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Morte in conseguenza di lesione personale volontaria

Körperverletzung mit Todesfolge - Codici penali della RFT e dell’Austria
Morte in conseguenza di lesione personale volontaria
Morte in conseguenza di lesione personale volontaria

I

Con pena detentiva non inferiore a tre anni è punito chiunque, con una lesione personale volontaria, cagiona la morte di una persona. Così dispone il § 227, comma 1, dello StGB della RFT.

In casi di minore gravità (“in minder schweren Fällen”) è prevista la reclusione da un anno a dieci anni (comma 2).

Il suddetto paragrafo - contenuto nella Parte speciale, Titolo 4, Capo 17.mo dello StGB e rubricato sotto i reati contro l’incolumità personale (“Straftaten gegen die persönliche Unversehrtheit”) - è rimasto per lungo tempo invariato; dal 1871 al 1998, quando è entrato in vigore il 6. Gesetz zur Reform des Strafrechtes (6^ Legge di riforma del diritto penale) per effetto della qual si è avuta una Neufassung del comma 1e un aumento della pena edittale per i c.d. minder schweren Fälle.

La fattispecie di cui al paragrafo sopra menzionato, viene anche indicata come Körperverletzung mit tödlichem Ausgang (lesione personale con esito letale).  Ai fini dell’integrazione del reato p. e p. dal § 227 StGB, è necessario che le lesioni (il c.d. Grunddelikt - “delitto base”) siano cagionate con dolo, mentre l’evento della morte deve essere causato almeno per colpa (“wenigstens fahrlässig verursacht”); si parla in proposito di Pflichtwidrigkeit des Handelns che implica pericolo per la vita della vittima (Gefahr für das Leben des Opfers).

II

Il reato previsto dal § 227 StGB è un erfolgsqualifizierendes Delikt, per il quale trova applicazione il § 18 StGB (schwerere Strafe bei besonderen Tatfolgen - pena più grave in caso di particolari conseguenze del fatto).

Le lesioni rilevanti ai fini del paragrafo ora menzionato possono concretarsi in una delle fattispecie previste dai §§ 223-226 StGB (einfache bzw. qualifizierte Körperverletzung).Tra Grunddelikt e conseguenze dello stesso devono esserci “ein spezifischer Risiko- oder Schutzzweck-zusammenhang”. Non basta pertanto un generico nesso causale (ein gewöhnlicher, ursächlicher Zusammenhang), ma occorre un nesso più stretto tra fatto e conseguenza del medesimo. La commissione del Grunddelikt deve essere caratterizzata da “einer tatbestandbezifischen Gefahr” ad esso inerente, che può comportare l’esito letale (cfr. BGH = Corte suprema federale: 31, 98 e 33, 323). Il BGH, nel passato, aveva richiesto la Unmittelbarkeit  des Zusammenhanges, ma questo orientamento giurisprudenziale è stato, da tempo, abbandonato. La Körperverletzungshandlung (l’azione che determina la lesione personale) deve essere in un Gefahrenzusammenhang, nel senso che quest’azione deve essere tale da rappresentare il rischio (pericolo) di un esito mortale (BGH 14, 110 e 31, 96, 99).

Il dolo, per quanto concerne la lesione (genereller Verletzungsvorsatz) e la conseguenza (letale), non devono essere al difuori della prevedibilità. La morte non deve essere necessariamente conseguenza diretta (e, diciamo, unica) della lesione personale (BGH-FG 237, 256 ff.) ma può essere dovuta, quale concausa, anche al comportamento della vittima o all’intervento di un terzo.

Il reato p. e p. dal § 227 StGB è stato, per esempio, ravvisato nel caso in cui…. la vittima di un’aggressione, a seguito di un pugno diretto al viso della stessa, è caduta indietro battendo il capo contro un’autovettura ivi parcheggiata e morendo oppure in caso di morte per infarto, se le lesioni sono state concausa dell’infarto stesso.

III

Per quanto concerne il comportamento della vittima del reato di lesioni, la fattispecie di cui al § suddetto è integrata se la vittima, completamente atterrita, compie un tentativo di fuga molto rischioso a seguito del quale trova la morte (BGH  48, 34).

