Rafforzamento dei diritti degli indagati e degli imputati nonché altre modifiche nel settore processual-penale

Sommario
I. Introduzione; II. Modifiche e integrazioni della StPO (CPP); III. Innovazioni concernenti il diritto minorile; IV. Anche lo Schöffenrecht verrà modificato; V. Attenuazione della Kontaktsperre ;VI. Obblighi di avviso dell’autorita’giudiziaria; VII. Innovazioni in materia di rogatorie
I
Nel 2013 il Parlamento europeo aveva emanato la direttiva 2013/48/UE, alla quale ha fatto poi seguito quella dd. 23.10.2013 del Consiglio, aventi per oggetto il diritto di poter disporre di un difensore, specie nella fase iniziale del procedimento penale e in quello concernente l’esecuzione di un mandato di arresto europeo. La normativa comunitaria si è proposta di determinare standard minimi comuni, da attuare poi nei singoli ordinamenti nazionali.
Come ha dichiarato il ministro della Giustizia della RFT in occasione di una conferenza stampa, qualche settimana fa, la garanzia dei diritti degli indagati (e degli imputati) deve essere assicurata in ogni Stato di diritto (Rechsstaat) e in ogni stato del procedimento.
II
Per “adeguare” l’ordinamento della RFT a questi dettami dell’UE, il disegno di legge governativo prevede una serie di modifiche e integrazioni della StPO (CPP) e di altre norme nazionali. Se questo disegno di legge otterrà l’approvazione parlamentare, sarà sancito il diritto del difensore di essere presente già in occasione di Vernehmungen (interrogatori) effettuate da organi di polizia nonché nei casi di Gegenüberstellungen mit dem Beschuldigten. Secondo il diritto processuale vigente, la presenza del difensore in occasione di Beschuldigtenvernehmungen (interrogatori di indagati) è obbligatoria soltanto se a questo incombente procede il giudice o il PM (soltanto se si tratta di “richterliche oder staatsanwaltschaftliche Vernehmungen”). Aggiungendo un 4° comma al § 163 a StPO, questo Beschuldigtenrecht varrà anche per gli interrogatori di polizia. Al difensore sarà consentito – una volta terminato l’interrogatorio – di rivolgere domande all’indagato (in tal senso sarà modificato il § 168 c StPO). Della presenza del difensore (che deve essere avvisato del giorno e dell’ora dell’incombente istruttorio (al quale il Verteidiger ha diritto di assistere, anche se non è facoltizzato di chiedere un rinvio in caso di impedimento a presenziare (“hat keinen Anspruch auf Terminverlegung”)), deve essere dato atto nel verbale ai sensi del § 168 b StPO.
Oltre che nei casi di Gegenüberstellungen (confronti), il difensore avrà diritto di essere presente, anche se si procede a identificazione o a Tatrekonstruktion. Una “Einschränkung der Benachrichtigungspflicht” è consentita soltanto se vi è-fondatamente-da temere “eine erhebliche Gefährdung des Untersuchungszweckes”. È stato detto che le “Einschränkungsmöglichkeiten” devono avere “Ausnahmecharakter”. In tal modo s’intende assicurare il diritto “auf eine umfassende Verteidigung”. Le garanzie de quo valgono sia per il sospettato (Verdächtigen), che per l’indagato e l’imputato; quindi prima dell’Anklageerhebung che dopo la stessa. A tale scopo è prevista pure la facoltà del sospettato/indagato/imputato di consultarsi con un difensore prima della Vernehmung. Inoltre non sarà più consentita – nel corso del dibattimento – la “Kontaktsperre gegenüber dem Verteidiger”(vale a dire il divieto di contatti tra difensore e imputato). In questo senso vengono modificati alcuni paragrafi dell’EGGVG (Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz).
