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Modifiche orali di un accordo scritto: diritto italiano, inglese e giurisprudenza

Colori
Ph. Anna Fasolo / Colori

Abstract

La clausola che vieta la possibilità di modificare un contratto oralmente viene normalmente inserita nel testo di un accordo al fine di dare certezza al contenuto scritto ed evitare modifiche involontarie o eseguite mediante forme diverse da quelle previste contrattualmente.

La forma convenzionale di cui all’articolo 1352 del Codice Civile, che dovrebbe garantire tale possibilità, è stata oggetto di interpretazioni discordanti da parte della Corte di Cassazione generando numerosi dubbi interpretativi in merito alla sua portata.

Nel contesto giuridico inglese, dove la volontà delle parti assurge a ruolo pressoché sacrale nella formazione ed interpretazione del contratto, la Corte Suprema ha assunto, nel 2018, una presa di posizione piuttosto netta garantendo il rispetto delle cosiddette No Oral Modification clauses.

Il presente elaborato si propone di comparare brevemente le diverse interpretazioni di tali clausole contrattuali alla luce delle ultime sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Suprema del Regno Unito.

 

A provision which prevents the oral modification to a contract, is usually regulated in the text of an agreement in order to provide certainty to the written content of the contract and to avoid involuntary changes or amendments carried out by the parties using other forms than those provided for in the contract.

The “conventional form”, as defined by Article 1352 of the Italian Civil Code, grants the possibility for the parties to regulate the use of a specific form during the execution of contractual amendments. Said article has been interpreted in different ways by the Italian Court of Cassation, thus generating interpretative doubts regarding its effectiveness.

In the English legal context, which takes into great consideration the will of the parties during the formation and interpretation stages of the contract, the UK Supreme Court has taken a clear position in a 2018 ruling, guaranteeing the formal respect of the so-called “No Oral Modification clauses”.

This essay tries to briefly compare the different interpretations of these contractual clauses in the light of the latest rulings of the Italian Court of Cassation and the Supreme Court of the United Kingdom.

 

Indice

1. Introduzione

2. L’articolo 1352 del Codice Civile e l’interpretazione ondivaga della Corte di Cassazione

3. La validità delle NOM nel contesto giuridico del Regno Unito

4. I principi stabiliti dalla Corte Suprema nel caso “Rock”

5. Conclusioni

 

1. Introduzione

Nel sistema giuridico italiano, ad eccezione della previsione legale della forma scritta “ad substantiam”, per cui l’ordinamento stesso prescrive la necessità di stipulare o modificare un negozio giuridico secondo una determinata forma, le parti possono concludere un accordo utilizzando la forma per loro più conveniente, financo orale.

Ciononostante, le parti hanno la facoltà di statuire che il testo dell’accordo, sue eventuali modifiche o comunicazioni, possano essere eseguite unicamente in forma scritta.

Tale previsione è volta ad impedire che il testo contrattuale venga modificato da successivi accordi concordati oralmente tra i sottoscrittori, pur potenzialmente validi ed aventi efficacia obbligatoria.

A tal fine, l’articolo 1352 del Codice Civile prevede la libertà delle parti di concordare una precisa forma da cui dipende l’efficacia delle rispettive dichiarazioni.

Nel contesto giuridico del Regno Unito, per raggiungere questo scopo, le parti inseriscono spesso nel testo del contratto le cosiddette No Oral Modification clauses (le “NOM”), volte ad invalidare l’efficacia di modifiche contrattuali accordate oralmente tra le parti.

 

2. L’articolo 1352 del Codice Civile e l’interpretazione ondivaga della Corte di Cassazione

Piuttosto confusionaria sembra essere l’interpretazione giurisprudenziale dell’articolo 1352 del Codice Civile.

Sebbene le pronunce dei tribunali di merito siano tendenzialmente concordi nel garantire validità alle sole modifiche e comunicazioni effettuate in conformità alla forma prevista dalle parti (vedasi a titolo esemplificativo: Tribunale Palermo, sez. III, 09/05/2019 n. 2320), le sentenze della Corte di Cassazione gettano parecchie ombre sull’effettiva portata della norma menzionata. Esse, difatti, altalenano tra il rispetto della forma convenzionale e la considerazione della libertà di forma, principio che consentirebbe sempre e comunque la modifica orale o eseguita per fatti concludenti.

