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Suolo e ambiente: rilevanza e tutela nell'ordinamento tedesco

Inquinamento del suolo
Inquinamento del suolo

Abstract

I tempi in cui tutto quanto non serviva più veniva abbandonato (o sotterrato) in qualche prato oppure, peggio ancora, gettato nel più vicino fiume, sono definitivamente passati. L’aumento delle popolazioni e l’invenzione nonché l’impiego, sempre più frequente, di nuove sostanze – soprattutto chimiche – ci obbligano a prevenire gli effetti nocivi (spesso molto nocivi) che un’incontrollata “Entsorgung” può avere sull’ambiente nel quale viviamo (e, possiamo dire, del quale, almeno in parte, viviamo). La tutela dell’ambiente è diventata un’“Existenzfrage”, soprattutto per le generazioni future, ma non soltanto per esse. Quindi, l’“Umweltschutz”, la tutela dell’ambiente, è un dovere non soltanto degli enti pubblici (Stato in testa), ma di ciascuno di noi.

 

1. L’articolo 20 a della Costituzione federale e alcune norme soprannazionali

2. Il 18° Strafrechtsänderungsgesetz e il § 324 a StGB

3. Struttura del delitto previsto e punito dal § 324 a StGB e oggetto di tutela dello stesso

4. “Tatmittel” e modalità di commissione del reato de quo

5. Soglie di punibilità

6. La “tatbestandliche Verwaltungsakzessorietät”

7. Dolo e colpa

 

1. L’articolo 20 a della Costituzione federale e alcune norme soprannazionali

Lo Stato, anche in considerazione della responsabilità nei confronti delle generazioni future, tutela, nell’ambito dell’ordinamento costituzionale, le basi naturali della vita e gli animali, con misure di carattere legislativo. Questa tutela avviene per effetto di misure di carattere legislativo e – in conformità alle stesse – agiranno i poteri esecutivi e giudiziari”.

Questo è, in sostanza, quanto prevede l’articolo 20 a della Costituzione federale (GG‑Grundgesetz) della RFT.

L’articolo ora citato è stato inserito nella Costituzione federale per effetto della legge dd. 27.12.1994; dal 2002, l’articolo 20 a GG è comprensivo pure della tutela degli animali.

A decorrere dall’inizio degli anni Settanta, le richieste – da parte di cittadini, ma anche di certe forze politiche – di una “Verankerung” della salvaguardia dell’ambiente (in tutte le sue forme) nella Costituzione federale, erano andate intensificandosi. Varie commissioni di esperti avevano elaborato progetti di legge. Soltanto nel 1994, i partiti della coalizione governativa, allora al potere, erano riusciti a trovare un accordo nel senso che l’“Umweltschutz” (la tutela dell’ambiente) diventava uno “Staatsziel” e la salvaguardia dell’ambiente veniva considerata nella prospettiva di un interesse “esistenziale”, come una “hochrangige, grundlegende Aufgabe” della RFT.

Va osservato, tuttavia, che l’articolo 20 a GG, benché configuri uno “Staatsziel”, non ha sancito un “Grundrecht” (diritto fondamentale), per cui, in base al citato articolo, i singoli non possono invocare, in loro favore, un diritto soggettivo; trattasi – soltanto – di un dovere dello Stato (“objektive Verpflichtung des Staates”), anche se la norma de qua non ha carattere (meramente) programmatico, non configura un “unverbindlichen Programmsatz”.

“Staatszielbestimmungen”, quali previste dal GG, sono norme costituzionali con effetto vincolante, le quali comportano che l’attività dello Stato deve – costantemente – essere protesa verso l’adempimento di determinati doveri e degli stessi va adeguatamente tenuto conto in sede legislativa e anche per quanto concerne l’interpretazione delle norme.

Ancor prima della legge dd. 27.12.1994, la tutela dell’ambiente era considerata “eine außerordentlich wichtige Staatsaufgabe”, tant’è vero che “Bund und Länder” avevano emanato – in materia – una miriade di leggi e di regolamenti (“RVOen”).

Parte della dottrina attribuisce all“Umweltschutz”, quale sancito dallarticolo 20 a GG, “den Rang eines Verfassungsprinzips”, per cui “steht es als solches nicht zur Disposition der Staatsorgane”.

