Sozialstaatsprinzip nella RFT – brevissimi cenni

Il Sozialstaatsprinzip costituisce uno dei principi fondamentali contenuti nel Grundgesetz (GG): Costituzione federale della RFT. L’art. 20, 1°c., definisce la Bundesrepublik uno Stato federale, democratico e sociale (“demokratischer und sozialer Bundesstaat”). Per quanto concerne i Länder, l´art. 28, 1°c., GG prevede che i loro ordinamenti costituzionali devono rispettare i principi di uno Stato di diritto, repubblicano, democratico e sociale. In sede di interpretazione del principio dello Stato sociale, deve essere tenuto conto altresì di quanto sancito dagli artt. 151 e segg. del Trattato UE e dagli artt. 27 e segg. dell`EU-GR Charta.

Dato che le due norme ora citate e contenute nel GG, sono di carattere programmatico, ai fini della loro attuazione è necessario l’ intervento del legislatore. Il Sozialstaatsprinzip è vincolante non soltanto per il potere esecutivo, ma – come vedremo – anche per quello giudiziario e legislativo.

II

Componente essenziale del principio del Sozialstaat è l’obbligo di assistenza in favore delle persone che, a causa delle loro condizioni di vita personale e sociale, vengono a trovarsi in una posizione di svantaggio rispetto agli altri. Ciò può trovare la sua origine in ristrettezze economiche, menomazioni fisiche, malattie, disoccupazione (BVerfGE: 43, 213/226f). L’ assistenza che il Sozialstaat è tenuto a fornire a queste categorie di persone, deve essere tale da garantire alle stesse “dignitose condizioni di vita” (BVerfGE: 40, 121/133). Per quanto concerne in particolare i disabili, lo Stato deve agevolare la loro integrazione nel tessuto sociale.

Il Sozialstaatsprinzip implica altresì l’obbligo, per le autorità statali e pubbliche in genere, di provvedere all’istituzione di sistemi di sicurezza sociale, quali l’assicurazione in materia di pensione, infortuni, malattia e di assistenza sanitaria. Il Solidarietätsprinzip che deriva dal Sozialstaatsprinzip, implica che devono essere ritenute legittime norme speciali dettate in favore di coloro che rientrano nella categoria dei “sozial Schwachen” (BGHZ 126, 16/33).

III

Diritti soggettivi a determinate prestazioni possono trovare la loro fonte soltanto in apposite norme legislative, nell’ ambito delle quali al legislatore viene riconosciuta una discrezionalità particolarmente ampia (BVerfGE: 102, 254/289).

Uno degli obiettivi principali del Sozialstaat, è quello di assicurare – a tutti ed effettivamente – la libertà, inteso, questo concetto, in senso ampio. La c. d. Sozialstaatsklausel, inserita nella Costituzione federale, segna il passaggio dallo Stato liberale al sozialen Rechtsstaat. In tal modo il Costituente ha voluto assicurare non soltanto la libertà formale, ma quella reale, effettiva. D’ altra parte però i principi di libertà e di dignità della persona, di cui vi è pure menzione nel Grundgesetz, impediscono che la RFT possa essere trasformata in un “zentralgesteuerten Versorgungsstaat”, nel quale la “selbstverantwortliche Freiheit” verrebbe quasi annullata; di conseguenza, pur con tutte le misure di assistenza postulati dal Sozialstaatsprinzip, alla “Selbsthilfe” viene riconosciuto un’ importante “Stellenwert”.

IV

Il Sozialstaatsprinzip, interpretato alla luce dei principi fondamentali dettati in materia di diritti di libertà, persegue l’obiettivo di realizzare la c.d. Chancengleichheit e quindi non soltanto il diritto di uguaglianza – sancito dall’ art. 3 GG – ma di creare le condizioni per assicurare anche i presupposti di fatto necessari per il godimento effettivo dei diritti di libertà (BVerfGE: 33, 303/331). Ciò anche con riferimento a quanto previsto dall´art. 22 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4.11.1950.

Questi presupposti possono essere creati sia con prestazioni di carattere materiale, che in altro modo (p. es. mediante la creazione di posti di lavoro, riduzione della disoccupazione).

Il Sozialstaatsprinzip contiene anche un obbligo, per lo Stato e per i Länder, di assicurare – almeno potenzialmente – ad ognuno l’ accesso all’ istruzione, come pure previsto dall’art. 26 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950.

