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Presidente della Repubblica: riflessioni costituzionali a margine della seduta comune del 24 gennaio

Verso un’elezione presidenziale “speciale”?
Sergio Mattarella
Sergio Mattarella

In attesa di conoscere la prossima figura presidenziale, si ritiene opportuno compiere talune considerazioni sulle procedure di voto. Quest’ultime, presiedute dal Presidente della Camera accostato dalla Presidente del Senato, prenderanno avvio il 24 gennaio 2022 presso l’Aula di Montecitorio.

Rispetto alle precedenti votazioni, quella corrente si rivela peculiare, in ragione degli accorgimenti introdotti per garantire il rispetto del distanziamento e prevenire eventuali contagi da Covid-19.

La prima novità attiene al numero al numero giornaliero delle votazioni ridotto (da due a una) a causa dell’allungamento dei tempi dovuti alle misure anti Coronavirus (sanificazione, aereazione, ecc.).

Oggetto di accesa discussione è l’accesso in Aula, consentito anche ai Grandi elettori non vaccinati (previo tampone), ma non ai positivi. Come dichiarato dallo stesso Presidente della Camera, è previsto un ingresso dal lato sinistro dell’emiciclo con un massimo di 50 Grandi elettori alla volta.

In tale modo, anche durante lo scrutinio, l’Aula conterrà al massimo 200 soggetti; nelle tribune, invece, potranno accedere 106 parlamentari e i delegati regionali senza contingentamento per gruppo.

A tale votazione, articolata in fasce orarie, saranno chiamati per primi i senatori a vita, seguiti da senatori e parlamentari, ed infine i delegati regionali. Il cambiamento maggiore interessa i c.d. “catafalchi”, sostituiti da cabine simili a quelle elettorali, aventi una configurazione differente rispetto a quelle viste in passato, al fine di assicurare la sicurezza sanitaria (a partire dalla ventilazione) e la segretezza del voto.

Peculiare è la scelta di inserire eventualmente all’interno dei catafalchi una luce ultravioletta. Terminate le votazioni, alla cerimonia del giuramento del nuovo Presidente saranno ammessi tutti i Grandi Elettori (sempre previo tampone), disponendo dei posti presenti nell’Aula).

La cerimonia di giuramento è semplificata, in quanto prevede la sola lettura della formula di giuramento da parte dell’eletto/a, il discorso di insediamento e la lettura del processo verbale.

È, dunque, innegabile che la pandemia abbia avuto forti ripercussioni anche sulle elezioni del nuovo Capo dello Stato.

In tale sede, si intende riservare spazio a determinati aspetti-chiave, iniziando dalla segretezza del voto. Essa possiede una duplice valenza: da una parte, consente la libertà di scelta da parte dell’elettore; dall’altro, impone allo stesso di non esternare il modo in cui ha votato, al fine di evitare che l’eletto possa essere ritenuto espressione di una maggioranza politica predeterminata.

A fronte di ciò, vi è chi critica la prassi secondo la quale alcuni gruppi non partecipano alle votazioni dichiarando di astenersi, rendendo, in tale modo, palese il proprio orientamento.

Nel corso del procedimento elettorale che portò all’elezione storica di Sandro Pertini, l’allora Presidente della Camera (Ingrao), sostenne che l’astensione nelle votazioni segrete risulta essere “espressione di non voto”. Secondo un differente approccio, l’unica alternativa all’indicazione di un nome è rappresentata dalla scheda bianca, in grado di escludere un controllo da parte dei partiti.

Per accertare che sia votata una specifica persona e non un omonimo, si intende votato il parlamentare che coincide con il nome riportato sulla scheda ovvero la figura nota anche se non presente in Aula; nell’ipotesi di due parlamentari omonimi, al fine di evitare che il Presidente della Camera dichiari nullo il voto, è necessario indicare un altro segno di riferimento.

Sulla segretezza incide negativamente anche la pratica diffusa tra gli elettori presidenziali di manifestare il voto scrivendo il nome dell’eligendo, così da consentire di “contarsi” in vista dello scrutinio decisivo.

In tale senso, si segnala, nel 2006, l’invito a tutti i membri del collegio da parte del Presidente della Camera Bertinotti “ad usare, nella espressione di voto, la forma più sobria e più essenziale, per esempio quella del nome e del cognome della persona, al fine di assicurare la massima trasparenza dei comportamenti di voto e l’universalità della relativa lettura”.