Fahrlässiges Handeln Dritter (un comportamento colposo di terzi) non interrompe il nesso causale, se la lesione personale è di una certa gravità, lesione che comporta la necessità di cure mediche che, a loro volta, implicano il rischio “eines Kunstfehlers”(di un errore nell’esercizio della professione medica).

Il reato p. e p. dal § 227 StGB può essere commesso anche in conseguenze di un’omissione (durch unechtes Unterlassen; in tal senso ved. BGH 41, 113). Va però osservato che l’equiparazione tra Unterlassen (l’omissione diventa rilevante ai fini del § 227 StGB, se chi omette, riveste la qualifica di “garante”(BGH St 1, 332)) und positives Tun, è rilevante ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui sopra, se,  tenuto conto del tipo e della gravità delle lesioni, esse sono tali da comportare il pericolo di morte, in particolare, se il pericolo di morte aumenta per effetto dell’omissione (pflichtwidriges Unterlassen). È da notare che i “fattori causali” (Kausalfaktoren) vanno considerati, in linea di massima, equivalenti (c.d. Äquivalenztheorie). Pertanto integra la fattispecie di cui al § 227 StGB anche l’azione lesiva posta in essere da un terzo, se vi è la c.d. rechtliche Zuordnung, anche se deve pur sempre tenersi conto della prevedibilità (soggettiva e, secondo alcuni, anche oggettiva) dell’evento morte (BGH St 24, 213 215) e 51, 18 (21)).

IV

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo del reato di cui al § 227 StGB, per il reato di lesione è richiesto il dolo, nella forma (almeno) del dolo eventuale, dolo che deve sussistere nel momento in cui avviene la lesione. La morte, invece, deve essere almeno conseguenza di un comportamento colposo (Fahrlässigkeit). A proposito della Fahrlässigkeit, va rilevato che ai fini dell’integrazione del reato di cui al § 227 StGB, è sufficiente la c.d. einfache Fahrlässigkeit [1], la prevedibiltà dell’evento morte (BGH 51, 18, 21).

La Corte suprema federale (BGH 24, 213, 216) ha aderito alla tesi secondo la quale l’elemento soggettivo del reato de quo è costituito dalla “subjektiven Vorsehbarkeit im Rahmen gewöhnlicher Erfahrung”. Decisivo è se il soggetto attivo del reato, nella situazione in cui si è trovato e tenuto conto delle concrete possibilità, poteva prevedere l’evento morte oppure se questo evento era invece soltanto una remota possibilità (BGH 31, 96, 100).

V

Sopra abbiamo accennato al fatto che il 6. Gesetz zur Reform des Strafrechtes aveva aumentato la pena edittale per i c.d. minder schweren Fälle. La pena edittale massima è stata infatti raddoppiata e quella minima quadruplicata. Tuttavia, se sussistono i presupposti di cui al § 213 StGB (vale a dire se l’autore del reato ha agito, immediatamente a seguito dello stato d’ira causato da un maltrattamento inflitto ad esso o ad un congiunto del soggetto passivo del reato oppure a causa di un’ingiuria grave subita), la pena prevista dal comma 2 deve essere diminuita (BGH 25, 222). Questa diminuzione di pena va operata, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti ai fini della determinazione della pena. Un “minder schwerer Fall” è ravvisabile pure nel caso di verminderter Schuldfähigkeit nonché qualora, pur essendosi fatto ricorso ad un grado di violenza lieve, le conseguenze, ciò nonostante, siano state gravi; altresì, se la vittima stessa ha contribuito a cagionare l’evento morte.

Per quanto concerne la Strafzumessung, la determinazione della pena, è da osservare che le Tatmodalitäten (modalità di commissione del fatto) possono essere valutate “strafschärfend”, se è riscontrabile una particolare “Handlungsintensität, die auf eine erhöhte, rechtsfeindliche Gesinnung oder kriminelle Energie schließen lässt, se il soggetto attivo ha cagionato la lesione: 1) con un’arma o con un altro oggetto pericoloso (gefährliches Werkzeug), 2) a seguito di un hinterlistigen Überfall (agguato), 3) impiegando un veleno o altra sostanza nociva alla salute, 4) se si è in presenza di una “rohen Handlungsweise”, 5) se essa è tale da rasentare il bedingten Tötungsvorsatz, 6) se è riscontrabile grobe Fahrlässigkeit (colpa grave) nel commettere il Grunddelikt.

