x

x

Norme per attenuare le conseguenze nel settore economico

RFT
covid-19
covid-19

Abstract

La necessità e pure l’urgenza, di “neutralizzare” – per quanto possibile e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili – le conseguenze del COVID-19, è di palmare evidenza e, penso, condiviso da tutti, in quanto si tratta di salvaguardare, da un lato, il bene supremo della salute delle persone ma, altresì, prevenire il collasso del sistema economico, che altrimenti, inevitabilmente, incomberebbe. Per questi motivi, alcuni Stati dell’UE (e tra essi pure la RFT) stanno predisponendo misure, al fine di sostenere l’economia, “mettendo in campo” mezzi finanziari anche imponenti.

 

Indice:  

1. Introduzione  

2. Come attenuare le conseguenze del COVID- 19 (nel settore civile)  

3. Prevenire fallimenti  

4. Riduzione di formalità

5. Sospensioni  

6. Mutui  

7. Impiego di nuove tecnologie per lo svolgimento di assemblee e deliberazioni, senza necessità di convocazione

 

1. Introduzione

Le disposizioni impartite per prevenire e per arginare di diffondersi della pandemia in atto, hanno avuto per conseguenza rilevanti limitazioni, che si riflettono anche, anzi, soprattutto sul settore economico, caratterizzato dalla chiusura di molti siti produttivi.

Persone infette dal virus sono in quarantena oppure ricoverate in strutture ospedaliere; per tantissime vige il divieto di non allontanarsi dal comune di residenza/del domicilio rispettivamente di lasciare questi luoghi senza giustificato, grave motivo.

È più che ovvio, che persone, che traggono i loro mezzi di sussistenza da attività imprenditoriali, artigianali o che sono lavoratori dipendenti di imprese e aziende, stanno subendo gravi perdite di carattere economico-finanziario, che possono essere ancora più gravi per chi non dispone di risparmi.

Allo scopo di attenuare le ripercussioni della crisi in atto, Il Governo della RFT ha elaborato un disegno di legge (“Entwurf eines Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID - 19 – Pandemie im Zivil – Insolvenz - und Strafverfahrensrecht”), che contiene misure di sostegno anche al fine di consentire alle aziende artigianali e alle imprese, di far fronte alle obbligazioni scadute e/o che scadranno in un prossimo futuro, vale a dire, fino a quando, prevedibilmente, le limitazioni, attualmente in atto, non saranno venute meno.

 

2. Come attenuare le conseguenze del COVID- 19 (settore civile)

Per quanto concerne il settore del diritto civile, è prevista la sospensione dell’obbligo di pagamenti derivanti da contratti di somministrazione, di modo che, in caso di mancato pagamento (a causa della forzata inattività dovuta al COVID - 19), non sarà interrotta, per esempio, la fornitura dell’energia elettrica e/o del gas.

Chi non dispone di una casa di proprietà, avrà rilevanti difficoltà nel corrispondere il canone di locazione per l’appartamento che detiene; così pure chi ha preso in affitto un locale per uso commerciale (o artigianale), se non può svolgere la relativa attività’.

È stato calcolato, che nella RFT, il canone di locazione incide – in media – nella misura pari al 29 % del reddito.

Secondo la normativa attuale (BGB – CC), i locatori possono chiedere la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento, se il conduttore è in mora per un importo pari a due mensilità o superiore.

Le minori entrate – per i lavoratori autonomi – e le riduzioni delle retribuzioni per i lavoratori dipendenti - fanno prevedere, che saranno molti coloro, che non potranno più adempiere tempestivamente, nonostante le indennità di disoccupazione e le altre “Sozialleistungen” (se spettanti). Pertanto, si verificherebbe un “kündigungsrelevanter Mietrückstand”, con gravi conseguenze per conduttori e affittuari.

In una situazione piuttosto critica, verrebbero a trovarsi pure coloro, che hanno stipulato un contratto di mutuo (anche non immobiliare), dato che, quasi sempre, i mutuatari, per far fronte al pagamento delle rate, devono utilizzare parte di quanto guadagnano mensilmente. La mancata – totale o parziale – corresponsione delle rate, sarebbe motivo per la risoluzione del contratto e, eventualmente, che i fideiussori venissero chiamanti ad adempire gli obblighi di garanzia da essi assunti.

 

3. Prevenire fallimenti

Le conseguenze del COVID- 19, qualora non intervenisse il legislatore, potrebbero condurre – nel settore imprenditoriale – a una catena di fallimenti. Secondo l’“Insolvenzenordnung” (InsO), “Legge sul fallimento”, hanno titolo per presentare istanza di fallimento, non soltanto i creditori. Anche i preposti a società a responsabilità limitata sono obbligati, verificandosi certe condizioni, a presentare “Insolvenzantrag” e la violazione di quest’obbligo (a prescindere dalla responsabilità civile), è pure sanzionata penalmente (con pena detentiva fino a tre anni o con pena pecuniaria).

Inoltre sussiste l’obbligo, in caso di “Insolvenzreife” (che si ha non soltanto qualora non si possa più far fronte a pagamenti, ma anche nei casi di incombente “Zahlungsunfähigkeit” (insolvibilità)) e pure se vi è “Überschuldung” (cioè, se, né il patrimonio esistente, né le prevedibili entrate, sono tali da poter coprire i debiti).

