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Socio amministratore e lavoratore: doppia attività ma iscrizione in una sola gestione previdenziale

La Cassazione bacchetta l’INPS
In applicazione dell’art. 29 primo comma della Legge 3 giugno 1975 n. 160, come sostituito dall’art. 1 comma 203 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, colui che nell’ambito d’una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e attività di socio lavoratore ha l’obbligo di chiedere iscrizione nella gestione in cui svolge attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell’incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell’I.N.P.S. decidere sull’iscrizione all’assicurazione corrispondente all’attività prevalente”.

E’ questa la massima formulata nella sentenza n. 20886 del 5 ottobre 2007 con cui la Cassazione ha bacchettato l’Inps. Il caso riguarda un ricorso proposto da un socio di una s.r.l. commerciale contro la doppia iscrizione, alla Gestione separata dell’Inps in quanto amministratore, ed alla Gestione dei commercianti come socio che presta attività nell’azienda.

Infatti, il Sig. “Rossi” inizialmente iscritto alla sola Gestione separata (ex articolo 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335) dal 1° gennaio 1997 si era iscritto anche nella Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore (articolo 1 comma 203 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662).

La Cassazione esamina i presupposti delle norme di riferimento. La Gestione separata ha una duplice finalità : costituire una posizione previdenziale per attività svolta da soggetti sprovvisti di Cassa e, nel contempo assicurare contribuzione in relazione ad attività produttiva di reddito riferibile a soggetti assicurati per altra attività. Diversa è la funzione dell’art. 1 comma 208 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 che così recita “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all’Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell’Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.

Questa norma disciplina l’ipotesi nella quale un soggetto svolga un’attività che, all’interno dell’impresa, potrebbe condurre all’iscrizione all’una o all’altra gestione. La scelta di una o dell’altra gestione è diretta ad evitare un’ingiusta duplicazione d’una contribuzione riferibile ad una sola fonte di reddito.

Nel caso di specie il Sig. “Rossi” ha dichiarato che egli svolgeva l’attività di amministratore con carattere di abitualità e prevalenza e, quindi, in applicazione della predetta norma era iscrivibile, su decisione diretta da parte dell’Istituto stesso, solo presso la Gestione separata Inps.

Inoltre, la Cassazione fa notare che “se una persona esercita, in una o più imprese, attività commerciale ed artigiana, si deve iscrivere in una delle due gestioni previdenziali, sommando entrambi i redditi della sua attività lavorativa”. Anche nel caso in esame la suprema corte ha ravvisato la necessarietà di tenere conto dei redditi prodotti nello svolgimento delle diverse attività. In sostanza, i redditi derivanti dalle diverse attività, tutte fonti di reddito di lavoro autonomo, devono essere sommati per evitare il pericolo di una duplice contribuzione e il mancato rilievo, ai fini previdenziali, di una di esse.

Riflessi pratici

Evidentemente, seppur la norma parla chiaro, per ottenere la tutela di un proprio diritto nel nostro paese è necessario esperire tutti i tre gradi di giudizio. A questo punto l’Istituto previdenziale dovrebbe tener conto della decisione della Cassazione e rivedere tutte le posizioni analoghe.

Infatti, un altro ente previdenziale si è conformato ad un orientamento giurisprudenziale. Lo ha fatto l’Enpals con circolare del 05/10/2007 n. 14, stabilendo che in caso di rapporti di durata il calcolo dei contributi deve avvenire sulla base di un imponibile dato dal rapporto tra i compensi percepiti dal lavoratore e il numero di giornate di effettiva attività lavorativa, anziché dividendo l’importo dei compensi corrisposti per il numero delle giornate ricomprese nel periodo di durata del contratto di lavoro come sostenuto in precedenza.

In applicazione dell’art. 29 primo comma della Legge 3 giugno 1975 n. 160, come sostituito dall’art. 1 comma 203 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, colui che nell’ambito d’una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e attività di socio lavoratore ha l’obbligo di chiedere iscrizione nella gestione in cui svolge attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell’incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell’I.N.P.S. decidere sull’iscrizione all’assicurazione corrispondente all’attività prevalente”.

E’ questa la massima formulata nella sentenza n. 20886 del 5 ottobre 2007 con cui la Cassazione ha bacchettato l’Inps. Il caso riguarda un ricorso proposto da un socio di una s.r.l. commerciale contro la doppia iscrizione, alla Gestione separata dell’Inps in quanto amministratore, ed alla Gestione dei commercianti come socio che presta attività nell’azienda.

Infatti, il Sig. “Rossi” inizialmente iscritto alla sola Gestione separata (ex articolo 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335) dal 1° gennaio 1997 si era iscritto anche nella Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore (articolo 1 comma 203 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662).

La Cassazione esamina i presupposti delle norme di riferimento. La Gestione separata ha una duplice finalità : costituire una posizione previdenziale per attività svolta da soggetti sprovvisti di Cassa e, nel contempo assicurare contribuzione in relazione ad attività produttiva di reddito riferibile a soggetti assicurati per altra attività. Diversa è la funzione dell’art. 1 comma 208 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 che così recita “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all’Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell’Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.

Questa norma disciplina l’ipotesi nella quale un soggetto svolga un’attività che, all’interno dell’impresa, potrebbe condurre all’iscrizione all’una o all’altra gestione. La scelta di una o dell’altra gestione è diretta ad evitare un’ingiusta duplicazione d’una contribuzione riferibile ad una sola fonte di reddito.

Nel caso di specie il Sig. “Rossi” ha dichiarato che egli svolgeva l’attività di amministratore con carattere di abitualità e prevalenza e, quindi, in applicazione della predetta norma era iscrivibile, su decisione diretta da parte dell’Istituto stesso, solo presso la Gestione separata Inps.

Inoltre, la Cassazione fa notare che “se una persona esercita, in una o più imprese, attività commerciale ed artigiana, si deve iscrivere in una delle due gestioni previdenziali, sommando entrambi i redditi della sua attività lavorativa”. Anche nel caso in esame la suprema corte ha ravvisato la necessarietà di tenere conto dei redditi prodotti nello svolgimento delle diverse attività. In sostanza, i redditi derivanti dalle diverse attività, tutte fonti di reddito di lavoro autonomo, devono essere sommati per evitare il pericolo di una duplice contribuzione e il mancato rilievo, ai fini previdenziali, di una di esse.

Riflessi pratici

Evidentemente, seppur la norma parla chiaro, per ottenere la tutela di un proprio diritto nel nostro paese è necessario esperire tutti i tre gradi di giudizio. A questo punto l’Istituto previdenziale dovrebbe tener conto della decisione della Cassazione e rivedere tutte le posizioni analoghe.

Infatti, un altro ente previdenziale si è conformato ad un orientamento giurisprudenziale. Lo ha fatto l’Enpals con circolare del 05/10/2007 n. 14, stabilendo che in caso di rapporti di durata il calcolo dei contributi deve avvenire sulla base di un imponibile dato dal rapporto tra i compensi percepiti dal lavoratore e il numero di giornate di effettiva attività lavorativa, anziché dividendo l’importo dei compensi corrisposti per il numero delle giornate ricomprese nel periodo di durata del contratto di lavoro come sostenuto in precedenza.