Altra – prevista – innovazione concerne il diritto di chi è sottoposto a custodia cautelare in carcere o comunque è in istato di arresto, di poter avvisare dell’avvenuta imposizione della misura cautelare (o dell’arresto), una persona di fiducia. Si parla in proposito di “aktivem Benachrichtigungsrecht des Beschuldigten” che può subire limitazioni soltanto per motivi inerenti all’Haftgrund (ragione per la quale è stata disposta la privazione della libertà personale). Il diritto di poter comunicare non soltanto col difensore, ma anche con le autorità consolari di chi è stato arrestato in esecuzione di un mandato di arresto europeo, viene esteso e in tal senso viene integrato l’IRG (Gesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (rogatorie)).
III
Le introducende innovazioni riguardano non soltanto il codice di procedura penale e l’IRG, ma anche il diritto minorile (JGG – Jugendgerichtsgesetz); verrà sancito l’obbligo della Jugendgerichtsbarkeit di avvisare, il più presto possibile, chi ha la potestà genitoriale e chi ha la rappresentanza legale del minore, nei confronti del quale viene attuata una misura che lo priva della libertà personale. Questo avviso deve contenere anche l’indicazione dei motivi, per i quali è stato fatto ricorso alla misura detentiva.
Qualora la Jugendgerichtsbarkeit ritenga che l’avviso alle persone ora menzionate possa nuocere “dem Wohl des Kindes”, deve essere informata un’altra persona adulta ritenuta idonea. Ciò è ipotizzabile nel caso in cui p. es. le persone suddette sono coimputate, per cui è legittimo presumere che abbiano di mira non gli interessi del minore, ma quelli propri. In tal senso disporrà il nuovo § 67 a JGG (Jugendgerichtsgesetz). Questa Benachrichtigungspflicht può essere omessa, se fatti concreti fanno ritenere che l’avviso poterebbe pregiudicare le indagini.
Se un minore è sottoposto a misura cautelare che comporta la privazione della libertà personale (Freiheitsentzug), deve essere avvisata pure la Jugendgerichtshilfe.
IV
Sottoposto a modifiche e integrazioni verrà pure il c.d. Schöffenrecht (gli Schöffen sono giudici onorari) .Secondo la normativa attualmente vigente, questi Ehrenrichter, dopo due Amtsperioden (10 anni), non possono più fungere da Laienrichter durante il quinquennio immediatamente successivo al decennio. Inoltre, in considerazione del fatto che esercitare il “munus” di “Schöffe” è molto impegnativo e che si sono manifestati problemi di compatibilità con certe attivita’ professionali (libere professioni), i casi in cui uno “Schöffe” è facoltizzato a declinare l’incarico, sono stati ampliati. Venendo meno la “verpflichtende Unterbrechung” (“l’interruzione obbligatoria”) dopo aver ricoperto, per 10 anni, l’incarico, gli “Schöffen”, in futuro, potranno esercitare, ininterrottamente, il loro incarico fino al compimento del 75.mo anno di età’. La modifica del § 34, comma 1, n. 7, GVG (Gerichtsverfassungsgesetz – Ordinamento giudiziario) rendera’ cosi’ possibile il contributo – all’amministrazione della giustizia –di persone con una lunga e specifica esperienza.
L’innovazione di “maggior portata” in materia di mandato di arresto europeo, concerne il diritto - di chi è colpito da una misura del genere- di essere avvisato della facoltà di nominare un difensore nello Stato comunitario che ha emesso il mandato.
V
E veniamo alla c.d. Kontaktsperre, un provvedimento che è stato oggetto di severe e ripetute critiche non soltanto da parte della dottrina. Secondo la normativa attualmente vigente (§§ 31 e segg. EGGVG) può essere impedito qualsiasi contatto dell’indagato (e dell’ imputato) col difensore, con l’Außenwelt(con il mondo esterno) nonché con altri detenuti, se la persona è già stata condannata con sentenza irrevocabile per determinati (gravi) reati, se nei confronti dell’indagato è stata disposta la custodia cautelare per uno di questi reati, se vi è grave sospetto che abbia commesso uno dei predetti reati e se sussistono i pericoli indicati nel § 31 EGGVG. La riforma renderà possibile la Kontaktsperre (che, peraltro, dovrà essere temporanea e provvisoria) soltanto “im vorgerichtlichen Stadium” e qualora ciò si renda necessario per prevenire “einer Gefahr für Leib und Leben oder für die Freiheit einer Person” (un pericolo per la vita, la liberta’ o l’incolumità di una persona). L’eventuale rifiuto di inoltrare la corrispondenza tra indagato/imputato e difensore, sarà legittimo unicamente se il mittente negherà il consenso acché, la missiva venga sottoposta a controllo da parte del giudice.