È da notare, che anche gli amministratori di associazioni, sono obbligati, in caso di “Zahlungsunfähigkeit” o di “Überschuldung”, a proporre istanza di fallimento. Se vi è ritardo a essi imputabile, rispondono – in solido – per i danni arrecati ai creditori (§ 42, 2° c., BGB (CC)).

La progettata riforma persegue lo scopo di consentire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale alle imprese in difficoltà o diventate insolvibili, a causa e in seguito alla citata pandemia.

 

4. Riduzione di formalità

Le disposizioni emanate al fine di circoscrivere e di prevenire l’espandersi del COVID - 19, limitano, in modo considerevole, riunioni con partecipazione di più persone e possono riflettersi, pesantemente, sull’operatività di imprese commerciali, che non sono più in grado di adottare – nei modi e nei tempi prescritti – delibere di competenza degli organi a ciò deputati. Si pensi alle annuali assemblee ordinarie di società per azioni o alle assemblee straordinarie (per far fronte, per esempio, a ristrutturazioni o a eventi del tutto imprevisti). Al momento attuale, non è prevedibile quando le misure per arginare la diffusione di questo virus, potranno essere revocate. Di conseguenza, non è pronosticabile, quando le necessarie delibere potranno essere adottate, rispettando modalità, formalità e termini (attualmente) prescritti. Anche il tempestivo rinnovo di organi sociali può essere in forse.

Ciò può condurre a “Führungslosigkeit” e a limitazioni nell’operatività, anche di società commerciali di rilevanti dimensioni.

Come ovviare agli inconvenienti, che ora sono stati esposti?

 

5. Sospensioni

Con una modifica da apportare al BGB (CC), verrà, temporaneamente, disposto, che i debitori non più in grado di adempiere le loro obbligazioni a causa degli effetti del COVI -19 – Virus, saranno dispensati dal loro obbligo, senza che dal mancato adempimento potranno ad essi derivare conseguenze giuridiche sfavorevoli.

Fino a tutto il 30.6.2020, è previsto, che consumatori e piccoli imprenditori, non dovranno, temporaneamente, far fronte a “Zahlungsverpflichtungen” derivanti da contratti di somministrazione (aventi per oggetto gas ed elettricità), conclusi in data anteriore all’8.3.20, qualora non siano in grado di adempiere a causa delle conseguenze del COVID - 19. È previsto, che fino al 30.6.20, non potranno essere interrotte le relative forniture.

Dall’1.4.20 al 30.6.20, i diritti dei locatori, rispettivamente degli affittanti, subiranno limitazioni, nel senso che non potrà essere data disdetta per immobili condotti in locazione rispettivamente dati in affitto.

 

6. Mutui

Per quanto concerne mutui non contratti per l’acquisto di immobili, la progettata riforma prevede la proroga, fino alla data del 30.6.2020, della sospensione dell’obbligo di pagamento delle rate da parte dei consumatori e la possibilità, per le parti, di trovare un’“abweichende Vertragslösung” (in altre parole, una modifica delle condizioni contrattuali); agli istituti mutuanti sarà impedito di recedere dal contratto durante il predetto periodo di tempo.

Dato che, almeno allo stato, non è prevedibile quando le limitazioni poste in atto a causa del COVID – 19, cesseranno, il Governo della RFT, è autorizzato, se necessario, a disporre, esercitando la propria potestà regolamentare, una proroga oltre la data del 30.6.20.

 Gli obblighi di proporre istanza di fallimento e i divieti (ai sensi del § 21, 2° c., n. 2, InsO) di provvedere a pagamenti (da parte di preposti a imprese), saranno sospesi fino al 30.6.20, se l’insolvenza o l’“Überschuldung”, è dovuta a effetti delle misure adottate per arginare il Virus COVI – 19, virus, che si È propagato rapidamente, come si È diffusa la corruzione. Con una differenza fondamentale, però, c’è. Mentre contro il Covid-19, non è stato – almeno finora – trovato alcun rimedio, contro la corruzione c’È il carcere. Questo, almeno, laddove non prosperano, anzi, imperano, clientelismi, favoritismi, familismi e altri –ismi, che ci si esime di elencare, anche perché ben li conosciamo.

Al fine di consentire, che le imprese possano procurarsi nuova liquidità e, allo scopo del mantenimento delle relazioni commerciali, per un trimestre, sarà sospeso il diritto dei creditori di proporre istanza di fallimento; un’eventuale proroga, fino al 31.3.2021, potrà essere disposta mediante regolamento.

 

7. Impiego di nuove tecnologie per lo svolgimento di assemblee e deliberazioni senza necessità di convocazioni

Le formalità e le modalità per lo svolgimento di assemblee e per l’adozione di delibere da parte di organi societari, nonché per garantire l’operatività in genere delle imprese, saranno ridotte per determinate società nonché per le associazioni. Così sarà resa possibile, per le società per azioni, la cosiddetta Online – Teilnahme (partecipazione attraverso l’internet) alle assemblee generali; il termine per la convocazione è ridotto a 21 giorni. Potrà essere disposto il pagamento di anticipi sui profitti, qualora risultanti dal bilancio. Per lo svolgimento delle assemblee generali, non vige più il termine di 8 mesi, ma di mesi 12.

Cooperative e associazioni potranno adottare deliberazioni, senza dover convocare le assemblee.