“Strafmindernd” può essere valutata, come già detto sopra, la verminderte Schuldfähigkeit (des Täters) di cui al § 21 StGB, mentre invece comporta - obbligatoriamente (BGH StV 1992, 215) - una riduzione di pena la c.d. Reizung zum Zorn durch Anwendung des Rechtsgedankens des § 213, 1.Alt., StGB (BGH 25, 222), alla quale, pure, è stato accennato sopra. “Ein über die für § 213 StGB erforderliche Provokation hinausgehender Affekt” può legittimare un’ulteriore riduzione di pena ai sensi del combinato disposto dei §§ 21 e 49 StGB (ved. BGH 1994, 315). Strafmildernd viene spesso valutato pure il concorso di colpa della vittima o di un terzo nella causazione della morte; parimenti il tentativo, anche se rimasto privo di effetti concreti, di impedire che l’evento morte si verifichi.

VI

Anche il codice penale austriaco (StGB) prevede, al § 86 (“Körperverletzung mit tödlichem Ausgang”: lesioni personali volontarie con esito letale), un delitto simile a quello previsto dal § 227 del cod. pen della RFT.

Il paragrafo ottantasei è contenuto nella Parte speciale, capo I, dello StGB, intitolato “Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben” ed è diretto a tutelare la vita e l’integrità fisica della persona  “vor vorsätzlichem und fahrlässigem Eingriff.”.

La norma di cui al § 86 StGB è caratterizzata dal fatto che il soggetto attivo del reato agisce “mit Verletzungsvorsatz”(con dolo per quanto riguarda la lesione personale), ma “ohne Vorsatz auf den Todeserfolg”(senza dolo per quanto concerne l’evento morte). La fattispecie di cui al § 86 StGB è integrata altresì, se il soggetto attivo del reato agisce “mit Misshandlungsvorsatz”, vale a dire con l’intenzione di maltrattare un'altra persona. Se invece difetta il dolo per quanto riguarda la lesione personale, è integrata la fattispecie di cui al § 80 StGB (“Fahrlässige Tötung” -  Omicidio colposo.).

VII

Va osservato che a seguito della riforma entrata in vigore l’1.1.2016 - il cui obiettivo è stato di aumentare le sanzioni per reati contro la vita e l’integrità fisica e di ridurre, in parte, le pene per i reati contro il patrimonio - sia il § 86 StGB (“Körperverletzung mit tödlichem Ausgang”) che il § 83 (“Körperverletzung”) sono stati modificati risp. integrati.

Il disposto del § 86 StGB, nel suo precedente testo, era il seguente: “Se il fatto ha cagionato la morte della persona lesa, l’autore del reato è punito con la pena detentiva da uno a dieci anni”.

Il § 86 StGB, vigente dall’inizio dell’anno corrente, prevede: “Chiunque maltratta fisicamente altra persona cagionando in tal modo la morte della persona maltrattata, è punito con la reclusione da uno a dieci anni”. La Neufassung del § 86 StGB contiene un secondo comma, il quale dispone: “Chiunque cagiona ad altra persona una lesione personale volontaria oppure un danno alla salute, provocando, in tal modo, per colpa, la morte di questa persona, viene punito con la reclusione da uno a 15 anni”.

VIII

Mentre la previsione di cui al § 86 “vecchia versione” contemplava soltanto la Körperverletzung quale “modalità”, colposa, mediante la quale viene causata la morte, il nuovo testo del § 86, al comma 1°, menziona, tra le Begehungsformen,  anche i maltrattamenti “corporali”, cioè fisici. Il comma 2, oltre a prevedere un sensibile aumento della pena edittale massima fino a 15 anni di reclusione), include, tra le Begehungsmodalitäten, non più soltanto le lesioni personali (“am Körper verletzt”), ma anche il cagionare danni alla salute (“an der Gesundheit schädigt”).  

Sottoposto a modifica è stato pure il § 83 StGB, il cui comma 1°, “vecchia versione”, era il seguente: “Chiunque procura (volontariamente) ad altra persona una lesione personale oppure cagiona alla stessa un danno alla salute, è punito con la pena detentiva fino ad un anno o con la pena pecuniaria fino a 360 Tagessätze”. Questo comma, nella nuova versione a seguito della riforma, è rimasto inalterato, fatta eccezione per la Strafdrohung (pena edittale), in quanto la pena - alternativa - pecuniaria è stata elevata nel massimo a 720 Tagessätze.  Sostanzialmente invariato, fatta eccezione per la pena, è rimasto il comma 2 del § 83 StGB, che punisce i maltrattamenti corporali cagionando in tal modo, per colpa, lesioni personali ad altra persona oppure danni alla salute.

Con il § 86 StGB (versione attuale), il legislatore si è proposto di tutelare due beni giuridici, l’integrità fisica (Grunddelikt) e la vita. Mentre il “reato base” (lesioni o maltrattamenti) deve essere commesso dolosamente (si parla in proposito di “bewusster Hinsteuerung auf die Rechtsgutbeeinträchtigung”), l’evento morte deve essere causato con colpa (si ha la c.d. Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombination). Il reato p. e p. dal § 86 StGB, è un “erfolgsqualifiziertes Delikt”, caratterizzato dal fatto che la  commissione del “reato base”,  determina prevedibili, anche se non volute, conseguenze piu’ gravi, imputabili almeno a colpa (§ 7, c. 2, StGB). Presupposto per la punibilita’ di un “erfolgsqualifizierendes Delikt”  è che la besondere Folge der Tat sia stata cagionata perlomeno colposamente. “Erfolgsqualifizierende Delikte” sono caratterizzati dal fatto che il legislatore, nel prevederli  - spesso - usa la locuzione: “Hat die Tat… zur Folge”… (se dal fatto… deriva..). Mentre per quanto concerne il Grunddelikt, è ravvisabile la Finalsteuerung des Geschehens”, per quanto riguarda le conseguenze ulteriori, difetta uno dei  “Vorsatzelemente”, manca la c.d. bewusste Steuerung. La condotta colposa (Fahrlässigkeit) è identificata nella “Sorgfaltswidrigkeit”, la quale è da dedurre dal Verstoß gegen Rechtsnormen (lesione volontaria o maltrattamenti) oppure dal fatto che il soggetto attivo del reato ha creato “ein sozial-inadequates Risiko für das geschützte Rechtsgut” (un rischio inadeguato per il bene giuridico tutelato).

IX

Secondo la dottrina quasi unanime, il reato p. e p. dal § 86 StGB, nella versione attuale, dopo la riforma del 2015, è da considerare reato autonomo, mentre quello ante riforma, veniva ritenuto reato aggravato dall’evento (il Grunddelikt - reato base - era quello contemplato dal § 83 StGB).

Per quanto concerne la colpa nel causare l’evento morte di cui al vigente § 86 StGB, non occorre la c.d. grobe Fahrlässigkeit (colpa grave), ma la grave conseguenza del reato doloso deve essere “objektiv zurechenbar”.

X

È da rilevare che il § 198 StPO (CPP) esclude nel caso del reato p. e p. dal § 86 StGB il Rücktritt von der Verfolgung (la c.d. Diversion) perché per questo reato è competente lo Schöffengericht e perche’ il ricorso alla Diversion non è ammissibile quando il fatto ha avuto per conseguenza la morte di una persona (comma 2, nn. 1 e 3 del paragrafo ora citato).

Se l’evento morte è la conseguenza di un delitto che non offende i beni della vita o dell’integrità fisica, (p. es. di una rapina (§ 143, c. 2, ult. parte StGB) o di un incendio doloso (169 StGB), in applicazione del principio di specialità, devono essere ravvisati i reati di cui ai paragrafi ora menzionati, se per gli stessi è prevista una pena più grave.

[1] La “Erfordernis der Leichtfertigkeit”, originariamente prevista nel disegno di legge di riforma, non si rinviene più nel testo - definitivamente approvato - dello Str.R.G. (Strafrechtsreformgesetz). Reati commessi “leichtfertig”, sono Fahrlässigkeitsdelikte (delitti colposi), ma la Leichtfertigkeit implica “einen besonderen Grad der Nachlässigkeit” (un grado particolare di “trascuratezza”, accostabile alla “groben Fahrlässigkeit” (colpa grave) di cui è menzione nel codice civile (§ 932, Abs. 2, BGB).

I

Con pena detentiva non inferiore a tre anni è punito chiunque, con una lesione personale volontaria, cagiona la morte di una persona. Così dispone il § 227, comma 1, dello StGB della RFT.

In casi di minore gravità (“in minder schweren Fällen”) è prevista la reclusione da un anno a dieci anni (comma 2).

Il suddetto paragrafo - contenuto nella Parte speciale, Titolo 4, Capo 17.mo dello StGB e rubricato sotto i reati contro l’incolumità personale (“Straftaten gegen die persönliche Unversehrtheit”) - è rimasto per lungo tempo invariato; dal 1871 al 1998, quando è entrato in vigore il 6. Gesetz zur Reform des Strafrechtes (6^ Legge di riforma del diritto penale) per effetto della qual si è avuta una Neufassung del comma 1e un aumento della pena edittale per i c.d. minder schweren Fälle.

La fattispecie di cui al paragrafo sopra menzionato, viene anche indicata come Körperverletzung mit tödlichem Ausgang (lesione personale con esito letale).  Ai fini dell’integrazione del reato p. e p. dal § 227 StGB, è necessario che le lesioni (il c.d. Grunddelikt - “delitto base”) siano cagionate con dolo, mentre l’evento della morte deve essere causato almeno per colpa (“wenigstens fahrlässig verursacht”); si parla in proposito di Pflichtwidrigkeit des Handelns che implica pericolo per la vita della vittima (Gefahr für das Leben des Opfers).

II

Il reato previsto dal § 227 StGB è un erfolgsqualifizierendes Delikt, per il quale trova applicazione il § 18 StGB (schwerere Strafe bei besonderen Tatfolgen - pena più grave in caso di particolari conseguenze del fatto).

Le lesioni rilevanti ai fini del paragrafo ora menzionato possono concretarsi in una delle fattispecie previste dai §§ 223-226 StGB (einfache bzw. qualifizierte Körperverletzung).Tra Grunddelikt e conseguenze dello stesso devono esserci “ein spezifischer Risiko- oder Schutzzweck-zusammenhang”. Non basta pertanto un generico nesso causale (ein gewöhnlicher, ursächlicher Zusammenhang), ma occorre un nesso più stretto tra fatto e conseguenza del medesimo. La commissione del Grunddelikt deve essere caratterizzata da “einer tatbestandbezifischen Gefahr” ad esso inerente, che può comportare l’esito letale (cfr. BGH = Corte suprema federale: 31, 98 e 33, 323). Il BGH, nel passato, aveva richiesto la Unmittelbarkeit  des Zusammenhanges, ma questo orientamento giurisprudenziale è stato, da tempo, abbandonato. La Körperverletzungshandlung (l’azione che determina la lesione personale) deve essere in un Gefahrenzusammenhang, nel senso che quest’azione deve essere tale da rappresentare il rischio (pericolo) di un esito mortale (BGH 14, 110 e 31, 96, 99).

Il dolo, per quanto concerne la lesione (genereller Verletzungsvorsatz) e la conseguenza (letale), non devono essere al difuori della prevedibilità. La morte non deve essere necessariamente conseguenza diretta (e, diciamo, unica) della lesione personale (BGH-FG 237, 256 ff.) ma può essere dovuta, quale concausa, anche al comportamento della vittima o all’intervento di un terzo.

Il reato p. e p. dal § 227 StGB è stato, per esempio, ravvisato nel caso in cui…. la vittima di un’aggressione, a seguito di un pugno diretto al viso della stessa, è caduta indietro battendo il capo contro un’autovettura ivi parcheggiata e morendo oppure in caso di morte per infarto, se le lesioni sono state concausa dell’infarto stesso.

III

Per quanto concerne il comportamento della vittima del reato di lesioni, la fattispecie di cui al § suddetto è integrata se la vittima, completamente atterrita, compie un tentativo di fuga molto rischioso a seguito del quale trova la morte (BGH  48, 34).

Fahrlässiges Handeln Dritter (un comportamento colposo di terzi) non interrompe il nesso causale, se la lesione personale è di una certa gravità, lesione che comporta la necessità di cure mediche che, a loro volta, implicano il rischio “eines Kunstfehlers”(di un errore nell’esercizio della professione medica).

