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Sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere

Cosa dice la legge in RFT?
libertà personale
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Abstract

La libertà personale – accanto ai beni giuridici della vita e dell’incolumità personale – va annoverata tra i “Rechtsgüter” più protetti e garantiti dall’ordinamento di ogni Stato liberal democratico. Per questo motivo, molti ordinamenti processual penali, contengono disposizioni, che obbligano il giudice, a sospendere una misura così incisiva e grave, quale è la privazione della libertà personale a seguito dell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ovviamente, le varie “Strafprozessordnungen” conferiscono al giudice ampia facoltà di sospendere l’esecuzione di provvedimento incidente in modo così grave sulla libertà della persona, con ricorso a misure alternative all’“Haft”. Con La custodia cautelare in carcere, il legislatore della RFT ha inteso assicurare la regolarità dell’accertamento dei fatti e l’esecuzione della pena, che verrà inflitta.

 

Indice

I. Sospensione obbligatoria, facoltativa ed esigenze cautelari

II. Sostituzione con misure meno incisive sulla libertà personale

III. Cauzione e funzioni della stessa

IV. Stretto divieto di comunicazione

V. Sospensione a richiesta dell’indagato, del PM o anche d’ufficio

VI. L’obbligo della “Wiederinvollzusetzung”

VII. Competenze del “Beschwerdegericht” (giudice del reclamo) e durata della sospensione

 

Sospensione obbligatoria, facoltativa ed esigenze cautelari

Il paragrafo 116 StPO (CPP) prevede i casi, in cui l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere (“Haftbefehl”) deve (Abs. 1) essere sospesa (“ausgesetzt”) e quelli, in cui la sospensione è facoltativa (Abs.2), distinguendo tra le ipotesi in cui si ravvisa “Fluchtgefahr” (pericolo di fuga) o “Verdunkelungsgefahr” (pericolo per l’acquisizione o per la genuinità delle prove).

Secondo la Corte costituzionale federale (BVerfGE 19, 342), il predetto paragrafo, è ispirato all’osservanza del principio della “Verhältnismäßigkeit” (di proporzionalità). Una norma analoga al paragrafo 116 StPO è prevista (paragrafo 72, Abs. 4, JGG) per lo Jugendstrafverfahren” (procedimento contro minorenni e persone di età tra i 18 e i 21 anni).

La sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, può essere disposta, contestualmente all’emanazione di quest’ordinanza oppure successivamente all’esecuzione della medesima. Una condanna (anche passata in giudicato) o una richiesta di condanna a pena elevata, può legittimare la revoca del provvedimento di sospensione, qualora siano intervenuti fatti tali, da far sì, che la “prognosi”, originariamente formulata, non possa più essere ritenuta valida nel senso di un “peggioramento” della stessa e se il pericolo di fuga si è notevolmente “accentuato” (vedasi ordinanza della Corte costituzionale federale: BVerfGE StV 2006, 130, 141).

 

Sostituzione con misure meno incisive sulla libertà personale

Se lo scopo della custodia cautelare in carcere può essere conseguito con misura meno incisiva (sulla libertà personale), va disposta l’“Aussetzung des Vollzugs des Haftbefehls”, la sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Una di queste “weniger einschneidenden Maßnahmen”, può essere adottata anche in sede di emanazione dell’“Haftbefehl”. È però da osservare, che la sospensione non può essere soggetta a termine.

La sospensione de qua può essere disposta nel caso di “Fluchtgefahr”? La risposta è affermativa, nei casi, in cui sussistono validi motivi per ritenere, che lo scopo della custodia cautelare in carcere possa essere conseguito anche con altre misure atte al predetto fine e tenuto conto della personalità dell’indagato. Le misure adottate, non possono, però, essere tali da comportare violazioni di diritti fondamentali della persona.

