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Reati contro l’economia

RFT e Svizzera
Colori
Ph. Fabio Toto / Colori

Abstract

Da un lato, la “wirtschaftliche Entscheidungs - und Handlungsfreiheit” (libertà di agire in campo economico secondo le proprie determinazioni) quale presupposto per il funzionamento di un’economia di mercato e della libera concorrenza; dall’altro lato, i limiti (di legge) necessari per tutelare la comunità da “Auswüchsen” di queste libertà. Attenuazione di criteri propri di un liberalismo potenzialmente illimitato e adozione – anche nei rapporti tra Stato ed economia – di principi ispirati a solidarietà sociale nonché sanzioni a carico di chi, illecitamente, approfitta di strumenti offerti dalla tecnica digitale. Queste sono le esigenze, di cui il legislatore ha tenuto conto nel dettare la normativa volta a prevenire e a reprimere la “Wirtschaftskriminalität” (i reati contro l’economia).

 

Introduzione

Globalizzazione e digitalizzazione sono state tra le principali cause a determinare un sensibile incremento della Wirtschaftskriminalität” (dei reati contro l’economia), inteso, questo concetto, in senso lato. Coloro, che si rendono responsabili di questi reati, operano spesso su scala transfrontaliera, per cui l’accertamento di queste “Straftaten”, a parte la complessità dei trucchi impiegati, si prospetta, di regola, tutt’altro che semplice.

La “Wirtschaftskriminalität” produce effetti nefasti non soltanto sulla crescita economica, ma anche sullintera comunità.

 

RFT: le Wirtschaftsstraftaten più frequenti

Per quanto concerne la RFT, ai fini della definizione del concetto di Wirtschaftskriminalität”, si ricorre – in sede di redazione delle annuali “Polizeikriminalstatistiken” – al § 74 c del Gerichtsverfassungsgesetz – GVG” – Ordinamento giudiziario, che contiene un’elencazione dei reati di competenza dellaWirtschaftsstrafkammer” (collegio competente per reati contro l’economia).

I singoli reati contro leconomia erano e sono, tuttora, previsti, oltre che dal CP (StGB), da alcune leggi speciali, quali l’“Abgabenordnung (AO)”, l’“Handelsgesetzbuch”, il “Gesetz über den unlauteren Wettbewerb”, il “Geldwäschegesetz” e il “Wertpapierhandelsgesetz”.

A proposito delle statistiche (annuali) della Polizei”, va osservato, che nelle stesse compare soltanto parte dei commessi “Wirtschaftsdelikte”, sia perché per l’accertamento di queste “Straftaten”, occorre spesso parecchio tempo (per cui vengono “in die Statistik aufgenommen” soltanto nell’anno di chiusura delle indagini e dell’invio delle informative al Pm), sia perché le imprese, vittime di questi reati, sono piuttosto restie a denunciarli, temendo danni all’immagine e alla reputazione commerciale. Anche per questo motivo, il cosiddetto Dunkelfeld è tutt’altro che circoscritto.

Va notato, inoltre, che la “Polizeikriminalstatistik – PKS”, contiene soltanto le notizie di reato portate a conoscenza della Polizei”, mentre denunce concernenti la (sospettata) commissione di “Wirtschaftsstraftaten”, inoltrate presso le procure della Repubblica, non compaiono nella PKS”, in quanto, non vi è, a proposito degli stessi, “Meldepflicht”.

Le “Schadenssummen (ammontare dei danni causati dai delitti de quibus), che compaiono anch’esse nelle “PKS”, non sono rappresentative dei danni interi effettivamente causati dalla “Wirtschaftskriminalität”. Vengono riportati soltanto i danni diretti e non anche quelli indiretti (e immateriali) che, peraltro, non sono di agevole determinazione e che, quindi, possono essere soltanto oggetto di stime.

Per venir a conoscenza di reati del genere, gli inquirenti, non infrequentemente, sono auf Hinweisgeber angewiesen” (“Insiderwissen”). Queste persone possono fornire le loroconoscenze anche in via anonima. Nella RFT, la Polizei è obbligata ad attivarsi anche a seguito di segnalazioni anonime (ciò, per effetto del principio di legalità).