VI
Per effetto di una modifica del § 114, comma 2, StPO, qualora nei confronti di una persona arrestata, dopo la Vorführung vor Gericht (dopo essere condotta dinanzi al giudice), sia disposta la custodia cautelare in carcere, l’autorità giudiziaria è obbligata a informare immediatamente, di questa misura, un congiunto o una persona di fiducia di chi è stato privato della libertà, a meno che ciò non comporti – e fino a quando sussiste – “eine erhebliche Gefährdung des Strafverfahrens” (un rilevante pregiudizio per il procedimento in corso). Queste “Einschränkungen des Benachrichigungsrechtes” hanno comunque sempre carattere temporaneo e provvisorio e sono soggette a “zeitnaher, richterlicher Kontrolle” (a riesame, entro breve termine, da parte del giudice).
Una volta che il disegno di legge governativo de quo sarà stato approvato, non soltanto il cittadino straniero arrestato, ma anche quello in istato di fermo, dovrà essere avvisato della facoltà di chiedere che venga informata l’autorità consolare dello Stato di cui è cittadino e di poter comunicare con la medesima. Analogo obbligo di avviso, per chi procede, spetterà, se una persona si trova in istato di fermo a fini di accertamento dell’identità.
L’articolo 9 della direttiva 2013/48/UE prevede le condizioni, in presenza delle quali l’indagato può rinunciare ai diritti che gli spettano; statuisce, poi, che all’indagato deve essere riconosciuto il diritto di revocare un’eventuale rinuncia effettuata. Il vigente diritto processuale della RFT non contempla una facoltà di rinuncia (espressa), ma l’interpretazione prevalente da parte della giurisprudenza è stata nel senso che il mancato esercizio della facoltà di rinuncia non può essere valutato come rinuncia (implicita) al diritto.
Mediante un’integrazione del § 168 b StPO, sarà sancito l’obbligo di dare atto a verbale, se l’indagato, già prima della sua Vernehmung (interrogatorio), abbia esercitato, o meno, il diritto di consultarsi con un difensore di sua scelta.
VII
Come sopra accennato, la riforma concerne anche l’IRG (“Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen” - Legge sulle rogatorie internazionali in materia penale). L’articolo 10, comma 4, della direttiva 2013/48/UE, prevede che la persona privata della liberta’ per effetto dell’esecuzione di un mandato di arresto europeo, deve essere avvisata immediatamente dalle autorità dello Stato comunitario in cui il mandato è stato eseguito, del diritto di nominare un difensore nello Stato che ha emesso il mandato di arresto europeo. Ciò al fine di consentire a questo difensore di coadiuvare il Verteidiger nominato nello Stato, nel quale è stato eseguito il mandato di arresto, di trasmettergli informazioni e di consigliarlo affinché l’arrestato possa esercitare tutti i propri diritti.
Al fine di sancire tale obbligo, sarà integrato il § 83 c IRG, il quale conterrà anche il dovere, da parte dell’autorità che ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo, di informare le competenti autorità dello Stato che ha emesso il mandato di arresto, se l’arrestato è privo di difensore e di mettere l’arrestato in grado di rivolgersi a un difensore.
Ad avviso di chi scrive, le modifiche e le integrazioni ora passate in rassegna sono più che opportune (e necessarie) per salvaguardare il diritto a una difesa – effettiva e tempestiva - sin dai primi atti di indagine. Va osservato che il disegno di legge per l’attuazione della direttiva 2013/48/UE è stato presentato nel giugno di quest’anno, per cui è ragionevole ritenere che sarà rispettato il termine del 22.11.16, previsto dall’articolo 17 della direttiva, per il recepimento e per l’attuazione della stessa nella legislazione nazionale della RFT.
