Parlamento e Commissione UE: Direttiva 42/2006 macchine

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva 2006/42/CE che modifica la direttiva "macchine" 95/16/CE costituendone una rifusione. Ricordiamo che con rifusione dei testi legislativi si intende l’adozione di un atto giuridico nuovo che abroga l’atto di base, apportandone sostanziali modifiche.

Di fondamentale importanza le disposizioni che stabiliscono il rapporto tra normativa comunitaria, normativa nazionale e norme armonizzate di natura tecnica. In particolare, come si legge nei "considerando", "la direttiva definisce unicamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di portata generale, completati da una serie di requisiti più specifici per talune categorie di macchine. Per rendere più agevole ai fabbricanti la prova della conformità a tali requisiti essenziali e per consentire le ispezioni per la conformità a tali requisiti, è opportuno disporre di norme armonizzate a livello comunitario per la prevenzione dei rischi derivanti dalla progettazione e dalla costruzione delle macchine. Dette norme armonizzate a livello comunitario sono elaborate da organismi di diritto privato e dovrebbero conservare la loro qualità di testi non obbligatori". "Le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata".

E’ prevista la possibilità di aprire una procedura di contestazione nel caso in cui uno Stato membro o la Commissione ritengano che la norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela. In ogni caso lo Stato membro può altresì azione la clausola di "salvaguardia", a norma del quale "Se uno Stato membro constata che una macchina oggetto della presente direttiva, provvista della marcatura «CE», accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute e la sicurezza delle persone e, all’occorrenza, degli animali domestici o dei beni, esso adotta tutti provvedimenti utili al fine di ritirare la suddetta macchina dal mercato, vietarne l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione".

Gli Stati membri sono chiamati ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva anteriormente al 29 giugno 2008. Gli Stati membri applicano le suddette disposizioni a partire dal 29 dicembre 2009.

(Parlamento Europeo e Consiglio, Direttiva 17 maggio 2006, n.42 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE).

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva 2006/42/CE che modifica la direttiva "macchine" 95/16/CE costituendone una rifusione. Ricordiamo che con rifusione dei testi legislativi si intende l’adozione di un atto giuridico nuovo che abroga l’atto di base, apportandone sostanziali modifiche.

Di fondamentale importanza le disposizioni che stabiliscono il rapporto tra normativa comunitaria, normativa nazionale e norme armonizzate di natura tecnica. In particolare, come si legge nei "considerando", "la direttiva definisce unicamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di portata generale, completati da una serie di requisiti più specifici per talune categorie di macchine. Per rendere più agevole ai fabbricanti la prova della conformità a tali requisiti essenziali e per consentire le ispezioni per la conformità a tali requisiti, è opportuno disporre di norme armonizzate a livello comunitario per la prevenzione dei rischi derivanti dalla progettazione e dalla costruzione delle macchine. Dette norme armonizzate a livello comunitario sono elaborate da organismi di diritto privato e dovrebbero conservare la loro qualità di testi non obbligatori". "Le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata".

E’ prevista la possibilità di aprire una procedura di contestazione nel caso in cui uno Stato membro o la Commissione ritengano che la norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela. In ogni caso lo Stato membro può altresì azione la clausola di "salvaguardia", a norma del quale "Se uno Stato membro constata che una macchina oggetto della presente direttiva, provvista della marcatura «CE», accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute e la sicurezza delle persone e, all’occorrenza, degli animali domestici o dei beni, esso adotta tutti provvedimenti utili al fine di ritirare la suddetta macchina dal mercato, vietarne l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione".

Gli Stati membri sono chiamati ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva anteriormente al 29 giugno 2008. Gli Stati membri applicano le suddette disposizioni a partire dal 29 dicembre 2009.

(Parlamento Europeo e Consiglio, Direttiva 17 maggio 2006, n.42 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE).