Profilassi internazionale: è competente lo Stato o la Regione? I d.P.C.m sono incostituzionali?
La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 37/2021 (dep. il 12/03/2021), si è espressa sul rapporto competenziale fra fonte legislativa statale e regionale in materia di gestione della pandemia da coronavirus SARS-COV-2, al fine di dirimere gli eventuali conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni, e non sulla legittimità e sulla natura dei d.P.C.m. adottati dal Governo per fronteggiare tale epidemia. Ciò emerge dalla lettura della sentenza: “non è in discussione in questo giudizio, che riguarda il riparto di competenze nel contrasto alla pandemia, la legittimità dei d.P.C.m. adottati a tale scopo - comunque assoggettati al sindacato del giudice amministrativo - ma è, invece, da affermare il divieto per le Regioni, anche ad autonomia speciale, di interferire legislativamente con la disciplina fissata dal competente legislatore statale”[1].
La Consulta, con la sentenza in oggetto, non ha ravvisato elementi di incostituzionalità nelle risposte legislative intraprese dal Governo, le ha ritenute invece valide e conformi alla Costituzione a fronte di un’emergenza sanitaria di tipo internazionale.
Prima di soffermarsi sulla decisione della Consulta, appare opportuno, a priori, ricostruire la vicenda normativa che ha dato vita alla questione di legittimità costituzionale della legge del 9 dicembre 2020, n.11.
Il contenuto della legge valdostana prevedeva una differente disciplina di gestione regionale dell’emergenza da COVID-19, in netto contrasto con la normazione nazionale. Più precisamente, si stabiliva che determinate attività commerciali potessero svolgersi, purché nel rispetto di specifici protocolli di sicurezza, adottati sia dal Presidente della Giunta che dal Presidente della Regione. Sulla base di ciò, profonda era la convinzione governativa che la legge valdostana avrebbe dato luogo ad un “meccanismo autonomo ed alternativo di gestione dell’emergenza sanitaria”[2] sul territorio nazionale. Su tale argomentazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, in via principale, lamentava la lesione degli artt. 117, secondo comma, lettera m); q) e h), e terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.
La Consulta, nel sospendere in via cautelare[3] la legge del 9 dicembre 2020, n.11, ritiene che i provvedimenti regionali valdostani adottati per fronteggiare l’epidemia da COVID-19 rientrano nella competenza esclusiva statale in materia di “profilassi internazionale”[4], che è “comprensiva di ogni misura volta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla”[5].
La Corte, richiamando alcune pronunce precedenti[6], osserva che tale materia comprende tutte quelle norme che garantiscono “uniformità anche nell’attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale”[7]. Vi sono ragioni logiche, prima che giuridiche giustificatrici di tale asserzione: il COVID-19 è da considerarsi una vera e propria pandemia, e dunque solo un’azione unitaria e coordinata dello Stato idonea non solo a fronteggiare un’emergenza di sanità pubblica internazionale[8], ma finanche a salvaguardare il fondamentale diritto alla salute e l’interesse della collettività.
In definitiva, considerata la natura pandemica di tale epidemia, la Corte sostiene che soltanto il legislatore statale può adottare, avocando a sé le residue competenze regionali a titolo di profilassi internazionale (articolo 117, comma secondo, lett. q), qualsivoglia misura di contrasto di una crisi pandemica.
La Corte, stabilendo che la produzione normativa in tema di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta allo Stato e che le Regioni, anche ad autonomia speciale, non devono interferire legislativamente con la normativa statuale, sembra offrire una soluzione rigida e poco soddisfacente rispetto al nostro impianto costituzionale.
La contingenza emergenziale, dunque, offre l’opportunità per riflettere in merito all’rapporto tra la dimensione statale e quella delle autonomie territoriali.
È impensabile che la complessità, che sta richiedendo l’azione coordinata tra lo Stato e le autonomie territoriali, possa essere stabilmente governata solamente dal livello centrale. Di fatto, a fronte di eventi imprevedibili, le best practices sviluppate a livello territoriale possono offrire il proprio contributo alla risoluzione di situazioni emergenziali, ma l’iniziativa regionale non può prescindere da un coordinamento unitario, che solo lo Stato è in grado di offrire.
Alla luce della crisi sanitaria generata dal Covid-19, anche tenendo in considerazione l’eventualità di altre pandemie future, occorre che il legislatore riformi l’intero Titolo V, Parte II della Costituzione al fine di ridisegnare funzionalmente i rapporti Stato-regione.
[1] Corte Costituzionale, sentenza 24 febbraio - 12 marzo 2021, n. 37.
[2] Corte Costituzionale, sentenza 24 febbraio - 12 marzo 2021, n. 37.
[3] Corte Costituzionale, ordinanza n. 4 del 2021.
[4] Articolo 117, secondo comma, lett. q): dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale.
[5] Corte Costituzionale, sentenza 24 febbraio - 12 marzo 2021, n. 37
[6] Corte Costituzionale, sentenza n. 5 del 2018; in precedenza, sentenze n. 270 del 2016, n. 173 del 2014, n. 406 del 2005 e n. 12 del 2004.
[7] Corte Costituzionale, sentenza 24 febbraio -12 marzo 2021, n. 37.
[8] Dichiarazione dello stato pandemico da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dell’11 marzo 2020.