Le “vittime” di “Wirtschaftsstraftaten”, delle volte, non sono soltanto privati, ma questi delitti, schädigen die Allgemeinheit” (danneggiano la comunità intera). Inoltre, i “trucchi”, di cui si servono gli autori di questi reati, sono, non infrequentemente, congegnati in modo tale, che il danneggiato non è in grado di accorgersene (oppure se ne rende conto soltanto tardivamente). Si pensi alla mancata corresponsione di contributi per lassistenza previdenziale e sociale, alle truffe in materia di sovvenzioni, alle “manovre” poste in essere, spesso, in occasione di appalti pubblici. In questi casi, i “Mitwisser”, sono, spesso, anche “Mittäter” (concorrenti nel reato). Non infrequentemente si desiste da una denuncia, perché il danneggiato teme conseguenze (anche) per se stesso. I danneggiati intendono piuttosto conseguire il risarcimento del danno subito (per esempio in caso di infedeltà patrimoniale), che finire dinanzi al giudice penale.

Una menzione particolare, merita il cosiddetto Kapitalanlagebetrug, per effetto del quale persone sprovvedute (e anche non), vengono “truffate” e, delle volte, condotte alla rovina economica, una volta che i cosiddetti promotori hanno fatto perdere le loro tracce o le società di “intermediazione” non esistono più (oppure non sono mai esistite).

Il “Kapitalanlagebetrug” presuppone unattività preparatoria di tutto rispetto (a cominciare dalla costituzione di società fantasma).

Il cosiddetto lavoro nero, è un altro modo, in cui si manifesta la “Wirtschaftskriminalität”; implica, oltre a retribuzione inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro, anche levasione dei contributi previdenziali e assistenziali. Secondo stime, nella RFT, non vengono corrisposti contributi obbligatori nellammontare di circa 280 mio. Euro lanno. Meno contributi previdenziali, vuol dire, meno entrate degli enti previdenziali e più interventi dello Stato per “ripianare il deficit di questi enti. Gli interessi (economici), non di rado, comportano la sopraffazione della legalità, implicano la perdita del senso del diritto. Non tutti i controllori sono in grado di resistere alle lusinghe (e talvolta alle minacce) del potere; alle manovre sotterranee, particolarmente insidiose e subdole, contro chi ha il “torto” di avere la schiena dritta…

L’avidità di denaro è grandissima, tant’è vero, che già Cicerone (in Gaium Verrem Actio Prima) aveva detto: “Non sine causa se cupidum pecuniae fuisse, quoniam in pecunia tantum praesidium experiatur esse”.

E passiamo alla “Computerkriminalität”, detta anche “Telekommunikationskriminalität”in quanto gli autori di questi reati, si servono di mezzi moderni di telecomunicazione per arricchirsi illecitamente.

Nonostante la frequenza della commissione di “Wirtschaftsdelikte”, i procedimenti penali per gli stessi, sono relativamente pochi. Sono circa il 2% dei reati complessivamente elencati nelle “PKS” degli ultimi anni. Assai elevati, sono, invece, i danni causati da queste “Straftaten”; ammontano a circa il 45% di tutti i danni causati annualmente da reato.

Letà degli autori di questi reati, è - rispetto a quella di coloro che perpetrano reati di altra specie – relativamente elevata (in media, intorno ai 40 anni), essi hanno un’elevata qualifica professionale e occupano posizioni, spesso, dirigenziali (per non dire apicali) o comunque di rilievo nelle imprese o nella PA.

Procedere contro soggetti del genere, è tutt’altro che agevole. L’”Ermittlungsaufwand” (l’attività di indagine) è notevole e gli inquirenti, non di rado, sono costretti a terminare le indagini per evitare che parte dei reati “cada” in prescrizione. Frequenti sono i patteggiamenti” (le cosiddette Absprachen o, meglio, le “Verständigungen im Strafverfahren”  tra Pm, giudice e difesa). Le pene in tal modo inflitte sono, in genere, relativamente lievi, nonostante i danni gravi, causati dagli autori di questi reati.

 

Danni causati

Dati statistici relativi alla Wirtschaftskriminalität nel 2020, alla frequenza dei reati di questa specie e ai danni causati dagli stessi:

  1. Truffe (1986): 724.666.750 Euro
  2. “Anlagebetrug” (483): 422.938.660 Euro
  3.  reati in materia di concorrenza  (286): 2.491.620 Euro
  4. “Computerbetrug” (7.018): 105.902.780 Euro
  5. “Untreue” (3.510): 429.014 Euro
  6.  reati fallimentari (480) : 1.109.492.220 Euro.

Le “Wirtschaftsstraftaten”, secondo le “PKS”, sono aumentate nel passato quinquennio; cosí, per esempio, erano state 53.330 nel 2016, mentre nel 2017, sono state 74.070.

