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Problematiche inerenti l’installazione di antenna ordinaria e satellitare nel condominio

E’ con la legge 06/05/1940 n. 554 che in Italia si disciplina il fenomeno delle antenne intese come “aerei esterni per audizioni radiofoniche”

Da quel momento si è affermato il diritto di chiunque di installare antenne radiotrasmittenti sui tetti degli edifici.

Innanzitutto per quanto concerne l’installazione di antenne ed accessori la legge succitata ha attribuito il diritto di installare e mantenere tali impianti agli abitanti dello stabile.

Si tratta di un diritto di natura personale e quindi il soggetto può esercitarlo indipendentemente dalla sua qualità di condomino (conduttore, usufruttuario).

Con il tempo quindi ci si è trovati difronte al proliferare di numerose antenne siti negli edifici condominiali.

Si tratta di un bene comune in forza di quanto disposto dall’art. 1117 c.c n. 3 [“le opere,le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico,gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini”].

Vi è da notare che la base di una tale impostazione è costituita dal principio sancito dall’art. 21 Cost. “tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.

Logica conseguenza è che per fare ciò la persona deve essere messa in grado di accedere a quante più fonti di informazioni possibili: lo scopo dell’antenna satellitare è captare i programmi televisivi ritrasmessi dai satelliti

Data tale possibilità per i giudici di legittimità è possibile configurare ed affermare l’esistenza di un “diritto alla parabola”.

Diritto che viene riconosciuto ad ogni individuo in quanto semplice titolare di abbonamento alla radiodiffusione nazionale (abbonamento RAI) secondo quanto dispone il D.lgvo 1997/ 55 il quale ha dato attuazione alla Direttiva CEE 94/96.

Non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale per procedere a tale installazione le cui modalità sono delineate dagli artt. 232-238 D.p.R. 1973/196.

Allora viene da domandarsi: ma l’installazione da parte del singolo abitante del condomino avviene senza incontrare alcun limite di sorta?

Codice alla mano: art. 1102 c.c. “uso della cosa comune”.

Questa norma disciplina il diritto di ogni partecipante alla comunione di servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca lo stesso uso agli altri secondo il loro diritto.

Tale uso, sempre secondo la giurisprudenza, deve rimanere nei limiti invalicabili dell’immutabilità della destinazione obbiettiva o concordata della cosa comune.

Ricordiamoci sempre che alla base della “libertà d’antenna” è posto l’art. 21 Cost. quale fonte, in gergo giuridico, “sovraordinata”.

Ciò significa che l’installazione dell’antenna singola può essere impedita solo quando reca pregiudizio alla stabilità o sicurezza dell’edificio oppure se rovina il decoro archittetonico dell’edificio. Tuttavia anche in questo caso i giudici hanno precisato che il diritto di antenna ha precedenza su quello del decoro a meno che non si tratti di edificio vincolato dal centro storico ma qui interviene eventualmente la disposizione del singolo Comune.

Per quanto riguarda l’altra fonte e cioè il regolamento condominiale, benché contrattuale, non può incidere sui diritti indisponibili dei condomini. In virtù di tale principio esso non può stabilire il sito per l’installazione ( il tetto piuttosto che il balcone ), potendo invece individuare il punto del sito, ad es. la falda destra del tetto anziché quella sinistra, ammesso che quel punto sia idoneo ad ospitare stabilmente l’impianto.

Ove invece si tratti di impianto centralizzato occorre rifarsi alla volontà assembleare e cioè alla decisone dei condomini.

Innanzitutto può verificarsi l’ipotesi in cui i condomini decidano di aggiungere l’impianto satellitare all’impianto esistente: quale maggioranza deve accompagnare tale delibera?

Ai sensi della Legge 20/03/2001 n. 66 (tesa a favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie da radio diffusione satellitare), l’installazione di impianti di questo genere è da annoverarsi tra le innovazioni necessarie ai sensi dell’art. 1120 I comma c.c.

