x

x

Telemarketing e nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni, silenzio assenso e “opt-out”

L’italia si mette in linea con le prescrizioni europee per la tutela degli abbonati
Dal 17 novembre 2010 è in vigore il regolamento che disciplina il cosiddetto “Registro pubblico delle opposizioni”, di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178.

Ad una prima lettura l’intento del legislatore appare chiaro, precludere la possibilità che gli abbonati vengano contattati da operatori di telemarketing a scopo commerciale, pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato, e senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica.

Si mira a realizzare un corretto equilibrio tra le esigenze dei cittadini che hanno scelto di non ricevere più telefonate commerciali, e le esigenze delle imprese che, in uno scenario di maggior ordine e trasparenza, potranno utilizzare gli strumenti del telemarketing.

Chi di noi non si è imbattuto in telefonate pubblicitarie o di vendita diretta, magari mentre ci si trova indaffarati al lavoro, ovvero quando ci si è appena seduti a tavola per la cena?!.

Il lodevole intento del legislatore viene perseguito con la creazione di un “Registro Pubblico delle Opposizioni”, nel quale tutti gli abbonati possono iscriversi gratuitamente ed esprimendo in tal modo il proprio dissenso all’utilizzo dei dati per finalità commerciali.

Il legislatore, con la creazione di questo registro, ha privilegiato il meccanismo dell’opt-out, ossia non è necessario il preventivo consenso esplicito del potenziale cliente per la utilizzazione dei dati a scopo commerciale (c.d. opt-in), ma si introduce una necessaria manifestazione di dissenso, in mancanza della quale le telefonate commerciali ed a scopo pubblicitario saranno perfettamente legittime.

Pertanto, in mancanza di tale iscrizione, la legge introduce il meccanismo del silenzio assenso del consumatore, da intendersi quale consenso al trattamento dei dati per scopi commerciali, garantendo così piena legittimità all’attività delle ditte di telemarketing che provvedono a contattarlo per detti scopi.

L’iscrizione è facile ed accessibile a tutti. Ciascun abbonato può chiedere al gestore che la numerazione della quale è intestatario sia iscritta nel registro attraverso diverse modalità:

1) mediante compilazione di un modulo elettronico direttamente sul sito web del gestore del registro pubblico

2) mediante chiamata ad un numero gratuito predisposto dal gestore del registro, e da linea telefonica corrispondente a quella per cui si chiede l’iscrizione nel registro;

3) a mezzo lettera raccomandata o fax al recapito del gestore allegando un documento di riconoscimento

4) con richiesta mediante invio di posta elettronica.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato alla Fondazione Ugo Bordoni, attraverso apposito contratto di servizio, la gestione ed il funzionamento del Registro e, dal 31 gennaio 2011, è operativo un portale attraverso il quale è possibile effettuare le procedure di registrazione (

www.registrodelleopposizioni.it).

Per la concreta realizzazione e funzionamento del registro è previsto il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del regolamento in Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 2 novembre 2010, e pertanto in data 2 febbraio il meccanismo previsto era pienamente operante.

Il Registro Pubblico delle Opposizioni, costituirà una sorta di grande database che conterrà i nominativi ed i numeri di telefono di tutti gli abbonati che avranno espresso il proprio dissenso a ricevere chiamate a scopo di telemarketing o di ricerche di mercato. È garantito un aggiornamento automatico e continuo dei dati presenti nella banca dati, e l’accesso ai dati presenti sarà possibile solo previa autorizzazione.

Per gli utenti

L’iscrizione dell’abbonato al Registro pubblico è a tempo indeterminato e viene meno solo in caso di revoca da parte dell’interessato o di decadenza, che si realizza quando vi è cessazione dell’utenza o mutamento dell’intestatario.

Ogni abbonato può iscriversi liberamente, revocare l’iscrizione ed eventualmente iscriversi nuovamente senza limitazione alcuna, così come, allo stesso modo, potrà richiedere di aggiornare o modificare i propri dati con le medesime modalità operative previste per l’iscrizione.

