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Omissione di soccorso

Omissione di soccorso
Omissione di soccorso

Indice:  

1. Introduzione  

2. Scopo della norma e presupposti per la sussistenza dell’obbligo di soccorso  

3. Elementi oggettivi del reato  

4. Reato commesso da un terzo  

5. Necessità e “Zumutbarkeit” del soccorso  

6. Capacità e possibilità del soccorritore  

7. Obbligo di soccorso e cose  

8. Elemento soggettivo e consumazione del reato  

9. Il comma 2° del § 323 c StGB

 

1. Introduzione  

 La Parte Speciale dello StGB (Codice Penale) prevede, al titolo 28.mo, le “gemeingefährlichen Straftaten” (reati contro l’incolumità pubblica).

Il § 323 c, 1° comma, StGB sanziona con pena detentiva fino a un anno o con pena pecuniaria, chiunque, in caso di sinistri o di pericolo comune oppure di situazione di emergenza, non presta soccorso, nonostante sia necessario e – tenuto conto delle circostanze – sia esigibile (“zumutbar”), in ispecie, se possibile senza rilevante pericolo per il soccorritore e senza violazione di altri obblighi importanti da parte dello stesso.

Con la medesima pena (comma 2°), è punito chiunque, nelle predette situazioni, ostacola una persona che presta soccorso o intende prestarlo in favore di un terzo.

 

2. Scopo della norma e presupposti per la sussistenza dell’obbligo di soccorso

  La ratio della norma di cui al comma 1° del § 323 c StGB, è di obbligare tutti, in casi di necessità (o di emergenza), a prestare soccorso, nei limiti, in cui è esigibile da parte dell’obbligato. In altre parole, gli estremi del reato de quo, sussistono, se il “Täter” non si attiva al fine di impedire il verificarsi del danno imminente oppure di attenuarlo; ciò, anche se, retrospettivamente, dovesse appalesarsi, che il soccorso o i tentativi di soccorso erano inutili. Il reato previsto e punito dal § 323 comma, 1° c, StGB, è un “echtes Unterlassungsdelikt” (reato di pura omissione) e viene indicato anche come “Ingefahrlassungsdelikt” (lasciare in pericolo qualcuno). La maggior parte della dottrina lo qualifica come abstraktes “Gefährdungsdelikt” (reato di pericolo astratto).

Il legislatore, nel prevedere questa fattispecie di reato, non è stato mosso dalla considerazione, che l’omissione di soccorso possa implicare un cosiddetto Sittenverstoß (contravvenzione a bonos mores) o la violazione dell’obbligo di solidarietà, ma la norma de qua è stata dettata allo scopo di tutelare i diritti individuali di coloro, che vengono a trovarsi in uno stato che necessita di soccorso (vedasi BGH – Corte Suprema Federale – 14, 125).

In altre parole, il “Gesetzgeber”, ha sancito una “Verpflichtung gegenüber der Allgemeinheit” (un obbligo nei confronti della collettività). In casi del genere, la tutela di beni giuridici individuali, deve essere effettuata dal privato. Al destinatario della norma di cui al § 323, 1° comma, StGB, viene imposto – pena la comminazione di sanzione penale – di attivarsi al fine di impedire il verificarsi di pericoli imminenti o di attuarne gli effetti, qualora già si siano appalesati.

Sussistendo una “Notlage” o una “Gefahrenlage” (per esempio a causa di incidente, di alluvione) e la necessità di far fronte a una situazione del genere, chiunque è tenuto ad attivarsi.

Per quanto concerne il concetto di necessità (”Erforderlichkeit”) dell’attività di soccorso, la stessa va valutata secondo un giudizio ex ante e in base a criteri oggettivi. Il BGH (14, 216 e 17, 169), ha parlato di “Urteil, das ein verständiger Beobachter auf Grund der ihm erkennbaren Umstände fällen würde” (“giudizio“, che un accorto osservatore, sulla base delle circostanze a lui note, darebbe).

L’obbligo alla prestazione di soccorso non viene meno, se un’altra persona, presente sul luogo del sinistro, si limita semplicemente ad avvisare i sanitari.

