Parlamento: Legge nuova disciplina elettorale

Sono entrate in vigore il 31 dicembre scorso le nuove disposizioni che modificano la disciplina elettorale della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Per la Camera è prevista una rappresentanza proporzionale in ambito nazionale, mentre per il Senato è rispettato il principio della formazione su base regionale; i seggi vengono attribuiti alle liste secondo l’ordine di presentazione dei candidati, ad eccezione dei dodici Deputati e dei Senatori eletti per la circoscrizione Estero; i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale insieme al contrassegno e indicano il capo unico della coalizione o il capo della forza politica.

Per la Camera accedono alla ripartizione dei seggi solo le coalizioni che abbiano superato il 10% dei voti validi sul piano nazionale e, al loro interno, i partiti che abbiano superato il 2% o che rappresentino minoranze linguistiche, nonché la migliore lista sotto soglia, cioè quella che abbia ottenuto più voti tra le liste che non sono arrivate al 2%; i partiti che si presentano al di fuori di una coalizione devono conseguire almeno il 4% per poter essere rappresentati. Alla coalizione che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale viene attribuito un premio di maggioranza affinché raggiunga la quota di 340 deputati; per il Senato le soglie di sbarramento (20% per le coalizioni, 3% per le liste coalizzate; 8% per le liste non coalizzate e per le liste che si siano presentate in coalizioni che non abbiano conseguito il 20%) ed i premi di maggioranza sono applicati Regione per Regione.

Per approfondimenti si veda il Dossier sul sito della Presidenza del Consiglio.

(Legge 21 dicembre 2005, n.270: Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - Pubbligata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2005, n.303 - Suppl. Ordinario)

Sono entrate in vigore il 31 dicembre scorso le nuove disposizioni che modificano la disciplina elettorale della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.


Per la Camera è prevista una rappresentanza proporzionale in ambito nazionale, mentre per il Senato è rispettato il principio della formazione su base regionale; i seggi vengono attribuiti alle liste secondo l’ordine di presentazione dei candidati, ad eccezione dei dodici Deputati e dei Senatori eletti per la circoscrizione Estero; i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale insieme al contrassegno e indicano il capo unico della coalizione o il capo della forza politica.

Per la Camera accedono alla ripartizione dei seggi solo le coalizioni che abbiano superato il 10% dei voti validi sul piano nazionale e, al loro interno, i partiti che abbiano superato il 2% o che rappresentino minoranze linguistiche, nonché la migliore lista sotto soglia, cioè quella che abbia ottenuto più voti tra le liste che non sono arrivate al 2%; i partiti che si presentano al di fuori di una coalizione devono conseguire almeno il 4% per poter essere rappresentati. Alla coalizione che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale viene attribuito un premio di maggioranza affinché raggiunga la quota di 340 deputati; per il Senato le soglie di sbarramento (20% per le coalizioni, 3% per le liste coalizzate; 8% per le liste non coalizzate e per le liste che si siano presentate in coalizioni che non abbiano conseguito il 20%) ed i premi di maggioranza sono applicati Regione per Regione.

Per approfondimenti si veda il Dossier sul sito della Presidenza del Consiglio.

(Legge 21 dicembre 2005, n.270: Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - Pubbligata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2005, n.303 - Suppl. Ordinario)