Non solo, ma per i nuovi abbonati, e per coloro che cambiano operatore con portabilità del numero,con la sottoscrizione del nuovo contratto di servizio, vi dev’essere un’apposita dicitura nella quale si può indicare la volontà di opporsi o meno ai trattamenti per fini commerciali.

Il registro, essendo rivolto esclusivamente agli abbonati, fa riferimento sia a persone fisiche che giuridiche, enti o associazioni il cui numero di telefono è presente negli elenchi telefonici pubblici . Al Registro possono essere iscritte anche le utenze mobili, solo se presenti negli elenchi telefonici pubblici.

Considerando che l’iscrizione al Registro preclude la possibilità di essere contattato dagli operatori di telemarketing che selezionano il numero dagli elenchi pubblici, nel caso si fosse interessati, si può comunque fornire il proprio consenso direttamente al soggetto da cui si intende ricevere promozioni, e magari solo per un certo tipo di promozioni, purchè tale soggetto operi nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.

Si deve segnalare che il meccanismo di tutela offerto dal registro non è assoluto, riferendosi alle sole numerazioni riportate negli elenchi degli abbonati, e non estendendosi ai dati aventi origine diversa dagli elenchi degli abbonati a disposizione del pubblico, e legittimamente raccolti dai titolari direttamente dagli interessati o da terzi, nel rispetto di quanto previsto dal codice della privacy.

Le società di telemarketing potranno lecitamente utilizzare per finalità commerciali i dati raccolti con il consenso diretto dell’interessato. Si pensi alla quasi totalità dei nuovi contratti, form, moduli e richieste di iscrizione a qualsiasi servizio od attività, sia cartacei che sul web, che prevedono tutti oramai la dicitura “presto il consenso al trattamento dei dati a fini pubblicitari e commerciali”, e che bisogna stare attenti e valutare bene se barrare o meno.

Per gli operatori

Per quanto concerne gli operatori o “soggetti obbligati”, si tratta di qualsiasi persona fisica o giuridica che intende avviare, mediante l’impiego del telefono, attività a scopo commerciale, promozionale o ricerche di mercato. L’operatore, dopo l’entrata in vigore del registro è obbligato a registrarsi al sistema, depositando la documentazione richiesta, e a comunicare la lista dei numeri che intende contattare: si realizza una sorta di interrogazione del sistema confrontando l’elenco di utenti posseduto dall’impresa con il database del Registro delle Opposizioni per verificare se qualcuno dei contatti risulta iscritto, provvedendo in tal caso alla cancellazione del nominativo.

Il Garante della Privacy ha altresì previsto degli obblighi stringenti in relazione alla nuova disciplina, prevedendo che:

• Se un abbonato ha chiesto ad una determinata azienda di non essere più disturbato, quell’azienda dovrà rispettare la sua volontà anche se l’abbonato non si è iscritto al registro;

• La singola azienda che abbia invece ricevuto in passato il consenso dell’abbonato a ricevere telefonate promozionali, potrà contattarlo, anche se questi è iscritto nel Registro. Tale consenso, che dovrà essere documentabile per iscritto al Garante, potrà essere ritirato in qualsiasi momento;

• Con l’entrata in funzione del Registro viene meno anche la possibilità di utilizzare le numerazioni telefoniche contenute in banche dati comunque formate senza aver prima acquisito un consenso ad hoc;

• Per quanto riguarda le numerazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (es. albi professionali) esse potranno essere utilizzate solo se le telefonate promozionali risultino direttamente funzionali all’attività svolta dall’interessato (sempre che questi non si sia opposto), o se il telemarketing sia previsto dalla normativa di riferimento;

• L’avvio del Registro non modifica le regole finora usate per la pubblicità via posta o effettuata con strumenti diversi dal telefono (ad es. posta elettronica, telefax, messaggi Sms o Mms, chiamate automatizzate senza operatore) che prevedono sempre e comunque la richiesta di un consenso preventivo e informato dell’utente.

Il mancato rispetto delle prescrizioni dell’Autorità comporta l’applicazione di una sanzione da 30.000 a 180.000 Euro, che potrà raggiungere, nei casi più gravi, i 300.000 Euro.