Il reato p. e p. dal § 227 StGB può essere commesso anche in conseguenze di un’omissione (durch unechtes Unterlassen; in tal senso ved. BGH 41, 113). Va però osservato che l’equiparazione tra Unterlassen (l’omissione diventa rilevante ai fini del § 227 StGB, se chi omette, riveste la qualifica di “garante”(BGH St 1, 332)) und positives Tun, è rilevante ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui sopra, se,  tenuto conto del tipo e della gravità delle lesioni, esse sono tali da comportare il pericolo di morte, in particolare, se il pericolo di morte aumenta per effetto dell’omissione (pflichtwidriges Unterlassen). È da notare che i “fattori causali” (Kausalfaktoren) vanno considerati, in linea di massima, equivalenti (c.d. Äquivalenztheorie). Pertanto integra la fattispecie di cui al § 227 StGB anche l’azione lesiva posta in essere da un terzo, se vi è la c.d. rechtliche Zuordnung, anche se deve pur sempre tenersi conto della prevedibilità (soggettiva e, secondo alcuni, anche oggettiva) dell’evento morte (BGH St 24, 213 215) e 51, 18 (21)).

IV

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo del reato di cui al § 227 StGB, per il reato di lesione è richiesto il dolo, nella forma (almeno) del dolo eventuale, dolo che deve sussistere nel momento in cui avviene la lesione. La morte, invece, deve essere almeno conseguenza di un comportamento colposo (Fahrlässigkeit). A proposito della Fahrlässigkeit, va rilevato che ai fini dell’integrazione del reato di cui al § 227 StGB, è sufficiente la c.d. einfache Fahrlässigkeit [1], la prevedibiltà dell’evento morte (BGH 51, 18, 21).

La Corte suprema federale (BGH 24, 213, 216) ha aderito alla tesi secondo la quale l’elemento soggettivo del reato de quo è costituito dalla “subjektiven Vorsehbarkeit im Rahmen gewöhnlicher Erfahrung”. Decisivo è se il soggetto attivo del reato, nella situazione in cui si è trovato e tenuto conto delle concrete possibilità, poteva prevedere l’evento morte oppure se questo evento era invece soltanto una remota possibilità (BGH 31, 96, 100).

V

Sopra abbiamo accennato al fatto che il 6. Gesetz zur Reform des Strafrechtes aveva aumentato la pena edittale per i c.d. minder schweren Fälle. La pena edittale massima è stata infatti raddoppiata e quella minima quadruplicata. Tuttavia, se sussistono i presupposti di cui al § 213 StGB (vale a dire se l’autore del reato ha agito, immediatamente a seguito dello stato d’ira causato da un maltrattamento inflitto ad esso o ad un congiunto del soggetto passivo del reato oppure a causa di un’ingiuria grave subita), la pena prevista dal comma 2 deve essere diminuita (BGH 25, 222). Questa diminuzione di pena va operata, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti ai fini della determinazione della pena. Un “minder schwerer Fall” è ravvisabile pure nel caso di verminderter Schuldfähigkeit nonché qualora, pur essendosi fatto ricorso ad un grado di violenza lieve, le conseguenze, ciò nonostante, siano state gravi; altresì, se la vittima stessa ha contribuito a cagionare l’evento morte.

Per quanto concerne la Strafzumessung, la determinazione della pena, è da osservare che le Tatmodalitäten (modalità di commissione del fatto) possono essere valutate “strafschärfend”, se è riscontrabile una particolare “Handlungsintensität, die auf eine erhöhte, rechtsfeindliche Gesinnung oder kriminelle Energie schließen lässt, se il soggetto attivo ha cagionato la lesione: 1) con un’arma o con un altro oggetto pericoloso (gefährliches Werkzeug), 2) a seguito di un hinterlistigen Überfall (agguato), 3) impiegando un veleno o altra sostanza nociva alla salute, 4) se si è in presenza di una “rohen Handlungsweise”, 5) se essa è tale da rasentare il bedingten Tötungsvorsatz, 6) se è riscontrabile grobe Fahrlässigkeit (colpa grave) nel commettere il Grunddelikt.