Sommario
I. Introduzione; II. Modifiche e integrazioni della StPO (CPP); III. Innovazioni concernenti il diritto minorile; IV. Anche lo Schöffenrecht verrà modificato; V. Attenuazione della Kontaktsperre ;VI. Obblighi di avviso dell’autorita’giudiziaria; VII. Innovazioni in materia di rogatorie
I
Nel 2013 il Parlamento europeo aveva emanato la direttiva 2013/48/UE, alla quale ha fatto poi seguito quella dd. 23.10.2013 del Consiglio, aventi per oggetto il diritto di poter disporre di un difensore, specie nella fase iniziale del procedimento penale e in quello concernente l’esecuzione di un mandato di arresto europeo. La normativa comunitaria si è proposta di determinare standard minimi comuni, da attuare poi nei singoli ordinamenti nazionali.
Come ha dichiarato il ministro della Giustizia della RFT in occasione di una conferenza stampa, qualche settimana fa, la garanzia dei diritti degli indagati (e degli imputati) deve essere assicurata in ogni Stato di diritto (Rechsstaat) e in ogni stato del procedimento.
II
Per “adeguare” l’ordinamento della RFT a questi dettami dell’UE, il disegno di legge governativo prevede una serie di modifiche e integrazioni della StPO (CPP) e di altre norme nazionali. Se questo disegno di legge otterrà l’approvazione parlamentare, sarà sancito il diritto del difensore di essere presente già in occasione di Vernehmungen (interrogatori) effettuate da organi di polizia nonché nei casi di Gegenüberstellungen mit dem Beschuldigten. Secondo il diritto processuale vigente, la presenza del difensore in occasione di Beschuldigtenvernehmungen (interrogatori di indagati) è obbligatoria soltanto se a questo incombente procede il giudice o il PM (soltanto se si tratta di “richterliche oder staatsanwaltschaftliche Vernehmungen”). Aggiungendo un 4° comma al § 163 a StPO, questo Beschuldigtenrecht varrà anche per gli interrogatori di polizia. Al difensore sarà consentito – una volta terminato l’interrogatorio – di rivolgere domande all’indagato (in tal senso sarà modificato il § 168 c StPO). Della presenza del difensore (che deve essere avvisato del giorno e dell’ora dell’incombente istruttorio (al quale il Verteidiger ha diritto di assistere, anche se non è facoltizzato di chiedere un rinvio in caso di impedimento a presenziare (“hat keinen Anspruch auf Terminverlegung”)), deve essere dato atto nel verbale ai sensi del § 168 b StPO.
Oltre che nei casi di Gegenüberstellungen (confronti), il difensore avrà diritto di essere presente, anche se si procede a identificazione o a Tatrekonstruktion. Una “Einschränkung der Benachrichtigungspflicht” è consentita soltanto se vi è-fondatamente-da temere “eine erhebliche Gefährdung des Untersuchungszweckes”. È stato detto che le “Einschränkungsmöglichkeiten” devono avere “Ausnahmecharakter”. In tal modo s’intende assicurare il diritto “auf eine umfassende Verteidigung”. Le garanzie de quo valgono sia per il sospettato (Verdächtigen), che per l’indagato e l’imputato; quindi prima dell’Anklageerhebung che dopo la stessa. A tale scopo è prevista pure la facoltà del sospettato/indagato/imputato di consultarsi con un difensore prima della Vernehmung. Inoltre non sarà più consentita – nel corso del dibattimento – la “Kontaktsperre gegenüber dem Verteidiger”(vale a dire il divieto di contatti tra difensore e imputato). In questo senso vengono modificati alcuni paragrafi dell’EGGVG (Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz).
