizi relativi a eventuali condotte penalmente rilevanti" – "e pertanto in qualche modo oggetto di una “presunzione” di ammissibilità delle domande volte all’installazione delle apparecchiature che potranno – ed anzi dovranno – consentire la massima potenzialità di controllo dell’incolumità del personale lavorativo e dei terzi".

Secondo il Ministero in tali ipotesi "il rilascio dell’autorizzazione da parte della DTL non necessita di un accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi in quanto sostanzialmente ininfluente ai fini del rilascio dell’autorizzazione. Codesti Uffici potranno far riferimento esclusivamente alle specifiche dell’impianto risultanti dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro che diventa, per i profili tecnici, parte integrante del provvedimento autorizzativo".

Il Ministero ha poi elencato gli elementi maggioramente ricorrenti da inserire nel provvedimento autorizzativo:

1. Dovrà essere rispettata la disciplina dettata dal Decreto Legislativo n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dai successivi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, in particolare il Provvedimento dell’8 aprile 2010)

2. Dovrà essere rispettata tutta la normativa in materia di raccolta e conservazione delle immagini;

3. prima della messa in funzione dell’impianto l’azienda dovrà dare apposita informativa scritta al personale dipendente in merito all’attivazione dello stesso, al posizionamento delle telecamere ed alle modalità di funzionamento e dovrà informare i clienti con appositi cartelli

4. L’impianto, che registrerà solo le immagini indispensabili, sarà costituito da telecamere orientate verso le aree maggiormente esposte ai rischi di furto e di danneggiamento (limitando l’angolo delle riprese ed evitando, quanto non indispensabili, immagini dettagliate), l’eventuale ripresa di dipendenti avverrà esclusivamente in via incidentale e con criteri di occasionalità;

5. all’impianto non potrà essere apportata alcuna modifica e non potrà essere aggiunta alcuna ulteriore apparecchiature al sistema da installare, se non in conformità al dettato dell’articolo 4 della Legge n.300/1970 e previa relativa comunicazione alla DTL

6. le immagine registrate non potranno in nessun caso essere utilizzate per eventuali accertamenti sull’obbligo di diligenza da parte dei lavoratori né per l’adozione di provvedimenti disciplinari;

7. in occasione di ciascun accesso alle immagini (che di norma dovrebbe avvenire solo nelle ipotesi di verificazione di atti criminosi o di eventi dannosi), la ditta dovrà darne tempestiva informazione ai lavoratori occupati

8. I lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell’impianto

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, Nota 16 aprile 2012, Prot. 37/0007162: Procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dall’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n.300 - Statuto dei Lavoratori)