La “Meldepflicht” (paragrafo 116, Abs. 1, Nr. 1, StPO) implica, non soltanto l’obbligo di presentarsi presso un organo polizia o presso il giudice o presso un’altra autorità indicata nel provvedimento concessorio. Per esempio, a un militare può essere imposto, di presentarsi al proprio comandante. Gli orari di presentazione e l’autorità vengono determinati dal giudice.

Il n. 2 del comma 1 del paragrafo 116 StPO, prevede “Aufenthaltsbeschränkungen” (limitazioni di soggiornare). Posto che l’osservanza di una misura del genere, è difficilmente da controllare, il ricorso a questa “Maßnahme”, è “riservato” soltanto a indagati particolarmente affidabili. Se il predetto obbligo viene imposto a minorenni, è necessario, che anche i genitori siano affidabili; inoltre, è indispensabile, che i genitori siano pure disposti (e in grado, a causa degli impegni di lavoro), ad assumersi l’obbligo e garantirne l’adempimento.

L’“Aufenthaltsbeschränkung” si sostanzia nell’“Anweisung” di non assentarsi, senza autorizzazione del giudice (o del PM o della PG), dalla propria residenza o dal proprio domicilio.

Altra misura è l’imposizione, all’indagato – dell’obbligo di non allontanarsi dal proprio domicilio, se non accompagnato da una determinata persona (paragrafo 116, Abs. 1, Nr. 3, StPO).

 

Cauzione e funzioni della stessa

Per effetto della cosiddetta Sicherheitsleistung (cauzione), il legislatore ha inteso assicurare, non soltanto uno scopo endoprocessuale, ma anche quello di “garantire”, che la pena inflitta, venga poi effettivamente eseguita (o, perlomeno, l’esecuzione della stessa venga iniziata). Sull’imposizione della cauzione e sull’entità della stessa, decide il giudice. La cauzione può essere prestata dall’indagato o da un terzo e consiste nel deposito di una determinata somma di denaro o di titoli di credito. È ammessa, altresì, la prestazione di fideiussione.

Da notare è, che a seguito della prestazione di cauzione, può essere disposta soltanto la sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, ma non (anche) il “mantenimento” (“Aufrechterhaltung”) della predetta ordinanza.

L’indagato, che chiede la sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere e che non risiede nella RFT, è obbligato ad autorizzare – per l’accettazione delle notificazioni – una persona residente nel circondario dell’autorità giudiziaria della RFT.

Altre misure meno gravi, che possono essere imposte all’indagato, che ha chiesto la sospensione di cui al paragrafo 116 StPO, sono:

1)    l’allegazione della carta di identità agli atti del fascicolo procedimentale, con rilascio di un “Ersatzausweis” (documento sostitutivo);

2)    il ritiro provvisorio della patente di guida;

3)    l’obbligo di soggiornare in una struttura per la disintossicazione da sostanze stupefacenti.

È in facoltà del giudice, disporre, anche congiuntamente, più di una delle misure ora menzionate.

Mentre la previsione di cui al paragrafo 116, Abs. 1, StPO, è obbligatoria (“der Richter setzt aus”) se l’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emanata ritenendo sussistente il pericolo di fuga, quella contemplata dall’Abs. 2, riferentesi a ipotesi di pericolo per l’acquisizione o la genuinità delle prove, ha carattere facoltativo (“der Richter kann”), se vi sono elementi fondati per ritenere, che, per effetto delle misure previste dal predetto comma 2, il pericolo per l’acquisizione e la genuinità della prova, possa essere ridotto in modo considerevole. È ben vero, che si tratta di una “Kann-Vorschrift”, ma il principio della “Verhältnismäßigkeit” (proporzionalità), richiede, che la discrezionalità spettante al giudice, sia meno “ampia”, se la “prognosi” di pericolosità non è attenuata.