Tutela degli Abbonati

Sicuramente maggiori sono le tutele per gli abbonati a seguito dell’introduzione della nuova disciplina.

Gli operatori telefonici che effettuano chiamate a fini commerciali o promozionali sono obbligati a garantire la propria identificazione, sia per quanto riguarda il numero di telefono, che non potrà più essere anonimo, sia per quanto riguarda i riferimenti del singolo operatore che sta effettuando la chiamata.

E’ necessaria la precisazione agli abbonati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi telefonici pubblici, e risulta altresì necessario informarli circa la possibilità di iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni al fine di non essere più contattati.

Qualora ci si fosse iscritti al Registro, e si ricevessero ancora chiamate indesiderate, bisognerà innanzitutto accertarsi dell’avvenuta iscrizione. Controllare, quindi, che siano trascorsi 15 giorni dal momento dell’iscrizione (l’opposizione diviene effettiva dopo questo periodo massimo, al fine di consentire agli operatori di verificare il Registro e recepire le opposizioni iscritte dagli abbonati ai servizi di telefonia fissa). Occorre verificare, infine, che non sia stato dato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing a singoli soggetti (per esempio aziende dalle quali sono stati acquistati prodotti o servizi oppure tessere di fidelizzazione cliente ecc.) che effettuano operazioni commerciali o promozionali via telefono da fonti diverse dagli elenchi telefonici pubblici (di cui art. 2, comma 2 del Codice) purché ciò sia avvenuto nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy.

L’iscrizione effettiva nel Registro avviene entro il giorno lavorativo successivo al momento della ricezione della richiesta dell’abbonato e la si può verificare l’effettiva iscrizione al Registro delle Opposizioni attraverso la modalità telefonica chiamando il numero verde 800.265.265 o la modalità web, nel caso l’abbonato abbia fornito l’indirizzo di posta elettronica nella fase d’iscrizione.

Se non si riceve l’e-mail di conferma della presa in carico della richiesta (in caso di iscrizione via mail), è possibile verificare l’avvenuta iscrizione e il codice utenza telefonando al numero verde indicato in precedenza dalla numerazione per la quale è stata richiesta l’iscrizione. Un risponditore automatico comunicherà l’esito dell’operazione e il codice utenza che è stato assegnato per le operazioni di consultazione dello stato, aggiornamento e revoca dell’iscrizione. Nel caso in cui non si risultasse iscritti, si può procedere all’iscrizione direttamente attraverso il numero verde di cui sopra.

Importante è altresì il codice utenza che è un’ulteriore forma di tutela per l’abbonato, contro l’accesso abusivo ai propri dati. Viene fornito all’utente tramite e-mail o modalità telefonica (chiamando il numero verde) ed è associato alla numerazione telefonica iscritta. Serve per aggiornare i propri dati e revocare la registrazione.

Nel caso in cui si sia accertata l’avvenuta iscrizione al Registro e si è sicuri che i propri dati siano stati trattati in modo illecito, è possibile rivolgersi alle autorità giudiziarie e all’Autorità Garante per la Privacy.

L’autorità Garante per la Privacy, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste, sulla base delle segnalazioni degli utenti, al termine dell’istruttoria che accerti la violazione dei diritti dell’abbonato (che, pur essendosi iscritto al Registro, continui ad essere contattato dagli operatori), potrà irrogare pesantissime sanzioni che vanno dai 30.000 ai 180.000 euro, fino a raggiungere nei casi più gravi i 300.000 euro.

L’interessato potrà rivolgersi al Garante richiedendo gli opportuni provvedimenti mediante reclamo circostanziato, mediante sollecitazione (se non è possibile presentare un reclamo circostanziato), al fine di suscitare un controllo da parte dell’Autorità, ovvero si potrà presentare un ricorso se si intende far valere specifici diritti di tutela.

Per la tutela dei propri diritti si potrà altresì ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria, facendo valere la lesione di propri diritti e chiedendone la tutela con gli opportuni provvedimenti.