“Staatszielbestimmungen”, oltre a quella contenuta nellarticolo 20 a GG, sono anche previste nellarticolo 20, c. 1, GG (“soziales Staatsziel”) e nellarticolo 23. c. 1, GG (“Europaziel”).

Come già detto, le “Staatszielbestimmungen geben den Staatsorganen ein grundlegendes Ziel vor”; conseguire quest’obiettivo, è un dovere imposto dalla Costituzione federale agli organi dello Stato. Per quanto concerne i mezzi per conseguire questo “Ziel”, essi sono variegati e la loro scelta è rimessa agli obbligati (si parla in proposito di “weiten Gestaltungsspielraum”).

La “Wahrung der Integrität der Lebensgrundlagen” consiste nel prevenire nocumenti alle stesse e, a maggior ragione, nell’attivarsi – tempestivamente ed energicamente – per impedire che possano essere distrutte o comunque anche soltanto pregiudicate (l’articolo 20 a GG ha quindi anche un’“Abwehrfunktion”). Infine, nel ripristino delle stesse, nei limiti in cui ciò è (ancora) possibile.

Secondo parte della dottrina, la funzione dell’articolo 20 a GG consisterebbe nella tutela della natura “auch um ihrer selbst willen”. L’“Umweltschutz” ha una funzione anche “educatrice” nel senso che, per effetto di questa norma, oltre agli organi dello Stato, pure la comunità dei cittadini deve “sentire” l’esigenza di rispettare e di salvaguardare l’ambiente naturale quale valore fondamentale per la convivenza, anche (e soprattutto) futura e non soltanto con riguardo a interessi attuali di natura economica.

La tutela dell’ambiente, dal punto di vista normativo, è stata rafforzata – anche nella RFT – a seguito dell’entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, il cui articolo 37 sancisce che la politica dell’Unione deve tendere a un elevato livello di protezione dell’ambiente e ad assicurare uno sviluppo che tenga conto di esigenze non soltanto attuali, ma anche future. Quest’articolo non contiene però un diritto direttamente azionabile, stante l'indeterminatezza dello stesso. Pertanto, la norma, affinché possa trovare piena applicazione, deve essere concretizzata per effetto di (altre) norme, comunitarie o degli Stati nazionali (vedi Corte di Giustizia EU, C-28/09). Ben può però essere verificata la compatibilità di leggi/regolamenti con il principio sancito dal succitato articolo 37.

È stato ritenuto che, se violazioni in materia di “Umweltschutz” hanno effetti negativi sulla salute di persone, può trovare applicazione l’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che – a differenza dell’articolo 37 – è direttamente azionabile.

Pure nell’articolo 191 del Trattato di Lisbona sono indicati obiettivi che la politica comunitaria si propone. Nel comma 2° si parla di livello elevato di tutela ecologica, basata sui principi della prevenzione e della repressione di danni all’ambiente.

Vi è poi: 1) la Convenzione dd. 4.11.1998 del Consiglio d’Europa, che prevede l’emanazione di norme, da parte degli Stati aderenti, intese a sanzionare penalmente le violazioni che riguardano l’ambiente, 2) la Decisione Quadro UE 2003/80/Ji, 3) la Direttiva 2008/99 EG del Parlamento e del Consiglio dell’UE, per menzionare soltanto i provvedimenti più recenti e più importanti.

 

2. Il 18° Strafrechtsänderungsgesetz e il § 324 a StGB

Il 18° Strafrechtsänderungsgesetz ha introdotto e riordinato il Capo 29mo del Libro II dello StGB (CP), intitolato: “Straftaten gegen die Umwelt” – “Reati contro l’ambiente”. In tal modo, una serie di norme contenute anteriormente in leggi speciali e in regolamenti (p. es. AbfG e AtG) è stata riordinata e, ove necessario, anche migliorata dal punto di vista tecnico‑sistematico, tenendo conto delle Convenzioni firmate ed entrate in vigore medio tempore.

§ 324 a StGB (CP): “Chiunque, violando norme di carattere amministrativo, immette o non impedisce l’immissione nel suolo di sostanze oppure libera le stesse in modo che esse possano costituire nocumento alla salute di un’altra persona, di animali, di piante o pregiudizio per altri oggetti di considerevole valore o per l’acqua, oppure, con rilevanti effetti pregiudizievoli, inquina il suolo o ne determina, in altro modo, un’alterazione della composizione, è punito con la reclusione fino a 5 anni o con la pena della multa (Geldstrafe).

