Socio lavoratore e amministratore: un altro no dalla Cassazione alla doppia iscrizione previdenziale
Vale sempre la massima formulata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 20886 del 5 ottobre 2007: "In applicazione dell’art. 29 primo comma della Legge 3 giugno 1975 n. 160, come sostituito dall’art. 1 comma 203 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, colui che nell’ambito d’una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l’obbligo di chiedere iscrizione nella gestione in cui svolge l’attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell’incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell’I.N.P.S. decidere sull’iscrizione all’assicurazione corrispondente all’attività prevalente".
E’ frequente, infatti, che il socio lavoratore iscritto nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, svolga anche attività di amministratore nella stessa impresa e sia iscritto anche alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335. L’Inps, infatti, interpretando erroneamente la normativa vigente, sostiene la tesi che si è in presenza di due iscrizioni perfettamente compatibili che trovano fondamento in presupposti diversi e sono inerenti a distinti redditi.
Tuttavia, “reagendo” alla sentenza del 5 ottobre 2007, l’Istituto, con nota del 4 dicembre 2007, aveva reso noto prudenzialmente che l’Ente avrebbe rivisto le proprie posizioni, assunte in sede di applicazione della normativa vigente, solo in presenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Orientamento che si sta puntualmente formando.
Non poteva essere altrimenti interpretato quanto previsto dal comma 208, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, a norma del quale: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi (1) esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente; spetta all’INPS decidere sull’iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente".
La Cassazione, con la sentenza del 22 febbraio 2008, n. 4676, ribadisce la ratio di quest’ultima norma: risolvere la pluralità (di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria) in un unico rapporto assicurativo (l’assicurazione prevista per l’attività alla quale il soggetto dedica personalmente la sua opera professionale in misura prevalente) evitando, con il criterio della prevalenza, una duplicazione di rapporti assicurativi.
Vale sempre la massima formulata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 20886 del 5 ottobre 2007: "In applicazione dell’art. 29 primo comma della Legge 3 giugno 1975 n. 160, come sostituito dall’art. 1 comma 203 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, colui che nell’ambito d’una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l’obbligo di chiedere iscrizione nella gestione in cui svolge l’attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell’incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell’I.N.P.S. decidere sull’iscrizione all’assicurazione corrispondente all’attività prevalente".
E’ frequente, infatti, che il socio lavoratore iscritto nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, svolga anche attività di amministratore nella stessa impresa e sia iscritto anche alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335. L’Inps, infatti, interpretando erroneamente la normativa vigente, sostiene la tesi che si è in presenza di due iscrizioni perfettamente compatibili che trovano fondamento in presupposti diversi e sono inerenti a distinti redditi.
Tuttavia, “reagendo” alla sentenza del 5 ottobre 2007, l’Istituto, con nota del 4 dicembre 2007, aveva reso noto prudenzialmente che l’Ente avrebbe rivisto le proprie posizioni, assunte in sede di applicazione della normativa vigente, solo in presenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Orientamento che si sta puntualmente formando.
Non poteva essere altrimenti interpretato quanto previsto dal comma 208, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, a norma del quale: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi (1) esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente; spetta all’INPS decidere sull’iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente".
La Cassazione, con la sentenza del 22 febbraio 2008, n. 4676, ribadisce la ratio di quest’ultima norma: risolvere la pluralità (di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria) in un unico rapporto assicurativo (l’assicurazione prevista per l’attività alla quale il soggetto dedica personalmente la sua opera professionale in misura prevalente) evitando, con il criterio della prevalenza, una duplicazione di rapporti assicurativi.