V

Secondo la Corte costituzionale, il Sozialstaatsprinzip contiene l’obbligo del legislatore di provvedere affinché le differenze tra le classi sociali vengano sempre più attenuate e che venga instaurata una “gerechte Sozialordnung” (BVerfGE: 69, 272/314), dettando anche le opportune norme in materia di diritto del lavoro; anche la relativa disciplina viene ricondotta al Sozialstaatsprinzip. Espressione di questo principio è anche l’ istituzione dei c. d. Betriebsräte e Personalvertretungen. Parimenti, il cofinanziamento di costi del lavoro per arginare la disoccupazione (BVerfGE: 100, 271/284), nonché una “begrenzte Vermögensumverteilung”.

I vantaggi derivanti dall’attuazione del Sozialstaatsprinzip spettano soltanto alle persone fisiche e non anche alle persone giuridiche (BVerfGE: 41, 126/183). Non ne sono esclusi gli stranieri, purché siano residenti nella RFT. Per i cittadini della RFT che vivono all’estero, la “soziale Schutzpflicht” è attenuata (BSGE: 73, 293/300).

VI

Com’è ovvio, del Sozialstaatsprinzip si deve tenere conto in sede di concretizzazione e di applicazione di altre norme, anch’esse di rango costituzionale; in particolare dei diritti fondamentali. Parimenti sul Sozialstaatsprinzip producono i loro effetti altri principi sanciti dal Grundgesetz.

Per quanto concerne gli effetti – tutt’ altro che trascurabili – che il Sozialstaatsprinzip produce su altri diritti fondamentali, va rilevato che questo principio può legittimare restrizioni – anche notevoli – ai Grundrechte. È stato notato che il Sozialstaatsprinzip “kann den Grundrechten als kollidierendes Verfassungsrecht Grenzen setzen”, rendendo necessario einen Ausgleich zwischen dem betreffenden Grundrecht und dem Sozialstaats-prinzip “(VerfGE: 62, 55/61f); in tale sede il legislatore è fornito di un‘ampia discrezionalità, anche se è pur sempre tenuto a rispettare il principio che der Selbsthilfe muss grundsätzlich der Vorrang vor der Zwangshilfe gegeben werden.

VII

Il Sozialstaatsprinzip legittima restrizioni alla discrezionalità che compete al legislatore, ma può essere invocato anche per giustificare la legittimità di norme che derogano al principio di parità di trattamento (“sozialbedingte Ungleichbehamdlung”), come p. es. in materia tributaria (BVerfGE: 13, 248/259), di concessione di contributi, di integrazione di trattamenti pensionistici.

Da questi “interventi” dello Stato e degli enti pubblici non derivano – di regola – “Leistungsrechte”, fatta eccezione per le prestazioni intese a garantire il c.d. Existenzminimum (BVerfGE: 82, 364/369), dirette cioè ad assicurare le “Mindestvoraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein”; prestazioni che vengono qualificate Leistungs g r u n d rechte.

L’attuazione pratica (la c.d. Konkretisierung) del Sozialstaatsprinzip è di spettanza del legislatore, di cui costituisce uno degli obblighi inderogabili (bindende Aufgabe), come ha osservato la Corte costituzionale federale (BVerfGE: 59, 231/262 f ), anche se la principio del Sozialstaat non ostano eventuali riduzioni delle prestazioni pubbliche, a meno che non venga leso il principio del Bestandsschutz, sancito dall’art. 14 GG o quello del rechtsstaatlichen Vertrauensschutz.

VIII

Alla concretizzazione del Sozialstaatsprinzip non sono estranei, né la giurisdizione, né il potere esecutivo (BVerfGE: 65, 182/193). C’è chi sostiene, in alcuni casi, l’applicabilità diretta di questo principio da parte dei predetti poteri in sede di interpretazione di altre norme costituzionali. Ha statuito il Bundesverfassungsgerichtshof (1, 97/105) che la PA e la giurisdizione sono tenuti ad applicare il Sozialstaatsprinzip “im Rahmen der verfassungskonformen Auslegung und Anwendung des einfachen Rechtes”. Per questo motivo il Bundesverwaltungsgerichtshof (organo equivalente al C.d.S.) ha ritenuto che “Sozialhilfevorschriften vermitteln subjektive Rechte” (BVerwGE: 1, 159/161). Parimenti del principio del Sozialstaat va tenuto conto “im Rahmen von Ermessenstatbeständen”, sempre che si tratti di assicurare la “protezione sociale” (den sozialen Schutz) ad un numero non esiguo di persone; non invece quando si tratta di Einzelfälle.

IX

Il Sozialstaatsprinzip ha effetti anche nell’ambito del diritto privato in quanto può comportare un obbligo di “Korrektur völlig ungleichgewichtiger Verträge” (BVerfGE: 89, 214/232), cioè di contratti che rivelano una “strukturelle Ungleichheit” di una parte contrattuale, per la quale il contratto è “ungewöhnlich belastend” (in questo senso si veda BGHZ: Cass. civ. 140, 395/397).