È punibile il tentativo.

Se i fatti di cui sopra vengono commessi per colpa, è prevista la pena detentiva fino a tre anni oppure la multa”.

Il citato paragrafo – introdotto dal 2. UKG (Gesetz zur Bekämpfung der Umweltkriminalität) rispettivamente dal 31° Strafrechtsänderungsgesetz – sanziona quindi l´inquinamento/la contaminazione del suolo cagionato sia dolosamente che colposamente nonché il tentativo (trattandosi di delitto, Delikt, e non di Vergehen, contravvenzione) di commissione di questo reato.

Scopo della norma è di preservare il suolo nelle sue funzioni naturali e che sono indicate nel § 2, c. 2, BBodSchG (“Bodenschutzgesetz – Gesetz zum Schutz von schädlichen Bodenverunreinigungen und zur Sanierung von Altlasten”).

Con il § 324 a StGB, il legislatore ha inteso chiudere “bodenbezogene Strafbarkeitslücken”, vale a dire, lacune in materia di reati ambientali concernenti il suolo. Per effetto di queste lacune, il suolo era stato salvaguardato soltanto in parte oppure in modo meramente indiretto. Non era – ad avviso del “Gesetzgeber” – “hinnehmbar” (accettabile) che inquinamenti/contaminazioni di rilevante entità del suolo non fossero perseguibili con i “mezzi” del codice penale.

Per effetto del paragrafo testé citato, il suolo è stato equiparato – per quanto concerne la sua tutela – ad altri “Umweltmedien”, anche sotto il profilo sanzionatorio. Il suolo è non soltanto parte essenziale del “Naturhaushalt”, ma anche “Lebensgrundlage und Lebensraum” per le persone, gli animali e le piante. L’efficace tutela del suolo è di particolare importanza negli agglomerati urbani (e industriali).

La tutela accordata dal § 324 a StGB non comprende però qualsiasi “modifica/alterazione” “des Bodens”, con conseguenze dannose, ma soltanto “Stoffeinträge” (sversamenti/immissioni di sostanze). In questo senso si parla di “qualitativem Bodenschutz”, tutela qualitativa del suolo.

È da rilevare che l’applicabilità del § 324 a StGB, presuppone altresí che il danno sia “nachhaltig”, cioè non meramente transitorio. Quindi “interventi” sul suolo non di rilievo non sono punibili ex § 324 a StGB. Si parla in proposito di “Erheblichkeitsschwelle” (soglia di rilevanza), di cui si hanno, in particolare, due esempi nel citato paragrafo al c. 2, nn. 1 e 2.

Caratterizza, la norma di cui al § 324 a StGB, la “tatbestandliche Verwaltungsakzessorietät” in quanto il delitto de quo è punibile – soltanto – se vi è stata violazione di obblighi previsti da norme amministrative.

 

3. Struttura del delitto previsto e punito dal § 324 a StGB e oggetto di tutela dello stesso

Il reato previsto e punito dal § 324 a StGB, è stato definito quale “strukturell komplexes Delikt” (delitto strutturalmente complesso). Sia il n. 1, che il n. 2 del 1° comma, presuppongono un “Taterfolg” per effetto della “Bodenverunreinigung” (contaminazione del suolo).

Nella relazione al progetto di legge si è parlato di “Erfolgsdelikt in Gestalt eines Verletzungsdeliktes”. Occorre però distinguere. Mentre nel n. 2, il “Taterfolg” è circoscritto a “Verunreinigung oder sonst nachhaltiger Veränderung” e configura pertanto un “reines Verletzungsdelikt”, il “Taterfolg” previsto dal n. 1 consiste nell’idoneità a ledere determinati beni giuridici. Il c. 1, n. 1, del citato paragrafo, è un “Eignungsdelikt” o, meglio, “ein kombiniertes Verletzungs - und potentielles Gefährdungsdelikt” (una combinazione tra delitto di danno e potenziale delitto di pericolo). Questo, secondo la dottrina dominante.

Il § 324 a StGB ha un’importanza pratica tutt’altro che trascurabile, posto che tra i reati ambientali, accertati e repressi, figura al terzo posto per quanto concerne la frequenza.

