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Testimonianza - Cassazione Penale: il prossimo congiunto dell’imputato, anche se testimone, non può astenersi dal deporre

Testimonianza - Cassazione Penale: il prossimo congiunto dell’imputato, anche se testimone, non può astenersi dal deporre
Testimonianza - Cassazione Penale: il prossimo congiunto dell’imputato, anche se testimone, non può astenersi dal deporre

La Sezione Penale della Cassazione ha affermato che il prossimo congiunto dell’imputato, il quale sia persona offesa dal reato insieme ad altro soggetto estraneo al rapporto familiare, non ha facoltà di astenersi dal deporre, stante l’inscindibilità delle sue dichiarazioni, anche relative al soggetto non prossimo congiunto, e la necessità di una rappresentazione completa ed esaustiva di quanto a sua conoscenza.

Nel caso in esame, un soggetto veniva condannato dalla Corte d’appello per minaccia grave in un unico contesto con più vittime, avvenuta con l’uso di un coltello e di una mannaia. Contro la sentenza di condanna proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, per violazione dell’articolo 199 del codice di procedura penale, ossia per mancato avviso al prossimo congiunto, chiamato a testimoniare contro il fratello, della facoltà di astenersi dal deporre, nonostante rivestisse la qualità di testimone (e non anche di persona offesa).

La Cassazione, a tal proposito, ha affermato che: l’unitarietà della condotta ascritta all’imputato, rende inscindibili le dichiarazioni del congiunto obbligato a deporre. La ratio della facoltà di astensione dal deporre si identifica, infatti, nella finalità di prevenire l’eventualità di false testimonianze, sicché, come non riguarda i coimputati del prossimo congiunto del testimone, così non riguarda l’imputato di un’unica condotta plurioffensiva, nei casi in cui la legge esclude la facoltà di astensione del congiunto, poiché all’obbligo di deporre – e di dire la verità – non può che conseguire la necessità di una rappresentazione completa ed esaustiva di ciò che è a conoscenza del testimone”.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, “l’omissione dell’avvenimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell’imputato di astenersi dal deporre determina una nullità solo relativa, che, come tale, deve essere eccepita immediatamente dalla parte che assiste alla deposizione e comunque, a pena di decadenza, entro i termini fissati all’articolo 181 del codice di procedura penale”.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Sentenza è integralmente consultabile sul sito della Corte di Cassazione al seguente link:

http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/s_s_quinta_sezione.page;jsessionid=49A263C21353DDE5E41F498AE651BD93.jvm1.

(Corte di Cassazione - Quinta Sezione Penale, Sentenza 8 febbraio - 20 marzo 2017, n. 13529)

La Sezione Penale della Cassazione ha affermato che il prossimo congiunto dell’imputato, il quale sia persona offesa dal reato insieme ad altro soggetto estraneo al rapporto familiare, non ha facoltà di astenersi dal deporre, stante l’inscindibilità delle sue dichiarazioni, anche relative al soggetto non prossimo congiunto, e la necessità di una rappresentazione completa ed esaustiva di quanto a sua conoscenza.

Nel caso in esame, un soggetto veniva condannato dalla Corte d’appello per minaccia grave in un unico contesto con più vittime, avvenuta con l’uso di un coltello e di una mannaia. Contro la sentenza di condanna proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, per violazione dell’articolo 199 del codice di procedura penale, ossia per mancato avviso al prossimo congiunto, chiamato a testimoniare contro il fratello, della facoltà di astenersi dal deporre, nonostante rivestisse la qualità di testimone (e non anche di persona offesa).

La Cassazione, a tal proposito, ha affermato che: l’unitarietà della condotta ascritta all’imputato, rende inscindibili le dichiarazioni del congiunto obbligato a deporre. La ratio della facoltà di astensione dal deporre si identifica, infatti, nella finalità di prevenire l’eventualità di false testimonianze, sicché, come non riguarda i coimputati del prossimo congiunto del testimone, così non riguarda l’imputato di un’unica condotta plurioffensiva, nei casi in cui la legge esclude la facoltà di astensione del congiunto, poiché all’obbligo di deporre – e di dire la verità – non può che conseguire la necessità di una rappresentazione completa ed esaustiva di ciò che è a conoscenza del testimone”.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, “l’omissione dell’avvenimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell’imputato di astenersi dal deporre determina una nullità solo relativa, che, come tale, deve essere eccepita immediatamente dalla parte che assiste alla deposizione e comunque, a pena di decadenza, entro i termini fissati all’articolo 181 del codice di procedura penale”.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Sentenza è integralmente consultabile sul sito della Corte di Cassazione al seguente link:

http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/s_s_quinta_sezione.page;jsessionid=49A263C21353DDE5E41F498AE651BD93.jvm1.

(Corte di Cassazione - Quinta Sezione Penale, Sentenza 8 febbraio - 20 marzo 2017, n. 13529)