Il Sozialstaatsprinzip costituisce uno dei principi fondamentali contenuti nel Grundgesetz (GG): Costituzione federale della RFT. L’art. 20, 1°c., definisce la Bundesrepublik uno Stato federale, democratico e sociale (“demokratischer und sozialer Bundesstaat”). Per quanto concerne i Länder, l´art. 28, 1°c., GG prevede che i loro ordinamenti costituzionali devono rispettare i principi di uno Stato di diritto, repubblicano, democratico e sociale. In sede di interpretazione del principio dello Stato sociale, deve essere tenuto conto altresì di quanto sancito dagli artt. 151 e segg. del Trattato UE e dagli artt. 27 e segg. dell`EU-GR Charta.

Dato che le due norme ora citate e contenute nel GG, sono di carattere programmatico, ai fini della loro attuazione è necessario l’ intervento del legislatore. Il Sozialstaatsprinzip è vincolante non soltanto per il potere esecutivo, ma – come vedremo – anche per quello giudiziario e legislativo.

II

Componente essenziale del principio del Sozialstaat è l’obbligo di assistenza in favore delle persone che, a causa delle loro condizioni di vita personale e sociale, vengono a trovarsi in una posizione di svantaggio rispetto agli altri. Ciò può trovare la sua origine in ristrettezze economiche, menomazioni fisiche, malattie, disoccupazione (BVerfGE: 43, 213/226f). L’ assistenza che il Sozialstaat è tenuto a fornire a queste categorie di persone, deve essere tale da garantire alle stesse “dignitose condizioni di vita” (BVerfGE: 40, 121/133). Per quanto concerne in particolare i disabili, lo Stato deve agevolare la loro integrazione nel tessuto sociale.

Il Sozialstaatsprinzip implica altresì l’obbligo, per le autorità statali e pubbliche in genere, di provvedere all’istituzione di sistemi di sicurezza sociale, quali l’assicurazione in materia di pensione, infortuni, malattia e di assistenza sanitaria. Il Solidarietätsprinzip che deriva dal Sozialstaatsprinzip, implica che devono essere ritenute legittime norme speciali dettate in favore di coloro che rientrano nella categoria dei “sozial Schwachen” (BGHZ 126, 16/33).

III

Diritti soggettivi a determinate prestazioni possono trovare la loro fonte soltanto in apposite norme legislative, nell’ ambito delle quali al legislatore viene riconosciuta una discrezionalità particolarmente ampia (BVerfGE: 102, 254/289).

Uno degli obiettivi principali del Sozialstaat, è quello di assicurare – a tutti ed effettivamente – la libertà, inteso, questo concetto, in senso ampio. La c. d. Sozialstaatsklausel, inserita nella Costituzione federale, segna il passaggio dallo Stato liberale al sozialen Rechtsstaat. In tal modo il Costituente ha voluto assicurare non soltanto la libertà formale, ma quella reale, effettiva. D’ altra parte però i principi di libertà e di dignità della persona, di cui vi è pure menzione nel Grundgesetz, impediscono che la RFT possa essere trasformata in un “zentralgesteuerten Versorgungsstaat”, nel quale la “selbstverantwortliche Freiheit” verrebbe quasi annullata; di conseguenza, pur con tutte le misure di assistenza postulati dal Sozialstaatsprinzip, alla “Selbsthilfe” viene riconosciuto un’ importante “Stellenwert”.

IV

Il Sozialstaatsprinzip, interpretato alla luce dei principi fondamentali dettati in materia di diritti di libertà, persegue l’obiettivo di realizzare la c.d. Chancengleichheit e quindi non soltanto il diritto di uguaglianza – sancito dall’ art. 3 GG – ma di creare le condizioni per assicurare anche i presupposti di fatto necessari per il godimento effettivo dei diritti di libertà (BVerfGE: 33, 303/331). Ciò anche con riferimento a quanto previsto dall´art. 22 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4.11.1950.

Questi presupposti possono essere creati sia con prestazioni di carattere materiale, che in altro modo (p. es. mediante la creazione di posti di lavoro, riduzione della disoccupazione).

Il Sozialstaatsprinzip contiene anche un obbligo, per lo Stato e per i Länder, di assicurare – almeno potenzialmente – ad ognuno l’ accesso all’ istruzione, come pure previsto dall’art. 26 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950.

V

Secondo la Corte costituzionale, il Sozialstaatsprinzip contiene l’obbligo del legislatore di provvedere affinché le differenze tra le classi sociali vengano sempre più attenuate e che venga instaurata una “gerechte Sozialordnung” (BVerfGE: 69, 272/314), dettando anche le opportune norme in materia di diritto del lavoro; anche la relativa disciplina viene ricondotta al Sozialstaatsprinzip. Espressione di questo principio è anche l’ istituzione dei c. d. Betriebsräte e Personalvertretungen. Parimenti, il cofinanziamento di costi del lavoro per arginare la disoccupazione (BVerfGE: 100, 271/284), nonché una “begrenzte Vermögensumverteilung”.

I vantaggi derivanti dall’attuazione del Sozialstaatsprinzip spettano soltanto alle persone fisiche e non anche alle persone giuridiche (BVerfGE: 41, 126/183). Non ne sono esclusi gli stranieri, purché siano residenti nella RFT. Per i cittadini della RFT che vivono all’estero, la “soziale Schutzpflicht” è attenuata (BSGE: 73, 293/300).

VI

Com’è ovvio, del Sozialstaatsprinzip si deve tenere conto in sede di concretizzazione e di applicazione di altre norme, anch’esse di rango costituzionale; in particolare dei diritti fondamentali. Parimenti sul Sozialstaatsprinzip producono i loro effetti altri principi sanciti dal Grundgesetz.

Per quanto concerne gli effetti – tutt’ altro che trascurabili – che il Sozialstaatsprinzip produce su altri diritti fondamentali, va rilevato che questo principio può legittimare restrizioni – anche notevoli – ai Grundrechte. È stato notato che il Sozialstaatsprinzip “kann den Grundrechten als kollidierendes Verfassungsrecht Grenzen setzen”, rendendo necessario einen Ausgleich zwischen dem betreffenden Grundrecht und dem Sozialstaats-prinzip “(VerfGE: 62, 55/61f); in tale sede il legislatore è fornito di un‘ampia discrezionalità, anche se è pur sempre tenuto a rispettare il principio che der Selbsthilfe muss grundsätzlich der Vorrang vor der Zwangshilfe gegeben werden.

VII

Il Sozialstaatsprinzip legittima restrizioni alla discrezionalità che compete al legislatore, ma può essere invocato anche per giustificare la legittimità di norme che derogano al principio di parità di trattamento (“sozialbedingte Ungleichbehamdlung”), come p. es. in materia tributaria (BVerfGE: 13, 248/259), di concessione di contributi, di integrazione di trattamenti pensionistici.

Da questi “interventi” dello Stato e degli enti pubblici non derivano – di regola – “Leistungsrechte”, fatta eccezione per le prestazioni intese a garantire il c.d. Existenzminimum (BVerfGE: 82, 364/369), dirette cioè ad assicurare le “Mindestvoraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein”; prestazioni che vengono qualificate Leistungs g r u n d rechte.

L’attuazione pratica (la c.d. Konkretisierung) del Sozialstaatsprinzip è di spettanza del legislatore, di cui costituisce uno degli obblighi inderogabili (bindende Aufgabe), come ha osservato la Corte costituzionale federale (BVerfGE: 59, 231/262 f ), anche se la principio del Sozialstaat non ostano eventuali riduzioni delle prestazioni pubbliche, a meno che non venga leso il principio del Bestandsschutz, sancito dall’art. 14 GG o quello del rechtsstaatlichen Vertrauensschutz.

VIII

Alla concretizzazione del Sozialstaatsprinzip non sono estranei, né la giurisdizione, né il potere esecutivo (BVerfGE: 65, 182/193). C’è chi sostiene, in alcuni casi, l’applicabilità diretta di questo principio da parte dei predetti poteri in sede di interpretazione di altre norme costituzionali. Ha statuito il Bundesverfassungsgerichtshof (1, 97/105) che la PA e la giurisdizione sono tenuti ad applicare il Sozialstaatsprinzip “im Rahmen der verfassungskonformen Auslegung und Anwendung des einfachen Rechtes”. Per questo motivo il Bundesverwaltungsgerichtshof (organo equivalente al C.d.S.) ha ritenuto che “Sozialhilfevorschriften vermitteln subjektive Rechte” (BVerwGE: 1, 159/161). Parimenti del principio del Sozialstaat va tenuto conto “im Rahmen von Ermessenstatbeständen”, sempre che si tratti di assicurare la “protezione sociale” (den sozialen Schutz) ad un numero non esiguo di persone; non invece quando si tratta di Einzelfälle.

IX

Il Sozialstaatsprinzip ha effetti anche nell’ambito del diritto privato in quanto può comportare un obbligo di “Korrektur völlig ungleichgewichtiger Verträge” (BVerfGE: 89, 214/232), cioè di contratti che rivelano una “strukturelle Ungleichheit” di una parte contrattuale, per la quale il contratto è “ungewöhnlich belastend” (in questo senso si veda BGHZ: Cass. civ. 140, 395/397).