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Rilevazione automatica delle targhe di veicoli a motore e Corte costituzionale federale

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Abstract

L’aumento della criminalità organizzata e quella cosiddetta transfrontaliera ha indotto vari Stati europei a intensificare i controlli, facendo ricorso anche all’impiego di mezzi offerti dalla digitalizzazione. Altro motivo, è stato il contrasto dell’immigrazione clandestina e il favoreggiamento di questo abominevole delitto. Ma ogni “mezzo di difesa” deve, necessariamente, incontrare dei limiti, per non sconfinare nell’illiceità, limiti, che sono stati individuati dalla Corte costituzionale federale con riferimento ad alcune nome emanate dallo Stato della Baviera.

 

Indice:

1. Premessa  

2. I beni giuridici lesi dalle impugnate norme  

3. La violazione del principio di proporzionalità 

4. I controlli devono essere motivati  

5. Le statuizioni della Corte costituzionale federale

 

1. Premessa

Il ricorrente con residenza principale in Baviera e secondaria in Austria, era solito transitare su autostrade della Baviera, sulle quali erano state installate stazioni automatiche fisse di rilevazione delle targhe di veicoli a motore, che vi transitavano. Erano stati impiegati pure apparecchi mobili aventi lo stesso fine. Non vi era stata presegnalazione.

Ritendendo illegittimo il ricorso a queste rilevazioni, il ricorrente, prima si era rivolto al “Verwaltungsgericht” (che corrisponde al TAR) e poi al “Bundesverwaltungsgericht” (organo supremo di giustizia amministrativa), chiedendo la condanna dello Stato della Baviera, a omettere queste rilevazioni (eseguite a insaputa di esso ricorrente) in quanto la normativa che prevedeva le stesse, era in contrasto con dettami della Costituzione federale.

Sia il “Verwaltungsgericht”, che il “Bundesverwaltungsgericht”, avevano rigettato i ricorsi a essi diretti.

Proponeva ricorso dinanzi alla Corte costituzionale federale, “Bundesverfassungsgericht” l’automobilista, deducendo di essere stato leso nel proprio diritto fondamentale “auf informationelle Selbstbestimmung”, in particolare, aveva ravvisato la violazione dell’articolo 2, comma 1, in relazione all’articolo 1 del “Grundgesetz - GG” - Costituzione federale.

Ritenuta sussistente la legittimazione del ricorrente e l’ammissibilità del ricorso, la Corte costituzionale federale, aveva ravvisato la “Nichtigkeit” (nullità) di due delle norme (della legge della Baviera, che disciplinava l’attività degli organi di polizia di questo Stato, del “Polizeiaufgabengesetz – BayPAG”), che erano state impugnate e la “Unvereinbarkeit” con la Costituzione federale di altre due della stessa legge.

 

2. I beni giuridici lesi dalle impugnate norme  

Ad avviso della Corte costituzionale federale, la rilevazione delle targhe dei veicoli a motore viola il diritto fondamentale del ricorrente con riferimento all’articolo 2, comma 1, in relazione all’articolo 1, comma 1, del “Grundgesetz” GG – Costituzione federale; vi è contrasto con il diritto fondamentale “auf informationelle Selbstbestimmung”. Inoltre, Il "Bundesverfassungsgericht" censurava la legge de qua, perché la Baviera aveva travalicato le proprie competenze legislative con riferimento agli articoli 71 e 73, comma 1, n. 5 del “Grundgesetz”.

 Ha osservato il “Bundesverfassungsgericht”, che il “Grundgesetz” tutela anche la cosiddetta Verhaltensfreiheit (libertà di comportamento) e la “Privatheit” (sfera privata) delle persone. La violazione di questi beni giuridici, è ravvisabile, non soltanto in caso di lesione effettiva del bene giuridico protetto, ma già qualora esso venga messo in pericolo (“im Vorfeld der Bedrohung”). Oltre alla rilevazione, i moderni mezzi elettronici, consentono pure il quasi illimitato “storaggio” di quanto registrato. Vengono lesi i “Geheimhaltungsinteressen” (interessi alla segretezza) delle persone.

La tutela del diritto “auf informationelle Selbstbestimmung” consiste, non soltanto nella protezione di dati cosiddetti sensibili, ma anche di dati che di per sé  hanno un ridotto “Informationsgehalt” (contenuto informativo).

Il fatto che le informazioni rilevate siano accessibili (soltanto) alle pubbliche autorità, non comporta, che venga  meno la tutela accordata dalla Costituzione federale.