Altra – prevista – innovazione concerne il diritto di chi è sottoposto a custodia cautelare in carcere o comunque è in istato di arresto, di poter avvisare dell’avvenuta imposizione della misura cautelare (o dell’arresto), una persona di fiducia. Si parla in proposito di “aktivem Benachrichtigungsrecht des Beschuldigten” che può subire limitazioni soltanto per motivi inerenti all’Haftgrund (ragione per la quale è stata disposta la privazione della libertà personale). Il diritto di poter comunicare non soltanto col difensore, ma anche con le autorità consolari di chi è stato arrestato in esecuzione di un mandato di arresto europeo, viene esteso e in tal senso viene integrato l’IRG (Gesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (rogatorie)).
III
Le introducende innovazioni riguardano non soltanto il codice di procedura penale e l’IRG, ma anche il diritto minorile (JGG – Jugendgerichtsgesetz); verrà sancito l’obbligo della Jugendgerichtsbarkeit di avvisare, il più presto possibile, chi ha la potestà genitoriale e chi ha la rappresentanza legale del minore, nei confronti del quale viene attuata una misura che lo priva della libertà personale. Questo avviso deve contenere anche l’indicazione dei motivi, per i quali è stato fatto ricorso alla misura detentiva.
Qualora la Jugendgerichtsbarkeit ritenga che l’avviso alle persone ora menzionate possa nuocere “dem Wohl des Kindes”, deve essere informata un’altra persona adulta ritenuta idonea. Ciò è ipotizzabile nel caso in cui p. es. le persone suddette sono coimputate, per cui è legittimo presumere che abbiano di mira non gli interessi del minore, ma quelli propri. In tal senso disporrà il nuovo § 67 a JGG (Jugendgerichtsgesetz). Questa Benachrichtigungspflicht può essere omessa, se fatti concreti fanno ritenere che l’avviso poterebbe pregiudicare le indagini.
Se un minore è sottoposto a misura cautelare che comporta la privazione della libertà personale (Freiheitsentzug), deve essere avvisata pure la Jugendgerichtshilfe.
IV
Sottoposto a modifiche e integrazioni verrà pure il c.d. Schöffenrecht (gli Schöffen sono giudici onorari) .Secondo la normativa attualmente vigente, questi Ehrenrichter, dopo due Amtsperioden (10 anni), non possono più fungere da Laienrichter durante il quinquennio immediatamente successivo al decennio. Inoltre, in considerazione del fatto che esercitare il “munus” di “Schöffe” è molto impegnativo e che si sono manifestati problemi di compatibilità con certe attivita’ professionali (libere professioni), i casi in cui uno “Schöffe” è facoltizzato a declinare l’incarico, sono stati ampliati. Venendo meno la “verpflichtende Unterbrechung” (“l’interruzione obbligatoria”) dopo aver ricoperto, per 10 anni, l’incarico, gli “Schöffen”, in futuro, potranno esercitare, ininterrottamente, il loro incarico fino al compimento del 75.mo anno di età’. La modifica del § 34, comma 1, n. 7, GVG (Gerichtsverfassungsgesetz – Ordinamento giudiziario) rendera’ cosi’ possibile il contributo – all’amministrazione della giustizia –di persone con una lunga e specifica esperienza.
L’innovazione di “maggior portata” in materia di mandato di arresto europeo, concerne il diritto - di chi è colpito da una misura del genere- di essere avvisato della facoltà di nominare un difensore nello Stato comunitario che ha emesso il mandato.
V
E veniamo alla c.d. Kontaktsperre, un provvedimento che è stato oggetto di severe e ripetute critiche non soltanto da parte della dottrina. Secondo la normativa attualmente vigente (§§ 31 e segg. EGGVG) può essere impedito qualsiasi contatto dell’indagato (e dell’ imputato) col difensore, con l’Außenwelt(con il mondo esterno) nonché con altri detenuti, se la persona è già stata condannata con sentenza irrevocabile per determinati (gravi) reati, se nei confronti dell’indagato è stata disposta la custodia cautelare per uno di questi reati, se vi è grave sospetto che abbia commesso uno dei predetti reati e se sussistono i pericoli indicati nel § 31 EGGVG. La riforma renderà possibile la Kontaktsperre (che, peraltro, dovrà essere temporanea e provvisoria) soltanto “im vorgerichtlichen Stadium” e qualora ciò si renda necessario per prevenire “einer Gefahr für Leib und Leben oder für die Freiheit einer Person” (un pericolo per la vita, la liberta’ o l’incolumità di una persona). L’eventuale rifiuto di inoltrare la corrispondenza tra indagato/imputato e difensore, sarà legittimo unicamente se il mittente negherà il consenso acché, la missiva venga sottoposta a controllo da parte del giudice.