La cosiddetta analoge Wirtschaftskriminalität, vale a dire i reati contro l’economia perpetrati senza ricorso alla tecnica digitale, tra il 2015 e il 2017, ha subito una diminuzione dal 51% al 45%, mentre il “Cybercrime” è aumentato dal 34% al 46%.

Va però notato, che i danni causati dall’”analogen Wirtschaftskriminalität”, sono superiori rispetto a quelli cagionati dal “Cybercrime”. In media, lo “Schaden” provocato alle imprese dalla prima, è stato pari a 7,23 mio. Euro lanno; quello del “Cybercrime”, di 183.000 Euro.

Complessivamente – nel 2017 – la Wirtschaftskriminalität”, secondo la “PKS”, ha causato danni pari a 3,7 miar. Euro; nel 2016, lo “Schaden” era stato pari a 3,5 miar. Euro.

Quali misure vengono adottate dalle imprese per prevenire la Wirtschaftskriminalität?

Sopra abbiamo accennato ai cosiddetti Hinweisgebersysteme. Ormai più di due terzi delle imprese, con sede nella RFT, hanno installato sistemi del genere.

 

Svizzera

La Svizzera attira non soltanto Investoren”, ma anche criminali, che “sviluppano” una “creatività” notevole. Per quanto concerne la corruzione, questo fenomeno della “Wirtschaftskriminalität”, non è molto diffuso, tant’è vero, che il relativo “indice”, è paragonabile a quello della Svezia e della Finlandia. Ciò non vuole però dire, che tentativi di corruzione non ci siano (stati). Nel biennio passato, circa il 25% delle imprese hanno avuto proposte di corruzione.

Molto elevati sono stati i danni, che imprese svizzere hanno subito per effetto della violazione delle norme in materia di concorrenza.

 

Entità dei danni cagionati

Nel 2020 i danni causati da reati contro leconomia, sono stati pari a 335 mio. CHF. In questo importo sono stati calcolati soltanto singoli danni di ammontare superiore a 50.000 CHF, di cui l’autorità giudiziaria ha avuto cognizione.

Tra il 2015 e il 2019 – in Svizzera – la “Schadenssumme durch Wirtschaftskriminalität”, è stata la seguente:

2015: 250 mio. CHF - 2016: 1,44 miar. CHF - 2017: 426 mio. CHF - 2018: 166 mio. CHF - 2019: 363 mio. CHF.

Le estorsioni perpetrate con la minaccia della cancellazione di dati, si sono mantenute nei limiti della media rispetto ad altri Stati europei, mentre danni rilevanti sono stati cagionati per effetto dello spionaggio industriale.

L’art. 102 dello StGB (CP) della Svizzera prevede sanzioni a carico di imprese, che non adottano misure (di carattere organizzativo) atte a prevenire la corruzione e il riciclaggio (il cosiddetto Organisationsverschulden) **

A decorrere dal 2016, in Svizzera è sanzionabile penalmente anche la corruzione di privati (e non soltanto dei pubblici ufficiali); inoltre, una legge federale ha previsto la Sperrung und Rückerstattung unrechtmäßig erworberer Vermögenswerte (il blocco e la restituzione di beni patrimoniali acquisiti illecitamente).

Nel 2018 è stata ratificata la Convenzione di Cooperazione con lEuropol, ricomprendendo, tra i reati sanzionabili, il cosiddetto Europol-Deliktkatalog (delitti, tra i quali figurano “l’insider-trading” e la manipolazione di mercati finanziari).

La Svizzera amministra circa due terzi dei patrimoni posseduti da privati. Questo fa sí, che la Svizzera, è particolarmente esposta ai reati di riciclaggio, resi piu agevoli dal progresso tecnologico dei passati 20-30 anni e dalla facilità, con la quale reati del genere possono essere commessi. Vi sono poi le difficoltà notevoli ad accertarli.

Per quanto concerne la Cyberkriminalität”, un recente sondaggio ha rivelato, che il 40% delle imprese in Svizzera, percepisce la stessa quale rischio più grave. Gli “attacchi” perpetrati hanno riguardato circa il 20% delle imprese svizzere: dal punto di vista della prevenzione, va osservato, che nel 2018, il 50% circa delle imprese, avevano già provveduto a installare un “Cybersecurity-Programm”.