Oggetto di tutela del § 324 a StGB è, come già sopra detto, il suolo nel senso di cui al § 2 BBodSchG. Suolo (“Boden”) è, pertanto, la parte superiore della crosta terrestre in quanto adempiente le funzioni indicate nel § 2 testé citato, ivi comprese le componenti fluide. Il legislatore ha adottato un concetto funzionale di suolo. Vi rientra il suolo in quanto ambiente di vita per “Kleinstlebewesen”, ma ne fanno parte anche gli strati di terra privi di esseri viventi, aventi però funzione di filtro. Tutelato è pure il suolo, sul quale sorgono costruzioni. Non oggetto di tutela (specifica) del § 324 a StGB, sono invece le falde freatiche vere e proprie, alla cui tutela è posto il § 324 StGB.

Sanzionando l’“Einbringen”, l’“Eindringen lassen” e il “Freisetzen von Stoffen”, il legislatore ha inteso sottoporre a sanzione penale tutti i comportamenti (anche di natura omissiva), atti a causare nocumento al suolo. È, questo, il “qualitative Bodenschutz”, di cui sopra si è fatta menzione.

 

4. “Tatmittel” e modalità di commissione

“Tatmittel” sono pertanto “Stoffe” (sostanze) e questo concetto è da intendere, non in senso restrittivo, ma ampio. “Stoffe” sono sostanze tossiche e tutte le altre sostanze – organiche e anorganiche – non contenute nel suolo allo stato naturale. Le sostanze comprese nel disposto del § 324 a StPO sono quelle di natura chimica, chimico-fisica, meccanica, tecnica o che comunque possano cagionare “alterazioni” dannose del suolo.

Per “Eindringen” s’intende l’immettere direttamente una delle sostanze di cui sopra nel suolo (per esempio, di liquame o di anticrittogamici, di cui l’agricoltore vuole “disfarsi”).

“Eindringen lassen” indica il comportamento di chi non impedisce, pur avendo l’obbligo di impedirlo (“pflichtwidrig”). Questa “Tatmodalität” consiste in un “echten Unterlassungsdelikt” e presuppone che in capo al soggetto attivo del reato sussista una “Garantenstellung” (che gli deriva, perlopiù, da obblighi previsti da norme di carattere regolamentare o comunque amministrativo).

Secondo parte della dottrina, il concetto di “Eindringen lassen” comprenderebbe pure l’“Einbringen” e il “Freisetzen von Stoffen durch Unterlassen” qualora, agendo in tal modo, venga cagionata una “Neubelastung des Bodens”.

“Freisetzen” consiste nel creare una situazione, per effetto della quale, una sostanza possa diffondersi – anche soltanto in parte – nell’ambiente, in modo incontrollato. È irrilevante – in tal caso – se il nocumento al suolo avvenga direttamente o indirettamente (in quest’ultimo caso, le sostanze si diffondono dapprima attraverso l’aria o l’acqua, per poi “depositarsi” sul suolo).

Il delitto previsto e punito dal § 324 a StGB, è caratterizzato dal fatto che deve esserci un duplice evento (“Taterfolg”). Non basta, infatti, che il suolo venga contaminato o, comunque, “nachteilig verändert”, essendo altresí richiesto, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che la “Bodenbeinträchtigung” avvenga “in spezifischer Weise” (nn. 1 e 2 del c. 1 del § 324 a StGB). È necessaria, pertanto, l’idoneità che possa derivare un nocumento alla salute di una persona, di animali, di piante, ad altri oggetti di rilevante valore (n. 1) oppure che l’inquinamento o l’alterazione dannosa siano di rilevante entità (“In bedeutendem Umfang”).

