TAR Lazio: integrazione del contraddittorio ai consiglieri nel giudizio elettorale regionale

Nel giudizio elettorale va ordinata l’integrazione del contradditorio a tutti i consiglieri regionali eletti poiché tutti ugualmente coinvolti dal corretto funzionamento dell’organo cui partecipano. E’ questo il principio con cui il Tar Lazio ha ordinato la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i consiglieri risultati eletti al Consiglio regionale del Lazio, rinviando l’udienza di discussione del ricorso proposto da alcuni di questi avverso la decisione con cui la Corte di Appello di Roma ha disposto la proclamazione di 73 consiglieri anziché dei 70 previsti dallo Statuto.

In particolare, per il TAR Capitolino possono assumere il ruolo di controinteressati tutti i componenti del Consiglio regionale, ugualmente coinvolti dal corretto funzionamento dell’organo a cui partecipano, conseguendone la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei Consiglieri regionali non ancora raggiunti dalla notifica del ricorso principale o dei ricorsi incidentali, ai fini della loro ammissibilità.

Peraltro, per il Tar adito deve essere accertata in senso affermativo anche la non manifesta infondatezza del ricorso principale, considerato che la decisione del Collegio dovrà tenere conto della ripartizione di competenze fra Stato e Regioni sancita dagli artt. 122 e 123 Cost. e delle espresse previsioni statutarie circa il numero fisso dei consiglieri regionali del Lazio, nonché dell’interpretazione della vigente disciplina necessariamente conformatrice alle predette superiori fonti di diritto, ed inoltre dei meccanismi elettorali disciplinati dalla legislazione regionale applicabile, anche con riferimento al numero massimo di consiglieri eletti su base maggioritaria ed alla luce del principio di rappresentanza politica che informa il nostro ordinamento costituzionale.

(Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda Bis, Ordinanza 11 giugno 2010, n.2568)

[Avv. Alfredo Matranga]

Nel giudizio elettorale va ordinata l’integrazione del contradditorio a tutti i consiglieri regionali eletti poiché tutti ugualmente coinvolti dal corretto funzionamento dell’organo cui partecipano. E’ questo il principio con cui il Tar Lazio ha ordinato la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i consiglieri risultati eletti al Consiglio regionale del Lazio, rinviando l’udienza di discussione del ricorso proposto da alcuni di questi avverso la decisione con cui la Corte di Appello di Roma ha disposto la proclamazione di 73 consiglieri anziché dei 70 previsti dallo Statuto.

In particolare, per il TAR Capitolino possono assumere il ruolo di controinteressati tutti i componenti del Consiglio regionale, ugualmente coinvolti dal corretto funzionamento dell’organo a cui partecipano, conseguendone la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei Consiglieri regionali non ancora raggiunti dalla notifica del ricorso principale o dei ricorsi incidentali, ai fini della loro ammissibilità.

Peraltro, per il Tar adito deve essere accertata in senso affermativo anche la non manifesta infondatezza del ricorso principale, considerato che la decisione del Collegio dovrà tenere conto della ripartizione di competenze fra Stato e Regioni sancita dagli artt. 122 e 123 Cost. e delle espresse previsioni statutarie circa il numero fisso dei consiglieri regionali del Lazio, nonché dell’interpretazione della vigente disciplina necessariamente conformatrice alle predette superiori fonti di diritto, ed inoltre dei meccanismi elettorali disciplinati dalla legislazione regionale applicabile, anche con riferimento al numero massimo di consiglieri eletti su base maggioritaria ed alla luce del principio di rappresentanza politica che informa il nostro ordinamento costituzionale.

(Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda Bis, Ordinanza 11 giugno 2010, n.2568)

[Avv. Alfredo Matranga]