 

3. Elementi oggettivi del reato

L’elemento oggettivo del reato previsto dal 1° comma del § 323 c StGB, è integrato, se una persona, in una situazione (specifica) di pericolo, non presta l’attività di soccorso necessaria ed esigibile, nonostante le sia possibile.

Gli “Unglücksfälle” menzionati nella citata norma, consistono in avvenimenti improvvisi, dai quali conseguono rilevanti pericoli per persone o cose di notevole valore, oppure vi è minaccia imminente, che si verifichino i predetti pericoli (vedasi BGH 6, 152). Non è quindi necessario, che un danno si sia già verificato; neppure è decisivo, affinché si possa parlare di “Unglücksfall”, che il bene giuridico minacciato (o leso) sia la vita o l’incolumità personale; può trattarsi anche della libertà personale (per esempio in caso di sequestro di persona).

Per quanto concerne la “Sachgefahr” (pericolo per una cosa), la stessa rientra nella previsione del § 323 c StGB, soltanto se si tratta di cosa di elevato valore e se il grado di pericolo è notevole (vedasi BGH 6, 152). Secondo certa dottrina (si veda per esempio Renzikovski), la norma de qua, non sarebbe applicabile in tutti i casi in cui si tratta di cose di valore; in altre parole, il § 323 c StGB, non offrirebbe il cosiddetto “Sachgüterschutz”.

Non ogni malattia è qualificabile quale “Unglücksfall” (sinistro), anche se lo integrano malattie improvvise, destinate a deteriorare rapidamente e in modo grave, lo stato di salute del malato (vedasi BGH 6, 152). Pertanto, non è presupposto per l’applicabilità della tutela prevista dal § 323 c StGB, che debba trattarsi necessariamente di evento esterno.

 

4. Reato commesso da un terzo

Un reato commesso da un terzo, è da considerare un “Unglücksfall”, qualora sussista il pericolo di un danno rilevante (vedasi BGH 3, 66 e 30, 397) per il soggetto passivo del reato. Anche chi cagiona lesioni di rilevante gravità a un aggressore, esercitando il diritto alla legittima difesa, provoca un “Unglücksfall” (vedasi BGH 23, 238). Infatti, viene comunemente considerato “Unglücksfall”, ogni situazione di pericolo causata da un avvenimento tale da richiedere un “intervento” immediato per impedire il verificarsi di un pericolo o per attenuare il danno che già si è prodotto. L’“Unglücksfall” sussiste pure, se la persona, che viene a trovarsi in una situazione di pericolo, avrebbe potuto ragionevolmente prevedere il pericolo stesso.

Si ha la cosiddetta gemeine Gefahr (che obbliga al soccorso), se il pericolo riguarda un numero indeterminato di persone o cose di rilevante valore economico oppure beni della collettività come inondazioni, incendi, alberi caduti su strade destinate al traffico pubblico (vedasi BGH 1, 269).

Di “gemeiner Not” è il caso di parlare, se si tratta di una situazione di pericolo, che investe un’intera comunità di persone e la cui cessazione non si prevede avvenga entro breve termine.

In tutte le situazioni di pericolo o di danno già verificatosi, ai fini del § 323 c, 1° comma, StGB, è necessario che la prevenzione o il contenimento di ulteriori danni, si appalesi – almeno in linea di massima – possibile. Pertanto non vi è “Unglücksfall”, se il danno già si è verificato e se è da escludere il prodursi di ulteriori danni. Viene fatto il caso dell’infortunato (in conseguenza di incidente stradale) già deceduto (BGH 1, 269 e 32, 381) e quello di un incidente con danni alla sola autovettura, se non è probabile un ulteriore pericolo per persone o cose di valore.

 

5. Necessità e “Zumutbarkeit” del soccorso

È obbligato alla prestazione di soccorso, chiunque, qualora sussista una situazione di necessità e se tale attività è “zumutbar” (esigibile). Per “Hilfeleistung” (prestazione di soccorso), s’intende l’attività diretta a prevenire il pericolo di danni imminenti. La “sufficienza” dell’attività a tal fine posta in essere, deve essere determinata sulla base di una valutazione ex ante. Va tuttavia rilevato, che dall’omissione dell’obbligo di prestazione di soccorso – che incombe, come già detto, a chiunque – non deriva responsabilità (civile) conseguente a “Unterlassungedelikt” (BGH 3, 66; mentre, molti anni addietro, la giurisprudenza della Corte Suprema Federale era diversa (vedasi BGH 71, 189 e 75, 160)).

