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Sulla disponibilità del diritto di recesso del lavoratore

Entro che limiti lavoratore e datore di lavoro possono liberamente stipulare un contratto nel quale sono previste particolari limitazioni all’esercizio del diritto di recesso da parte del lavoratore? Lo ha stabilito la Cassazione con la Sentenza 17817/2005 in un caso relativo ad un contratto stipulato tra un pilota e una compagnia aerea che aveva sostenuto i costi dell’addestramento per il conseguimento dell’abilitazione del pilota a condurre un dato tipo di aeromobile.

Il contratto tra datore di lavoro ed azienda prevedeva in particolare quanto segue:

«1) il Lavoratore accetta di effettuare l’abilitazione;

2) la società si impegna a farsi carico delle spese necessarie al conseguimento dell’abilitazione;

3) il Lavoratore si impegna a prestare servizio alle dipendenze della società quale copilota per almeno quattro anni interi dopo il conseguimento dei corso;

4) il Lavoratore, in caso di dimissioni anticipate, sarà tenuto a rimborsare alla società la quota di spese non ammortizzata nel previsto periodo di anni tre in modo che l’eventuale cessazione del rapporto nell’anno 1997 prevedrà il rimborso totale della spesa di lire 33.000.000, l’eventuale cessazione del rapporto nell’anno 1998 prevedrà il rimborso di 2/3 della spesa di lire 33.000.000, l’eventuale cessazione del rapporto nell’anno 1999 prevedrà il rimborso di 1/3 della spesa di lire 33.000.000».

Rifacendosi ad una propria precedente pronuncia resa in un caso identico, la Corte di Cassazione ha ribadito che «il lavoratore subordinato può liberalmente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell’ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso, per cui non contrasta con alcuna norma o principio dell’ordinamento giuridico la clausola con cui vengono previsti limiti all’esercizio di detta facoltà, stabilendosi a carico del lavoratore un obbligo risarcitorio per l’ipotesi di dimissioni anticipate rispetto ad un periodo di durata minima; con l’ulteriore precisazione che la medesima clausola non rientra neppure in alcuna delle ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 1341 Codice Civile, per le quali è richiesta l’approvazione specifica per iscritto».

 Secondo la Cassazione, in sostanza, il Giudice di secondo grado ha errato nel ritenere il contratto contenente tale pattuizione come transazione avente ad oggetto diritti indisponibili.

La Cassazione ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte d’appello.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 7 settembre 2005, n.17817: Contratto con impegno del lavoratore in merito all’esercizio del diritto di recesso - Contrasto con l’ordinamento - Esclusione - Legittimità).

Entro che limiti lavoratore e datore di lavoro possono liberamente stipulare un contratto nel quale sono previste particolari limitazioni all’esercizio del diritto di recesso da parte del lavoratore? Lo ha stabilito la Cassazione con la Sentenza 17817/2005 in un caso relativo ad un contratto stipulato tra un pilota e una compagnia aerea che aveva sostenuto i costi dell’addestramento per il conseguimento dell’abilitazione del pilota a condurre un dato tipo di aeromobile.

Il contratto tra datore di lavoro ed azienda prevedeva in particolare quanto segue:

«1) il Lavoratore accetta di effettuare l’abilitazione;

2) la società si impegna a farsi carico delle spese necessarie al conseguimento dell’abilitazione;

3) il Lavoratore si impegna a prestare servizio alle dipendenze della società quale copilota per almeno quattro anni interi dopo il conseguimento dei corso;

4) il Lavoratore, in caso di dimissioni anticipate, sarà tenuto a rimborsare alla società la quota di spese non ammortizzata nel previsto periodo di anni tre in modo che l’eventuale cessazione del rapporto nell’anno 1997 prevedrà il rimborso totale della spesa di lire 33.000.000, l’eventuale cessazione del rapporto nell’anno 1998 prevedrà il rimborso di 2/3 della spesa di lire 33.000.000, l’eventuale cessazione del rapporto nell’anno 1999 prevedrà il rimborso di 1/3 della spesa di lire 33.000.000».

Rifacendosi ad una propria precedente pronuncia resa in un caso identico, la Corte di Cassazione ha ribadito che «il lavoratore subordinato può liberalmente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell’ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso, per cui non contrasta con alcuna norma o principio dell’ordinamento giuridico la clausola con cui vengono previsti limiti all’esercizio di detta facoltà, stabilendosi a carico del lavoratore un obbligo risarcitorio per l’ipotesi di dimissioni anticipate rispetto ad un periodo di durata minima; con l’ulteriore precisazione che la medesima clausola non rientra neppure in alcuna delle ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 1341 Codice Civile, per le quali è richiesta l’approvazione specifica per iscritto».

 Secondo la Cassazione, in sostanza, il Giudice di secondo grado ha errato nel ritenere il contratto contenente tale pattuizione come transazione avente ad oggetto diritti indisponibili.

La Cassazione ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte d’appello.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 7 settembre 2005, n.17817: Contratto con impegno del lavoratore in merito all’esercizio del diritto di recesso - Contrasto con l’ordinamento - Esclusione - Legittimità).