Mentre una corrente giurisprudenziale ritiene che, qualora le parti abbiano determinato una particolare forma, non sia più possibile il ricorso a forme equivalenti di comunicazione per la modifica delle relative pattuizioni (tali sentenze sono state emesse in materie specifiche: vedasi Cassazione civile, sez. II, 18 aprile 2019, n. 10845 in tema di regolamento condominiale e Cassazione civile, sez. I, 12 Marzo 2020, n. 7109 in tema di modifiche statutarie), numerose pronunce prevedono, a contrario, che l’accordo di adottare la forma scritta, per un determinato atto, possa essere revocato anche tacitamente o per fatti concludenti qualora il comportamento tenuto dalle parti sia incompatibile con il suo mantenimento (vedasi Cassazione civile, sez. III, 22 marzo 2012, n. 4541 e Cassazione civile, sez. III, 15 febbraio 2019 n. 4539).

Manca ancora, in Italia, una presa di posizione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, volta a definire con chiarezza l’estensione e i limiti dell’articolo 1352 del Codice Civile. Tale ambiguità interpretativa rischia di intaccare la certezza contrattuale e mina l’affidamento reciproco delle parti ad un accordo scritto, problema ancora più gravoso nel contesto del commercio internazionale, dove i contraenti nutrono grande fiducia nell’applicazione testuale della regolamentazione pattizia.

 

3. La validità delle NOM nel contesto giuridico del Regno Unito

Nell’ambito dei contratti regolati dal diritto inglese è frequente imbattersi nelle NOM, la cui predisposizione ha l’obiettivo di raggiungere tre scopi principali, tra loro interconnessi:

  1. prevenire la modifica informale degli accordi;

  2. evitare ambiguità generate da successive discussioni orali tra le parti, scongiurando che talune affermazioni possano assurgere a vere e proprie variazioni contrattuali;

  3. consentire una chiara ricostruzione delle vicende relative all’accordo e alle sue successive modifiche.

Analogamente al sistema italiano, anche nel quadro giuridico inglese viene attribuito grande valore al principio della libertà contrattuale, il quale ha dato origine ad una discussa sentenza d’appello, emessa nel caso Rock Advertising Limited v MWB Business Exchange Centre Limited. In tale pronuncia, nonostante l’espressa previsione di una NOM, inserita nel contratto di locazione, l’organo giudicante aveva ritenuto valida ed efficace una variazione orale dei termini di pagamento regolamentati per iscritto nel contratto tra la società MWB e il conduttore Rock Advertising.

Tale pronuncia è stata successivamente riformata dalla Corte Suprema.

 

4. I principi stabiliti dalla Corte Suprema nel caso “Rock”

Nella pronuncia della Corte Suprema Rock Advertising Ltd v MWB Business Exchange Centres Ltd [2018] UKSC 24, 16 maggio 2018, il giudice Lord Sumption ha espressamente statuito che il mancato rispetto di una NOM contraddicesse e violasse l’intenzione originaria delle parti. I contraenti, difatti, inserendo tale clausola nel testo dell’accordo, hanno inteso auto-limitarsi (in conformità al principio della libertà contrattuale) e disciplinare specificatamente la forma delle successive variazioni.

Le modifiche orali, pertanto, non sarebbero vietate tout-court, ma semplicemente inefficaci rispetto al testo contenente tale clausola, rappresentando la fattispecie tipica per la quale la NOM è stata concordata e cristallizzata nel documento. Proseguendo nel proprio ragionamento, la Suprema Corte ha specificato che le modifiche orali avrebbero acquisito valore unicamente qualora le parti avessero rappresentato, anche verbalmente, una chiara, comune, univoca e manifesta intenzione di derogare alla NOM, con tutte le difficoltà probatorie del caso.

Attraverso tale sentenza, pertanto, la Corte Suprema ha chiarito definitivamente il valore della NOM e la sua applicazione pratica in ambito contrattuale.

 

5. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra tratteggiato, a parere dello scrivente, emerge la necessità da parte della Corte di Cassazione di assumere una posizione univoca in tema di modifiche orali ai contratti che espressamente limitano la validità di tali variazioni, alla stregua di quanto statuito dalla Corte Suprema inglese.

A differenza del Regno Unito, dove la sentenza Rock ha chiaramente definito i contorni delle “No Oral Modification”, nel contesto giuridico nostrano regna ancora l’incertezza interpretativa in merito all’efficacia di tali clausole. 

Occorre considerare che garantire la certezza delle intese contrattuali rappresenta un fattore indispensabile per assicurare il rispetto della volontà privata e attrarre investimenti anche da parte di operatori esteri, da sempre diffidenti ad affidarsi alla giustizia ordinaria italiana per la risoluzione delle controversie.

Quanto sopra acquisisce ancora più valore se si considera che tali clausole vengono predisposte appositamente al fine di eliminare incertezze in merito all’interpretazione del contratto ed evitare modifiche verbali, o per fatti concludenti, non autorizzate e che renderebbero estremamente difficile ricostruire l’effettiva volontà delle parti.