La rilevazione delle targhe di veicoli a motore transitanti sulle autostrade della Baviera, come prevista dall’articolo 33, comma 2, S. 2-5 del “Bayrischen Polizeiaufgabengesetz – BayPAG”, consente di individuare il proprietario del veicolo e di accertare le generalità dello stesso. Non osta alla dedotta incostituzionalità, il fatto che alle generalità del proprietario del veicolo, si possa risalire soltanto indirettamente, attraverso la consultazione di pubblici registri.

Dalla rilevazione risulta, inoltre, la località, in cui è avvenuta la “Kennzeichenkontrolle”, la data e l’ora dell’avvenuto transito nonché la “Fahrtrichtung” (direzione di marcia).

Altro “Eingriff” in diritti costituzionalmente garantiti, è costituito dal fatto, che dei dati  rilevati (senza che l’interessato possa rendersene conto), possono servirsi le pubbliche autorità per fini non determinati a priori, a meno che i dati non vengano, immediatamente, anonimizzati.

Limitazioni del diritto “auf informationelle Selbstbestimmung” (quali costituite da  “automatisierten Kraftfahrzeugkennzeichenkontrollen”), possono ritenersi non contrastanti con i dettami del "Grundgesetz”, soltanto se sono, anzitutto, proporzionate e altresí  necessarie.

 

3. La violazione del principio di proporzionalità 

La proporzionalità sussiste unicamente qualora i controlli, rectius le rilevazioni delle targhe dei veicoli transitati, vengano effettuate sulla base di motivi sufficientemente concreti e oggettivi e se le rilevazioni stesse sono predisposte alla tutela di beni giuridici di rilevante importanza o di interessi pubblici di rilievo.

Interventi degli organi di polizia devono poi anche essere prevedibili e controllabili (vedasi BVerfGE 141, 220, 271 ff).

Il semplice interesse all’identificazione di persone da arrestare, non legittima “Kraftfahrzeugkennzeichenkontrollen gegenüber jedermann” (nei confronti di qualsiasi conducente di veicoli a motore) e “beliebig” (ad libitum). Occorre la sussistenza di un motivo concreto. Controlli “zu beliebiger Zeit” (in ogni tempo) “und an beliebigen Orten” (nei luoghi scelti “a casaccio” (questo vale in particolare per le rilevazioni eseguite con stazioni mobili), contrastano con il principio dello Stato di diritto (ricordiamo che il BayPAG prevedeva anche stazioni mobili di rilevazione delle targhe, parcheggiate ai margini delle strade e che registravano ogni veicolo che transitava).

Controlli possono ritenersi “verhältnismäßig” (proporzionati) soltanto se si intende almeno prevenire un pericolo (concreto), il cui verificarsi è molto probabile e se l’agire degli organi di polizia si basa “auf einer hinreichenden Tatsachenbasis”; inoltre, l’avvenuto intervento deve essere verificabile ex post e quindi documentato.

 

4. I controlli devono essere motivati  

Rilevazioni automatiche, effettuate senza “Anlass” e che riguardano un numero illimitato di veicoli, non possono ritenersi legittime, anche perché rilevazioni hanno, già di per sé, un elevato “Eingriffsgewicht” (incidono pesantemente sui diritti di libertà di cui sopra). A ciò si aggiunge, che nel caso della Baviera, la loro effettuazione avveniva di nascosto (“heimlich”). I conducenti di veicoli a motore, avevano la sensazione, di essere sorvegliati (“ein Gefühl des Überwachtwerdens”); ciò comporta una menomazione della libertà individuale e, indubbiamente, viene percepito pure dall’intera comunità.

Disporre “Kraftfahrzeugkennzeichenkontrollen” per prevenire ogni sorta di pericolo, collide con l’“Übermaßverbot” (è sproporzionato); occorre almeno, che questi controlli vengano predisposti allo scopo di tutelare beni giuridici di rilevante importanza e non “ins Blaue hinein und zur Abwehr jeder Gefahr”.

È necessario un contemperamento tra interessi pubblici all’esecuzione di controlli e  Beeinträchtigungen” (limitazioni), che subiscono conducenti di veicoli a motore per effetto dei controlli, che sono legittimi soltanto se fatti giustificano di ritenere, che in determinati luoghi vengano commessi reati di una certa gravità, quali ingressi clandestini nel territorio dello Stato, favoreggiamenti dell’immigrazione clandestina e se sussiste un “hinreichend bestimmter Anlass” per fare controlli, che, peraltro, devono essere, come già detto, anche necessari. Inoltre, deve essere assicurato, che i controlli, a loro volta,  possano essere soggetti a verifiche, cosa, che, l’impugnata normativa, non prevede. A tal fine è indispensabile, che le esigenze, di eseguire controlli, vengano documentate. Infine, la Corte costituzionale federale  ha rilevato, che la normativa bavarese non vieta, che dati acquisiti in sede di “Kraftfahrzeugkennzeichenkontrollen”, siano utilizzati per altri scopi. L’utilizzazione o, meglio, l’utilizzabilità può ritenersi conforme ai dettami del “Grundgesetz”, soltanto qualora la stessa avvenga al fine di salvaguardare beni giuridici importanti oppure ai fini della tutela di importanti interessi pubblici.