L’innovazione di per se consiste in qualsiasi opera nuova che modifica totalmente o parzialmente dal punto di vista materiale della forma o della sostanza il bene comune.

Esistono innovazioni lecite e non lecite, quindi vietate ai sensi dell’art. 1120 II comma c.c.

Nel primo caso essendo l’opera diretta a migliorare l’uso del bene comune, per la sua attuazione occorre il raggiungimento delle maggioranza prevista dall’art. 1136 V comma c.c.

Ora, acclarato che il diritto alla parabola ha natura costituzionale ( art. 21 Cost.), la legge 2001 n. 66 ha sancito che la sua installazione è un’innovazione necessaria la quale non richiede la maggioranza appena citata. Ciò basta per imporre a tutti gli altri condomini eventualmente dissenzienti sia l’antenna satellitare centralizzata e sia il riparto delle relative spese per l’installazione.

Altro tema da considerare parlando di antenne è quello relativo alla sicurezza degli impianti.

Queste assieme agli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere devono rispettare il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (artt. 107-121) in vigore dal 01/07/2006 salvo proroghe e comunque fino a tale data dalla Legge 05/03/1990 n. 46 in tema di sicurezza degli impianti.

Quando l’amministratore deve procedere all’installazione o alla trasformazione di uno di tali impianti ha il dovere di scegliere imprese o ditte abilitate le quali devono rilasciare al termine dei lavori la dichiarazione di conformità degli impianti.

Dalla sua l’amministratore ha in dotazione una guida pubblicata dal CEI [Comitato elettrotecnico italiano] che facilita la realizzazione e l’installazione di impianti televisivi e relativi servizi interattivi.

Da ultimo, ma non meno importante, è il decreto del Ministero delle comunicazioni datato 11/11/2005 che contiene regole tecniche sulle antenne condominiali riceventi dal servizio di radiodiffusione e volte a garantire la massima liberà di scelta da parte dell’utenza e l’impiego di sistemi interattivi all’avanguardia.

Ciò vale per gli impianti di nuova installazione mentre per quelli esistenti occorre procedere all’adeguamento alle disposizioni del suddetto decreto.

E’ con la legge 06/05/1940 n. 554 che in Italia si disciplina il fenomeno delle antenne intese come “aerei esterni per audizioni radiofoniche”

Da quel momento si è affermato il diritto di chiunque di installare antenne radiotrasmittenti sui tetti degli edifici.

Innanzitutto per quanto concerne l’installazione di antenne ed accessori la legge succitata ha attribuito il diritto di installare e mantenere tali impianti agli abitanti dello stabile.

Si tratta di un diritto di natura personale e quindi il soggetto può esercitarlo indipendentemente dalla sua qualità di condomino (conduttore, usufruttuario).

Con il tempo quindi ci si è trovati difronte al proliferare di numerose antenne siti negli edifici condominiali.

Si tratta di un bene comune in forza di quanto disposto dall’art. 1117 c.c n. 3 [“le opere,le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico,gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini”].

Vi è da notare che la base di una tale impostazione è costituita dal principio sancito dall’art. 21 Cost. “tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.

Logica conseguenza è che per fare ciò la persona deve essere messa in grado di accedere a quante più fonti di informazioni possibili: lo scopo dell’antenna satellitare è captare i programmi televisivi ritrasmessi dai satelliti

Data tale possibilità per i giudici di legittimità è possibile configurare ed affermare l’esistenza di un “diritto alla parabola”.

Diritto che viene riconosciuto ad ogni individuo in quanto semplice titolare di abbonamento alla radiodiffusione nazionale (abbonamento RAI) secondo quanto dispone il D.lgvo 1997/ 55 il quale ha dato attuazione alla Direttiva CEE 94/96.

Non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale per procedere a tale installazione le cui modalità sono delineate dagli artt. 232-238 D.p.R. 1973/196.

Allora viene da domandarsi: ma l’installazione da parte del singolo abitante del condomino avviene senza incontrare alcun limite di sorta?

Codice alla mano: art. 1102 c.c. “uso della cosa comune”.