 

Stretto divieto di comunicazione

In questi casi, all’indagato è vietata qualsiasi modalità di comunicazione (per lettera, telefono, telefax, anche attraverso terzi, che non sono ancora coimputati o testi, oppure consulenti tecnici, ma che possono assumere questa “veste”). Se vi è “Verdunkelungsgefahr”, si prescinde, di solito, dall’imposizione di cauzione, perché non atta a ridurre questa “Gefahr” (pericolo). Se è ravvisabile pericolo di reiterazione, la sospensione dell’esecuzione della custodia cautelare in carcere viene concessa raramente.

 

Sospensione a richiesta dell’indagato, del PM o anche d’ufficio

La sospensione dell’esecuzione della custodia cautelare in carcere può essere concessa a seguito di richiesta dell’indagato, del PM o anche d’ufficio. È disposta con ordinanza dal giudice competente ex paragrafo 126 StPO (vale a dire dal “Richter”, che ha emanato l’“Haftbefehl”). Se l’istanza di sospensione non è stata proposta dal PM, questi deve essere sentito prima dell’adozione del provvedimento da parte del giudice. Alle altre parti, l’ordinanza è comunicata senza formalità (“formlos”). Quest’ordinanza del giudice, deve essere motivata, con indicazione specifica degli obblighi imposti all’indagato in modo tale, che questi sia reso edotto esattamente circa tutti gli obblighi che deve osservare. Va informato, altresì, che la violazione degli obblighi imposti, comporta – necessariamente – la revoca dell’“Haftverschonung”, cioè della concessa sospensione.

 

L’obbligo della “Wiederinvollzugsetzung”

È ammissibile, anzi, obbligatoria (“der Richter ordnet an”), la “Wiederinvollzugsetzung des Haftbefehls” (“riattivazione”, “ripristino” dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere)? La risposta è affermativa, qualora sussista uno dei motivi previsti dal comma 4, nn. 1-3, del paragrafo 116 StPO:

a)    violazione grave e palese degli obblighi imposti;

b)    preparativi per la fuga;

c)     mancata, ingiustificata ottemperanza all’obbligo di comparizione;

d)    se, in altro modo, si è manifestato, che la fiducia riposta nell’indagato, si è rivelata infondata;

e)    oppure se fatti nuovi emersi, rendono necessaria la custodia cautelare in carcere.

Sopra abbiamo esposto, che, ai fini della revoca della sospensione, la violazione degli obblighi, deve essere grave, per cui, semplici negligenze (o mere sviste) non legittimano la revoca.

 

Competenze del “Beschwerdegericht” (giudice del reclamo) e durata della sospensione

L’emanazione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, a seguito di una delle violazioni di cui sopra, avviene su richiesta del PM o d’ufficio, con provvedimento del giudice. Questo vale anche se l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, è stata emanata dal “Beschwerdegericht” (giudice del reclamo) o dalla Corte d’appello. Dell’avvenuta esecuzione dell’ordinanza, deve essere informato un familiare (paragrafo 114 b, StPO) e l’indagato deve comparire nuovamente dinanzi al giudice. Può procedersi – da parte del PM o della PG – a “vorläufiger Festnahme” (una specie di “fermo”), se l’indagato sta compiendo atti, che fanno presumere l’imminente fuga.

Qualora l’indagato proponga “Beschwerde” (reclamo) contro l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, al fine di ottenerne la revoca, al “Beschwerdegericht (giudice del reclamo) non è precluso di “riattivare” (“wieder in Vollzug zu setzen”) l’“Haftbefehl”, in quanto, in materia di “Beschwerdeverfahren” (procedimenti di reclamo), non vige principio assimilabile a quello della “reformatio in peius”.

Il principio della “Verhältinsmäßigkeit”, osta, acché un’ordinanza di custodia cautelare sospesa, sia “mantenuta” (“aufrechterhalten”) per un lungo periodo di tempo; nel caso esaminato dalla Corte costituzionale federale, per ben 12 anni (vedasi BVerfGE 53, 152).