Costituisce “Verunreinigung” (contaminazione), rispettivamente “nachhaltige Bodenveränderung” (alterazione del suolo con conseguenze dannose, che si protraggono), qualsiasi peggioramento delle condizioni (naturali) del suolo. Secondo una tesi dottrinaria, il § 324 a StGB tutela non l’“absolute Reinheit des Bodens”, la “purezza” assoluta del suolo, ma quella relativa, vale a dire, il cosiddetto “Ist-Zustand”. Ne consegue che il § 324 a StGB è applicabile, se suoli già contaminati/inquinati, vengono – ulteriormente – inquinati o contaminati.  La “nachteilige Veränderung des Bodens” è una specie di “Oberbegriff”, che comprende contaminazioni, se sono ravvisabili gli estremi specificati ai nn. 1 e 2 del c. 1 del citato § 324 a StGB. Detto in altro modo, per “nachteilige Veränderung” s’intende un peggioramento delle condizioni (naturali) del suolo. Ai fini dell’accertamento, se vi sia stata la predetta “nachteilige Veränderung”, è necessario paragonare la qualità del suolo prima della “Veränderung” e dopo la stessa; paragone, da effettuare, tenendo conto delle esigenze sotto il profilo ecologico.

“Verunreinigungen” si hanno in tutti i casi in cui vi è un’alterazione visibile della composizione del suolo con effetti pregiudizievoli sotto il profilo dell’“Umweltschutz”.

 

5. Soglie di punibilità

Sopra abbiamo accennato al fatto che a mente del § 324 a StGB, non ogni “alterazione” (della composizione) del suolo integra la relativa fattispecie, ma che la stessa sussiste soltanto qualora siano ravvisabili i presupposti indicati ai nn. 1 e 2 del comma 1 del paragrafo testé citato. I nn. 1 e 2 del comma 1 menzionano un’“Erheblichkeitsschwelle” (soglia di rilevanza). Occorre, pertanto, che gli effetti della contaminazione/dell’inquinamento del suolo siano di una certa entità/intensità e/o durata. Ai fini dell’interpretazione del concetto di “Erheblichkeit”, si reputa generalmente che la contaminazione/l’inquinamento possano dirsi “von einigem Gewicht”, se all’alterazione del suolo – cagionata secondo una delle modalità specificate nel c. 1 del § 324 a StGB – possa ovviarsi soltanto con un “erheblichen Aufwand” (vale a dire, impiegando mezzi e risorse tutt’altro che trascurabili).

Con riferimento al disposto del c. 1, n. 1, del § 324 a StGB, è da osservare che l’“Erheblichkeit der Bodenveränderung” è riscontrabile, se sussiste l’idoneità a danneggiare la salute di uno dei soggetti  indicati nel citato comma o a danneggiare (altre) cose di rilevante valore oppure l’acqua. Ai fini dell’integrazione della fattispecie de qua, non occorre il verificarsi effettivo di un danno o di un pericolo concreto (in questo senso vedi Schall e Ransiek). Decisivo è che, sulla base di “naturwissenschaftlicher Erfahrung”, è ravvisabile una generale pericolosità di alterazione (in senso peggiorativo) del suolo, tenendo conto di tutti i criteri rilevanti, come quantità, concentrazione, diffusione della/delle sostanza/e nociva/e, tipo e condizioni di conservazione del suolo. Ovviamente, le verifiche de quo vanno condotte attraverso una perizia. Indizi di una “Schädigungseignung”, possono essere i “valori” (Werte) indicati nel § 8, c. 1, n. 1 del BBodSchG. Per quanto concerne l’idoneità a costituire pericolo per la salute, la stessa è data, se è ipotizzabile una rilevante “Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens”.

“Von bedeutendem Wert” sono cose di rilevante valore dal punto di vista commerciale oppure ecologico, per cui è stato ritenuto il “bedeutende Wert” anche di cose prive di valore patrimoniale, ma importanti per l’equilibrio ambientale. Irrilevante è chi sia proprietario delle cose, piante o animali.

L’acqua può essere oggetto di “Schädigung” ai sensi del § 324 a, c .1, n. 1, StGB, in quanto un inquinamento o una contaminazione del suolo comporta spesso anche danni alle falde freatiche.

L’alterazione di rilevante entità (“bedeutender Umfang der Veränderung”) deve essere accertata non soltanto (o non tanto) sotto il profilo meramente quantitativo, ma – soprattutto – con riferimento all’aspetto qualitativo.

Tra “Tathandlung” ed evento deve esservi nesso causale, anche se è da rilevare che l’evento può essere conseguenza diretta o indiretta della “Tathandlung”.