“Strafmindernd” può essere valutata, come già detto sopra, la verminderte Schuldfähigkeit (des Täters) di cui al § 21 StGB, mentre invece comporta - obbligatoriamente (BGH StV 1992, 215) - una riduzione di pena la c.d. Reizung zum Zorn durch Anwendung des Rechtsgedankens des § 213, 1.Alt., StGB (BGH 25, 222), alla quale, pure, è stato accennato sopra. “Ein über die für § 213 StGB erforderliche Provokation hinausgehender Affekt” può legittimare un’ulteriore riduzione di pena ai sensi del combinato disposto dei §§ 21 e 49 StGB (ved. BGH 1994, 315). Strafmildernd viene spesso valutato pure il concorso di colpa della vittima o di un terzo nella causazione della morte; parimenti il tentativo, anche se rimasto privo di effetti concreti, di impedire che l’evento morte si verifichi.

VI

Anche il codice penale austriaco (StGB) prevede, al § 86 (“Körperverletzung mit tödlichem Ausgang”: lesioni personali volontarie con esito letale), un delitto simile a quello previsto dal § 227 del cod. pen della RFT.

Il paragrafo ottantasei è contenuto nella Parte speciale, capo I, dello StGB, intitolato “Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben” ed è diretto a tutelare la vita e l’integrità fisica della persona  “vor vorsätzlichem und fahrlässigem Eingriff.”.

La norma di cui al § 86 StGB è caratterizzata dal fatto che il soggetto attivo del reato agisce “mit Verletzungsvorsatz”(con dolo per quanto riguarda la lesione personale), ma “ohne Vorsatz auf den Todeserfolg”(senza dolo per quanto concerne l’evento morte). La fattispecie di cui al § 86 StGB è integrata altresì, se il soggetto attivo del reato agisce “mit Misshandlungsvorsatz”, vale a dire con l’intenzione di maltrattare un'altra persona. Se invece difetta il dolo per quanto riguarda la lesione personale, è integrata la fattispecie di cui al § 80 StGB (“Fahrlässige Tötung” -  Omicidio colposo.).

VII

Va osservato che a seguito della riforma entrata in vigore l’1.1.2016 - il cui obiettivo è stato di aumentare le sanzioni per reati contro la vita e l’integrità fisica e di ridurre, in parte, le pene per i reati contro il patrimonio - sia il § 86 StGB (“Körperverletzung mit tödlichem Ausgang”) che il § 83 (“Körperverletzung”) sono stati modificati risp. integrati.

Il disposto del § 86 StGB, nel suo precedente testo, era il seguente: “Se il fatto ha cagionato la morte della persona lesa, l’autore del reato è punito con la pena detentiva da uno a dieci anni”.

Il § 86 StGB, vigente dall’inizio dell’anno corrente, prevede: “Chiunque maltratta fisicamente altra persona cagionando in tal modo la morte della persona maltrattata, è punito con la reclusione da uno a dieci anni”. La Neufassung del § 86 StGB contiene un secondo comma, il quale dispone: “Chiunque cagiona ad altra persona una lesione personale volontaria oppure un danno alla salute, provocando, in tal modo, per colpa, la morte di questa persona, viene punito con la reclusione da uno a 15 anni”.

VIII

Mentre la previsione di cui al § 86 “vecchia versione” contemplava soltanto la Körperverletzung quale “modalità”, colposa, mediante la quale viene causata la morte, il nuovo testo del § 86, al comma 1°, menziona, tra le Begehungsformen,  anche i maltrattamenti “corporali”, cioè fisici. Il comma 2, oltre a prevedere un sensibile aumento della pena edittale massima fino a 15 anni di reclusione), include, tra le Begehungsmodalitäten, non più soltanto le lesioni personali (“am Körper verletzt”), ma anche il cagionare danni alla salute (“an der Gesundheit schädigt”).  

