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Sicurezza sul lavoro: in arrivo l’aumento delle sanzioni pecuniarie

Sicurezza sul lavoro: in arrivo l’aumento delle sanzioni pecuniarie
Sicurezza sul lavoro: in arrivo l’aumento delle sanzioni pecuniarie

A partire dal 1° luglio 2018 saranno aumentate del 1,9% le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 nonché da atti aventi forza di legge.

È quanto stabilito dal Decreto Direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 140 del 19 giugno 2018, che opera una rivalutazione delle sanzioni pecuniarie a norma del comma 4-bis dell’articolo 306 del Decreto Legislativo n. 81/2008, così come modificato dal Decreto Legge n. 76/2013, convertito in Legge n. 99/2013 ed entrato in vigore il 29 giugno dello stesso anno.

La disposizione richiamata prevede espressamente che: “Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data”.

Essendo decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del Decreto Legge n. 76/2013, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, organo individuato come competente alla luce di una nota del 19 aprile scorso dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha provveduto a quella che è di fatto la seconda rivalutazione delle sanzioni pecuniarie in questo settore, in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registratasi nel quinquennio 2013-2018.

In ragione di tale rivalutazione, a titolo di esempio,

la mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi potrà essere sanzionata con un’ammenda da euro 2.792,06 a euro 7.147,67 (ad oggi irrogabile per un importo compreso tra euro 2.740,00 ed euro 7.014,40, mentre fino al 30 giugno 2013 il massimo della sanzione corrispondeva ad euro 6.400,00);

la mancata consegna del DVR al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza potrà essere sanzionata fino ad un massimo di euro 4.467,29, contro l’importo di euro 4.384,00 attualmente previsto.

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 306 del Decreto Legislativo n. 81/2008, gli aumenti previsti interesseranno le sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente al primo luglio.

(Decreto Direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 140 del 19 giugno 2018)