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Autore - Corte di Giustizia dell’Unione europea: il gestore che offre gratuitamente una rete wi-fi non è responsabile delle violazioni commesse da un utente

Autore - Corte di Giustizia dell’Unione europea: il gestore che offre gratuitamente una rete wi-fi non è responsabile delle violazioni commesse da un utente
Autore - Corte di Giustizia dell’Unione europea: il gestore che offre gratuitamente una rete wi-fi non è responsabile delle violazioni commesse da un utente

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, in una recente sentenza, ha stabilito che al negoziante che offre una rete wi-fi gratuita non sono imputabili le violazioni commesse dai suoi clienti.

Nel caso di specie, il gestore di un negozio di materiali d’illuminazione e audio ha offerto gratuitamente al pubblico una rete wi-fi al fine di attirare l’attenzione di potenziali clienti. Nello stesso periodo, un’opera musicale è stata illecitamente messa a disposizione del pubblico su internet, senza il consenso dei titolari dei relativi diritti, attraverso la rete locale senza fili gestita dal negoziante.

A tal proposito, il tribunale adito (Tribunale Regionale I di Monaco di Baviera) della controversia tra la casa produttrice del fonogramma e il gestore del negozio, ha ritenuto che quest’ultimo non abbia direttamente violato i diritti d’autore della casa discografica, bensì che tale diritto sia stato violato da un utente sconosciuto della sua rete locale senza fili. Tuttavia, detto tribunale ha considerato la possibilità di ritenere il gestore del negozio indirettamente responsabile, poiché lo stesso non aveva protetto la rete mediante la quale era stato possibile commettere in modo anonimo tale violazione.

Avendo, però, dubbi sulla questione, il tribunale adito ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre il caso alla Corte di Giustizia europea, la quale ha precisato, secondo la Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, che: “una prestazione come quella oggetto del procedimento, fornita dal gestore di una rete di comunicazione e consistente nel mettere quest’ultima a disposizione del pubblico gratuitamente, costituisce un servizio della società dell’informazione quando è effettuata dal prestatore di cui trattasi a fini pubblicitari per beni venduti o servizi forniti dal medesimo prestatore”.

La Corte, sempre secondo la citata direttiva, ha affermato altresì che “il soggetto leso dalla violazione dei suoi diritti su un’opera non può chiedere a un fornitore accesso a una rete di comunicazione un risarcimento per il motivo che uno di tali accessi è stato utilizzato da terzi allo scopo di violare i suoi diritti, nonché il rimborso delle spese di diffida o delle spese legali sostenute ai fini della sua domanda di risarcimento”.

Tuttavia, ha sottolineato la Corte, la direttiva non osta a che il soggetto leso da detta violazione chieda a un’autorità o a un organo giurisdizionale nazionale che a tale fornitore sia inibita la prosecuzione di tale violazione.

Infine, la Corte ha stabilito che imporre al gestore di proteggere la propria rete mediante una password risulta sicuramente uno strumento idoneo a porre fine a queste violazioni o di prevenirle, realizzando, così, un equilibrio tra i diritti di proprietà intellettuale, da un lato, e, dall’altro, il diritto alla libertà dell’impresa di fornitori di accesso e il diritto alla libertà d’informazione degli utenti della rete. In particolare, la Corte ha rilevato che “tale misura di protezione della connessione a internet può dissuadere gli utenti di tale connessione dal violare un diritto d’autore o diritti connessi, nei limiti in cui tali utenti siano obbligati a rivelare la loro identità al fine di ottenere la password richiesta e non possono agire anonimamente”.

(Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sentenza 15 settembre 2016, n. C-484/14)

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, in una recente sentenza, ha stabilito che al negoziante che offre una rete wi-fi gratuita non sono imputabili le violazioni commesse dai suoi clienti.

Nel caso di specie, il gestore di un negozio di materiali d’illuminazione e audio ha offerto gratuitamente al pubblico una rete wi-fi al fine di attirare l’attenzione di potenziali clienti. Nello stesso periodo, un’opera musicale è stata illecitamente messa a disposizione del pubblico su internet, senza il consenso dei titolari dei relativi diritti, attraverso la rete locale senza fili gestita dal negoziante.

A tal proposito, il tribunale adito (Tribunale Regionale I di Monaco di Baviera) della controversia tra la casa produttrice del fonogramma e il gestore del negozio, ha ritenuto che quest’ultimo non abbia direttamente violato i diritti d’autore della casa discografica, bensì che tale diritto sia stato violato da un utente sconosciuto della sua rete locale senza fili. Tuttavia, detto tribunale ha considerato la possibilità di ritenere il gestore del negozio indirettamente responsabile, poiché lo stesso non aveva protetto la rete mediante la quale era stato possibile commettere in modo anonimo tale violazione.

Avendo, però, dubbi sulla questione, il tribunale adito ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre il caso alla Corte di Giustizia europea, la quale ha precisato, secondo la Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, che: “una prestazione come quella oggetto del procedimento, fornita dal gestore di una rete di comunicazione e consistente nel mettere quest’ultima a disposizione del pubblico gratuitamente, costituisce un servizio della società dell’informazione quando è effettuata dal prestatore di cui trattasi a fini pubblicitari per beni venduti o servizi forniti dal medesimo prestatore”.

La Corte, sempre secondo la citata direttiva, ha affermato altresì che “il soggetto leso dalla violazione dei suoi diritti su un’opera non può chiedere a un fornitore accesso a una rete di comunicazione un risarcimento per il motivo che uno di tali accessi è stato utilizzato da terzi allo scopo di violare i suoi diritti, nonché il rimborso delle spese di diffida o delle spese legali sostenute ai fini della sua domanda di risarcimento”.

Tuttavia, ha sottolineato la Corte, la direttiva non osta a che il soggetto leso da detta violazione chieda a un’autorità o a un organo giurisdizionale nazionale che a tale fornitore sia inibita la prosecuzione di tale violazione.

Infine, la Corte ha stabilito che imporre al gestore di proteggere la propria rete mediante una password risulta sicuramente uno strumento idoneo a porre fine a queste violazioni o di prevenirle, realizzando, così, un equilibrio tra i diritti di proprietà intellettuale, da un lato, e, dall’altro, il diritto alla libertà dell’impresa di fornitori di accesso e il diritto alla libertà d’informazione degli utenti della rete. In particolare, la Corte ha rilevato che “tale misura di protezione della connessione a internet può dissuadere gli utenti di tale connessione dal violare un diritto d’autore o diritti connessi, nei limiti in cui tali utenti siano obbligati a rivelare la loro identità al fine di ottenere la password richiesta e non possono agire anonimamente”.

(Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sentenza 15 settembre 2016, n. C-484/14)