TAR Puglia: no alla revoca dell’assessore per cambio di gruppo politico

E’ illeggittima la revoca dell’incarico di assessore motivata sul solo fatto che quest’ultimo ha cambiato gruppo politico.

Con questa motivazione il TAR Lecce ha accolto, con ordinanza n. 669/07, l’istanza cautelare connessa al ricorso principale proposto da un assessore avverso il provvedimento di revoca adottato dal Sindaco.

In particolare, il TAR Lecce con l’ordinanza in commento ha disposto la reintegra dell’assessore revocato ritenendo ".......che se la nomina degli assessori è improntata a vasta scelta politica in cui assumono rilievo anche gli accordi fra partiti, gli atti di revoca incidendo su un servizio in atto non possono sfuggire alla regola generale della doverosa valutazione ed esternazione sia dell’interesse pubblico al prosieguo di una (in ipotesi) buona gestione della carica pubblica, sia dell’interesse del soggetto a non essere privato senza ragioni di rilievo obiettivo alla prosecuzione dell’impegno politico - amministrativo".

Poichè nel caso, ha proseguito il TAR, "......la revoca è del tutto priva di una doverosa attenzione sia dell’interesse dei cittadini che di quello dell’assessore revocato ed appare quasi atto dovuto pur in presenza di considerazione positiva dell’attività del ricorrente" e "considerato che il passaggio ad altro gruppo politico da parte del ricorrente è avvenuto all’interno di partiti appartenenti alla medesima maggioranza per cui appaiono poco comprensibili le ragioni che richiamano esigenze di indirizzo politico", il ricorrente va reintegrato nella carica di assessore.

(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Prima sezione, Ordinanza 11 luglio 2007, n.1023).

[Avv. Alfredo Matranga]

E’ illeggittima la revoca dell’incarico di assessore motivata sul solo fatto che quest’ultimo ha cambiato gruppo politico.

Con questa motivazione il TAR Lecce ha accolto, con ordinanza n. 669/07, l’istanza cautelare connessa al ricorso principale proposto da un assessore avverso il provvedimento di revoca adottato dal Sindaco.

In particolare, il TAR Lecce con l’ordinanza in commento ha disposto la reintegra dell’assessore revocato ritenendo ".......che se la nomina degli assessori è improntata a vasta scelta politica in cui assumono rilievo anche gli accordi fra partiti, gli atti di revoca incidendo su un servizio in atto non possono sfuggire alla regola generale della doverosa valutazione ed esternazione sia dell’interesse pubblico al prosieguo di una (in ipotesi) buona gestione della carica pubblica, sia dell’interesse del soggetto a non essere privato senza ragioni di rilievo obiettivo alla prosecuzione dell’impegno politico - amministrativo".

Poichè nel caso, ha proseguito il TAR, "......la revoca è del tutto priva di una doverosa attenzione sia dell’interesse dei cittadini che di quello dell’assessore revocato ed appare quasi atto dovuto pur in presenza di considerazione positiva dell’attività del ricorrente" e "considerato che il passaggio ad altro gruppo politico da parte del ricorrente è avvenuto all’interno di partiti appartenenti alla medesima maggioranza per cui appaiono poco comprensibili le ragioni che richiamano esigenze di indirizzo politico", il ricorrente va reintegrato nella carica di assessore.

(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Prima sezione, Ordinanza 11 luglio 2007, n.1023).

[Avv. Alfredo Matranga]