Parlamento e Commissione UE: Direttiva 42/2006 macchine
Di fondamentale importanza le disposizioni che stabiliscono il rapporto tra normativa comunitaria, normativa nazionale e norme armonizzate di natura tecnica. In particolare, come si legge nei "considerando", "la direttiva definisce unicamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di portata generale, completati da una serie di requisiti più specifici per talune categorie di macchine. Per rendere più agevole ai fabbricanti la prova della conformità a tali requisiti essenziali e per consentire le ispezioni per la conformità a tali requisiti, è opportuno disporre di norme armonizzate a livello comunitario per la prevenzione dei rischi derivanti dalla progettazione e dalla costruzione delle macchine. Dette norme armonizzate a livello comunitario sono elaborate da organismi di diritto privato e dovrebbero conservare la loro qualità di testi non obbligatori". "Le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata".
E’ prevista la possibilità di aprire una procedura di contestazione nel caso in cui uno Stato membro o la Commissione ritengano che la norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela. In ogni caso lo Stato membro può altresì azione la clausola di "salvaguardia", a norma del quale "Se uno Stato membro constata che una macchina oggetto della presente direttiva, provvista della marcatura «CE», accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute e la sicurezza delle persone e, all’occorrenza, degli animali domestici o dei beni, esso adotta tutti provvedimenti utili al fine di ritirare la suddetta macchina dal mercato, vietarne l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione".
Gli Stati membri sono chiamati ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva anteriormente al 29 giugno 2008. Gli Stati membri applicano le suddette disposizioni a partire dal 29 dicembre 2009.
(Parlamento Europeo e Consiglio, Direttiva 17 maggio 2006, n.42 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE).
Di fondamentale importanza le disposizioni che stabiliscono il rapporto tra normativa comunitaria, normativa nazionale e norme armonizzate di natura tecnica. In particolare, come si legge nei "considerando", "la direttiva definisce unicamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di portata generale, completati da una serie di requisiti più specifici per talune categorie di macchine. Per rendere più agevole ai fabbricanti la prova della conformità a tali requisiti essenziali e per consentire le ispezioni per la conformità a tali requisiti, è opportuno disporre di norme armonizzate a livello comunitario per la prevenzione dei rischi derivanti dalla progettazione e dalla costruzione delle macchine. Dette norme armonizzate a livello comunitario sono elaborate da organismi di diritto privato e dovrebbero conservare la loro qualità di testi non obbligatori". "Le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata".
E’ prevista la possibilità di aprire una procedura di contestazione nel caso in cui uno Stato membro o la Commissione ritengano che la norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela. In ogni caso lo Stato membro può altresì azione la clausola di "salvaguardia", a norma del quale "Se uno Stato membro constata che una macchina oggetto della presente direttiva, provvista della marcatura «CE», accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute e la sicurezza delle persone e, all’occorrenza, degli animali domestici o dei beni, esso adotta tutti provvedimenti utili al fine di ritirare la suddetta macchina dal mercato, vietarne l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione".
Gli Stati membri sono chiamati ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva anteriormente al 29 giugno 2008. Gli Stati membri applicano le suddette disposizioni a partire dal 29 dicembre 2009.
(Parlamento Europeo e Consiglio, Direttiva 17 maggio 2006, n.42 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE).