TAR Napoli: omessa giustificazione di un’offerta anormalmente bassa
In tema di procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse in una gara per l’affidamento di servizi pubblici, l’art. 88, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) prevede che <<all’offerente è assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste>>.
L’inosservanza di oneri procedimentali da parte dell’offerente, il quale ometta di produrre le giustificazioni, ovvero le produca con ritardo o non si presenti all’audizione costituisce di per sé un valido motivo di esclusione dalla gara?
Su tale questione si è pronunciato negativamente il T.A.R. Napoli, sez. I, che, con la sentenza del 26 febbraio 2009, n. 1116, in relazione ad una procedura di gara per l’affidamento del servizio di lettura dei consumi idrici utenze acquedotto comunale, ha stabilito il seguente principio: <<L’inosservanza di oneri procedimentali da parte dell’offerente, il quale ometta di produrre le giustificazioni, ovvero le produca con ritardo o non si presenti all’audizione, (…) non costituisce di per sé valido motivo di esclusione, ma può riflettersi negativamente in termini di concreto apporto al giudizio di verifica di anomalia, che potrà, comunque, procedere pur in assenza di contraddittorio>>
Secondo il Collegio, l’art 88, comma 2, cit., non qualifica il termine per presentare le giustificazioni come perentorio, né commina espressamente alcuna sanzione per il caso di sua inosservanza, né <<contempla ipotesi di esclusione automatica, viste con disfavore dall’ordinamento comunitario, ma prevede l’esclusione soltanto di quelle offerte che siano risultate, all’esito del procedimento di verifica, nel loro complesso inaffidabili (co. 7)>>.
In particolare, il principio enunciato dal Tar trova conferma nel <<combinato disposto dei commi 5 e 7 dell’art. 88, da cui emerge che anche quando l’offerente, convocato per la verifica in contraddittorio dell’offerta che, malgrado le giustificazioni fornite, sia apparsa eccessivamente bassa, non si è presentato alla data stabilita, la sua esclusione può essere disposta non già per effetto della sua mancata comparizione, ma pur sempre della inaffidabilità della offerta>>.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto illegittima l’esclusione di una società dalla gara per il solo dato formale del mancato rispetto del termine assegnato alla stessa per la produzione delle giustificazioni. Peraltro, successivamente l’offerta è stata ritenuta congrua dalla stazione appaltante che, riammessa la ricorrente alla gara a seguito dell’ordinanza cautelare dello stesso TAR, le ha poi aggiudicato definitivamente l’appalto.
Infine, il Tribunale evidenzia che nella nota con cui la società è stata invitata dalla stazione appaltante a produrre le giustificazioni e dalla quale si legge "si ricorda che il termine deve ritenersi perentorio e che la mancata presentazione di tale documentazione comporterà l’esclusione della ditta dalla gara", <<l’uso del sintagma verbale "si ricorda" indica l’atto del richiamare alla memoria fatti o circostanze preesistenti (nel caso di specie, la perentorietà del termine - quale dato di fatto, qualificazione giuridica discendente dalla norma - e la possibile conseguenza dell’esclusione dalla gara), piuttosto che esprimere una volontà precettiva ad hoc. Vale a dire, la stazione appaltante non appare assegnare, con detta nota, carattere perentorio al termine sanzionandone la inosservanza con l’esclusione dalla gara, con integrazione postuma della stessa lex specialis, ma assume ("deve ritenersi") che l’uno e l’altra (il carattere perentorio; la sanzione per l’omessa produzione nel termine delle giustificazioni) siano già nella legge>>. Secondo il TAR Napoli, <<la nota (…) si limita ad assumere una interpretazione della legge, che tuttavia, per quanto si è detto, non corrisponde al vero (…)>>
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli, Sezione Prima, Sentenza del 26 febbraio 2009, n. 1116).
[Dott. Donato Vozza]
In tema di procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse in una gara per l’affidamento di servizi pubblici, l’art. 88, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) prevede che <<all’offerente è assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste>>.
L’inosservanza di oneri procedimentali da parte dell’offerente, il quale ometta di produrre le giustificazioni, ovvero le produca con ritardo o non si presenti all’audizione costituisce di per sé un valido motivo di esclusione dalla gara?
Su tale questione si è pronunciato negativamente il T.A.R. Napoli, sez. I, che, con la sentenza del 26 febbraio 2009, n. 1116, in relazione ad una procedura di gara per l’affidamento del servizio di lettura dei consumi idrici utenze acquedotto comunale, ha stabilito il seguente principio: <<L’inosservanza di oneri procedimentali da parte dell’offerente, il quale ometta di produrre le giustificazioni, ovvero le produca con ritardo o non si presenti all’audizione, (…) non costituisce di per sé valido motivo di esclusione, ma può riflettersi negativamente in termini di concreto apporto al giudizio di verifica di anomalia, che potrà, comunque, procedere pur in assenza di contraddittorio>>
Secondo il Collegio, l’art 88, comma 2, cit., non qualifica il termine per presentare le giustificazioni come perentorio, né commina espressamente alcuna sanzione per il caso di sua inosservanza, né <<contempla ipotesi di esclusione automatica, viste con disfavore dall’ordinamento comunitario, ma prevede l’esclusione soltanto di quelle offerte che siano risultate, all’esito del procedimento di verifica, nel loro complesso inaffidabili (co. 7)>>.
In particolare, il principio enunciato dal Tar trova conferma nel <<combinato disposto dei commi 5 e 7 dell’art. 88, da cui emerge che anche quando l’offerente, convocato per la verifica in contraddittorio dell’offerta che, malgrado le giustificazioni fornite, sia apparsa eccessivamente bassa, non si è presentato alla data stabilita, la sua esclusione può essere disposta non già per effetto della sua mancata comparizione, ma pur sempre della inaffidabilità della offerta>>.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto illegittima l’esclusione di una società dalla gara per il solo dato formale del mancato rispetto del termine assegnato alla stessa per la produzione delle giustificazioni. Peraltro, successivamente l’offerta è stata ritenuta congrua dalla stazione appaltante che, riammessa la ricorrente alla gara a seguito dell’ordinanza cautelare dello stesso TAR, le ha poi aggiudicato definitivamente l’appalto.
Infine, il Tribunale evidenzia che nella nota con cui la società è stata invitata dalla stazione appaltante a produrre le giustificazioni e dalla quale si legge "si ricorda che il termine deve ritenersi perentorio e che la mancata presentazione di tale documentazione comporterà l’esclusione della ditta dalla gara", <<l’uso del sintagma verbale "si ricorda" indica l’atto del richiamare alla memoria fatti o circostanze preesistenti (nel caso di specie, la perentorietà del termine - quale dato di fatto, qualificazione giuridica discendente dalla norma - e la possibile conseguenza dell’esclusione dalla gara), piuttosto che esprimere una volontà precettiva ad hoc. Vale a dire, la stazione appaltante non appare assegnare, con detta nota, carattere perentorio al termine sanzionandone la inosservanza con l’esclusione dalla gara, con integrazione postuma della stessa lex specialis, ma assume ("deve ritenersi") che l’uno e l’altra (il carattere perentorio; la sanzione per l’omessa produzione nel termine delle giustificazioni) siano già nella legge>>. Secondo il TAR Napoli, <<la nota (…) si limita ad assumere una interpretazione della legge, che tuttavia, per quanto si è detto, non corrisponde al vero (…)>>
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli, Sezione Prima, Sentenza del 26 febbraio 2009, n. 1116).
[Dott. Donato Vozza]