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Strage Mottarone Stresa cambio del giudice: nullità per stravolgimento dei principi essenziali dell’ordinamento giudiziario?

Sul punto la sentenza inedita della Suprema Corte n. 19855/2021 del 5 maggio 2021
strage Mottarone
strage Mottarone

Strage Mottarone Stresa cambio del giudice: nullità per stravolgimento dei principi essenziali dell’ordinamento giudiziario? 

Il presidente del Tribunale di Verbania, Luigi Maria Montefusco, ha riassegnato il procedimento sulla strage Mottarone Stresa al gip Elena Ceriotti, "titolare per tabella del ruolo" che era stato assunto dal presidente dell'ufficio Gip Donatella Banci Buonamici come supplente per la convalida del fermo in quanto la collega era assente. Il provvedimento è stato firmato ieri 7 giugno, dal presidente del Tribunale di Verbania con la motivazione: ”poiché lo scorso 31 maggio è cessato l'esonero dalle funzioni del giudice Ceriotti, che è rientrata in servizio”.

Il provvedimento è stato oggetto di aspre polemiche da parte delle difese degli indagati che lo indicano come “anomalo e inopportuno” e prese di posizione dell’ordine degli avvocati, che anticipano lo stato di agitazione.

Il provvedimento del presidente del Tribunale di Verbania è un atto che può essere qualificato “come determinante una nullità ai sensi degli articoli 33 comma 1 e 178, comma 1, lett.a) c.p.p.” o rientra nei poteri di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici giudiziari? All’interrogativo si potrebbe aggiungere la terza soluzione che farebbe rientrare il provvedimento di “assegnazione” in una semplice inosservanza delle disposizioni amministrative in relazione alla titolarità del potere di assegnazione dei procedimenti.

Ai quesiti e alle polemiche in corso proviamo a rispondere, esaminando la recentissima inedita sentenza della Suprema Corte sezione VI n. 19855 del 5 maggio 2021.

La Cassazione è stata chiamata ad esaminare il ricorso presentato dalla Procura Generale di Caltanisetta e dalla parte civile in un procedimento ove la Corte di appello di Caltanisetta aveva annullato ai sensi dell’art. 604, comma 4, c.p.p. per violazione degli artt. 33 comma 1 e 178 comma 1, lett. A) c.p.p., la pronuncia di primo grado del tribunale di Gela.

La Corte di appello aveva ritenuto affetti da nullità: “… a partire dal provvedimento presidenziale del 18.09.2019 fino alla sentenza emessa il 14.10.2019, sono dunque affetti da nullità assoluta, rilevabile anche di ufficio per violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge in relazione agli artt. 33 e 178 c.p.p., in quanto il procedimento risultava tabellarmente assegnato al giudice …, per cui in assenza di qualunque impedimento o di incompatibilità della stessa, nel caso di specie non ravvisati, esso non poteva essere rimosso dal carico del suo ruolo ed assegnato ad un diverso magistrato”.

In pratica nel corso del giudizio era stata presentata una istanza di anticipazione udienza e il Presidente del tribunale aveva assegnato il procedimento ad altro giudice diverso dall’iniziale assegnatario.

La sentenza di annullamento è stata impugnata deducendo la “violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la corte distrettuale erroneamente annullato la sentenza di condanna di primo grado in una situazione nella quale non vi era stata alcuna violazione delle regole tabellari di organizzazione e di assegnazione degli affari del Tribunale di Gela e, comunque, in un contesto che la giurisprudenza di legittimità pacificamente esclude possa essere qualificato come determinante una nullità ai sensi dell’art. 178 comma 1 lett. A) c.p.p.”.

La Suprema Corte ha accolto i ricorsi della Procura Generale e della parte civile stabilendo che: “Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio, salvo il possibile rilievo disciplinare, può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all’art. 33, comma 1, c.p.p. non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell’ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l’obbligo di motivazione dei provvedimenti (così tra le tante, Sez. 4, n. 35585 del 12 maggio 2017, Schettino Rv. 270775.

Di tale regula iuris la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione, in quanto la decisione del presidente del Tribunale di Gela di assegnare la trattazione del procedimento de quo, per lo svolgimento del giudizio di primo grado, ad un magistrato diverso da quello che ne aveva iniziato la trattazione “non poteva considerarsi espressione di uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell’ordinamento giudiziario l’aver deciso di riassegnare il processo (di cui era stata chiesta una anticipazione della data dell’udienza di trattazione) all’altro giudice rimasto assegnato alla sezione dei magistrati addetti all’esercizio delle funzioni monocratiche dibattimentali”.

Secondo la Cassazione non c’è stata alcuna nullità in ordine agli articoli 33 comma 1 e 178 lett. a) del codice procedura penale.