 

6. La “tatbestandliche Verwaltungsakzessorietät”

I fatti descritti nel § 324 a StGB, sono punibili unicamente se integrano violazione di un obbligo imposto da norme amministrative; si parla in proposito di “tatbestandlicher Verwaltungsakzessorietät”. Le norme amministrative/regolamentari possono essere state dettate anche dall’UE, nel qual caso si parla di “EU-ausländischen Pflichtquellen”. Tuttavia, occorre rilevare che possono costituire presupposto per l’integrazione del delitto previsto e punito dal § 324 a StGB soltanto quelle norme amministrative che siano sufficientemente determinate (“hinreichend bestimmt”) o specifiche, che dir si voglia; altrimenti ricorrerebbe un contrasto con il disposto dell’articolo 103, c. 2, GG (Cost. feder.). Occorre inoltre che la norma preveda una tutela specifica del suolo. Sufficientemente determinata, può considerarsi una norma amministrativa, se il destinatario della medesima è in grado di intendere – “mit hinreichender Sicherheit”, cioè con sufficiente certezza – il comportamento che dallo stesso si pretende nella situazione concreta. Quindi, non bastano “allgemein gehaltene Programmsätze” (norme programmatiche e generiche).

Per quanto concerne il presupposto del “tatbestandsspezifischen Schutzzweckzusammenhang”, si rinvia a quanto esposto nel capoverso precedente e si aggiunge che le norme – amministrative – possono prevedere una tutela (del suolo) anche indiretta. Pertanto si tratta di norme che prevedono doveri in materia di salvaguardia dell’ambiente, ma anche “Vorschriften” intese alla “Gefahrenabwehr” (prevenzione di pericoli per l’ambiente), per cui vengono in considerazione pure norme del Cod. d. Str. quale “taugliche Pflichtquellen”, qualora sia riscontrabile un “hinreichender Umweltbezug” delle stesse. Anche norme intese a tutelare le falde acquifere, in quanto spesso danni alle stesse sono preceduti da contaminazioni/inquinamenti del suolo (e del sottosuolo). La violazione di norme (generiche) dettate dalla St.V.O. non può essere presa in considerazione, se manca l’“Umweltbezug”.

Per quanto riguarda la “Rechtswidrigkeit”, è da osservare che il fatto è punibile, se non sussiste un “Rechtfertigungsgrund”, una scriminate (come, per esempio, lo stato di necessità). La locuzione “unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten” indica un “objektives Tatbestandsmerkmal”, per cui un comportamento conforme alla norma, di carattere amministrativo, esclude la sussistenza del delitto de quo.

 

7. Dolo e colpa

I fatti previsti dal comma 1, nn. 1 e 2, del § 324 a StGB, sono punibili a titolo di dolo, mentre il comma 3 prevede una fattispecie meramente colposa.

A proposito del dolo, è da osservare che, ai fini dell’integrazione del reato di cui al comma 1 del § 324 a StGB, basta il dolo generico (“bedingter Vorsatz”). Il dolo deve riferirsi, sia all’“Erheblichkeit der nachteiligen Bodenveränderung” che all’agire in contrasto con norme di carattere amministrativo. Non è invece richiesto, ai fini dell´integrazione delle fattispecie previste dal § 324 a StGB, la conoscenza (della composizione) delle sostanze nocive. Basta che una persona non esperta possa “rappresentarsi/mettere in conto” (“in Kauf nehmen”) la possibile “Schädigungseignung” della/e sostanza/e.

La colpa, qual è configurata nel c. 3 del § 324 a StGB, comprende anche il cosiddetto “fahrlässige Unterlassen” (omissione per colpa).

Trattandosi di delitto, il tentativo è punibile.

Il reato de quo, è consumato, una volta che si è verificata l’“erhebliche Bodenverunreinigung”, rispettivamente la “nachteilige Bodenveränderung”.

Il reato doloso previsto dal § 324 a StGB si prescrive in 5 anni; quello colposo, in 3 anni. È da osservare in proposito che la prescrizione inizia a decorrere – quando si tratta di “Erfolgsdelikte” (reati di evento) – con il verificarsi dell’evento.  Se, invece, si tratta di “Gefährdungsdelikte” (reati di pericolo), con il “sorgere” (“Eintritt”) del pericolo.

Qualora il delitto sia tentato, il decorso della prescrizione inizia con l’“ultimazione” dell’attività che avrebbe dovuto condurre alla consumazione.