Riciclaggio e reati presupposto

Quale è la relazione tra il riciclaggio e l’usura?
riciclaggio
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Abstract

A livello internazionale il legislatore italiano ha recepito in parte quanto statuito dalla Convenzione di Strasburgo, stabilendo, all’art. 648-bis, che il denaro, i beni e le altre utilità debbano provenire da delitto non colposo.

Sommario

1. Un fenomeno illecito

2. Il riciclaggio e l’usura

 

Un fenomeno illecito

Ciò che rende il riciclaggio particolarmente preoccupante è – tra le tante sue sfaccettature – l’essere collegato funzionalmente ad altri fenomeni illeciti di eguale rilievo sociale ed economico, come l’evasione fiscale, l’usura, le frodi informatiche, i movimenti transfrontalieri clandestini di capitali, le forme di abusivismo finanziario, il ricorso ai «paradisi finanziari» ed il finanziamento del terrorismo.

La Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, firmata a Strasburgo l’8 novembre 1990, modificata dalla Convenzione di Varsavia del 16 maggio 2005, individua il reato presupposto in «qualsiasi reato in conseguenza del quale si formano proventi che possono diventare oggetto di uno dei reati definiti dall’articolo 9 della presente Convenzione».

Da tale definizione emerge che tutti i reati da cui scaturiscono proventi suscettibili di valutazione economica sono considerati potenziali reati presupposto del riciclaggio. Appare chiara dunque la volontà del legislatore di limitare la conversione, l’occultamento, il trasferimento, la dissimulazione o il reinvestimento di proventi di origine illecita.

Ciò detto a livello internazionale, il legislatore italiano ha recepito in parte quanto statuito dalla Convenzione di Strasburgo, stabilendo, all’art. 648-bis, che il denaro, i beni e le altre utilità debbano provenire da delitto non colposo. Come facilmente intuibile, proprio in relazione al concetto di «provenienti da delitto non colposo», sono sorte più dispute in dottrina e giurisprudenza. Tra dette dispute è stata particolarmente accesa quella relativa al rapporto tra riciclaggio di denaro e reati tributari.

 

Il riciclaggio e l’usura

Particolarmente «preoccupante» la relazione tra il reato di riciclaggio e quello (presupposto) di usura. Infatti, oltre all’accomunante radice criminale, non occorre sforzarsi molto per comprendere che l’usura costituisce uno dei canali principali per reimpiegare il denaro illecitamente percepito.

Mediante questa forma di reimpiego, che spesso viene attuata costituendo delle finanziarie ad hoc, che effettuano l’attività di finanziamento ad una vasta platea di clienti, il denaro illecito frutta due volte, garantendo contemporaneamente alti profitti e rischi minimi.

Infatti, è stato osservato che «il rapporto tra riciclaggio e usura è triplice:

in primo luogo, l’organizzazione criminale utilizza i fondi da riciclare per erogare credito usuraio [...] In secondo luogo, attraverso il credito d’usura, l’organizzazione criminale è in grado di acquisire imprese legali, poi utilizzate per il riciclaggio [...] Infine, il rapporto tra riciclaggio ed usura può nascere dai vantaggi derivanti da economie esterne che l’usura procura all’organizzazione criminale, in termini di controllo del territorio [...] L’usura da riciclaggio costituisce inoltre, come ogni tecnica di ripulitura, una leva finanziaria per le organizzazioni criminali».