TAR Lazio: i costi minimi al vaglio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Dopo poco più di un mese dalla rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 83-bis, commi 1, 2, 6, 7, 8 del D.L. 112/2008 per contrasto agli articoli 3 e 41 della Costituzione (Tribunale di Lucca, Giudice Capozzi, ordinanza del 12 febbraio 2013), il TAR Lazio si è finalmente pronunciato sul ricorso promosso da Confindustria, Confetra e altre imprese committenti, disponendo un “rinvio pregiudiziale” della questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 

Detto rinvio si basa sui dubbi emersi in merito al bilanciamento di interessi confliggenti raggiunto dall’articolo 83 bis del Decreto Legge 112/2008. In particolare, secondo il TAR Lazio la predeterminazione dei costi di esercizio:

a. non costituisce l’unica misura attraverso cui apprestare tutela alla sicurezza stradale, apparendo al contrario sicuramente più idonee misure relative agli elementi da cui dipende la sicurezza stessa (limiti di velocità, caratteristiche dei mezzi e obblighi di manutenzione, turni di riposo dei conducenti, introduzione di un sistema di responsabilità e sanzioni, con i relativi controlli);

b. non costituisce neanche misura astrattamente idonea a garantire la sicurezza, se non in stretta correlazione con l’adozione di altre misure di sicurezza (non sussistendo altrimenti alcuna garanzia che i maggiori margini di utile connessi alla fissazione di un livello minimo di prezzi siano destinati a coprire i costi delle misure di sicurezza);

c. non ha carattere eccezionale ma ha un’applicazione generalizzata

d. ha un’efficacia temporale illimitata

e. è contraddetta dalla possibilità, prevista dal comma 4 dell’articolo 83-bis, di deroga ai costi minimi di esercizio nel caso di accordi volontari conclusi tra le organizzazioni associative dei vettori e dei committenti.

In sostanza, “il Tribunale dubita che sia compatibile con il diritto dell’Unione … un sistema normativo che, in mancanza di una predeterminazione normativa di criteri diretti a disciplinare sia pure in via generale l’attività, nelle sostanza, affida all’accordo tra gli operatori economici privati la determinazione delle tariffe minime o, in subordine, ad un organismo che, per la sua stessa costituzione, non presenta sufficienti condizioni di indipendenza rispetto alle valutazione e alla scelte degli stessi operatori del settore”.

Vale la pena di riportare un altro passaggio della pronuncia:

la determinazione artificiosa dei prezzi può evidenziare la violazione delle regola di concorrenza in qualunque modalità essa sia posta in essere, e cioè anche laddove si sostanzi nell’uniformità di una base di prezzo o di una componente del prezzo complessivo, potendo ostacolare o addirittura escludere del tutto il ribasso autonomo e illimitato del prezzo da parte delle singole imprese, con conseguente pregiudizio per i consumatori finali.

Spetterà ora ai Giudici della Corte di Giustizia dell’Unione Europea valutare se:

- la tutela della libertà di concorrenza sia compatibile con la normativa sui costi minimi di esercizio;

- possa derogarsi al principio della libera concorrenza per salvaguardare l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale;

-  la determinazione dei costi minimi di esercizio possa essere rimessa ad accordi volontari di categoria e, in subordine, a organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo.

(Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter, Ordinanza 15 marzo 2013)

Dopo poco più di un mese dalla rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 83-bis, commi 1, 2, 6, 7, 8 del D.L. 112/2008 per contrasto agli articoli 3 e 41 della Costituzione (Tribunale di Lucca, Giudice Capozzi, ordinanza del 12 febbraio 2013), il TAR Lazio si è finalmente pronunciato sul ricorso promosso da Confindustria, Confetra e altre imprese committenti, disponendo un “rinvio pregiudiziale” della questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 

Detto rinvio si basa sui dubbi emersi in merito al bilanciamento di interessi confliggenti raggiunto dall’articolo 83 bis del Decreto Legge 112/2008. In particolare, secondo il TAR Lazio la predeterminazione dei costi di esercizio:

a. non costituisce l’unica misura attraverso cui apprestare tutela alla sicurezza stradale, apparendo al contrario sicuramente più idonee misure relative agli elementi da cui dipende la sicurezza stessa (limiti di velocità, caratteristiche dei mezzi e obblighi di manutenzione, turni di riposo dei conducenti, introduzione di un sistema di responsabilità e sanzioni, con i relativi controlli);

b. non costituisce neanche misura astrattamente idonea a garantire la sicurezza, se non in stretta correlazione con l’adozione di altre misure di sicurezza (non sussistendo altrimenti alcuna garanzia che i maggiori margini di utile connessi alla fissazione di un livello minimo di prezzi siano destinati a coprire i costi delle misure di sicurezza);

c. non ha carattere eccezionale ma ha un’applicazione generalizzata

d. ha un’efficacia temporale illimitata

e. è contraddetta dalla possibilità, prevista dal comma 4 dell’articolo 83-bis, di deroga ai costi minimi di esercizio nel caso di accordi volontari conclusi tra le organizzazioni associative dei vettori e dei committenti.

In sostanza, “il Tribunale dubita che sia compatibile con il diritto dell’Unione … un sistema normativo che, in mancanza di una predeterminazione normativa di criteri diretti a disciplinare sia pure in via generale l’attività, nelle sostanza, affida all’accordo tra gli operatori economici privati la determinazione delle tariffe minime o, in subordine, ad un organismo che, per la sua stessa costituzione, non presenta sufficienti condizioni di indipendenza rispetto alle valutazione e alla scelte degli stessi operatori del settore”.

Vale la pena di riportare un altro passaggio della pronuncia:

la determinazione artificiosa dei prezzi può evidenziare la violazione delle regola di concorrenza in qualunque modalità essa sia posta in essere, e cioè anche laddove si sostanzi nell’uniformità di una base di prezzo o di una componente del prezzo complessivo, potendo ostacolare o addirittura escludere del tutto il ribasso autonomo e illimitato del prezzo da parte delle singole imprese, con conseguente pregiudizio per i consumatori finali.

Spetterà ora ai Giudici della Corte di Giustizia dell’Unione Europea valutare se:

- la tutela della libertà di concorrenza sia compatibile con la normativa sui costi minimi di esercizio;

- possa derogarsi al principio della libera concorrenza per salvaguardare l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale;

-  la determinazione dei costi minimi di esercizio possa essere rimessa ad accordi volontari di categoria e, in subordine, a organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo.

(Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter, Ordinanza 15 marzo 2013)