VI
Per effetto di una modifica del § 114, comma 2, StPO, qualora nei confronti di una persona arrestata, dopo la Vorführung vor Gericht (dopo essere condotta dinanzi al giudice), sia disposta la custodia cautelare in carcere, l’autorità giudiziaria è obbligata a informare immediatamente, di questa misura, un congiunto o una persona di fiducia di chi è stato privato della libertà, a meno che ciò non comporti – e fino a quando sussiste – “eine erhebliche Gefährdung des Strafverfahrens” (un rilevante pregiudizio per il procedimento in corso). Queste “Einschränkungen des Benachrichigungsrechtes” hanno comunque sempre carattere temporaneo e provvisorio e sono soggette a “zeitnaher, richterlicher Kontrolle” (a riesame, entro breve termine, da parte del giudice).
Una volta che il disegno di legge governativo de quo sarà stato approvato, non soltanto il cittadino straniero arrestato, ma anche quello in istato di fermo, dovrà essere avvisato della facoltà di chiedere che venga informata l’autorità consolare dello Stato di cui è cittadino e di poter comunicare con la medesima. Analogo obbligo di avviso, per chi procede, spetterà, se una persona si trova in istato di fermo a fini di accertamento dell’identità.
L’articolo 9 della direttiva 2013/48/UE prevede le condizioni, in presenza delle quali l’indagato può rinunciare ai diritti che gli spettano; statuisce, poi, che all’indagato deve essere riconosciuto il diritto di revocare un’eventuale rinuncia effettuata. Il vigente diritto processuale della RFT non contempla una facoltà di rinuncia (espressa), ma l’interpretazione prevalente da parte della giurisprudenza è stata nel senso che il mancato esercizio della facoltà di rinuncia non può essere valutato come rinuncia (implicita) al diritto.
Mediante un’integrazione del § 168 b StPO, sarà sancito l’obbligo di dare atto a verbale, se l’indagato, già prima della sua Vernehmung (interrogatorio), abbia esercitato, o meno, il diritto di consultarsi con un difensore di sua scelta.
VII
Come sopra accennato, la riforma concerne anche l’IRG (“Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen” - Legge sulle rogatorie internazionali in materia penale). L’articolo 10, comma 4, della direttiva 2013/48/UE, prevede che la persona privata della liberta’ per effetto dell’esecuzione di un mandato di arresto europeo, deve essere avvisata immediatamente dalle autorità dello Stato comunitario in cui il mandato è stato eseguito, del diritto di nominare un difensore nello Stato che ha emesso il mandato di arresto europeo. Ciò al fine di consentire a questo difensore di coadiuvare il Verteidiger nominato nello Stato, nel quale è stato eseguito il mandato di arresto, di trasmettergli informazioni e di consigliarlo affinché l’arrestato possa esercitare tutti i propri diritti.
Al fine di sancire tale obbligo, sarà integrato il § 83 c IRG, il quale conterrà anche il dovere, da parte dell’autorità che ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo, di informare le competenti autorità dello Stato che ha emesso il mandato di arresto, se l’arrestato è privo di difensore e di mettere l’arrestato in grado di rivolgersi a un difensore.
Ad avviso di chi scrive, le modifiche e le integrazioni ora passate in rassegna sono più che opportune (e necessarie) per salvaguardare il diritto a una difesa – effettiva e tempestiva - sin dai primi atti di indagine. Va osservato che il disegno di legge per l’attuazione della direttiva 2013/48/UE è stato presentato nel giugno di quest’anno, per cui è ragionevole ritenere che sarà rispettato il termine del 22.11.16, previsto dall’articolo 17 della direttiva, per il recepimento e per l’attuazione della stessa nella legislazione nazionale della RFT.