 

Misure di prevenzione

Essenziale ai fini della prevenzione di “Cyberattacken” e di altre “Schädigungen”, alle quali possono essere soggette imprese, è la valutazione del rischio. Quelle imprese, che hanno installato i programmi suddetti, si sono cautelati, in particolare, contro:

1) truffe in genere (circa il 50%) -  2) atti di corruzione (il 33%) - 3) riciclaggio (il 23%).

È da notare, che negli ultimi due anni, soltanto il 10% delle imprese con programmi di “Cybersecurity”, non ha proceduto a nuova valutazione dei rischi di cui sopra.

I mezzi offerti dalla tecnica del nostro tempo, offrono strumenti atti a ridurre (in misura anche notevole), il rischio delle imprese di essere oggetto di truffe (non soltanto di quelle provenienti dall’esterno). Di notevole importanza, a tal fine, possono essere i cosiddetti Whistleblowers, al cui intervento è dovuta la scoperta di comportamenti truffaldini o comunque di danno per le imprese.

Circa il 50% delle grandi imprese svizzere ha provveduto all’installazione di “Wistleblower-Hotlines”, anche se va detto, che la protezione accordata ai "Whistleblowers”, in Svizzera, è piuttosto scarsa, rispetto allo “Schutz” offerto agli stessi in altri Stati europei. Altro strumento prezioso ai fini della “detection” di comportamenti fraudolenti, è l’impiego dellintelligenza artificiale, che consente controlli, non soltanto “a campione”, ma di tutte le transazioni: in tal modo, possono essere scoperte “anomalie”, che, altrimenti, non verrebbero portate alla luce mai o soltanto (troppo) tardi.

Nel 40% delle imprese, vengono monitorate le e-mails in entrata e in uscita e nel 33%, sono regolarmente analizzate le transazioni. Le comunicazioni diverse dalle e-mails, sono controllate nel 31% circa. L’analisi dei contratti, avviene almeno nel 25% dei casi.

Se da un lato, le imprese avvertono la necessità di controlli, dall’altro lato, è pur sempre necessaria una certa Eigenständigkeit”; altrimenti, amministratori e dipendenti, si sentirebbero mortificati nella loro attività, che implica, non infrequentemente, decisioni rapide (e, non di rado, di ampia portata).

 

** In particolare, il citato articolo prevede, che, se in un’impresa, nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto, che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all’impresa. In questo caso, l’impresa è punita con la multa fino a 5.000.000 Franchi.

Il comma 2, come modificato dalla legge di attuazione (nel diritto interno) della Convenzione penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e in conformità al Protocollo aggiuntivo, entrato in vigore a decorrere dall’1.7.2006, prevede, che, se viene commesso un reato previsto dalla normativa intesa a reprimere la concorrenza sleale, l’impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche, qualora le si possa “rimproverare” (come testualmente dice questo comma), di non aver adottato tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.

La multa, di cui sopra, è determinata tenendo conto della gravità del reato, dell’entità delle lacune organizzative, del danno causato e della capacità economica dell’impresa. Sono considerate imprese: 1) le persone giuridiche di diritto privato, 2) quelle di diritto pubblico (fatta eccezione per gli enti territoriali), 3) le società commerciali) e 4) le imprese individuali.

L’art. 102a prevede, che, in caso di procedimento penale, l’impresa è rappresentata da una sola persona autorizzata a rappresentarla illimitatamente in materia civile. Se l’impresa non designa il proprio rappresentate entro il termine assegnato, l’autorità, che procede alle indagini o il giudice, decide, quale delle persone autorizzate a rappresentarla in materia civile, rappresenta l’impresa nel procedimento penale. La persona, che rappresenta l’impresa nel procedimento penale, ha gli stessi diritti e obblighi di un imputato. Gli altri dipendenti dell’impresa non sono obbligati a deporre.

Cosa succede, se per gli stessi fatti (o per fatti connessi), viene iniziata un’inchiesta penale (o. meglio, vengono iniziate indagini) nei confronti del rappresentante designato? In questo caso, l’autorità, che procede alle indagini o il giudice, designa, per rappresentare l’impresa, un’altra persona o un terzo qualificato.

La normativa de qua, fa sí, che produttori o veditori all’ingrosso, sono sanzionati, se, in caso di “aktiver Privatbestechung” (corruzione attiva di un privato), non è accertabile l’identità della persona (all’interno dell’impresa), che ha violato l’art. 322 octies dello StGB (CP), che prevede la “Privatbestechung”.