Ai fini della delimitazione dell’obbligo di prestazione di soccorso, occorre fare riferimento ai criteri dell’“Erforderlichkeit” (necessità) e della “Zumutbarkeit” (esigibilità).

Per quanto concerne il primo, prestare soccorso è necessario, se dal punto di vista di un osservatore attento e con una valutazione ex ante, senza il soccorso, vi è pericolo, che una delle situazioni indicate nel 1° comma del § 232 c StGB, possa avere per conseguenza un danno rilevante a persone o a cose di apprezzabile valore economico.

Presupposto per l’operatività del predetto obbligo, è l’esistenza di una situazione, alla quale è immanente il prodursi di ulteriori danni. È, questo, ha sentenziato la Corte Suprema Federale, il caso in cui la persona, vittima di un incidente, continua a soffrire dolori atroci; in questo senso vedasi BGH 14, 216. Pertanto, nel caso in cui la morte di un infortunato in modo assai grave, non pare essere evitabile, l’obbligo auf “Hilfeleistung”, specie se si tratta di sanitario, non viene meno nel senso che “Maßnahmen zur Schmerzlinderung” (“misure” per attenuare il dolore) sono d’obbligo; in questo senso vedasi BGH 14, 216. Prestare soccorso, è necessario, qualora per l’obbligato sussista la concreta possibilità di ovviare alla “Notlage” o, almeno, di attenuarla. Se, in base a una valutazione oggettiva ex ante, non si prospetta alcuna possibilità di “Einflussnahme” da  parte dell’obbligato, l’obbligo di soccorso non sussiste.

Non necessaria è l’attività di soccorso, se la stessa si appalesa di evidente inutilità oppure se altra persona ha già prestato, in modo adeguato, quest’attività. L’obbligo di cui al § 323 c StGB sussiste però, qualora una persona, sul luogo del sinistro, sia in grado di prestare soccorso nel modo più efficiente (vedasi BGH 2, 298) rispetto a quello che viene effettuato. L’obbligo previsto dal § 323 c StGB, si considera violato, anche se vi è stata una (successiva) attività di soccorso poi posta in essere da un terzo.

Qualora l’obbligo di soccorso gravi su più persone, nessuna di esse può ritenere di essere esente dallo stesso e reputare che saranno (gli) altri a provvedere.

L’"Hilfspflicht” non sussiste, se la persona “da assistere”, rifiuta il soccorso, qualora sia in condizioni tali da poter fare una rinuncia valida.

 

6. Capacità e possibilità del soccorritore

Le capacità e le concrete possibilità dell’obbligato, valgono a delimitare la perimetrazione dell’obbligo di soccorso; il soccorritore, comunque, è tenuto a prestare l’attività di soccorso secondo le sue cognizioni e con i mezzi più adatti, di cui è in grado di disporre ai fini di un soccorso più efficiente possibile (vedasi BGH 21, 54). L’attività di soccorso può anche estrinsecarsi nel mettere a disposizione di un altro soccorritore, mezzi tecnici di cui questi non dispone.

Quali obblighi incombono, se una persona assiste a un’imminente aggressione illecita? In tal caso, l’obbligo de quo è operante, se l’obbligato ha la possibilità concreta di “intervenire” in favore dell’aggredito, l’intervento gli può essere “zugemutet” (ritenuto esigibile) e se oggetto prevedibile dell’aggressione, sono beni giuridici individuali di fondamentale importanza (vita, incolumità fisica). In questi casi, si parla di “Pflicht zur Notwehrhilfe”, la quale legittima il ricorso a mezzi che possono, per l’aggressore, anche essere potenzialmente letali.

Con riferimento alle possibilità, che l’obbligato all’“Hilfeleistung” ha a sua disposizione, esse sono circoscritte alle cosiddette physischen Handlungsmöglichkeiten. Cosí, per esempio, una persona non capace di nuotare, non ha l’obbligo di tuffarsi in acqua per salvare un annegando, anche se gli incombe l’obbligo di “sfruttare” tutte le possibilità(e modalità) che ha a disposizione per provvedere al salvataggio (per esempio, lanciando una corda in acqua o un salvagente a chi annaspa oppure richiamando l’attenzione di altre persone presenti nei paraggi.