Connessa alla segretezza del voto è la modalità dell’elezione, che avviene per mezzo di un quorum elevato per i primi tre scrutini, nonché a maggioranza qualificata dei due terzi.

Tale previsione induce alla formazione di aggregazioni ampie, o meglio, alla ricerca di accordi tra le forze politiche presenti in Parlamento; da qui, trae origine la decisione dei Costituenti di non introdurre l’istituto del ballottaggio, il quale, pur accelerando e snellendo la votazione, avrebbe consentito di eleggere il Presidente della Repubblica con la maggioranza relativa dei votanti. In seconda battuta, ossia nell’ipotesi di “stallo” parlamentare manifestato nei primi tre scrutini, è sufficiente la maggioranza relativa scongiurando così la paralisi istituzionale e l’impossibilità della scelta.

La medesima logica sottesa alle disposizioni sulla segretezza delle votazioni e sulle maggioranze qualificate induce ad escludere la presentazione di candidature ufficiali alla carica di Presidente della Repubblica, che implicherebbe un raffronto tra i diversi candidati sulla base dei rispettivi programmi assumendo una valenza politica incompatibile con la finalità di collocare la figura in una posizione al di sopra delle parti.

Ovviamente, uno scenario del genere non si verificherebbe laddove egli fosse scelto direttamente dal popolo; in tale caso, l’elezione avverrebbe in conformità ad un programma, a seguito di una diatriba tra diversi candidati ufficiali, espressione di fazioni politiche opposte.

L’elezione della figura in discussione da parte del Parlamento in seduta comune previene un intervento dello stesso nella direzione politica dello Stato. In precedenza, si è fortemente discusso in ordine al fatto se il Parlamento in seduta comune costituisca, in tale solenne circostanza, un collegio perfetto ovvero un collegio imperfetto.

A prescindere dalle perplessità sollevate in dottrina, la prassi è orientata a ritenerlo un collegio imperfetto; pertanto, l’assemblea è considerata padrona del proprio ordine del giorno, riunendosi solo per adempiere ai compiti esplicitamente attribuiti dalla Costituzione.

Ben differente è la natura del Parlamento in seduta comune nel momento in cui esso si riunisce ai sensi dell’art. 90 Cost. (alto tradimento, attentato alla Costituzione): la votazione per la messa in stato di accusa del Capo dello Stato deve essere preceduta da un preventivo dibattito politico.

Come già ammesso, l’emergenza sanitaria ha generato taluni problemi, tra cui l’impossibilità per i parlamentari risultati positivi di recarsi fisicamente in aula.

È recente la richiesta avanzata da alcuni Grandi Elettori di procedere con voto a distanza: una parte della dottrina condivide tale modalità, evidenziando l’assenza di un dibattito precedente; un secondo indirizzo, invece, prendere atto della mancanza di precedenti, ritenendo che il voto a distanza potrebbe creare problemi di privacy e tracciabilità.

A tale proposito, appare doveroso precisare che il suddetto problema sussiste da tempo; il voto a distanza, o per corrispondenza, avrebbe dovuto essere garantito anche in ulteriori occasioni. Tale opzione potrebbe essere presa in considerazione – a parere di chi scrive – solo una volta aver apportato modifiche ai regolamenti, i cui tempi appaiono piuttosto lunghi. Pensare di risolvere il problema a distanza di pochi giorni dal voto risulta incosciente.

Al contempo, si osserva che l’elezione a distanza del Capo dello Stato non pone criticità di natura costituzionale; la questione è sorta proprio pochi mesi fa in occasione delle elezioni amministrative autunnali. È evidente che il vero “nodo” risieda nella mancata volontà politica di promuovere in qualsiasi modo l’esercizio del diritto di voto anche in tempi di pandemia. Votare è un diritto fondamentale, inalienabile, di tutti i cittadini.

Alla luce di tale quadro, emerge scarsa attenzione nei confronti dell’elezione presidenziale in sé. La pandemia ha inevitabilmente richiesto alle istituzioni un maggiore impegno sul fronte della sicurezza sanitaria; tale circostanza non deve riversarsi negativamente sul procedimento elettorale.

Quello che ci apprestiamo a vivere è un momento solenne; perciò, il desiderio di “travolgere” (o interpretare autonomamente) la Costituzione deve essere definitivamente accantonato.