x

x

Porti - Corte Costituzionale: per il riordino dei porti occorre il parere delle Regione

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 29, comma 1, del decreto c.d. “Sblocca Italia” nella parte in cui non prevede che il piano strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Nel testo, così come schematizzato nel decreto, era previsto che al fine di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico (…) è adottato (…) il piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Lo schema (…) è trasmesso alle Camere ai fini dell’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato”. Come però sottolineato con il ricorso presentato dalla regione Campania, le disposizioni riguardano “porti e aeroporti civili”, materia di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art 117 comma 3 della Costituzione, mentre nel testo del decreto approvato manca una qualsiasi forma di coinvolgimento delle Regioni.

Per questo motivo la Corte di Cassazione ha accolto i motivi presentati dalla Regione Campania, bocciando invece la linea “di difesa dello Stato, secondo la quale le istanze delle Regioni sarebbero adeguatamente salvaguardate” dalla legge 84/1994 (Riordino della legislazione in materia portuale), che invece si limita a prevedere forme di partecipazione delle regioni a specifiche attività, ma “che non possono essere considerate in alcun modo equivalenti ad una intesa”.

Perciò richiamando anche sue precedenti sentenze, la Consulta ha dichiarato la norma impugnata costituzionalmente illegittima in quanto non è previsto che il piano strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 117 della Costituzione.

Proprio per questo motivo, per dare attuazione alla Sentenza della Corte ed eliminare così gli elementi di incostituzionalità, l’articolo in esame è interessato dalla modifica contemplata nella bozza di Decreto Legislativo: Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124, approvato in esame preliminare alla riunione del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2016.

(Corte Costituzionale, Sentenza 15 dicembre 2015 n. 261)

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 29, comma 1, del decreto c.d. “Sblocca Italia” nella parte in cui non prevede che il piano strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Nel testo, così come schematizzato nel decreto, era previsto che al fine di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico (…) è adottato (…) il piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Lo schema (…) è trasmesso alle Camere ai fini dell’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato”. Come però sottolineato con il ricorso presentato dalla regione Campania, le disposizioni riguardano “porti e aeroporti civili”, materia di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art 117 comma 3 della Costituzione, mentre nel testo del decreto approvato manca una qualsiasi forma di coinvolgimento delle Regioni.

Per questo motivo la Corte di Cassazione ha accolto i motivi presentati dalla Regione Campania, bocciando invece la linea “di difesa dello Stato, secondo la quale le istanze delle Regioni sarebbero adeguatamente salvaguardate” dalla legge 84/1994 (Riordino della legislazione in materia portuale), che invece si limita a prevedere forme di partecipazione delle regioni a specifiche attività, ma “che non possono essere considerate in alcun modo equivalenti ad una intesa”.

Perciò richiamando anche sue precedenti sentenze, la Consulta ha dichiarato la norma impugnata costituzionalmente illegittima in quanto non è previsto che il piano strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 117 della Costituzione.

Proprio per questo motivo, per dare attuazione alla Sentenza della Corte ed eliminare così gli elementi di incostituzionalità, l’articolo in esame è interessato dalla modifica contemplata nella bozza di Decreto Legislativo: Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124, approvato in esame preliminare alla riunione del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2016.

(Corte Costituzionale, Sentenza 15 dicembre 2015 n. 261)