Ai fini della valutazione della “Zumutbarkeit”, non si deve fare riferimento al cosiddetto allgemeinen Sittlichkeitsempfinden (come aveva ritenuto, in passato, il BGH (17, 170), ma occorrono “positive Wertentscheidungen”. I limiti della “Zumutbarkeit”, sono costituiti da un’ “unangemessenen Überforderung”, alla quale si esporrebbe l’obbligato al soccorso, tenuto conto dell’importanza del bene giuridico minacciato, dell’entità del danno, che possa prodursi, delle probabilità di “successo” dell’attività di soccorso, dei rischi, ai quali si esporrebbe il soccorritore.

Secondo il BGH, l’obbligo di soccorrere, è tanto maggiore, quanto più rilevante è il danno che possa subire il bene giuridico minacciato (BGH 11, 137, 354).

Valutazioni assai diverse sono da effettuare, se l’obbligato è persona, alla quale incombono “besondere Gefahrentragungspflichten” (forze dell’ordine, vigili del fuoco).

L’obbligo di soccorso sussiste – in linea di massima - pure nei confronti di una persona, che ha riportato lesioni a seguito dell’esercizio del diritto alla legittima difesa nei suoi confronti (BGH 23, 328); non però nel caso, in cui sussiste il pericolo di ulteriori atti di aggressione ai danni dell’obbligato al soccorso.

L’attività di soccorso è “unzumutbar” (non esigibile), se l’obbligato all’“Hilfeleistung” si esporrebbe, esso stesso, a un rilevante pericolo (per la vita, per la salute).

 A nessuno può essere imposto di affrontare – ai fini del “salvataggio” di altra persona – una situazione, che lo esporrebbe a un concreto, rilevante pericolo di vita.

 

7. Obbligo di soccorso e cose

Per quanto concerne i limiti dell’obbligo di soccorso quando il pericolo investe beni materiali (cose), è lecito fare riferimento al § 904 BGB (Codice Civile), che prevede il cosiddetto Angriffsnotstand. Il § 323 c StGB esime dall’obbligo “auf Hilfeleistung” anche in casi di “Verletzung anderer, wichtiger Pflichten” (violazione di altri, importanti obblighi). È stato ritenuto, in proposito, che non sia esigibile il soccorso da parte di chi, venendo in “aiuto” a una persona in procinto di annegare, esporrebbe a grave pericolo i propri figli, che, nonostante il monito del genitore, si sono avventurati in mare a bordo di un’imbarcazione non adatta e ne è prevedibile l’imminente naufragio.

La tempestività del soccorso, benché non menzionata espressamente nel § 323 c, comma 1°, StGB, viene desunta dall’esigenza, che il soccorso deve essere prestato nel modo più efficace possibile (“wirksamste Hilfe”). È più che ovvio, che temporeggiare nell’azione di soccorso, implica, quasi sempre, un aggravamento delle condizioni del soccorrendo. Se l’obbligato all’“Hilfeleistung”, ritiene erroneamente che avrebbe potuto prestare valida attività di soccorso in un secondo tempo, ciò non esclude il dolo.

Il legislatore, nella formulazione della 1^ parte del 1° comma del § 323 c StGB, ha usato la dizione “bei Unglücksfällen”, vale a dire, “in occasione” di sinistri.

È stato detto, che il “Gesetzgeber”, in tal modo, ha voluto statuire una “räumliche Nahebeziehung” nel senso, che l’obbligato alla prestazione dell’attività di soccorso, deve essere sul luogo del sinistro o in prossimità dello stesso. Questa tesi dottrinaria ha avuto pochi sostenitori, perchè cosí la “cerchia” degli obbligati al soccorso verrebbe ristretta eccessivamente.

I criteri dell’“Erforderlichkeit” e della “Zumutbarkeit”, di cui sopra abbiamo parlato, sono atti a circoscrivere ragionevolmente l’”Hilfspflicht” (vedasi BGH 2, 298 e 21, 52).

