TAR Lazio: sussiste giurisdizione G.A. sulle controversie relative a sanzione disciplinare sportiva
Sono cinque i punti importanti della sentenza in commento.
In particolare, secondo il TAR Lazio:
1. Ai sensi dell’art. 2, L. 280/2003, sussiste la giurisdizione del g.a. sulle controversie relative ad una sanzione disciplinare sportiva -nella specie consistente nella penalizzazione in classifica dell’Arezzo s.p.a.-, tenuto conto della rilevanza per l’ordinamento giuridico statale delle situazioni giuridiche soggettive geneticamente connesse con la penalizzazione irrogata dall’ordinamento sportivo.
2. Le decisioni della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport, organo al quale compete, ex art. 12 dello Statuto C.O.N.I., la pronuncia definitiva sulle controversie che contrappongono una Federazione a soggetti affiliati o tesserati, non costituiscono un lodo arbitrale ma hanno il carattere sostanziale di provvedimento amministrativo, in ragione della natura di interesse legittimo delle posizioni giuridiche azionate.
3. Il riconoscimento della natura amministrativa delle decisioni della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport, non vale a configurare detta Camera come Autorità resistente nel successivo ricorso proposto in sede giurisdizionale, stante la configurabilità della qualifica di contradditore necessario in capo all’Autorità che ha emanato il provvedimento originariamente impugnato -nella specie la F.I.G.C.- e non a quella che ha adottato la decisione giustiziale.
4. Posto che le decisioni degli organi di giustizia sportiva costituiscono l’epilogo di procedimenti sostanzialmente amministrativi, seppure aventi forma giustiziale, le stesse non possono ritenersi presidiate dalle garanzie del giusto processo, con conseguente applicabilità alla giustizia sportiva, oltre che delle regole sue proprie, previste dalla normativa federale, per analogia, solo di quelle caratterizzanti l’istruttoria procedimentale. Nella specie, pertanto, la circostanza che le persone fisiche componenti la Camera Arbitrale- C.A.F.- siano state nominate post-factum, non integra una violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all’art. 25 Cost., attesa l’inapplicabilità di detta norma a tali organi.
5. L’inutilizzabilità in sede penale delle intercettazioni telefoniche, ove acquisite al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 c.p.p., non può spiegare effetti oltre gli ambiti processuali penali, di guisa che le stesse sono apprezzabili in sede disciplinare -nella specie nel procedimento conclusosi con la penalizzazione inflitta dalla Corte Federale della F.I.G.C. all’A.C. Arezzo S.P.A.
[Avv. Alfredo Matranga]
Sono cinque i punti importanti della sentenza in commento.
In particolare, secondo il TAR Lazio:
1. Ai sensi dell’art. 2, L. 280/2003, sussiste la giurisdizione del g.a. sulle controversie relative ad una sanzione disciplinare sportiva -nella specie consistente nella penalizzazione in classifica dell’Arezzo s.p.a.-, tenuto conto della rilevanza per l’ordinamento giuridico statale delle situazioni giuridiche soggettive geneticamente connesse con la penalizzazione irrogata dall’ordinamento sportivo.
2. Le decisioni della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport, organo al quale compete, ex art. 12 dello Statuto C.O.N.I., la pronuncia definitiva sulle controversie che contrappongono una Federazione a soggetti affiliati o tesserati, non costituiscono un lodo arbitrale ma hanno il carattere sostanziale di provvedimento amministrativo, in ragione della natura di interesse legittimo delle posizioni giuridiche azionate.
3. Il riconoscimento della natura amministrativa delle decisioni della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport, non vale a configurare detta Camera come Autorità resistente nel successivo ricorso proposto in sede giurisdizionale, stante la configurabilità della qualifica di contradditore necessario in capo all’Autorità che ha emanato il provvedimento originariamente impugnato -nella specie la F.I.G.C.- e non a quella che ha adottato la decisione giustiziale.
4. Posto che le decisioni degli organi di giustizia sportiva costituiscono l’epilogo di procedimenti sostanzialmente amministrativi, seppure aventi forma giustiziale, le stesse non possono ritenersi presidiate dalle garanzie del giusto processo, con conseguente applicabilità alla giustizia sportiva, oltre che delle regole sue proprie, previste dalla normativa federale, per analogia, solo di quelle caratterizzanti l’istruttoria procedimentale. Nella specie, pertanto, la circostanza che le persone fisiche componenti la Camera Arbitrale- C.A.F.- siano state nominate post-factum, non integra una violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all’art. 25 Cost., attesa l’inapplicabilità di detta norma a tali organi.
5. L’inutilizzabilità in sede penale delle intercettazioni telefoniche, ove acquisite al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 c.p.p., non può spiegare effetti oltre gli ambiti processuali penali, di guisa che le stesse sono apprezzabili in sede disciplinare -nella specie nel procedimento conclusosi con la penalizzazione inflitta dalla Corte Federale della F.I.G.C. all’A.C. Arezzo S.P.A.
[Avv. Alfredo Matranga]