Decreto Sviluppo D.L. 70/2011 pubblicato il 13 maggio 2011

Da ultimo, si vuole dare conto dell’intervento del Legislatore, che ha introdotto diverse importanti modifiche in tema di privacy, tese a ridurre ed a semplificare gli adempimenti obbligatori previsti in materia.

Per quanto riguarda la tematica trattata, il D.L. 70/2011 (Decreto Sviluppo), all’art. 6, apporta una novità in merito all’utilizzo dei dati per fini pubblicitari o marketing, andando a modificare l’art. 130 comma 3bis del codice in materia di protezione dei dati personali.

Ex art. 6, pertanto, “all’art. 130 comma 3bis, dopo le parole “mediante l’impiego del telefono” sono inserite le seguenti: “e della posta cartacea” e dopo le parole: “l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario” sono inserite le seguenti: “e degli altri dati personali di cui all’art. 129, comma 1”.

Con la novella legislativa, il regime dell’opt-out recentemente introdotto per il marketing telefonico, deve ritenersi esteso anche alla posta cartacea.

Di conseguenza, ai fini delle comunicazioni commerciali, deve ritenersi consentito il trattamento dei dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici al fine dell’invio di materiale pubblicitario o vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali, non solo mediante l’impiego del telefono, ma anche attraverso l’utilizzazione della posta cartacea.

Gli indirizzi degli abbonati, contenuti negli elenchi telefonici pubblici, potranno essere utilizzati per finalità commerciali senza il consenso di questi, a meno che essi abbiano richiesto l’iscrizione del proprio indirizzo nell’apposito Registro Pubblico delle Opposizioni.

* * *

Data la recente entrata in vigore della normativa, non resta che attendere per vedere sotto il profilo pratico come le aziende di Telemarketing si organizzeranno per evitare le pesanti sanzioni, come il Garante andrà ad affrontare e risolvere ipotesi di violazioni ed abusi della disciplina di legge, ed infine come la Fondazione Ugo Bordoni attuerà e garantirà l’applicazione ed il rispetto delle modifiche introdotte dall’ultima novella legislativa.

Dal 17 novembre 2010 è in vigore il regolamento che disciplina il cosiddetto “Registro pubblico delle opposizioni”, di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178.

Ad una prima lettura l’intento del legislatore appare chiaro, precludere la possibilità che gli abbonati vengano contattati da operatori di telemarketing a scopo commerciale, pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato, e senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica.

Si mira a realizzare un corretto equilibrio tra le esigenze dei cittadini che hanno scelto di non ricevere più telefonate commerciali, e le esigenze delle imprese che, in uno scenario di maggior ordine e trasparenza, potranno utilizzare gli strumenti del telemarketing.

Chi di noi non si è imbattuto in telefonate pubblicitarie o di vendita diretta, magari mentre ci si trova indaffarati al lavoro, ovvero quando ci si è appena seduti a tavola per la cena?!.

Il lodevole intento del legislatore viene perseguito con la creazione di un “Registro Pubblico delle Opposizioni”, nel quale tutti gli abbonati possono iscriversi gratuitamente ed esprimendo in tal modo il proprio dissenso all’utilizzo dei dati per finalità commerciali.

Il legislatore, con la creazione di questo registro, ha privilegiato il meccanismo dell’opt-out, ossia non è necessario il preventivo consenso esplicito del potenziale cliente per la utilizzazione dei dati a scopo commerciale (c.d. opt-in), ma si introduce una necessaria manifestazione di dissenso, in mancanza della quale le telefonate commerciali ed a scopo pubblicitario saranno perfettamente legittime.

Pertanto, in mancanza di tale iscrizione, la legge introduce il meccanismo del silenzio assenso del consumatore, da intendersi quale consenso al trattamento dei dati per scopi commerciali, garantendo così piena legittimità all’attività delle ditte di telemarketing che provvedono a contattarlo per detti scopi.

L’iscrizione è facile ed accessibile a tutti. Ciascun abbonato può chiedere al gestore che la numerazione della quale è intestatario sia iscritta nel registro attraverso diverse modalità:

1) mediante compilazione di un modulo elettronico direttamente sul sito web del gestore del registro pubblico

2) mediante chiamata ad un numero gratuito predisposto dal gestore del registro, e da linea telefonica corrispondente a quella per cui si chiede l’iscrizione nel registro;

3) a mezzo lettera raccomandata o fax al recapito del gestore allegando un documento di riconoscimento

4) con richiesta mediante invio di posta elettronica.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato alla Fondazione Ugo Bordoni, attraverso apposito contratto di servizio, la gestione ed il funzionamento del Registro e, dal 31 gennaio 2011, è operativo un portale attraverso il quale è possibile effettuare le procedure di registrazione (

www.registrodelleopposizioni.it).

Per la concreta realizzazione e funzionamento del registro è previsto il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del regolamento in Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 2 novembre 2010, e pertanto in data 2 febbraio il meccanismo previsto era pienamente operante.

Il Registro Pubblico delle Opposizioni, costituirà una sorta di grande database che conterrà i nominativi ed i numeri di telefono di tutti gli abbonati che avranno espresso il proprio dissenso a ricevere chiamate a scopo di telemarketing o di ricerche di mercato. È garantito un aggiornamento automatico e continuo dei dati presenti nella banca dati, e l’accesso ai dati presenti sarà possibile solo previa autorizzazione.

Per gli utenti

L’iscrizione dell’abbonato al Registro pubblico è a tempo indeterminato e viene meno solo in caso di revoca da parte dell’interessato o di decadenza, che si realizza quando vi è cessazione dell’utenza o mutamento dell’intestatario.

Ogni abbonato può iscriversi liberamente, revocare l’iscrizione ed eventualmente iscriversi nuovamente senza limitazione alcuna, così come, allo stesso modo, potrà richiedere di aggiornare o modificare i propri dati con le medesime modalità operative previste per l’iscrizione.

Non solo, ma per i nuovi abbonati, e per coloro che cambiano operatore con portabilità del numero,con la sottoscrizione del nuovo contratto di servizio, vi dev’essere un’apposita dicitura nella quale si può indicare la volontà di opporsi o meno ai trattamenti per fini commerciali.

Il registro, essendo rivolto esclusivamente agli abbonati, fa riferimento sia a persone fisiche che giuridiche, enti o associazioni il cui numero di telefono è presente negli elenchi telefonici pubblici . Al Registro possono essere iscritte anche le utenze mobili, solo se presenti negli elenchi telefonici pubblici.

Considerando che l’iscrizione al Registro preclude la possibilità di essere contattato dagli operatori di telemarketing che selezionano il numero dagli elenchi pubblici, nel caso si fosse interessati, si può comunque fornire il proprio consenso direttamente al soggetto da cui si intende ricevere promozioni, e magari solo per un certo tipo di promozioni, purchè tale soggetto operi nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.

Si deve segnalare che il meccanismo di tutela offerto dal registro non è assoluto, riferendosi alle sole numerazioni riportate negli elenchi degli abbonati, e non estendendosi ai dati aventi origine diversa dagli elenchi degli abbonati a disposizione del pubblico, e legittimamente raccolti dai titolari direttamente dagli interessati o da terzi, nel rispetto di quanto previsto dal codice della privacy.

Le società di telemarketing potranno lecitamente utilizzare per finalità commerciali i dati raccolti con il consenso diretto dell’interessato. Si pensi alla quasi totalità dei nuovi contratti, form, moduli e richieste di iscrizione a qualsiasi servizio od attività, sia cartacei che sul web, che prevedono tutti oramai la dicitura “presto il consenso al trattamento dei dati a fini pubblicitari e commerciali”, e che bisogna stare attenti e valutare bene se barrare o meno.