È da notare, che ai medici è richiesta un’ “erhöhte Leistungspflicht” nel senso che sono tenuti ad agire secondo le cognizioni e le capacità, che sono proprie della loro professione.

Come deve comportarsi l’obbligato al soccorso, se il soccorrendo rifiuta l’aiuto offerto? In questo caso, l’obbligo di soccorso viene meno, se l’autore del rifiuto può validamente disporre del diritto esposto a pericolo.

 

8. Elemento soggettivo e consumazione del reato

Ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato previsto e punito dal § 323 c, 1° comma, StGB, occorre (almeno) il dolo eventuale. È necessario, pertanto, la conoscenza dei fatti, vale dire delle circostanze, dalle quali deriva il pericolo nonché rendersi conto della necessità di prestare soccorso e, infine, la “Zumutbarkeit” (vedasi BGH GA 71, 388). L’errore dell’obbligato sulla necessità della prestazione di soccorso, esclude il dolo.

Il reato de quo è consumato nel momento in cui l’obbligato al soccorso, decide di non prestarlo subito (BGH 14, 213 e 21, 55).

La Corte Suprema Federale non ha ritenuto (14, 127), che la cosiddetta tätige Reue (ravvedimento operoso), faccia venir meno la punibilità’, come nel caso di chi si accorge di un grave incidente stradale, non si ferma per prestare il dovuto soccorso, prosegue con la propria autovettura, ma si ferma soltanto successivamente, invertendo la marcia e soccorrendo l’infortunato (BGH 14, 217). Soggetto attivo del reato previsto e punito dal § 323 c StGB, può essere, come già detto sopra, chiunque (“Täter kann jedermann sein”). Pertanto, non soltanto chi ha causato l’incidente stradale, ma, pure il trasportato sulla vettura investitrice; altresí un pedone, che, casualmente, si trova sul luogo (o in prossimità) del sinistro e, infine, la persona, che, volontariamente, ha causato il sinistro (si pensi a un tentativo di omicidio, dopo il quale l’autore di questo gesto criminoso abbandona il malcapitato al suo destino (vedasi BGH 56 121), senza soccorrerlo.

 

9. Il comma 2° del § 323 c StGB

E passiamo al comma 2° del § 323 c StGB.

Integra questa fattispecie di reato, chiunque, in una delle situazioni di emergenza indicate nel comma 1°, ostacola un terzo che presta soccorso o vuole prestarlo. Il “Behindern” (ostacolare) consiste in un’attività, che ha riflessi rilevanti sull’attività di soccorso o su quella di chi si accinge a prestarla. È sufficiente, che l’attività di soccorso sia resa più difficoltosa o gravosa (per esempio, bloccando la corsia riservata ai mezzi di soccorso).

Il reato previsto dal comma 2° del § 323 c StGB, è un “reines Tätigkeitsdelikt” (reato di pura condotta), per cui, per l’integrazione della fattispecie, non è necessario il verificarsi di un danno; neppure è richiesto un pericolo concreto per il bene giuridico tutelato.

In tal modo, la norma estende la tutela dei beni giuridici protetti nel senso, che se le condizioni dell’infortunato peggiorano per effetto dell’impedimento dell’attività di soccorso, non deve essere provata la sussistenza del nesso di causalità tra la “Behinderung” e l’aggravarsi delle condizioni dell’infortunato.

Pertanto, non è esclusa la punibilità ai sensi del comma 2° del 323 c  StGB, qualora l’infortunato venga salvato, nonostante l’impedimento posto in essere dal soggetto attivo del reato de quo.

La sussistenza dell’elemento oggettivo del reato è escluso, se la persona in pericolo, nel momento in cui viene posta in essere la “Behinderung” del soccorritore, è già deceduta. In tal caso non può più parlarsi di “Unglücksfall”, per cui non sussiste l’obbligo di soccorso, previsto soltanto per persone viventi.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato de quo, occorre, per lo meno, il dolo eventuale. È quindi necessario, che la persona, che pone in essere un’attività, che è di ostacolo al soccorritore, possa prospettarsi, che la stessa sia tale da poter rendere più gravosa l’attività di chi soccorre o intende prestare soccorso.