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Riciclaggio: divulgare le segnalazioni è reato

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Abstract

Molte indagini divengono difficoltose per i tutori dell’ordine perché sui giornali si parla di vicende processuali, e pre-investigative, che quasi sempre sono legate a contesti delinquenziali di alto livello, addirittura mafiosi e terroristici.

Sos: strumento di prevenzione

Non sono notizie di reato, ma comunicazioni di tipo amministrativo, destinate all’Autorità di vigilanza di settore (Uif presso Banca d’Italia) non alle forze dell’ordine né alla magistratura.

Le banche e tanti altri soggetti obbligati all’osservanza delle norme preventive debbono farle solo se vedono minacciata la propria integrità aziendale da qualche “cliente infedele”, cioè un soggetto (impresa o persona fisica) che si ritiene possa tentare operazioni di lavaggio di denaro sporco attraverso la “veste bianca” della contrattualistica messa a disposizione dal mercato finanziario, delle arti e delle professioni.

Quindi le Sos sono uno strumento di prevenzione di un rischio d’impresa e di sistema, il riciclaggio appunto.

Non costituiscono una notizia di reato.

 

La riservatezza

La riservatezza di queste segnalazioni è la chiave del loro successo. Chi segnalerebbe un cliente avendo il timore di sbagliare o di subire ritorsioni?

La legge mette al riparo la persona segnalante – nel nostro esempio, l’operatore bancario che invia la Sos alla propria direzione, la quale inoltrerà all’Autorità finanziaria – da comunicazioni del proprio nome a terzi che non siano coloro che devono intervenire nel processo descritto.

Se questa riservatezza viene violata, si incorre in un reato, previsto dalla stessa legge antiriciclaggio, applicabile a chiunque, sia giornalista che uomo in divisa, non rispetti il segreto investigativo, professionale, d’indagine.

Il magistrato inquirente deve firmare un decreto ben motivato per poter conoscere il nominativo del soggetto segnalante. Solo in tal caso la Sos partita dalla banca perverrà nel fascicolo processuale, anche se è sempre a carico del magistrato curarne la massima riservatezza in ogni caso (ad esempio, se interroga quella persona che l’ha inviata come informata dei fatti). Sono indagini complesse, delicate, di cui non si può parlare sui giornali.

Da chi è violata la segretezza delle Sos non si sa, e questa non è la sede per scoprirlo.

Ma divulgarle è un reato, in deroga altresì alla libertà di stampa, come prevede il combinato disposto del decreto 231/2007 e del codice deontologico delle professioni giornalistiche.