Per gli operatori

Per quanto concerne gli operatori o “soggetti obbligati”, si tratta di qualsiasi persona fisica o giuridica che intende avviare, mediante l’impiego del telefono, attività a scopo commerciale, promozionale o ricerche di mercato. L’operatore, dopo l’entrata in vigore del registro è obbligato a registrarsi al sistema, depositando la documentazione richiesta, e a comunicare la lista dei numeri che intende contattare: si realizza una sorta di interrogazione del sistema confrontando l’elenco di utenti posseduto dall’impresa con il database del Registro delle Opposizioni per verificare se qualcuno dei contatti risulta iscritto, provvedendo in tal caso alla cancellazione del nominativo.

Il Garante della Privacy ha altresì previsto degli obblighi stringenti in relazione alla nuova disciplina, prevedendo che:

• Se un abbonato ha chiesto ad una determinata azienda di non essere più disturbato, quell’azienda dovrà rispettare la sua volontà anche se l’abbonato non si è iscritto al registro;

• La singola azienda che abbia invece ricevuto in passato il consenso dell’abbonato a ricevere telefonate promozionali, potrà contattarlo, anche se questi è iscritto nel Registro. Tale consenso, che dovrà essere documentabile per iscritto al Garante, potrà essere ritirato in qualsiasi momento;

• Con l’entrata in funzione del Registro viene meno anche la possibilità di utilizzare le numerazioni telefoniche contenute in banche dati comunque formate senza aver prima acquisito un consenso ad hoc;

• Per quanto riguarda le numerazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (es. albi professionali) esse potranno essere utilizzate solo se le telefonate promozionali risultino direttamente funzionali all’attività svolta dall’interessato (sempre che questi non si sia opposto), o se il telemarketing sia previsto dalla normativa di riferimento;

• L’avvio del Registro non modifica le regole finora usate per la pubblicità via posta o effettuata con strumenti diversi dal telefono (ad es. posta elettronica, telefax, messaggi Sms o Mms, chiamate automatizzate senza operatore) che prevedono sempre e comunque la richiesta di un consenso preventivo e informato dell’utente.

Il mancato rispetto delle prescrizioni dell’Autorità comporta l’applicazione di una sanzione da 30.000 a 180.000 Euro, che potrà raggiungere, nei casi più gravi, i 300.000 Euro.

Tutela degli Abbonati

Sicuramente maggiori sono le tutele per gli abbonati a seguito dell’introduzione della nuova disciplina.

Gli operatori telefonici che effettuano chiamate a fini commerciali o promozionali sono obbligati a garantire la propria identificazione, sia per quanto riguarda il numero di telefono, che non potrà più essere anonimo, sia per quanto riguarda i riferimenti del singolo operatore che sta effettuando la chiamata.

E’ necessaria la precisazione agli abbonati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi telefonici pubblici, e risulta altresì necessario informarli circa la possibilità di iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni al fine di non essere più contattati.

Qualora ci si fosse iscritti al Registro, e si ricevessero ancora chiamate indesiderate, bisognerà innanzitutto accertarsi dell’avvenuta iscrizione. Controllare, quindi, che siano trascorsi 15 giorni dal momento dell’iscrizione (l’opposizione diviene effettiva dopo questo periodo massimo, al fine di consentire agli operatori di verificare il Registro e recepire le opposizioni iscritte dagli abbonati ai servizi di telefonia fissa). Occorre verificare, infine, che non sia stato dato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing a singoli soggetti (per esempio aziende dalle quali sono stati acquistati prodotti o servizi oppure tessere di fidelizzazione cliente ecc.) che effettuano operazioni commerciali o promozionali via telefono da fonti diverse dagli elenchi telefonici pubblici (di cui art. 2, comma 2 del Codice) purché ciò sia avvenuto nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy.

L’iscrizione effettiva nel Registro avviene entro il giorno lavorativo successivo al momento della ricezione della richiesta dell’abbonato e la si può verificare l’effettiva iscrizione al Registro delle Opposizioni attraverso la modalità telefonica chiamando il numero verde 800.265.265 o la modalità web, nel caso l’abbonato abbia fornito l’indirizzo di posta elettronica nella fase d’iscrizione.