Questa norma disciplina il diritto di ogni partecipante alla comunione di servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca lo stesso uso agli altri secondo il loro diritto.

Tale uso, sempre secondo la giurisprudenza, deve rimanere nei limiti invalicabili dell’immutabilità della destinazione obbiettiva o concordata della cosa comune.

Ricordiamoci sempre che alla base della “libertà d’antenna” è posto l’art. 21 Cost. quale fonte, in gergo giuridico, “sovraordinata”.

Ciò significa che l’installazione dell’antenna singola può essere impedita solo quando reca pregiudizio alla stabilità o sicurezza dell’edificio oppure se rovina il decoro archittetonico dell’edificio. Tuttavia anche in questo caso i giudici hanno precisato che il diritto di antenna ha precedenza su quello del decoro a meno che non si tratti di edificio vincolato dal centro storico ma qui interviene eventualmente la disposizione del singolo Comune.

Per quanto riguarda l’altra fonte e cioè il regolamento condominiale, benché contrattuale, non può incidere sui diritti indisponibili dei condomini. In virtù di tale principio esso non può stabilire il sito per l’installazione ( il tetto piuttosto che il balcone ), potendo invece individuare il punto del sito, ad es. la falda destra del tetto anziché quella sinistra, ammesso che quel punto sia idoneo ad ospitare stabilmente l’impianto.

Ove invece si tratti di impianto centralizzato occorre rifarsi alla volontà assembleare e cioè alla decisone dei condomini.

Innanzitutto può verificarsi l’ipotesi in cui i condomini decidano di aggiungere l’impianto satellitare all’impianto esistente: quale maggioranza deve accompagnare tale delibera?

Ai sensi della Legge 20/03/2001 n. 66 (tesa a favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie da radio diffusione satellitare), l’installazione di impianti di questo genere è da annoverarsi tra le innovazioni necessarie ai sensi dell’art. 1120 I comma c.c.

L’innovazione di per se consiste in qualsiasi opera nuova che modifica totalmente o parzialmente dal punto di vista materiale della forma o della sostanza il bene comune.

Esistono innovazioni lecite e non lecite, quindi vietate ai sensi dell’art. 1120 II comma c.c.

Nel primo caso essendo l’opera diretta a migliorare l’uso del bene comune, per la sua attuazione occorre il raggiungimento delle maggioranza prevista dall’art. 1136 V comma c.c.

Ora, acclarato che il diritto alla parabola ha natura costituzionale ( art. 21 Cost.), la legge 2001 n. 66 ha sancito che la sua installazione è un’innovazione necessaria la quale non richiede la maggioranza appena citata. Ciò basta per imporre a tutti gli altri condomini eventualmente dissenzienti sia l’antenna satellitare centralizzata e sia il riparto delle relative spese per l’installazione.

Altro tema da considerare parlando di antenne è quello relativo alla sicurezza degli impianti.

Queste assieme agli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere devono rispettare il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (artt. 107-121) in vigore dal 01/07/2006 salvo proroghe e comunque fino a tale data dalla Legge 05/03/1990 n. 46 in tema di sicurezza degli impianti.

Quando l’amministratore deve procedere all’installazione o alla trasformazione di uno di tali impianti ha il dovere di scegliere imprese o ditte abilitate le quali devono rilasciare al termine dei lavori la dichiarazione di conformità degli impianti.

Dalla sua l’amministratore ha in dotazione una guida pubblicata dal CEI [Comitato elettrotecnico italiano] che facilita la realizzazione e l’installazione di impianti televisivi e relativi servizi interattivi.

Da ultimo, ma non meno importante, è il decreto del Ministero delle comunicazioni datato 11/11/2005 che contiene regole tecniche sulle antenne condominiali riceventi dal servizio di radiodiffusione e volte a garantire la massima liberà di scelta da parte dell’utenza e l’impiego di sistemi interattivi all’avanguardia.

Ciò vale per gli impianti di nuova installazione mentre per quelli esistenti occorre procedere all’adeguamento alle disposizioni del suddetto decreto.