Sottoposto a modifica è stato pure il § 83 StGB, il cui comma 1°, “vecchia versione”, era il seguente: “Chiunque procura (volontariamente) ad altra persona una lesione personale oppure cagiona alla stessa un danno alla salute, è punito con la pena detentiva fino ad un anno o con la pena pecuniaria fino a 360 Tagessätze”. Questo comma, nella nuova versione a seguito della riforma, è rimasto inalterato, fatta eccezione per la Strafdrohung (pena edittale), in quanto la pena - alternativa - pecuniaria è stata elevata nel massimo a 720 Tagessätze.  Sostanzialmente invariato, fatta eccezione per la pena, è rimasto il comma 2 del § 83 StGB, che punisce i maltrattamenti corporali cagionando in tal modo, per colpa, lesioni personali ad altra persona oppure danni alla salute.

Con il § 86 StGB (versione attuale), il legislatore si è proposto di tutelare due beni giuridici, l’integrità fisica (Grunddelikt) e la vita. Mentre il “reato base” (lesioni o maltrattamenti) deve essere commesso dolosamente (si parla in proposito di “bewusster Hinsteuerung auf die Rechtsgutbeeinträchtigung”), l’evento morte deve essere causato con colpa (si ha la c.d. Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombination). Il reato p. e p. dal § 86 StGB, è un “erfolgsqualifiziertes Delikt”, caratterizzato dal fatto che la  commissione del “reato base”,  determina prevedibili, anche se non volute, conseguenze piu’ gravi, imputabili almeno a colpa (§ 7, c. 2, StGB). Presupposto per la punibilita’ di un “erfolgsqualifizierendes Delikt”  è che la besondere Folge der Tat sia stata cagionata perlomeno colposamente. “Erfolgsqualifizierende Delikte” sono caratterizzati dal fatto che il legislatore, nel prevederli  - spesso - usa la locuzione: “Hat die Tat… zur Folge”… (se dal fatto… deriva..). Mentre per quanto concerne il Grunddelikt, è ravvisabile la Finalsteuerung des Geschehens”, per quanto riguarda le conseguenze ulteriori, difetta uno dei  “Vorsatzelemente”, manca la c.d. bewusste Steuerung. La condotta colposa (Fahrlässigkeit) è identificata nella “Sorgfaltswidrigkeit”, la quale è da dedurre dal Verstoß gegen Rechtsnormen (lesione volontaria o maltrattamenti) oppure dal fatto che il soggetto attivo del reato ha creato “ein sozial-inadequates Risiko für das geschützte Rechtsgut” (un rischio inadeguato per il bene giuridico tutelato).

IX

Secondo la dottrina quasi unanime, il reato p. e p. dal § 86 StGB, nella versione attuale, dopo la riforma del 2015, è da considerare reato autonomo, mentre quello ante riforma, veniva ritenuto reato aggravato dall’evento (il Grunddelikt - reato base - era quello contemplato dal § 83 StGB).

Per quanto concerne la colpa nel causare l’evento morte di cui al vigente § 86 StGB, non occorre la c.d. grobe Fahrlässigkeit (colpa grave), ma la grave conseguenza del reato doloso deve essere “objektiv zurechenbar”.

X

È da rilevare che il § 198 StPO (CPP) esclude nel caso del reato p. e p. dal § 86 StGB il Rücktritt von der Verfolgung (la c.d. Diversion) perché per questo reato è competente lo Schöffengericht e perche’ il ricorso alla Diversion non è ammissibile quando il fatto ha avuto per conseguenza la morte di una persona (comma 2, nn. 1 e 3 del paragrafo ora citato).

Se l’evento morte è la conseguenza di un delitto che non offende i beni della vita o dell’integrità fisica, (p. es. di una rapina (§ 143, c. 2, ult. parte StGB) o di un incendio doloso (169 StGB), in applicazione del principio di specialità, devono essere ravvisati i reati di cui ai paragrafi ora menzionati, se per gli stessi è prevista una pena più grave.

[1] La “Erfordernis der Leichtfertigkeit”, originariamente prevista nel disegno di legge di riforma, non si rinviene più nel testo - definitivamente approvato - dello Str.R.G. (Strafrechtsreformgesetz). Reati commessi “leichtfertig”, sono Fahrlässigkeitsdelikte (delitti colposi), ma la Leichtfertigkeit implica “einen besonderen Grad der Nachlässigkeit” (un grado particolare di “trascuratezza”, accostabile alla “groben Fahrlässigkeit” (colpa grave) di cui è menzione nel codice civile (§ 932, Abs. 2, BGB).