Se non si riceve l’e-mail di conferma della presa in carico della richiesta (in caso di iscrizione via mail), è possibile verificare l’avvenuta iscrizione e il codice utenza telefonando al numero verde indicato in precedenza dalla numerazione per la quale è stata richiesta l’iscrizione. Un risponditore automatico comunicherà l’esito dell’operazione e il codice utenza che è stato assegnato per le operazioni di consultazione dello stato, aggiornamento e revoca dell’iscrizione. Nel caso in cui non si risultasse iscritti, si può procedere all’iscrizione direttamente attraverso il numero verde di cui sopra.

Importante è altresì il codice utenza che è un’ulteriore forma di tutela per l’abbonato, contro l’accesso abusivo ai propri dati. Viene fornito all’utente tramite e-mail o modalità telefonica (chiamando il numero verde) ed è associato alla numerazione telefonica iscritta. Serve per aggiornare i propri dati e revocare la registrazione.

Nel caso in cui si sia accertata l’avvenuta iscrizione al Registro e si è sicuri che i propri dati siano stati trattati in modo illecito, è possibile rivolgersi alle autorità giudiziarie e all’Autorità Garante per la Privacy.

L’autorità Garante per la Privacy, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste, sulla base delle segnalazioni degli utenti, al termine dell’istruttoria che accerti la violazione dei diritti dell’abbonato (che, pur essendosi iscritto al Registro, continui ad essere contattato dagli operatori), potrà irrogare pesantissime sanzioni che vanno dai 30.000 ai 180.000 euro, fino a raggiungere nei casi più gravi i 300.000 euro.

L’interessato potrà rivolgersi al Garante richiedendo gli opportuni provvedimenti mediante reclamo circostanziato, mediante sollecitazione (se non è possibile presentare un reclamo circostanziato), al fine di suscitare un controllo da parte dell’Autorità, ovvero si potrà presentare un ricorso se si intende far valere specifici diritti di tutela.

Per la tutela dei propri diritti si potrà altresì ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria, facendo valere la lesione di propri diritti e chiedendone la tutela con gli opportuni provvedimenti.

Decreto Sviluppo D.L. 70/2011 pubblicato il 13 maggio 2011

Da ultimo, si vuole dare conto dell’intervento del Legislatore, che ha introdotto diverse importanti modifiche in tema di privacy, tese a ridurre ed a semplificare gli adempimenti obbligatori previsti in materia.

Per quanto riguarda la tematica trattata, il D.L. 70/2011 (Decreto Sviluppo), all’art. 6, apporta una novità in merito all’utilizzo dei dati per fini pubblicitari o marketing, andando a modificare l’art. 130 comma 3bis del codice in materia di protezione dei dati personali.

Ex art. 6, pertanto, “all’art. 130 comma 3bis, dopo le parole “mediante l’impiego del telefono” sono inserite le seguenti: “e della posta cartacea” e dopo le parole: “l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario” sono inserite le seguenti: “e degli altri dati personali di cui all’art. 129, comma 1”.

Con la novella legislativa, il regime dell’opt-out recentemente introdotto per il marketing telefonico, deve ritenersi esteso anche alla posta cartacea.

Di conseguenza, ai fini delle comunicazioni commerciali, deve ritenersi consentito il trattamento dei dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici al fine dell’invio di materiale pubblicitario o vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali, non solo mediante l’impiego del telefono, ma anche attraverso l’utilizzazione della posta cartacea.

Gli indirizzi degli abbonati, contenuti negli elenchi telefonici pubblici, potranno essere utilizzati per finalità commerciali senza il consenso di questi, a meno che essi abbiano richiesto l’iscrizione del proprio indirizzo nell’apposito Registro Pubblico delle Opposizioni.

* * *

Data la recente entrata in vigore della normativa, non resta che attendere per vedere sotto il profilo pratico come le aziende di Telemarketing si organizzeranno per evitare le pesanti sanzioni, come il Garante andrà ad affrontare e risolvere ipotesi di violazioni ed abusi della disciplina di legge, ed infine come la Fondazione Ugo Bordoni attuerà e garantirà l’applicazione ed il rispetto delle modifiche introdotte dall’ultima novella legislativa.