TAR Puglia: legittimazione al ricorso avverso la delibera di approvazione del bilancio comunale
Con questo principio il TAR Lecce ha respinto, con ordinanza n. 649/07, l’istanza cautelare connessa al ricorso principale proposto da un consiglire comunale che, pur non avendo preso parte alla seduta del consiglio comunale fissata per l’approvazione del bilancio di previsione 2007, ha poi impugnato la delibera di approvazione dello strumento economico finanziario dell’ente.
In particolare, ha affermato il TAR salentino "che le censure formulate attengono principalmente al mancato rispetto delle scansioni temporali entro le quali doveva articolarsi il relativo iter amministrativo (per come previste dal Regolamento di contabilità, richiamato dall’art. 174 t.u.e.l.".
Ha proseguito ancora il TAR "Osservato che dette scansioni temporali sembrano comunque principalmente poste a tutela delle posizioni dei Consiglieri Comunali, i quali, pertanto, ne hanno in qualche modo disponibilità, dovendo dunque, ove si ritengano lesi nelle proprie prerogative, rappresentare tale circostanza anzitutto nella sede consiliare………la mancata partecipazione del ricorrente alla seduta di Consiglio del 3 maggio ’07, nella quale, si ribadisce, egli avrebbe dovuto opporsi all’approvazione del bilancio -anche perché nessun altro consigliere lo faceva-, pare incidere sulla sua legittimazione al ricorso" considerato soprattutto che "in ogni caso, nel bilanciamento fra gli opposti interessi pare allo stato prevalente quello alla prosecuzione dell’attività consiliare".
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Ordinanza 11 luglio 2007, n.649).
[Avv. Alfredo Matranga]
Con questo principio il TAR Lecce ha respinto, con ordinanza n. 649/07, l’istanza cautelare connessa al ricorso principale proposto da un consiglire comunale che, pur non avendo preso parte alla seduta del consiglio comunale fissata per l’approvazione del bilancio di previsione 2007, ha poi impugnato la delibera di approvazione dello strumento economico finanziario dell’ente.
In particolare, ha affermato il TAR salentino "che le censure formulate attengono principalmente al mancato rispetto delle scansioni temporali entro le quali doveva articolarsi il relativo iter amministrativo (per come previste dal Regolamento di contabilità, richiamato dall’art. 174 t.u.e.l.".
Ha proseguito ancora il TAR "Osservato che dette scansioni temporali sembrano comunque principalmente poste a tutela delle posizioni dei Consiglieri Comunali, i quali, pertanto, ne hanno in qualche modo disponibilità, dovendo dunque, ove si ritengano lesi nelle proprie prerogative, rappresentare tale circostanza anzitutto nella sede consiliare………la mancata partecipazione del ricorrente alla seduta di Consiglio del 3 maggio ’07, nella quale, si ribadisce, egli avrebbe dovuto opporsi all’approvazione del bilancio -anche perché nessun altro consigliere lo faceva-, pare incidere sulla sua legittimazione al ricorso" considerato soprattutto che "in ogni caso, nel bilanciamento fra gli opposti interessi pare allo stato prevalente quello alla prosecuzione dell’attività consiliare".
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Ordinanza 11 luglio 2007, n.649).
[Avv. Alfredo Matranga]