 

5. Le statuizioni della Corte costituzionale federale

La Corte costituzionale federale ha pertanto dichiarato nulla (“nichtig”) la norma di cui all’articolo 33, comma 2, S. 2, in relazione all’articolo 13, comma 1, n. 5, del BayPAG, che consente “Kraftfahrzeugkennzeichenkontrollen”, di cui sopra abbiamo parlato. La norma de qua viola gli articoli 71, 73, comma 1, n. 5, della Costituzione federale, se mancano motivi validi per un “Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung”.     

Nichtig” è stato dichiarato altresì l’articolo 13, comma 1, n. 5 del BayPAG in quanto in contrasto con gli articoli 71, 73, comma 1, n. 5, della Costituzione federale, nei limiti in cui prevede l’accertamento dell’identità al fine di prevenire e di impedire l’attraversamento illecito del confine di Stato.

È stato invece dichiarato [1] “mit der Verfassung unvereinbar” (“Incompatibile” con la Costituzione federale), l’articolo 33, comma 2,  S. 2-5  nonché il nuovo articolo 39, comma 1 del BayPAG, perché 1) non limita le “Kraftfahrzeugkennzeichenkontrollen” ai casi, in cui sono da tutelare beni giuridici di rilevante importanza  2) prevede la rilevazione di tutte le targhe sulle strade di transito e su altre strade importanti, che servono al traffico transfrontaliero e 3) non prevedono alcun obbligo di documentazione dei motivi, per i quali le “Kraftfahrzeugkennzeichenkontrollen” vengono eseguiti 4) non limitano l’utilizzazione delle rilevazioni delle targhe di veicoli a scopi inerenti alla tutela di beni giuridici di almeno rilevante importanza o a quella di un paragonabile interesse pubblico.

Per quanto concerne le disposizioni normative di cui è stata dichiarata, non la “Nichtigkeit” (nullità), ma “soltanto”  l’ “Unvereinbarkeit” (incompatibilità) con la Costituzione federale, il “Bundesverfassungsgericht” ha consentito, che queste norme continuino a essere applicabili per la durata di un anno, al fine di dar modo al legislatore di apportare modifiche, per renderle “ mit dem Grundgesetz vereinbar”.

La sentenza del “Bundesverwaltungsgericht” veniva annullata.

Il 50% delle spese del procedimento dinanzi ad essa Corte costituzionale federale, sostenute dal ricorrente, è stata posta – per parti uguali – a carico dello Stato della Baviera e della RFT.

 

[1] A proposito dell’“Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz”, è da osservare, che è ben vero, che anche l’ordinamento della RFT prevede che la “Feststellung der Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes” (l’accertata incostituzionalità di una norma di legge) comporta, in linea di principio, la “Nichtigkeit” (nullità) della stessa. Tuttavia, in applicazione dell’articolo 31, comma 2, frasi 2 e 3, del “Bundesverfassungsgerichtsgesetz” (Legge che disciplina i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale federale), il “Bundesverfassungsgericht” può limitarsi a dichiarare la norma “mit der Verfassung unvereinbar” (incompatibile con la Costituzione federale). In questi casi, si ha una semplice “Beanstandung der Verfassungswidrigkeit” (una specie di contestazione), ma non un “Ausspruch der Nichtigkeit” (dichiarazione di nullità). All’“Unvereinbarkeitserklärung” può conseguire, che la Corte costituzionale federale ordini – contestualmente a questa dichiarazione – che la norma, oggetto di impugnazione dinanzi a essa, conservi (ancora) la propria efficacia per un limitato periodo di tempo. Ciò avviene, di regola, se l’immediata dichiarazione di nullità di una norma comporterebbe nocumento per la tutela di beni giuridici particolarmente importanti per la comunità e se, tenuto conto dei diritti fondamentali, oggetto del giudizio, può ritenersi, che l’“Eingriff” (la violazione) possa essere tollerato (“kann hingenommen werden”) per un periodo transitorio, nel qual caso, la Corte costituzionale federale indica un termine (perentorio), a decorrere dal quale, la norma cessa la propria efficacia. Di solito, il legislatore provvede “in der Zwischenzeit” (nel frattempo), a modificare la norma nel senso “suggerito” dalla Corte o a sostituirla con un nuovo provvedimento legislativo.