Parlamento: riforma risparmio e Banca d’Italia

Entrerà in vigore il 12 gennaio 2006 la Legge recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari". In particolare, le norme relative all’articolo 19 incidono sull’organizzazione e sull’attività della Banca d’Italia prevedendo ad esempio che il Governatore duri in carica sei anni e il mandato sia rinnovabile una sola volta. Il Governatore viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia. Lo stesso procedimento viene previsto anche per il caso di revoca del Governatore. E’ altresì trasferita al direttorio - costituito dal Governatore, dal Direttore generale e da due Vice direttori generali - la competenza sui provvedimenti con rilevanza esterna. Infine, il testo prevede che per le operazioni di acquisizione e di concentrazione societaria bancaria sono necessarie sia l’autorizzazione della Banca d’Italia, sia l’autorizzazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La Legge modifica gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, in materia di false comunicazioni sociali (cosiddetto "falso in bilancio"): è stato rivisto il trattamento sanzionatorio: si passa dalla pena della reclusione da uno a cinque anni inizialmente prevista alla pena dell’arresto fino a due anni. Ai fini della procedibilità torna ad essere necessaria la querela della persona offesa.

(Legge 28 dicembre 2005, n.262: Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2005, n. 301 - Supplemento Ordinario)

Entrerà in vigore il 12 gennaio 2006 la Legge recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari". In particolare, le norme relative all’articolo 19 incidono sull’organizzazione e sull’attività della Banca d’Italia prevedendo ad esempio che il Governatore duri in carica sei anni e il mandato sia rinnovabile una sola volta. Il Governatore viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia. Lo stesso procedimento viene previsto anche per il caso di revoca del Governatore. E’ altresì trasferita al direttorio - costituito dal Governatore, dal Direttore generale e da due Vice direttori generali - la competenza sui provvedimenti con rilevanza esterna. Infine, il testo prevede che per le operazioni di acquisizione e di concentrazione societaria bancaria sono necessarie sia l’autorizzazione della Banca d’Italia, sia l’autorizzazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.


La Legge modifica gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, in materia di false comunicazioni sociali (cosiddetto "falso in bilancio"): è stato rivisto il trattamento sanzionatorio: si passa dalla pena della reclusione da uno a cinque anni inizialmente prevista alla pena dell’arresto fino a due anni. Ai fini della procedibilità torna ad essere necessaria la querela della persona offesa.

(Legge 28 dicembre 2005, n.262: Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2005, n. 301 - Supplemento Ordinario)